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ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI e PRESTAZIONI PREVIDENZIALI della CNPADC NUOVE MISURE A SOSTEGNO DELL ADEGUATEZZA a cura di Teresa Zambon Segretario della Commissione Cassa di Previdenza e Welfare UNGDCEC e Delegato per l Ordine di Bologna 7 aprile 2016 Salerno

ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI DELLA CNPADC 2016 Contributi minimi ed eccedenze: Aliquota contributo soggettivo Limite reddituale Contributo minimo soggettivo Aliquota Contributo integrativo Contributo minimo integrativo Contributo di maternità Dal 12% al 100% 173.050 2.610 4% 783 Da definire (2015 92) Scadenze: Termini pagamento contributi minimi (rata unica/1 rata e 2 rata) Termine comunicazione dati reddituali Termine pagamento eccedenze contributive 31/05/2016-31/10/2016 15/11/2016 15/12/2016

ISCRITTI ORDINARI CNPADC I Dottori Commercialisti iscritti sono tenuti alla seguente contribuzione annuale: Contributo minimo soggettivo Contributo minimo integrativo Contributo di maternità Eccedenze contributive - soggettivo, calcolato applicando l aliquota variabile scelta sul reddito netto professionale (fino al tetto massimo previsto) e detraendo il contributo minimo - integrativo, pari al 4% sul volume di affari (al netto del contributo stesso) e detraendo il contributo minimo Versamento entro il 31 maggio e 31 ottobre Versamento entro il 31 maggio e 31 ottobre Versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre Versamento entro il 15 dicembre I contributi minimi soggettivo ed integrativo sono comunque dovuti anche qualora, applicando al reddito netto professionale ed al volume di affari le relative aliquote contributive, l importo calcolato sia inferiore agli stessi minimi.

ISCRITTI CON MENO DI 35 ANNI Nei primi tre anni d iscrizione coincidenti con i primi tre anni di esercizio, sono tenuti alla seguente contribuzione annuale: Contributo soggettivo calcolato applicando l aliquota variabile scelta sul reddito netto professionale. Se con l applicazione dell aliquota massima si determina un importo inferiore al contributo minimo soggettivo annuale, il professionista ha facoltà di versare quest'ultimo importo. NOVITA IN CORSO DI APPROVAZIONE MINISTERIALE Versamento entro il 15 dicembre Contributo integrativo pari al 4% del volume di affari al netto nel contributo stesso Versamento entro il 15 dicembre Contributo di maternità Versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre. I contributi soggettivi ed integrativi, dovuti nell anno in corso, sono calcolati sui dati reddituali comunicati nel medesimo anno.

LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DELLA CNPADC La Cassa di Previdenza eroga le seguenti tipologie di pensioni: - pensioni di vecchiaia; - pensioni di vecchiaia anticipata (ex anzianità); PENSIONI MISTE REDDITUALI/ CONTRIBUTIVE - pensione unica contributiva. PENSIONE SOLO CONTRIBUTIVA

La Pensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia può essere corrisposta ai professionisti che hanno maturato i seguenti requisiti anagrafici e contributivi ETA ANAGRAFICA ANNI DI ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE 68 ANNI 33 ANNI 70 ANNI 25 ANNI Per i nati prima del 1944, che non fruiscono ancora del trattamento pensionistico, sono previsti requisiti alternativi a quelli sopra riportati. La pensione decorre dal 1^ giorno del mese successivo al contestuale raggiungimento dei requisiti richiesti.

La Pensione di vecchiaia anticipata (ex pensione di anzianità) La pensione di vecchiaia anticipata (ex anzianità) può essere corrisposta ai professionisti che hanno maturato i seguenti requisiti anagrafici e contributivi ETA ANAGRAFICA ANNI DI ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE 61 ANNI 38 anni Senza limite 40 ANNI La pensione decorre dalla prima finestra di accesso (dall inizio del secondo trimestre successivo al raggiungimento dei requisiti).

La Pensione unica contributiva La pensione unica contributiva spetta a coloro che, iscritti alla Cassa dal 2004, hanno maturato i seguenti requisiti anagrafici e contributivi ETA ANAGRAFICA ANNI DI ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE 62 ANNI 5 ANNI La pensione decorre dal 1^ giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Se l importo della pensione lorda annua è inferiore ad 2.466,73 (per anno 2015, non disponibile anno 2016), il professionista può richiedere in sostituzione del trattamento pensionistico, la liquidazione dl montante contributivo maturato.

LE ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI La Cassa di Previdenza eroga inoltre le seguenti prestazioni previdenziali: - supplemento di pensione; - pensione in totalizzazione; - pensione di invalidità; - pensione di inabilità; - in caso di decesso del professionista.

Il Supplemento di pensione I titolari di pensione, che continuano l attività professionale per almeno cinque anni, maturano un supplemento della pensione. In caso di mancato completamento del quinquennio, la contribuzione soggettiva versata successivamente alla decorrenza della pensione viene restituita su domanda, con interessi legali (termine prescrizionale di 10 anni). ATTENZIONE: la decorrenza della cancellazione dalla Cassa è dal 31/12 dell anno di cessazione.

