NORME DIOCESANE PER I BENI CULTURALI

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NORME DIOCESANE PER I BENI CULTURALI CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI 28 arch RIPRODUZIONE DEI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI 29 a ripr PRESTITO DEI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI 29 b prest USO DI UNA CHIESA PER CONCERTI O MANIFESTAZIONI CULTURALI 29 c manif p. Giuseppe Pontillo Arcidiocesi di Agrigento UFFICIO BENI CULTURALI ECCLESIASTICI-AS-EdC

NORME PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI 28 arch In riferimento alla richiesta di consultazione dell Archivio Parrocchiale, in assenza di un regolamento per le Parrocchie si osservino le seguenti note. L archivio appartiene al patrimonio sacro della parrocchia ed è dovere del parroco conservarlo ed ordinarlo nel modo conveniente. Il parroco ne è il diretto responsabile ed egli solo può concedere o negare la consultazione dei documenti. Per l Archivio storico necessita l autorizzazione dell Ufficio BB.CC.EE Non sono comunque consultabili i documenti attuali e riservati. Nella richiesta di consultazione, che dovrà essere redatta per iscritto, dovranno essere specificati lo scopo e l oggetto della consultazione. I consultatori non potranno accedere liberamente al locale dell archivio ma dovranno indicare, previa consultazione dell inventario, i titoli ed i numeri delle cartelle che desiderano consultare. Il parroco od una persona di sua fiducia dovrà controllare il contenuto delle cartelle prima di consegnarle al richiedente ed eseguire un attenta verifica alla riconsegna delle stesse. La consultazione dovrà sempre avvenire nella casa parrocchiale (archivio) e alla presenza di una persona delegata dal parroco. Non si dovrà mai tenere aperta contemporaneamente più di una cartella o volume. È assolutamente vietato fare segni, sottolineature o annotazioni sui documenti. Per nessun motivo i documenti dovranno essere prestati a domicilio, né dovranno uscire dalla casa parrocchiale (archivio) salvo che per il caso di cui al paragrafo seguente. Si potrà concedere la riproduzione fotografica o anastatica dei documenti. n base allo stato di conservazione dei documenti il parroco consultando un esperto indichi il metodo e qualora ciò non potesse eseguirsi in loco, gli stessi dovranno essere portati al laboratorio fotografico da una persona incaricata da parroco, spese a carico del ricercatore. È vietato trattare i documenti con reagenti chimici allo scopo di ravvivarne la scrittura. Copia totale (ovvero l elaborato o stampato dove è citato il riscontro in archivio) del risultato della ricerca dovrà essere consegnata al Parroco. La richiesta di consultazione di documenti manoscritti è subordinata allo stato di conservazione dei medesimi e, pertanto, può anche essere non accolta. Non sono consultabili i documenti degli ultimi 70 anni (Art. 8 paragrafo 1 del Regolamento della C.E.I. del 5 novembre 1997).

