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CONVENZIONE TRA L UNIVERSITA DELLA VALLE D AOSTA UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D AOSTE E IL COMUNE DI AOSTA PER LO SVILUPPO E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA SCIENTIFICHE DI INTERESSE CONGIUNTO Con il presente accordo tra L Università della Valle d Aosta Université de la Vallée d Aoste, rappresentata dal Rettore Prof. Fabrizio CASSELLA, nato a Torino il 29.12.1963, domiciliato per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio dell Università n. 47 del 28 aprile 2016 e Il Comune di Aosta, rappresentato dalla Dirigente dell Area A5 (Sviluppo economico, servizi demografici, fondi europei e istruzione), Arch. Elisabetta Comin, domiciliata per il presente atto in Aosta, piazza Chanoux n. 1, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 21.06.2016 (qui di seguito chiamati anche Università e Comune, oppure - unitamente o disgiuntamente Parti) Premesso che - L Università della Valle d Aosta-Université de la Vallée d Aoste è stata istituita ai sensi dell art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con deliberazione della Giunta regionale della Valle d Aosta n. 3134, in data 18 settembre 2000; - il Comune di Aosta ha partecipato attivamente alla fase costitutiva dell Ateneo, mediante la rappresentanza del Sindaco nel Comitato Promotore dell Università, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 826 in data 16 marzo 1988; - il Comune della Città di Aosta, unitamente ad altri enti istituzionali locali, è rappresentato nell attuale Consiglio dell Università, ai sensi dell art. 13, comma 1, lettera h), dal Sindaco pro tempore; - in attuazione dei fini istituzionali, come individuati all art. 3 dello Statuto di Ateneo, l Università concorre, nella propria autonomia, all individuazione e al perseguimento degli obiettivi di crescita culturale e dello sviluppo socioeconomico del territorio; - nell ambito degli indirizzi generali di sviluppo dell Università, il rafforzamento della presenza della stessa nel contesto socio-economico regionale, anche mediante l incremento di forme di collaborazione con i soggetti istituzionali

regionali e gli enti locali, rappresenta un obiettivo strategico di prioritaria importanza; - il tratto distintivo dei recenti indirizzi di politica di sostegno alla crescita e all innovazione, sia su scala nazionale che comunitaria, è rappresentato dalla centralità dell istituzione accademica e dal suo ruolo primario nei processi di sviluppo del sistema socio-economico; - la crescita della società della conoscenza nelle sue dimensioni economiche, culturali e sociali è un ulteriore elemento perché le Università affianchino alle attività tradizionali di didattica specifiche attività di ricerca di servizi al territorio e, quindi, si pongano come riferimento per le istituzioni locali per lo sviluppo delle rispettive comunità; - il Comune di Aosta, nell ambito delle proprie attività istituzionali, intende promuovere tutte le azioni idonee a supportare l attività politico-amministrativa, anche mediante la realizzazione di puntuali attività scientifiche finalizzate all approfondimento di tematiche di particolare interesse; - l Università della Valle d Aosta - Université de la Vallée d Aoste e il Comune di Aosta intendono, quindi, rafforzare e potenziare la reciproca collaborazione attraverso lo svolgimento da parte dell Ateneo regionale di attività di ricerca scientifica di particolare interesse per il contesto locale; tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 Premesse Le premesse alla Convenzione sono da considerarsi parte integrante della stessa. Art. 2 Finalità Con la presente Convenzione le Parti si propongono di rafforzare e potenziare la reciproca collaborazione sviluppando in maniera congiunta progetti scientifici che individuano l Università come interlocutore privilegiato per le strategie di sviluppo del Comune, attraverso lo svolgimento di attività di ricerca di particolare interesse. La cooperazione tra Comune e Università sarà principalmente finalizzata a fornire un servizio all Amministrazione comunale, e quindi al territorio, al fine di rafforzare l analisi del contesto sociale, economico, storico e politico, valorizzando l attività scientifica dell Ateneo, del personale docente e dei ricercatori. Art. 3 Oggetto Oggetto della presente convenzione è lo sviluppo di attività di ricerca su temi dello sviluppo economico e sociale del territorio, con particolare riferimento agli aspetti connessi alla sua specificità culturale, a supporto delle azioni strategiche poste in essere dal Comune.

