News n. 5/2018. Diritto Sportivo e Diritto Tributario. L istituzione delle Società Sportive Dilettantistiche Lucrative

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News n. 5/2018 Diritto Sportivo e Diritto Tributario L istituzione delle Società Sportive Dilettantistiche Lucrative Nella Legge di Bilancio per il 2018 (Legge 27 Dicembre 2017 n. 205) è stata prevista l istituzione delle Società Sportive Dilettantistiche Lucrative a fianco delle attuali società sportive dilettantistiche non lucrative. - 1 -

In particolare, è previsto che le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del Codice Civile. A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere: a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura società sportiva dilettantistica lucrativa ; b) nell oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l organizzazione di attività sportive dilettantistiche; c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell ambito della stessa disciplina; d) l obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un direttore tecnico che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie. L imposta sul reddito delle società (I.RE.S.) è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.). L agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 Dicembre - 2 -

2013, relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione Europea agli aiuti «de minimis». Non sono previste invece agevolazioni per quanto riguarda l imposta I.R.A.P. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.I. costituiscono redditi diversi ai sensi dell articolo 67, co. 1, lett. m) del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal C.O.N.I. costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell art. 50 del citato Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917/86. A decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2018, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal C.O.N.I. sono iscritti, ai fini dell assicurazione per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo istituito presso l I.N.P.S. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2018, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore. L imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei predetti collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti. * * * - 3 -

Fino ad oggi, le possibilità offerte dall art. 90 della Legge n. 289/2002, così come modificata dalla Legge n. 128/2004, erano le seguenti: - associazione sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e segg. Cod. Civ.; - associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ex D.P.R. n. 361/2000; - società sportiva di capitali o cooperativa, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro. Solamente chi utilizzava una di tali forme giuridiche avrebbe potuto conseguire i benefici di settore e, quindi, pur essendo comunque legittimo utilizzare anche una diversa forma organizzativa non contemplata tra quelle che precedono (ad es., S.p.A. oppure S.r.l.), sarebbe stata esclusa la possibilità di ottenere il riconoscimento, da parte del C.O.N.I., ai sensi dell art. 7 della Legge n. 186/2004, in quanto evidentemente limitato all ambito del no profit. Ora, anche la nuova disciplina dovrà essere omologata da parte dell ordinamento sportivo. Questo, perché secondo quanto previsto dall art. 7 D.L. n. 136/2004 (convertito nella Legge n. 186/2004) e dall art. 29, comma 4-bis dello Statuto del C.O.N.I., anche le Società Sportive Dilettantistiche Lucrative potranno essere riconosciute ai fini sportivi dal C.O.N.I. ( il CONI è l unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche ) mediante l iscrizione nell apposito Registro. - 4 -

Il primo comma del citato art. 29 della Statuto del C.O.N.I. prevede che le società e associazioni sportive non abbiano scopo di lucro fatti salvi i casi previsti dall ordinamento. Il Registro, sulla base di quanto disposto dall art. 5, co.2, lett. c) del D.Lgs. n. 242/1999 e dall art. 1 del Regolamento di funzionamento del registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche approvato con delibera CN C.O.N.I. n. 1574 del 18/07/2017, è istituito dal CONI per il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche. * * * Di seguito, il link della Gazzetta Ufficiale dove è possibile trovare la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 Dicembre 2017 n. 205) con la previsione dell istituzione delle Società Sportive Dilettantistiche Lucrative (v. art. 1, co. 353-361): http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricadettaglioatto/ originario?atto.datapubblicazionegazzetta=2017-12- 29&atto.codiceRedazionale=17G00222&elenco30giorni=false - 5 -