Si richiama l attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima dell adesione.

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s~åí~ööáç`~ë~ INFORMATIVA AL CONTRAENTE Nota informativa predisposta ai sensi dell art. 123 del Decreto Legislativo n. 175 del 17 marzo 1995 ed eventuali modifiche ed integrazioni, in conformità con quanto disposto dalle circolari ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) n. 303 del 2 giugno 1997, n. 417/D del 28 settembre 2000 e n. 518/D del 21 novembre 2003. Informazioni relative all Impresa UNIQA Protezione SpA, in seguito denominata Società, ha Sede Legale e Direzione Generale in ITALIA, viale Venezia 99-33100 Udine ed è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa a norma dell art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966. Informazioni relative al contratto Legislazione applicabile. La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali. Reclami in merito al contratto o ai sinistri Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla UNIQA Protezione SpA, servizio reclami - Viale Venezia 99-33100 Udine, fax 0432 530 548 e-mail reclamiprotezione@uniqagroup.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, l organo incaricato di esaminare i reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente ed il Contraente. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art. 2952 del Codice Civile. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. Si richiama l attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima dell adesione. Per facilitare la lettura e la migliore comprensione delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato sono state evidenziate in grassetto corsivo. pagina 1 di 11

s~åí~ööáç`~ë~ CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI POLIZZA Definizioni Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Appartamento Assicurato Assicurazione Assicurazione a primo rischio assoluto (P.R.A.) Contenuto dell abitazione Contraente Cose Dimora abituale Disabitazione Documenti Esplosione Fabbricato come Fabbricato ; se facente parte di un condominio è compresa anche la quota ad esso relativa delle Parti di fabbricato costituenti la proprietà comune. soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. contratto di assicurazione. forma di assicurazione in base alla quale l indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale a carico dell Assicurato così come previsto dall art. 1907 del Codice Civile. l arredamento tutto dei locali di abitazione, attrezzature e scorte domestiche, impianti di prevenzione e di allarme, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti, elettrodomestici, computers, apparecchiature radio, audiovisive e sonore in genere, vestiario, pellicce, tappeti, moquettes, quadri, arazzi, sculture, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi (oggetti d oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), denaro e titoli di credito, oggetti e servizi di argenteria per uso domestico, soprammobili, oggetti di casa e personali costituenti la normale dotazione della famiglia dell Assicurato, nonché oggetti personali dei collaboratori familiari e degli ospiti dell Assicurato. È inoltre compreso l arredamento e l attrezzatura dell eventuale studio professionale o ufficio intercomunicante con i locali di abitazione. I titoli di credito e i documenti devono comunque considerarsi esclusi dalla presente definizione. il soggetto che stipula l assicurazione. sia gli oggetti materiali sia gli animali. quella corrispondente alla residenza anagrafica dell Assicurato e delle persone facenti parte del suo Stato di famiglia, e comunque l abitazione principale in cui gli stessi dimorano per la maggior parte dell anno. assenza continuativa dall abitazione dell Assicurato e delle persone facenti parte del suo Stato di famiglia. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne o la visita dei locali contenenti gli enti assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione. documenti personali, registri, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici. sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. i locali di proprietà o in locazione all Assicurato e costituenti l intero fabbricato o una sua porzione (ved. Appartamento), esclusa l area, compresi opere di fondazione o interrate, fissi ed infissi, impianti idrici ed igienici, impianti fissi elettrici, telefonici e videocitofoni, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione, gli affreschi e le statue che non abbiano valore artistico, muri di recinzione, cancellate e cancelli manovrabili anche elettronicamente, nonché centrale termica, cantina o box oppure garage ad uso privato, anche se sito fuori dal fabbricato ma esistente nel terreno di pertinenza dello stesso. pagina 2 di 11

s~åí~ööáç`~ë~ Fissi ed infissi Franchigia Incendio manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. importo del danno che rimane a carico dell Assicurato. combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibilità si considerano incombustibili sostanze o prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Indennizzo somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Lastre di vetro antisfondamento si intendono quelle costituite da più strati di vetro accoppiati fra loro con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico oppure costituito da uno strato di materiale sintetico (policarbonato) di adeguato spessore. Massimali di Responsabilità Civile Onda sonica Polizza Premio Raccolte e collezioni Responsabilità Civile Rischio Scoperto Scoppio/ Implosione Sinistro Società i massimali di garanzia che fissano le somme fino alla concorrenza delle quali la Società presta l assicurazione per ogni sinistro e per anno assicurativo. onda d urto provocata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili. documento che prova l assicurazione. somma dovuta dall Assicurato alla Società. raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore. responsabilità patrimoniale che deriva all Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui. probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. percentuale del danno che rimane a carico dell Assicurato. repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio o implosione. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. UNIQA Protezione SpA Territorio italiano quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino. Valore di stima Il valore del Fabbricato assicurato così come accertato dall Istituto di Credito (valore di perizia) al momento dell erogazione del mutuo. pagina 3 di 11