La Pensione in totalizzazione La totalizzazione permette il diritto ad un unica pensione a favore di quei professionisti che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che non potrebbero utilizzare tutta la contribuzione versata. Con la totalizzazione, l anzianità contributiva è calcolata sommando tutti i periodi contributivi non coincidenti, posseduti presso le diverse gestioni previdenziali (anche la gestione separata INPS). Sono esclusi dalla totalizzazione i Dottori Commercialisti che hanno effettuato ricongiunzioni o che siano titolari di altra pensione diretta. La decorrenza della pensione è slittata per effetto delle c.d. finestre.

La pensione in totalizzazione può essere corrisposta con i seguenti requisiti anagrafici e contributivi La Pensione di vecchiaia in totalizzazione ETA ANAGRAFICA ANNI DI CONTRIB. SLITTAMENTO DECORRENZA (c.d. FINESTRA) Dal 2013 65 ANNI E 3 MESI 20 ANNI 18 MESI Dal 2016 65 ANNI E 7 MESI 20 ANNI 18 MESI La Pensione di anzianità in totalizzazione ANNI DI CONTRIB. SLITTAMENTO DECORRENZA (c.d. FINESTRA) Dal 2014 40 ANNI E 3 MESI 21 MESI Dal 2016 40 ANNI E 7 MESI 21 MESI

La Pensione di invalidità La pensione di invalidità è una prestazione previdenziale corrisposta ai professionisti la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di 1/3 a causa di malattia o infortunio e spetta a coloro che presentano i seguenti requisiti: RIDUZIONE CAPACITA LAVORATIVA Oltre 2/3 (66,67%) ANZIANITA CONTRIBUTIVA IN CASO DI MALATTIA 10 anni (5 anni se iscritto alla Cassa prima del 36 anno di età) ANZIANITA CONTRIBUZIONE IN CASO DI INFORTUNIO 5 ANNI La pensione decorre dal 1^ giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. E consentita la prosecuzione dell esercizio professionale e al raggiungimento dei requisiti può essere sostituita da pensione di vecchiaia/anzianità/unica contributiva.

La Pensione di inabilità La pensione di inabilità è una prestazione previdenziale corrisposta ai professionisti la cui capacità lavorativa viene meno in modo permanente e totale a causa di malattia o infortunio e spetta a coloro che presentano i seguenti requisiti: RIDUZIONE CAPACITA LAVORATIVA Totale e permanente (100%) ANZIANITA CONTRIBUTIVA IN CASO DI MALATTIA 10 anni (La sola iscrizione, se iscritto alla Cassa prima del 36 anno di età) ANZIANITA CONTRIBUTIVA IN CASO DI INFORTUNIO La sola iscrizione La pensione decorre dal 1^ giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. NON è consentita la prosecuzione dell esercizio professionale.

In caso di decesso del professionista La pensione indiretta La pensione indiretta è corrisposta ai superstiti dell iscritto deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione, in presenza dei seguenti requisiti: Anzianità contributiva richiesta se il decesso è avvenuto per malattia - 10 anni iscritti ante 2004; - 5 anni per iscritti dal 2004; - la sola iscrizione, se avvenuta prima del 36 anno di età Anzianità contributiva richiesta se il decesso è avvenuto per infortunio LA SOLA ISCRIZIONE La Pensione di reversibilità La pensione di reversibilità viene erogata ai superstiti dell'iscritto deceduto titolare di pensione corrisposta dalla Cassa.

La Pensione indiretta e la pensione di reversibilità sono corrisposte a: - Coniuge finché mantiene lo stato vedovile; - figli minorenni o maggiorenni studenti fino a 26 anni se in corso legale di studi e maggiorenni inabili a proficuo lavoro nella misura del: - 60% al coniuge; - 20% ad ogni figlio in presenza del coniuge. In caso di due o più figli viene ripartito il 40% in parti uguali; - 60% ad un solo figlio; - 80% in caso di due figli soli ripartito a metà; - 100% in caso di tre o più figli suddiviso in parti uguali. L importo totale non può superare il 100% della pensione diretta. La pensione decorre dal 1^ giorno del mese successivo alla data del decesso.

Modalità di calcolo delle prestazioni FINO AL 2003 Metodo retributivo La pensione viene calcolata in funzione degli ultimi redditi prodotti Passaggio di Sistema: Calcolo delle prestazioni DAL 2004 Metodo contributivo La pensione viene calcolata in funzione dei contributi versati e dei rendimenti prestabiliti o realizzati Metodo misto pro-rata per gli iscritti ante 2003 17

Calcolo delle prestazioni con il metodo RETRIBUTIVO Scissione tra contributi versati e prestazione pensionistica determinata sulla base delle redditi prodotti prima della cessazione dell attività Obiettivo: assicurare livelli di reddito in linea rispetto a quelli goduti prima del pensionamento P R N p α = Coefficiente di liquidazione R p = reddito pensionabile, media dei redditi degli ultimi x anni N = anni di contribuzione