NORME PER LA RIPRODUZIONE DEI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI 29 a ripr 1. RIPRODUZIONI DI IMMAGINI a) Qualsiasi ripresa, fotografica, video o con altri mezzi, concernente i beni culturali di enti ecclesiastici dell Arcidiocesi di Agrigento è soggetta alla preventiva autorizzazione del Vescovo rilasciata attraverso l'ufficio Diocesano Beni Culturali, sentito il parere dei responsabili dei beni in oggetto ed in seguito alla valutazione del carattere dell iniziativa. A norma delle leggi canoniche e civili tali riproduzioni potranno essere utilizzate solo nell ambito del progetto presentato, salvo ulteriori autorizzazioni. Anche ogni ristampa o riedizione deve essere autorizzata con analoga procedura. b) A puro scopo esplicativo, ma non esaustivo, elenchiamo i beni soggetti a tale normativa: gli edifici sacri (le chiese) siano essi aperti al culto o temporaneamente chiusi; i quadri, le tele, gli affreschi, le statue, i paramenti e gli altri arredi sacri, delle chiese e di ogni altro ente (ad esempio il Seminario); ogni altro edificio e quanto in esso contenuto sia che ricada nella legislazione statale soggetta alla disciplina della legge 1089/39 e del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio D. L.gs. 42/04, come libera da tali vincoli. c) L'autorizzazione è obbligatoria anche per quegli oggetti temporaneamente custoditi in ambienti di terzi rispetto all'ente proprietario come musei statali, comunali, o di altri enti e organismi, o in restauro presso laboratori o soprintendenze. d) Non è soggetta ad autorizzazione preventiva la documentazione fotografica relativa alle pratiche di restauro per le soprintendenze. Il rilievo architettonico di edifici di proprietà ecclesiastica deve essere autorizzato dall'ufficio Beni Culturali Ecclesiastici. L'autorizzazione è subordinata all'impegno di consegnare l immagine digitale (formato TIFF, risoluzione 3008 x 2000), alla sottoscrizione di una liberatoria che garantisca all Arcidiocesi di Agrigento il libero utilizzo di quanto realizzato e tre copie omaggio nel caso di pubblicazione. e) La produzione di strumenti multimediali (CD; DVD o altro) è da considerarsi, per quanto riguarda la tutela del diritto d'immagine, come riproduzione fotografica inserita in un progetto editoriale. f) La documentazione fotografica realizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Paesaggio attraverso le relative Soprintendenze per la catalogazione e la tutela, è da considerarsi ad uso interno del Ministero stesso e dei suoi organi e articolazioni. Ogni uso commerciale, però, di tali immagini dovrà essere preventivamente autorizzato dall'ufficio Beni Culturali dell Arcidiocesi. La riproduzione in progetti editoriali di tale materiale (anche a scopo divulgativo) dovrà essere autorizzata dall'ufficio Beni Culturali Ecclesiastici dell Arcidiocesi. 2. TUTELA DEL DIRITTO DI IMMAGINE L'uso delle immagini dei beni culturali ecclesiastici di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche dell Arcidiocesi di Agrigento, a qualsiasi titolo e da qualsiasi soggetto esse siano state realizzate con strumenti meccanici (foto, riprese, ecc.) è disciplinato dalle seguenti disposizioni in modo che venga sempre salvaguardato non solo il loro valore storico e artistico ma soprattutto quello religioso. Riproduzioni fotografiche Le richieste di riproduzioni fotografiche dovranno essere presentate sui moduli predisposti dall'ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici. Riproduzioni fotografiche inserite in progetti editoriali (a scopo commerciale) a) Per le riproduzioni fotografiche inserite in progetti editoriali, siano esse riprese ex novo o riproduzione di immagini già esistenti, sono soggette all'autorizzazione, che viene concessa previa presentazione dettagliata del progetto editoriale da parte dell'autore e/o editore.

b) Gli interessati sono tenuti a specificare dettagliatamente: 1. scopo e caratteristiche dell'iniziativa editoriale; 2. soggetti e autori delle opere da riprodurre (da indicare dettagliatamente); 3. strumentazione e supporti sui quali verrà eseguita la riproduzione; 4. valore commerciale dell opera editoriale e numero di copie previste; 5. autore delle riproduzioni; c) L'autorizzazione sarà concessa sentito il parere dei responsabili dei beni in oggetto e dopo il versamento del contributo previsto dalla normativa diocesana vigente. d) L autorizzazione è vincolata, in ogni caso, alla consegna della riproduzione di ogni singolo soggetto, nonché di 3 copie omaggio di ogni pubblicazione o altro (si intende che se l opera editoriale concerne riproduzioni di beni di più enti, il numero delle copie omaggio dovrà essere tale da permettere la consegna di una pubblicazione a ciascun ente coinvolto). e) Se le riproduzioni non vengono consegnate entro sei mesi dalla data dell autorizzazione essa viene revocata. f) Anche per le eventuali foto eseguite, ma non pubblicate, va consegnata una copia. g) Restano a carico dei richiedenti le eventuali spese di sorveglianza e di straordinario, i consumi e ogni altro onere che grava sul proprietario dell'opera per ogni ripresa effettuata, oltre agli eventuali danni causati in occasione delle riprese. h) Come progetti editoriali sono da considerarsi anche la realizzazione di locandine, manifesti, pieghevoli o quant'altro abbia riproduzioni di beni culturali ecclesiastici. i) Dovrà essere chiaramente espressa sulle pubblicazioni l'autorizzazione alla riproduzione concessa dall Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi. j) Nel caso di nuove edizioni, ristampe, ecc. o comunque di nuovi utilizzi delle foto effettuate, occorre una nuova autorizzazione. 3. RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE A SCOPO DI STUDIO Gli interessati sono invitati a presentare: 1. richiesta scritta del docente che segue lo studio con riferimento alle ragioni della ricerca; 2. libretto universitario o altro documento di studio; a) L'autorizzazione sarà concessa sentito il parere dei responsabili dei beni in oggetto e dopo il versamento di un deposito cauzionale. b) L autorizzazione è vincolata alla consegna di una foto di ogni singolo soggetto. c) Se entro sei mesi dalla data dell autorizzazione non sono state consegnate le riproduzioni l'autorizzazione viene a tutti gli effetti revocata e trattenuto il deposito cauzionale. d) Se le foto eseguite sono a corredo di una tesi di laurea o di una esercitazione universitaria viene richiesto la consegna di una copia del lavoro. e) Nel caso che le foto non siano eseguite dal richiedente, ma effettuate da terzi, il richiedente si impegna anche a nome del fotografo al rispetto della normativa. f) Le foto realizzate non sono destinate in nessun modo alla pubblicazione. In caso contrario occorre la preventiva autorizzazione. 4. RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE AMATORIALI (DOCUMENTAZIONE PERSONALE OD ALTRO) a) Gli interessati sono invitati a presentare, sui moduli predisposti dall'ufficio Beni Culturali Ecclesiastici, richiesta motivata anche in relazione all'uso di tali foto. b) L'autorizzazione sarà concessa sentito il parere dei responsabili dei beni in oggetto e dopo il versamento del contributo previsto dalla normativa diocesana vigente.