s~åí~ööáç`~ë~ 2 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE 2.1 RISCHI ASSICURATI La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da: a) incendio; b) fulmine; c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; d) implosione; e) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate; f) onda sonica determinata da aeromobili ed oggetti in genere per superamento del muro del suono; g) urto di veicoli stradali, purché né in uso né appartenenti al Contraente o all Assicurato; h) spargimenti di acqua conseguenti a occlusione di tubazioni o condutture nonché rotture accidentali di: pluviali o grondaie, tubazioni e condutture, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento, di condizionamento installati nel fabbricato assicurato. La Società non risponde dei danni: 1 dovuti ad umidità e stillicidio; 2 derivanti da gelo; 3 derivanti da occlusione di grondaie e pluviali; i) fumi, gas e vapori, mancata o anormale distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti ad eventi indennizzabili a termini di polizza che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 20 metri da esse; j) fumo, fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale dagli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del fabbricato purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; k) bufere - grandine - tempeste - trombe d aria - uragani, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti (assicurati e non). La Società risponde altresì dei danni di bagnamento agli enti o cose assicurate arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione di garanzia. La Società non risponde dei danni causati da frane o cedimenti del terreno, gelo, neve, alluvioni, inondazioni, mareggiate, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli o accumuli esterni di acqua, ancorché verificatisi a seguito di bufere, grandine, tempeste, trombe d aria o uragani. Sono esclusi i danni subiti da: recinti, cancelli, camini, ciminiere, insegne, antenne, fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non al sinistro), capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto, lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine; l) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi. La garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con l avvertenza che, qualora l occupazione medesima si protraesse oltre 5 (cinque) giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti anche se verificatisi durante il suddetto periodo. La Società indennizza inoltre: m) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro fino alla concorrenza del 10% dell indennizzo pagabile a termini di polizza; n) le spese relative alla rottura ed al ripristino della parte muraria per la ricerca del guasto o della rottura, nonché le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi, collocati nei muri e nei pavimenti nei quali il guasto o la rottura si sono verificati fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per sinistro con questa o altre polizze sugli stessi beni stipulate dal Contraente o dall Assicurato con UNIQA Protezione SpA; o) la riparazione dei guasti causati agli enti assicurati, per ordine dell Autorità, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze del sinistro. Le garanzie della presente Polizza sono operanti anche se causate con colpa grave del Contraente o dell Assicurato e/o dei familiari componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia e/o delle persone di cui debba rispondere a norma di legge, nonché il dolo di queste ultime esclusi i familiari componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia. pagina 4 di 11

s~åí~ööáç`~ë~ 2.2 FENOMENO ELETTRICO PER QUANTO DI PERTINENZA DEL FABBRICATO La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l assicurazione. La Società non risponde dei danni: a) causati da usura o da carenza di manutenzione; b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante l operazione di collaudo o prova; c) dovuti a difetti noti all Assicurato prima della decorrenza dell assicurazione nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o fornitore. Agli effetti della presente garanzia in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a Euro 10.000,00 con questa o altra polizza sugli stessi beni stipulata dal Contraente o dall Assicurato con UNIQA Protezione SpA 2.3 GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ DI FABBRICATI - MASSIMALE UNICO PER SINISTRO: Euro 500.000,00 L assicurazione è estesa alla responsabilità civile verso terzi derivante all Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati descritti sulla presente polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. Pertanto la Società tiene indenne, sino alla concorrenza del massimale suindicato, l Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un fatto accidentale. L assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a metri 1,50. La garanzia non comprende i danni: - derivanti da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizione; - prodotti da spargimento di acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture; - derivanti da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali o da rigurgito di fogne; - derivanti dall esercizio, da parte dell Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni o dall attività personale dell Assicurato, degli inquilini e condomini o loro familiari; - derivanti da furto; - alle cose ed agli animali che l Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria o del suolo; - derivanti direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati; - verificatisi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici; - derivanti direttamente o indirettamente da amianto o prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o prodotti contenenti amianto; - derivanti da terrorismo o sabotaggio. Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro componente il suo nucleo familiare risultante dal certificato di Stato di famiglia; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a). Se l assicurazione è stipulata per una porzione di fabbricato, la garanzia comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il rispettivo proprietario debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune. Qualora esistano altre polizze R.C. a copertura dei rischi di cui alla presente garanzia stipulate dal Contraente o dall Assicurato, la presente assicurazione viene prestata a secondo rischio, cioè per l eccedenza rispetto alle somme assicurate con le altre polizze e per i massimali indicati nella presente garanzia. Agli effetti della presente garanzia in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a Euro 500.000,00, con il sotto-limite di Euro 80.000,00 per i danni da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale di tubazioni o condutture, con questa o altra polizza sugli stessi beni stipulata dal Contraente o dall Assicurato con UNIQA Protezione SpA. pagina 5 di 11