Calcolo delle prestazioni con il metodo RETRIBUTIVO Cassa di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti P R N p a = Coefficiente di liquidazione 2% fino a 61.500 0,6% oltre Per gli anni 2002 e 2003 1,75% fino a 61.500 0,5% oltre R p = media degli ultimi 25 anni Esempio Se N = anni di contribuzione è 40 2% x 40 = 80,0% tasso di sostituzione

Calcolo delle prestazioni con il metodo CONTRIBUTIVO M = S C i (1+r i ) n-i M = Montante contributivo C i = contributi versati all epoca i r i = rendimenti associati all epoca i c 1 c 2 c 3....... c n M p 1 p 2 p 3 p 4...... w 30 31 32 33........... 65 66 67 68 69 70..... età

Calcolo delle prestazioni con il metodo CONTRIBUTIVO P = M CdT P = Pensione M = Montante contributivo CdT = Coefficiente di trasformazione Trasforma il montante contributivo in rendita pensionistica Età CdT (%) Età CdT (%) Età CdT (%) 61 4,660 66 5,446 71 6,579 62 4,797 67 5,639 72 6,865 63 4,943 68 5,847 73 7,177 64 5,099 69 6,072 74 7,516 65 5,266 70 6,315 75 7,886

LE NUOVE MISURE A SOSTEGNO DELL ADEGUATEZZA Le aliquote contributive e l aliquota di computo La mini riforma previdenziale del 2012, ha eliminato l aliquota massima ed ha aumentato l aliquota minima del contributo soggettivo portandola gradualmente al 12% del reddito professionale. E stato introdotto, inoltre, un meccanismo premiante che permette di riconoscere accrediti previdenziali aggiuntivi rispetto a quanto effettivamente versato dagli iscritti. Con il meccanismo dell aliquota di computo si attribuisce alla posizione individuale degli iscritti un importo maggiorato dei contributi versati.

Il funzionamento dell aliquota di computo In base all aliquota previdenziale scelta, viene riconosciuta una maggiorazione crescente che va dal 3 al 4%. Così, ad esempio, all iscritto che versa il 12% del reddito professionale viene attribuita una maggiorazione del 3%, con l accredito di un importo fino al 15% sul suo conto previdenziale. Questo meccanismo, che vuole riconoscere i maggiori benefici a chi ha più anzianità in regime contributivo, subisce un correttivo con il coefficiente di equità intergenerazionale. Gli iscritti che hanno maturato solo anzianità in regime contributivo avranno l applicazione integrale del meccanismo premiante. Gli iscritti che hanno maturato anche anzianità in regime retributivo usufruiranno di tale beneficio con una riduzione proporzionale.

Tabella per la determinazione dell aliquota di computo ALIQUOTA CONTRIBUZION E SOGGETTIVA DOVUTA E VERSATA PLUS % RICONOSCIUTO COEFFICIENTE DI EQUITA INTERGENERAZIO NALE MAGGIORAZIO NE ALIQUOTA DI COMPUTO A B C D E >=17% >=16% e <17% >=15% e <16% >=14% e <15% >=13% e <14% >=12% e <13% 4,0% 3,8% 3,6% 3,4% 3,2% 3,0% 1-(Ar/At) (B*C) A+D Ar anzianità assicurativa reddituale At anzianità assicurativa complessiva Nel caso in cui sia dovuta e versata una contribuzione soggettiva pari o superiore a quella minima, l ammontare del maggior contributo da riconoscere sul montante individuale a cui applicare il coefficiente di cui alla colonna C non può essere inferiore al 25% del contributo soggettivo minimo.

LE NUOVE MISURE A SOSTEGNO DELL ADEGUATEZZA L accredito del contributo integrativo a montante Dopo la conferma a regime del 4% del contributo integrativo, dal 2013 viene accreditata sulla posizione previdenziale di ciascun iscritto una parte del contributo integrativo incassato dai clienti e versato alla Cassa, con la retrocessione del 25% del contributo integrativo (o in altri termini l 1% del volume di affari Iva). Come per l aliquota di computo, la massima applicazione del beneficio si avrà nei confronti di chi ha maggiore anzianità in regime contributivo perché trova applicazione il coefficiente di equità intergenerazionale. Questa misura è valida solo per 10 anni.

Tabella per la determinazione del contributo integrativo da accreditare sulla posizione previdenziale CONTRIBUTO INTEGRATIVO DA RICONOSCERE SUL MONTANTE CONTRIBUTIVO INDIVIDUALE (% DEL VOLUME DI AFFARI AI FINI IVA EFFETTIVO) COEFFICIENTE DI EQUITA INTERGENERAZIONALE AMMONTARE RICONOSCIUTO A B C 1% 1-(Ar/At) (A*B) Ar anzianità assicurativa reddituale At anzianità assicurativa complessiva Nel caso in cui sia dovuta e versata la sola contribuzione integrativa minima, l ammontare della contribuzione integrativa da riconoscere sul montante individuale a cui applicare il coefficiente di cui alla colonna B è pari al 25% del contributo minimo.

Grazie a tutti per l attenzione