c) L autorizzazione è vincolata alla consegna di una riproduzione di ogni singolo soggetto. d) Le foto realizzate non sono destinate in nessun modo alla pubblicazione. In caso contrario occorre la preventiva autorizzazione e il versamento del contributo per uso commerciale. 5. RIPRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE Per le riproduzioni cinematografiche e televisive si applicano le stesse norme concernenti le riproduzioni fotografiche salvo per quanto riguarda il contributo previsto dalla normativa diocesana vigente e la consegna delle copie del materiale realizzato che dovrà essere concordato caso per caso con il Direttore dell Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici. Internet L'uso di immagini di beni culturali ecclesiastici di enti appartenenti all Arcidiocesi è vietato salvo specifiche autorizzazioni. La domanda deve essere presentata sui moduli predisposti dall'ufficio Beni Culturali Ecclesiastici e deve essere chiaramente espresso il progetto del sito che dovrà ospitare le immagini specificando: 1. scopo e caratteristiche dell iniziativa; 2. soggetti e autori delle opere da riprodurre (da indicare dettagliatamente); 3. sito che ospiterà le immagini; L'uso delle immagini è concesso solo a scopo informativo-divulgativo, è limitato nel tempo e al termine della concessione dovrà essere presentata una nuova domanda di autorizzazione all'uso; l uso delle immagini è subordinato al versamento del contributo previsto dalla normativa diocesana vigente. Dovrà essere chiaramente espressa accanto ad ogni immagine la proprietà del bene e l autorizzazione alla riproduzione su licenza dell Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici dell Arcidiocesi di Agrigento. L Arcidiocesi si riserva il diritto di usare le pagine realizzate con le immagini in oggetto (sia le foto che le relative informazioni testuali) per le proprie pagine web. Per le riproduzioni fotografiche e/o digitali e per le riprese video da inserire nei siti internet valgono le norme relative alle riproduzioni a scopo commerciale

NORME PER IL PRESTITO DEI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI 29 b prest L Arcidiocesi rilascia le autorizzazioni al prestito dei beni culturali ecclesiastici attraverso l'ufficio Beni Culturali Ecclesiastici. PRESTITI PER MOSTRE TEMPORANEE 1. Per ottenere il prestito è necessario presentare il progetto dettagliato dell'iniziativa culturale (mostra o altro) allegando le schede di prestito per i singoli oggetti. Il richiedente dovrà presentare la domanda all Ordinario diocesano che, attraverso l'ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi, vaglierà il progetto ed espleterà le pratiche dopo aver sentito gli organi competenti. 2. L'autorizzazione al prestito viene concessa sentito il parere dei responsabili dei beni in oggetto, la Commissione Diocesana per l Arte Sacra e la Soprintendenza competente. 3. Per le mostre all'estero è necessario ottenere anche l'autorizzazione della Pontificia Commissione per i Beni Culturali, che verrà chiesta dall'ordinario, oltre all'autorizzazione ministeriale all'espatrio. 4. L'ufficio dovrà soprintendere alla iniziativa, tutelare il valore storico e artistico ma soprattutto religioso delle opere (reliquiari, oggetti di culto, ) e per questo potrà richiedere ulteriori garanzie per autorizzare il prestito. 5. L Arcidiocesi si riserva di chiedere, qualora vi fosse la necessità, appropriato intervento di restauro quale contributo alla tutela del bene e alla sua valorizzazione. 6. Qualora l'ufficio lo ritenesse necessario per ragioni di culto e di decoro, l'autorizzazione al prestito sarà subordinata alla realizzazione a carico dei richiedenti di una riproduzione in scala 1:1 dell'opera, che sarà collocata in luogo dell'originale. 7. Alla restituzione dell'opera tale riproduzione rimarrà di proprietà dell' Ufficio Beni Culturali della Diocesi (oppure dell Ente il cui bene è oggetto del prestito). 8. Restano a carico dei richiedenti, oltre alle spese organizzative (imballaggio, trasporto, assicurazione "da chiodo a chiodo", ecc.), anche le eventuali spese e ogni altro onere che si rendano necessari per il prelievo e la ricollocazione delle opere, nonché l esecuzione di riproduzioni fotografiche attestanti lo stato attuale e l accensione di polizza assicurativa con valore stabilito dalla Diocesi (o dalla Soprintendenza). Il richiedente, ottenuta l'autorizzazione da parte dell Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici, dovrà contattare direttamente il responsabile del bene per gli ultimi accordi. 9. Ogni iniziativa legata all'esposizione che utilizzi l'immagine del bene in oggetto dovrà essere autorizzata secondo le norme che regolano le riproduzioni dei beni culturali nella Diocesi. 10. Le richieste di riproduzioni fotografiche, cinematografiche, televisive o internet, dovranno essere presentate su modelli predisposti dall Ufficio Beni culturali Ecclesiastici. 11. Si fa obbligo di consegnare all Ufficio Diocesano n. 3 (tre) copie del Catalogo edito per l iniziativa culturale. PRESTITI TEMPORANEI PER IL CULTO 1. Per ottenere il prestito è necessario presentare domanda scritta indicando le ragioni del prestito, i termini di tempo ed allegando le schede di prestito per i singoli oggetti. Alla scheda dovrà essere allegata una foto recente che testimoni lo stato di conservazione dell'opera. L'autorizzazione al prestito viene concessa sentito il parere dei responsabili dei beni in oggetto e la Commissione Diocesana per l Arte Sacra. 2. Il richiedente non potrà intervenire sull'opera prestata senza il permesso dell'ufficio Beni Culturali Ecclesiastici e del responsabile del bene, nemmeno in caso di pulizia o restauro, in quanto custode solo temporaneo del bene. 3. Restano a carico dei richiedenti, oltre alle spese di trasporto (imballaggio, trasporto, vigilanza), anche una polizza assicurativa adeguata a garanzia delle opere prestate, nonché eventuali spese e ogni altro onere che si rendessero necessari per il prestito. 4. Le richieste di riproduzioni fotografiche, cinematografiche, televisive o internet, dovranno essere presentate su modelli predisposti dall Ufficio Beni culturali Ecclesiastici.