s~åí~ööáç`~ë~ 3 - DELIMITAZIONE DELL ASSICURAZIONE 3.1 ESCLUSIONI Sono esclusi dall assicurazione i danni: a) causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale delle particelle atomiche; c) causati da dolo del Contraente o dell Assicurato o dai familiari facenti parte del suo Stato di famiglia; d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni; e) causati da fenomeno elettrico a lampade, valvole, resistenze, fusibili e antenne; f) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Sono altresì esclusi i danni: g) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, statale o locale o in occasione di serrate; h) derivanti da interruzioni di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti in corso di fabbricazione o deposito per effetto della sospensione dell erogazione di energia o da qualsiasi altro fatto consequenziale o indiretto; i) di scritta ed imbrattamento di muri; l) derivanti da terrorismo o sabotaggio. 4 - CAPITALI ASSICURATI E PREMIO 4.1 SOMMA ASSICURATA La somma assicurata indicata in Polizza è pari al valore di stima (valore di perizia) dell immobile, con il minimo di Euro 100.000,00; detta somma non potrà essere comunque superiore a Euro 1.000.000,00. Fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione qualora il Contraente usufruisca di altre polizze di assicurazione che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest ultimo, sempre nei limiti convenuti, sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze. Resta inteso che in caso di sinistro, l indennizzo verrà liquidato senza applicazione della regola proporzionale. 4.2 VINCOLO La presente Polizza, con esclusione della garanzia di cui al punto 2.3 GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, è vincolata a tutti gli effetti a favore dell Istituto Vincolatario, quindi la Società si obbliga, in considerazione della presenza del credito privilegiato a favore dell Istituto Vincolatario, a non liquidare nessun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell Istituto Vincolatario stesso e, comunque, a pagare esclusivamente all Istituto Vincolatario l importo di eventuali sinistri, fatte salve eventuali autorizzazioni di deroga da rilasciarsi di volta in volta. 4.3 DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEI PREMI - DECORRENZA E SCADENZA DELLA POLIZZA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l Assicurato non paga il premio o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art.1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. 4.4 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO Per ciascun fabbricato assicurato, salvo il caso previsto dall art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, con il limite del valore a nuovo del fabbricato se inferiore alla somma assicurata.per più fabbricati assicurati, in nessun caso la Società sarà tenuta ad indennizzare per la presente Polizza o altra polizza sugli stessi fabbricati stipulata dal Contraente o dall Assicurato con UNIQA Protezione SpA somma superiore a Euro 5.200.000,00 per evento. pagina 6 di 11

s~åí~ööáç`~ë~ 4.5 FRANCHIGIE In caso di sinistro che coinvolga le seguenti garanzie, verranno applicate le rispettive franchigie: - Acqua condotta (punto 2.1 lett. h) Euro 250,00 - Ricerca del guasto (punto 2.1 lett. n) Euro 250,00 - Eventi atmosferici (punto 2.1 lett. k) Euro 250,00 - Eventi sociopolitici (punto 2.1 lett. I) Euro 250,00 - Fenomeno elettrico (punto 2.2) Euro 250,00 5 - CONDIZIONI RIGUARDANTI LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO 5.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell art.1914 del Codice Civile; b) darne avviso all Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza a parziale deroga ed ai sensi dell art.1913 del Codice Civile L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art.1915 del Codice Civile. L Assicurato deve altresì: c) fare, in tutti i casi previsti dalla legge, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità competente, precisando le circostanze dell evento e l importo approssimativo del danno, trasmettendone copia alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alle qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. 5.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO L Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. 5.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo, quando si verifichi disaccordo fra di loro o anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. 5.4 MANDATO DEI PERITI I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 5.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO; pagina 7 di 11

