Concrete Italia s.r.l. REGISTRO REVISORI CONTABILI N D.M. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DEL G.U. N. 35 DEL 3 MAGGIO 2005

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1 DISEGNO DI LEGGE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 15 NOVEMBRE 2007 Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008) RIAPERTURA TERMINI IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI

2 1. Premessa 2. Le fasi evolutive del dettato normativo 3. La Finanziaria 2008

3 1. PREMESSA Scopo della presente new è quello di informare le imprese e gli operatori professionali su quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2008 in materia di rivalutazione delle partecipazioni societarie e del valore dei terreni. Gli elementi presi a base di quanto segue, sono quelli normativi così dettagliati : o Legge 448/2001 o Legge 311/2004 o D.L. 209/2002 o Legge 265/2002 o D.L. 282/2002 o Legge 27/2003 o D.L. 269/2003 o Legge 326/2003 o D.L. 355/2003 o Legge 47/2004 o Disegno di Legge del Senato del 15/11/2007 Circolari e Risoluzioni in materia emanate dal Ministero e dall Agenzia delle Entrate. Resta inteso che l applicabilità della disciplina è comunque condizionata all approvazione definitiva della Legge Finanziaria e delle successive sue valutazioni ed interpretazioni.

4 2. LE FASI EVOLUTIVE DEL DETTATO NORMATIVO Gli articoli 5 e 7 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002) consentirono ai contribuenti che detenevano, alla data del 01/01/2002: titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati; terreni edificabili e con destinazione agricola di rideterminare il loro valore di acquisto alla predetta data, al fine di una rivalutazione utilizzabile nel calcolo dei redditi diversi (art.67, comma1, lettere a, b, c, c-bis del T.U.I.R 917). Per procedere a tali rivalutazioni, il contribuente doveva : 1) predisporre un apposita perizia giurata di stima del valore; 2) pagare un imposta sostitutiva nella misura del - 2% del valore rideterminato per le partecipazioni non qualificate; - 4% del valore rideterminato per le partecipazioni qualificate ed i terreni Il termine entro cui doveva essere redatta la perizia giurata ed effettuato il pagamento dell imposta era stato originariamente fissato al 30/09/2002. Tale termine fu prorogato prima al 30/11/2002 (art. 4 del D.L. 209/2002) e successivamente al 16/12/2002 (Legge 265/2002 di conversione del citato D.L. 209). La disciplina intervenuta dopo la Legge 448/2001 ha confermato la struttura portante di quanto previsto in quella Legge in materia di rivalutazione di partecipazioni e terreni. Infatti, l art.2 comma 2 del D.L. 282/2002 (convertito in Legge 27/2003) ha : Previsto l applicazione degli artt. 5 e 7 della Legge 448/2001 con riferimento : - alle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati; - ai terreni edificabili e quelli con destinazione agricola, posseduti alla data del 01/01/2003 ; fissato al 16/05/2003 il termine entro il quale dovevano essere effettuati : - la redazione ed il giuramento della perizia; - il versamento dell imposta sostitutiva. Anche in tale occasione il termine originario fu poi prorogato al 16/03/2004 (art. 39, comma 14- undecies del D.L. 269/2003 convertito in Legge 326/2003).

5 In quella occasione l Agenzia delle Entrate ebbe a precisare che : la norma in esame (art.2, comma 2 del D.L. 282/2002) si applicava esclusivamente alle partecipazioni ed ai terreni posseduti alla data del 01/01/2003; tale norma non costituiva proroga degli artt. 5 e 7 della Legge 448/2001. Seguirono poi la normativa di cui all art. 6-bis del D.L. 355/2003 (inserito in sede di conversione della Legge 47/2004) relativamente alle partecipazioni ed ai terreni posseduti alla data del 01/07/2003 e fissando il termine per i relativi adempimenti al 30/09/2004. Anche in tale caso non si trattò di proroga dei precedenti termini (comunicato stampa dell Agenzia delle Entrate dell 11/03/2004). Inoltre fu sancito che i contribuenti che si erano già avvalsi della rivalutazione delle partecipazioni e/o terreni alla data del 01/01/2002 o del 01/01/2003 potevano usufruire comunque della nuova norma agevolativi per determinare il valore delle partecipazioni e/o terreni al 01/07/2003. In tal caso il contribuente era obbligato ad : - eseguire una nuova perizia; - procedere al versamento dell imposta sostitutiva commisurata al valore risultante dalla nuova perizia; - richiedere il rimborso dell importo precedentemente versato. Inoltre, per il perfezionamento dell operazione di rivalutazione : il nuovo valore andava determinato sulla base di una perizia giurata di stima che doveva essere redatta entro il 30/09/2004; l imposta sostitutiva del 2% o del 4% poteva essere : - versata in un unica soluzione entro lo stesso termine; - rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Il valore rideterminato poteva essere utilizzato quale base di calcolo : ai fini della determinazione delle plusvalenze (ex art.67 del T.U.I.R.) realizzate in occasione della cessione a titolo oneroso dei terreni e delle partecipazioni, in luogo del costo o del valore di acquisto, a condizione che si fosse provveduto al pagamento dell imposta sostitutiva dovuta entro il 30/09/2004 ovvero al pagamento della prima rata nel caso di rateizzo dell imposta;