L attività di ricerca sarà svolta attraverso una serie di studi condotti dai ricercatori dell Ateneo, da assegnisti di ricerca e da altri collaboratori sotto la direzione di docenti strutturati nell Ateneo. Le ricerche oggetto della presente convenzione verteranno principalmente sulla ricognizione, sul monitoraggio, sull analisi e sull interpretazione di elementi economici, storici e politici e di contesto che incidono sulla capacità del sistema locale di evolvere in senso positivo e sostenibile, mantenendo i tratti originali della propria cultura. In particolare, potranno essere oggetto di ricerca i temi seguenti: a) In ambito economico: attrattività del territorio e destination management. L attrattività è da intendere in senso ampio e quindi da diverse prospettive: quella dei residenti, dei turisti, delle imprese che vi risiedono e che potrebbero insediarvisi. Parole chiave: destinazioni turistiche; management dei territori; destination management; filiera agro-alimentare; patrimonio culturale e ambientale; sviluppo industriale e nuovi imprenditori; infrastrutture e tecnologie verdi e per la montagna; città e territorio; b) In ambito politico-amministrativo: territori ad autonomia speciale; profilo amministrativo del territorio. Parole chiave: particolarità dell amministrazione comunale e regionale, statuto speciale, forme organizzative delle autonomie sull arco alpino; c) In ambito socio-pedagogico: servizi alla persona e welfare. Parole chiave: cittadinanza, reti di solidarietà, welfare, servizi alla popolazione, qualità della vita, sviluppo sostenibile. Il Comune si impegna a: Art. 4 Impegni del Comune - finanziare totalmente 1 assegno di ricerca per un importo di euro 23.500,00, di durata annuale, per ciascun anno di durata della presente Convenzione; - valutare ulteriori specifici progetti di ricerca proposti dall Università nell ambito degli obiettivi di cui al precedente art. 3 e, nei limiti delle disponibilità di bilancio a ciò destinate, a supportarne finanziariamente la realizzazione. Il Comune si impegna a erogare all Università il finanziamento complessivo per ciascun assegno di ricerca soltanto a seguito della formale attribuzione dello stesso secondo le disposizioni regolamentari attualmente in vigore presso l Università. Le modalità di erogazione degli ulteriori eventuali finanziamenti destinati a specifici progetti di ricerca saranno definite, di volta in volta, mediante scambio di lettere tra le Parti.

Art. 5 Impegni dell Università L Università si impegna a: - garantire il coordinamento delle attività di ricerca mediante propri docenti di ruolo; - finalizzare le risorse erogate dal Comune all attribuzione degli assegni di ricerca e gli eventuali ulteriori finanziamenti a specifici progetti di ricerca concordati tra le Parti nel rispetto dei regolamenti di Ateneo in vigore in materia; - comunicare formalmente al Comune l avvenuto conferimento degli assegni di ricerca e i nominativi dei vincitori; - mettere a disposizione le proprie strutture per il corretto espletamento delle attività di ricerca e per le riunioni del Comitato tecnico paritetico di cui al successivo art. 8, nonché a mettere a disposizione il personale amministrativo di supporto alle attività dello stesso Comitato; - produrre al Comune di Aosta, al termine di ogni anno, una dettagliata relazione sullo stato di realizzazione delle attività previste nella presente Convenzione. Art. 6 Diffusione dei risultati Le attività poste in essere nell ambito della presente Convenzione e i risultati di volta in volta raggiunti saranno oggetto di appositi momenti di disseminazione scientifica, a beneficio della collettività locale. In particolare, oltre all organizzazione congiunta di conferenze stampa di presentazione delle singole iniziative, l Università realizzerà, presso le proprie sedi, apposite manifestazioni di promozione scientifico-culturale dell attività di ricerca finanziata ai sensi della presente Convenzione. Art. 7 Responsabili scientifici La responsabilità scientifica delle azioni previste dalla presente Convenzione e il relativo coordinamento sono assicurati dall Università mediante proprio personale docente di ruolo. In particolare, i Responsabili scientifici: - curano le comunicazioni ufficiali con il Comune; - assicurano la continuità delle attività scientifiche poste in essere; - predispongono le relazioni sullo stato delle attività previste dalla presente Convenzione, di cui al precedente art. 5; - raccolgono le proposte relative a specifici progetti di ricerca da sottoporre al Comune per le valutazioni in ordine all erogazione degli eventuali relativi finanziamenti. L Università comunica tempestivamente al Comune i nominativi dei Responsabili scientifici individuati.

Art. 8 - Comitato tecnico paritetico Per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente Convenzione è costituito un Comitato tecnico paritetico, composto da due rappresentanti di ciascuna delle Parti, nominati secondo i rispettivi ordinamenti. Ciascuna delle Parti comunica tempestivamente all altra la nomina dei propri rappresentanti. Il Comitato tecnico paritetico, individua, nell ambito degli obiettivi di cui al precedente art. 3 i temi prioritari oggetto degli assegni di ricerca, nonché cura l istruttoria, predisponendo ogni documento a tal fine utile, in ordine agli ulteriori progetti di ricerca da sottoporre a valutazione del Comune per eventuali finanziamenti. I lavori del Comitato paritetico sono tradotti in appositi verbali, la cui redazione sarà curata dall Università. Eventuali sostituzioni dei rappresentati in seno al Comitato tecnico paritetico, intervenute nel periodo di validità della presente Convenzione, dovranno essere comunicate all altra Parte per iscritto. Art. 9 - Durata e rinnovo La presente Convenzione ha durata di tre anni a partire dalla data della stipula. La Convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodi, anche tramite scambio di lettera fra le Parti. In caso di mancato rinnovo sarà comunque assicurato il completamento delle attività già avviate. Articolo 10 Trattamento dei dati personali Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) e si impegnano a non farne alcun altro uso. Articolo 11 Controversie Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione. Art. 12 Registrazione La presente Convenzione sarà registrata soltanto in caso d uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA

IN MANIERA VIRTUALE AUTORIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE DI AOSTA NR. 7051 del 22/09/2006 Art. 13 Rimandi Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia. Aosta, IL DIRIGENTE DELL AREA A5 DEL COMUNE DI AOSTA (sottoscritta digitalmente) IL RETTORE DELL UNIVERSITA (sottoscritta digitalmente)