s~åí~ööáç`~ë~ 3) verificare l esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al punto 5.5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. 5.5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO L attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo questi criteri: si stima la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all ubicazione, alla destinazione, all uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui al punto precedente alla spesa necessaria per costruire a nuovo le cose distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. 5.6 ALTRE ASSICURAZIONI Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente - superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. 5.7 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni dalla firma della liquidazione, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti alla lettera c) di cui al punto 3.1 ESCLUSIONI. 5.8 VALORE A NUOVO Per valore a nuovo si intende: la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell area. In caso di sinistro si determina per il fabbricato assicurato l ammontare del danno e della rispettiva indennità come se l assicurazione a valore a nuovo non esistesse e calcolato secondo quanto previsto al punto 5.5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO; 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. pagina 8 di 11

s~åí~ööáç`~ë~ 7 - DENUNCIA DEI SINISTRI I sinistri devono essere denunciati per iscritto direttamente alla Direzione della Compagnia Viale Venezia 99 33100 UDINE (UD) e per conoscenza alla Istituto Vincolatario, entro il termine di 5 giorni dal verificarsi dell evento. Deve essere fatta denuncia all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, relativamente ai soli sinistri incendio, e devono essere conservate le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno (vedere punto 5.1). Il presente modello BC I/04 contenente le condizioni contrattuali costituisce allegato al modello di polizza BC I/03 formandone parte integrante. INFORMATIVA RESA ALL INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito il Codice ) ed in relazione ai dati personali che Le vengono richiesti nella predisposizione e nella successiva amministrazione del contratto di assicurazione con UNIQA Protezione SpA (di seguito la Compagnia o il Titolare ), La informiamo di quanto segue: 1. Fonte dei dati personali I dati personali in possesso della Compagnia sono raccolti presso l Interessato. Tutti i dati personali vengono trattati in modo lecito e secondo correttezza cui si è sempre ispirata l attività della Compagnia. 2. Finalità del trattamento dei dati I dati personali sono trattati nell ambito della normale attività della Compagnia e secondo le seguenti finalità: a) per esigenze preliminari alla stipulazione dei contratti; per la conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi nonché per la gestione e liquidazione dei sinistri, attinenti esclusivamente all esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Compagnia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; per l adempimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge; per esigenze di tipo operativo e gestionale; per finalità di tutela del credito per la prevenzione e l individuazione di frodi assicurative. La informiamo che in relazione a specifiche operazioni o ai prodotti da Lei richiesti, la Compagnia potrà venire in possesso di dati che il Codice, all art. 4 c.1, lett. D) definisce come sensibili (quali ad es. i dati inerenti lo stato di salute dell assicurato/danneggiato). Per il trattamento di tali dati la normativa richiede una manifestazione scritta del consenso di cui Le verrà fatta richiesta. b) effettuare promozioni e/o vendita di nuovi prodotti della Compagnia o di società del gruppo, monitorare il livello di soddisfazione della clientela sui prodotti e sui servizi offerti dalla Compagnia ed effettuare indagini di mercato. 3. Modalità del trattamento dei dati In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali può avvenire anche con l ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati ed attraverso qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all art. 4 comma 1, lett. a) del Codice e con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati sono trattati da soggetti incaricati nei confronti dei quali è stata effettuata una specifica formazione e sono state fornite puntuali indicazioni operative. 4. Natura del conferimento dei dati ed effetti del rifiuto del consenso Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, salvo che sia richiesto da specifiche leggi o normative, quali ad esempio quelle sul trasferimento valori e antiriciclaggio, sull antifrode Banca dati Isvap, casellario centrale infortuni e malattie. L eventuale Suo rifiuto a fornirci i dati specificati comporterebbe: a) per le finalità di cui al precedente punto 2 a) l impossibilità per la Compagnia di formalizzare il rapporto contrattuale, assicurativo o previdenziale, ed eseguire i contratti e gestire e liquidare i sinistri attinenti l attività assicurativa; b) per le finalità di cui al precedente punto 2 b) l impossibilità per Lei di venire a conoscenza di ulteriori prodotti e servizi forniti dalla Compagnia, senza per nulla incidere sul rilascio del prodotto assicurativo richiesto. 5. Categorie di soggetti alle quali i dati possono essere comunicati Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati per la finalità di cui al punto 2 lett. a) potranno essere comunicati, per la medesima finalità ed in relazione alle specifiche caratteristiche del contratto da lei sottoscritto, a: - altri soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali ad es. assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, pagina 9 di 11