AUTORIZZAZIONI PER L USO DI UNA CHIESA PER CONCERTI O MANIFESTAZIONI CULTURALI 29 c manif A norma del can. 1210 del C.D.C. ogni manifestazione extraliturgica ospitata in una chiesa aperta al culto richiede debita preventiva autorizzazione. Di fatto si proceda così: In virtù di una recente disposizione della CEI sono soggetti solamente alla previa autorizzazione del parroco del luogo i concerti che corrispondono strettamente ai seguenti requisiti: 1. L organizzazione della manifestazione deve essere promossa direttamente da un ente ecclesiastico. 2. Il repertorio dei brani musicali eseguiti o eventualmente dei testi recitati o degli argomenti trattati deve essere prevalentemente sacro. 3. L ingresso deve essere assolutamente gratuito Nel caso che la manifestazione in oggetto non corrisponda a tutti e tre i requisiti suddetti essa deve essere preventivamente autorizzata secondo la seguente prassi: Si compila l apposito modulo Il modulo compilato va consegnato all Ufficio Diocesano BBCCEE Tale modulo va consegnato almeno un mese prima della data prevista. In caso di osservazioni legate all autorizzazione stessa verrete tempestivamente contattati dall Ufficio, altrimenti copia del modulo vistato verrà inviato all indirizzo previsto. In ogni caso si prega vivamente di non esporre nessun tipo di materiale pubblicitario prima di aver ricevuto l autorizzazione. Il parroco e chi cura la manifestazione si impegna a: garantire la salvaguardia dell'edificio e del suo arredo non occupare - per quanto possibile - il presbiterio, evitando comunque del tutto l'uso dell'altare e dell'ambone mantenere libero e gratuito l'accesso al concerto o manifestazione, escludendo anche la prevendita di biglietti d'ingresso evitare affollamenti superiori alla capienza della chiesa esigere l'abbigliamento e il contegno che normalmente si richiedono ai fedeli che frequentano la chiesa osservare le norme civili riguardanti le pubbliche manifestazioni assumersi per la durata del concerto o della manifestazione, qualora la chiesa stessa non sia già assicurata anche per questo tipo di manifestazioni, ogni responsabilità civile verso terzi preparare l'ambiente e ripristinarlo al termine del concerto La Santissima Eucaristia sarà custodita in una cappella annessa alla chiesa o in altro luogo sicuro e decoroso. AUTORIZZAZIONI PER RASSEGNE E INIZIATIVE CONTINUATIVE VARIE Qualora si intendano promuovere con continuità e diversificazione dei luoghi nel territorio diocesano manifestazioni musicali, rassegne, animazioni di celebrazioni liturgiche ma sponsorizzate da enti extraecclesiastici, l organizzazione può, con almeno tre mesi di anticipo, contattare il responsabile dell Ufficio per concordare le date, verificare la disponibilità dei siti ed autorizzare cumulativamente i concerti.