6 ai fini del recesso atipico del socio dalla società realizzato mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Altrettanto non valeva nel caso del recesso tipico.

7 3. LA FINANZIARIA 2008 Con la Legge Finanziaria 2008, nel testo approvato da Senato nella seduta del 15 novembre 2007, vi è stata una sostanziale riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni con la conferma della struttura normativa indicata nel D.L. 282/2002 convertita in legge 21 febbraio 2003 n.27. In particolare il comma 51 dell art. 3 del Disegno di Legge approvato dal Senato reintroduce la facoltà di effettuare la rivalutazione, mediante fissazione dei nuovi valori con apposita perizia giurata, dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni sia edificabili che a destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio Il termine per la redazione e l asseverazione della perizia di stima e per il versamento dell imposta sostitutiva o della prima rata è invece fissato alla data del 30 giugno Di conseguenza, se l esame successivo del Disegno di legge non modificherà quanto sopra e, dunque, se vi sarà la conversione in Legge del provvedimento, le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, potranno procedere alla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2008, non rientranti nell esercizio di imprese commerciali. Il valore rideterminato da perizia, con il versamento dell imposta sostitutiva, rappresenterà il prezzo di acquisto da portare in diminuzione del corrispettivo conseguito con la vendita, ai fini della determinazione della plusvalenza secondo gli articoli 67 e 68 del T.U.I.R.. Con tale manovra il contribuente potrà dunque assumere quale costo o valore iniziale del bene, quello indicato nella perizia asseverata. Che diventa il costo o il valore fiscalmente riconosciuto per il calcolo della plusvalenza. Sono state confermate le aliquote per il versamento dell imposta dovuta nella misura del 4% per i terreni, aree edificabili e partecipazioni qualificate e del 2% per le partecipazioni non qualificate. Le aliquote si applicano al valore risultante dalla perizia. L imposta sostitutiva è rateizzabile fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, con una maggiorazione a titolo di interessi (3% annuo) sulle rate successive alla prima. Se i beni sono stati già oggetto di precedenti rivalutazioni, l imposta sostitutiva si paga per intero. Infatti nelle Circolare del 9 maggio 2003 n.27/e e del 4 agosto 2004 n.35/e, l Agenzia ha ritenuto che, in questi casi, l imposta è dovuta per intero sul valore rivalutato, con diritto al rimborso dell imposta pagata in precedenza. Per i terreni agricoli ed edificabili il valore di perizia costituisce anche valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte dirette, di registro, ipotecarie e catastali. Tale circostanza non vale ai fini I.V.A. (Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/E/2005).

8 Schematicamente, dunque, l approvazione della disciplina contenuta del Disegno di legge determinerà quanto segue: Disposizione Oggetto della rivalutazione % imposta sostitutiva Data rivalutazione Scadenza pagamento imposta sostitutiva (ovvero 1^ rata) Scadenza pagamento 2^ rata Scadenza pagamento 3^ rata Art.3 comma 51 D.d.L. Senato del 15/11/2007 Terreni, aree edificabili e partecipazioni qualificate 4 01/01/ /06/ /06/ /06/2010 Art.3 comma 51 D.d.L. Senato del 15/11/2007 Partecipazioni non qualificate 2 01/01/ /06/ /06/ /06/2010 Alla luce di tutto quanto sopra risultano evidenti le opportunità connesse ad una pianificazione fiscale avente in oggetto: - la rivalutazione di quote in funzione di una imminente vendita e/o in funzione di altre operazioni di finanza straordinaria ; - la rivalutazione dei terreni in funzione di eventuali vendite/conferimenti degli stessi ;

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