s~åí~ööáç`~ë~ subagenti, produttori di agenzia; - mediatori di assicurazione (broker) ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad es. banche, SIM); - altri soggetti coinvolti nello specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, tutori, ecc.); - legali, periti, autofficine, medici, professionisti, consulenti esterni e loro incaricati; - società di servizi ed altri incaricati cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi, incluse quelle cui sono affidate le attività riguardanti l informatica, le procedure di archiviazione, la stampa della corrispondenza e la gestione della posta in arrivo ed in partenza; - organismi associativi, (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, imprese di assicurazioni associate per la tutela dei diritti delle compagnie di assicurazioni contro le frodi; - tutti gli enti, istituti ed istituzioni nei riguardi dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria in virtù di norme di legge o di regolamenti; - società di recupero crediti; - istituti di credito; - società nostre controllanti, controllate e collegate; - organismi di certificazione e controllo amministrativo-contabile; - organi dell'autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado civile e penale e da altri organi dello Stato o Enti Pubblici nonché da soggetti deputati a dirimere controversie di qualsiasi natura (ad es. procedure di conciliazione, arbitrati ecc.). Inoltre, per la finalità di cui al punto 2 lett. b), tutti i dati raccolti e trattati potranno essere comunicati, per la medesima finalità, a: - società del Gruppo di appartenenza, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; - società di fornitura di servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione; - società di fornitura di servizi di assistenza e informazione commerciale, anche tramite call center. I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati secondo le disposizioni impartite da Titolare del trattamento operando essi stessi in qualità di Titolari ai sensi della legge, in piena autonomia e nel rispetto del vigente disposto normativo. Un elenco dettagliato dei suddetti soggetti è disponibile presso la Direzione della Compagnia. 6. Diffusione dei dati I dati personali non sanno oggetto di diffusione. 7. Trasferimento dei dati all estero Per le medesime finalità di cui al punto 2.a) i dati personali possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale anche in paesi non aderenti all Unione Europea. Per le finalità di cui al punto 2.b) i dati personali possono essere trasferiti in paesi aderenti all Unione Europea. 8. Diritti dell Interessato L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. In qualsiasi momento l interessato potrà rivolgersi al Titolare per l esercizio dei propri diritti. 9. Il Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è UNIQA Protezione SpA, nella persona del Consigliere delegato pro-tempore, con Sede in Viale Venezia, 99 33100 Udine, tel. 0432-536311, fax 0432-530548 - www.uniqagroup.it. L interessato, per l esercizio dei suoi diritti, nonché per ricevere informazioni più dettagliate sui trattamenti e/o sui soggetti o le categorie di soggetti che vengono a conoscenza dei dati o ai quali i dati sono comunicati, si potrà rivolgere al Titolare tramite richiesta scritta da inviare all Ufficio Affari Societari/Area Supporto Organizzativo Privacy presso la Sede del Titolare stesso. pagina 10 di 11

s~åí~ööáç`~ë~ D.Lgs. 196/2003 Art. 7 1.L interessato ha diritto di ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L interessato ha diritto di ottenere l indicazione: a) dell origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L interessato ha diritto di ottenere: a) l aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. rkfn^mêçíéòáçåépé^ péçéiéö~äééaáêéòáçåédéåéê~äéwsá~äéséåéòá~vvjppnmmrçáåéjqéäkmqporpspnnjc~ñmqporpmrqujïïïkìåáè~öêçìékáíjéçëí~éêçíéòáçåé]ìåáè~öêçìékáí `~éáí~äépçåá~äé RKOMMKMMMIMMáKîKJ`KcKLmKfKLoÉÖáëíêçfãéêÉëÉrÇáåÉåKMMOOSTNMPMVJoKbK^KåKVUSNJ^ìíçêáòò~òáçåÉÉñ~êíKSRoKaKiKOVLMQLNVOPåKVSS ^ääççéääéfãéêéëéçá^ëëáåìê~òáçåéåknkmmmnpjdêìééç rkfn^fq^if^òe^ääçöêìééáåkmmtf pçåáéí ëçööéíí~~ääû~ííáîáí ÇáÇáêÉòáçåÉÉÅççêÇáå~ãÉåíçÇárkfn^^ëëáÅìê~òáçåápé^ pagina 11 di 11