CIRCOLARE N. 4/E. Roma, 24 febbraio 2014



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CIRCOLARE N. 4/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 febbraio 2014 OGGETTO: Rivalutazione quote di partecipazione al capitale della Banca d Italia - Articolo 6, comma 6, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 e articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2 INDICE Premessa... 3 1 Ambito di applicazione della disciplina... 3 2 Gli effetti fiscali della disciplina... 5 3 Il versamento dell imposta sostitutiva... 7

3 Premessa L articolo 6, comma 6, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 e l articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevedono una peculiare disciplina che interessa le quote di partecipazione al capitale della Banca d Italia. La disciplina in esame, da un punto di vista fiscale, inquadra le quote di partecipazione al capitale della Banca d Italia nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione (portafoglio di trading) e determina un disallineamento tra il maggior valore nominale della partecipazione e quello fiscalmente riconosciuto. La stessa disciplina si preoccupa anche di riallineare il differenziale tra i due valori con l applicazione di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali. 1 Ambito di applicazione della disciplina L articolo 6, comma 6, del decreto legge n. 133 del 2013 stabilisce che a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'italia iscrivono le quote di cui all'articolo 4, comma 2, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori. Prescindendo in questa sede da valutazioni di carattere contabile, ciò che occorre evidenziare è che il legislatore, con la norma sopra richiamata, detta una disciplina fiscale per le quote di partecipazione al capitale della Banca d Italia inquadrandole nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione (portafoglio di trading).

4 Tale inquadramento, da un punto di vista fiscale, deve essere effettuato a decorrere dal periodo d imposta in corso al 30 novembre 2013, data di entrata in vigore del decreto legge n. 133 del 2013. Dal tenore letterale della norma, si evince che destinatari della disciplina in esame sono i partecipanti al capitale della Banca d Italia, vale a dire i soggetti che, sulla base dell articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 133 del 2013, detengono le quote di partecipazione al capitale della Banca d Italia. Si tratta, in particolare, di: a) banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; c) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. I destinatari della disciplina in esame sono, quindi, sia soggetti che rientrano nell ambito della disciplina del reddito d impresa (IAS/IFRS adopter e non) sia soggetti che non vi rientrano (come, ad esempio, l INPS). Con riferimento all ambito oggettivo di applicazione, invece, la disciplina riguarda le quote di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legge n.133 del 2013, vale a dire le quote di partecipazione al capitale della Banca d Italia, così come incrementato dall operazione di utilizzo delle riserve statutarie. Il richiamato articolo 4, comma 2 ha, infatti, autorizzato la Banca d Italia ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000. La stessa disposizione ha stabilito che a seguito dell'aumento

5 il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 25.000 ciascuna. 2 Gli effetti fiscali della disciplina In via preliminare, occorre evidenziare come la disciplina recata dall articolo 6, comma 6, del decreto legge n. 133 del 2013 obbliga i partecipanti al capitale della Banca d Italia a iscrivere le quote di cui all'articolo 4, comma 2, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori. In particolare, con l utilizzo della locuzione ai medesimi valori il legislatore ha voluto individuare un nuovo valore delle partecipazioni a seguito dell inquadramento delle stesse nella categoria delle attività finanziarie detenute per la negoziazione. Tale nuovo valore è pari al valore nominale delle quote di nuova emissione previsto nell articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legge n. 133 del 2013, vale a dire 25.000 euro per ciascuna quota di partecipazione. L individuazione di un valore della partecipazione, pari al valore nominale, determina un disallineamento rispetto al valore fiscale ascrivibile alle quote precedentemente iscritte in bilancio. In tale contesto, l articolo 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013 afferma che al trasferimento previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, si applica l'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2011, qualunque sia la categoria di provenienza; ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del comma 6, primo periodo, dello stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 133 del 2013 si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali ( )

6 Tale disposizione, in sostanza, prende atto del disallineamento tra il valore nominale e quello fiscale delle quote di partecipazione, generato dal comma 6 dell articolo 6 del decreto legge n. 133 del 2013 e prevede l obbligo di riallineare i predetti valori con il versamento di un imposta sostitutiva. In definitiva, considerando che il valore nominale della partecipazione è pari a 25.000 euro, deve essere riallineata la differenza tra tale valore nominale e quello fiscalmente riconosciuto ascrivibile alle quote precedentemente iscritte in bilancio. Individuato il valore oggetto di riallineamento, lo stesso comma 148 prevede l applicazione di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo 3. In definitiva, interpretando sistematicamente l articolo 6, comma 6, del decreto legge n. 133 del 2013 e l articolo 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, è possibile affermare che: l articolo 6 genera un disallineamento tra il valore nominale e quello fiscale della partecipazione; il comma 148 prescrive di riallineare il valore disallineato con l applicazione di un imposta sostitutiva. Appare opportuno evidenziare come il regime in esame assuma carattere peculiare, perché da un lato disattiva di fatto il regime di esenzione delle plusvalenze previsto dall articolo 87 del TUIR e dall altro riconosce un maggior valore fiscale con il versamento di un imposta sostitutiva, caratterizzata da un aliquota inferiore rispetto a quella applicabile in caso di tassazione ordinaria. La previsione di un imposta sostitutiva sul differenziale tra il valore nominale e quello fiscale è, con tutta evidenza, incompatibile con il regime di esenzione delle plusvalenze previsto dall articolo 87 del TUIR.

7 Come evidenziato, la disciplina in esame trova applicazione anche nei confronti dei soggetti non titolari di reddito d impresa. Per tali soggetti, il pagamento dell imposta sostitutiva, sul differenziale tra il valore nominale della partecipazione e quello fiscalmente riconosciuto, consente il riconoscimento di un maggior valore fiscale ai fini dell applicazione dell articolo 67 del TUIR. 3 Il versamento dell imposta sostitutiva Il differenziale tra il maggior valore nominale della partecipazione e quello fiscale va riallineato, ai sensi dell articolo 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, con il versamento di un imposta sostitutiva. In particolare, il comma 148 in esame prevede che ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del comma 6, primo periodo, dello stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 133 del 2013 si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, con l'aliquota di cui al comma 143, da versarsi nei modi e nei termini previsti dal comma 145. Per effetto del richiamo operato dal comma 148 al comma 143, va applicata l aliquota prevista per la disciplina di rivalutazione e riallineamento dei beni d impresa e delle partecipazioni. In particolare, essendo oggetto di riallineamento le quote del capitale della Banca d Italia iscritte nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, l aliquota dell imposta sostitutiva applicabile è quella prevista per i beni non ammortizzabili, vale a dire il 12 per cento. Anche le modalità di versamento dell imposta sostitutiva sono le medesime di quelle previste per la disciplina di rivalutazione e riallineamento dei beni d impresa e delle partecipazioni, considerato il rinvio operato dal comma 148 al comma 145.

8 L imposta sostitutiva deve essere versata, quindi, in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In definitiva, per i contribuenti con periodo d imposta coincidente con l anno solare che individuano i maggiori valori nel periodo d imposta 2013, l imposta sostitutiva deve essere versata, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, nel 2014, 2015 e 2016 in tre rate annuali di pari importo. Appare opportuno precisare, infine, che non trovano applicazione le altre specifiche previsioni contenute nella disciplina di rivalutazione e riallineamento dei beni d impresa e delle partecipazioni, non essendo le stesse richiamate dal citato comma 148. *** Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE DELL AGENZIA