per i dipendenti che abbiano deciso entro il 30/6/2007 di destinarlo ad un Fondo pensione;

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Destinazione TFR dei lavoratori dipendenti: quadro delle possibili destinazioni del TFR maturando e conseguenti obblighi dei datori di lavoro, con indicazione dei termini di versamento e delle modalità di esecuzione di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 22 giugno 2007 Premessa Come è noto a seguito della riforma della previdenza complementare attuata con il D.Lgs. 5/12/2005, n. 252, e successive modifiche introdotte con la Legge Finanziaria per il 2007, il datore di lavoro non può più conservare il TFR: per i dipendenti che abbiano deciso entro il 30/6/2007 di destinarlo ad un Fondo pensione; per i dipendenti che, entro il 30/6/2007, non abbiano effettuato nessuna scelta circa la destinazione del proprio TFR; per i dipendenti che, entro il 30/6/2007, abbiano deciso di conservare il TFR presso il proprio datore di lavoro, se il datore di lavoro abbia più di 50 dipendenti. Per cui il datore di lavoro può continuare a contare sulla disponibilità derivante dal TFR dei dipendenti solo se abbia alle proprie dipendenze non più di 50 dipendenti e 1

solo per i dipendenti che hanno espresso la volontà di percepire alla fine del loro rapporto di lavoro il trattamento di fine rapporto. Quadro di sintesi delle possibili destinazioni del TFR maturando e conseguenti obblighi dei datori di lavoro, con indicazione dei termini di versamento e delle modalità di esecuzione 1) Versamento del TFR ai FONDI PENSIONE 2

Sono interessati i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, inoltre, il conferimento del TFR da parte del lavoratore dipendente può avvenire o in modo esplicito o in modo tacito ( silenzio-assenso ). Se entro il 30/6/2007, o entro sei mesi dalla data di prima assunzione, se successiva al 1/1/2007, il lavoratore non comunica in maniera espressa la destinazione del proprio TFR maturando ad una forma pensionistica complementare o presso il datore di lavoro, il datore di lavoro ha l obbligo di trasferire comunque, a partire dal mese successivo a quello di scadenza, il TFR maturando del dipendente ad una forma pensionistica complementare. Scelta espressa del lavoratore Con la scelta espressa il lavoratore dipendente comunica la volontà di trasferire il TFR maturando ad una qualsiasi forma pensionistica complementare. La scelta deve essere compiuta: per il dipendente assunto prima del 1/1/2007, tramite la compilazione e la consegna al Datore di lavoro, entro il 30/6/2007, del modulo TFR 1 allegato al D.M. Lavoro del 30/1/2007; per il dipendente assunto dopo il 1/1/2007, tramite la compilazione e la consegna al datore, entro sei mesi dalla data di assunzione, del modulo TFR 2 pure allegato al D.M. Lavoro del 30/1/2007. In entrambi i casi, vi è l obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione del dipendente i suddetti moduli, nonché di conservarli e di rilasciarne una copia controfirmata per ricevuta, dopo la loro compilazione. Scelta tacita del lavoratore Se non esistono Fondi di categoria istituiti da contratti o accordi collettivi né alcun accordo aziendale, il datore di lavoro deve trasferire il TFR maturando ad una apposita forma pensionistica complementare istituita presso l INPS. I termini per la esecuzione dei versamenti del TFR I termini entro i quali il datore di lavoro deve eseguire il versamento del TFR maturando sono differenti a seconda che il conferimento del TFR sia conseguente ad una scelta in tal senso del dipendente o sia effetto del silenzio-assenso. 3

I termini di versamento a seguito di scelta espressa Per i lavoratori assunti prima del 1/1/2007, il datore di lavoro deve versare al Fondo pensione del TFR maturando dal mese di effettuazione della scelta, che coincide con quello della consegna al datore di lavoro stesso del modulo TFR 1. Il versamento del TFR va eseguito a decorrere dal 1/7/2007 anche riguardo al periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30/6/2007. Anche per i lavoratori assunti dopo il 1/1/2007, l obbligo per il datore di lavoro di versamento al Fondo pensione del TFR maturando nasce dal mese di effettuazione della scelta che, in questo caso, coincide con quello della consegna del modulo TFR 2. Il versamento del TFR va eseguito a decorre dal mese successivo a quello della scelta. Per i lavoratori assunti entro il primo semestre del 2007, il versamento effettivo non può avvenire prima del 1 luglio del medesimo anno, col recupero di tutte le mensilità pregresse maturate dal mese di scelta). I termini di versamento a seguito di scelta tacita 4

Per i lavoratori assunti prima del 1/1/2007 il versamento del TFR va eseguito a decorre dal 1/72007. Per i lavoratori assunti dopo il 1/1/2007 occorre tenere conto che i sei mesi previsti per l esercizio della scelta decorrono dalla data di assunzione e non dal 1/1/2007. Una nota dell INPS ha chiarito che l obbligo di versamento decorre dal mese di perfezionamento del conferimento tacito. Infine, per i cd. vecchi occupati il D.Lgs. n. 252/2005, di riforma delle forme pensionistiche complementari, ha riservato ad una particolare categoria di lavoratori la possibilità di destinare ai Fondi pensione anche solo una parte del TFR maturando. 2) Versamento del TFR a FONDO PENSIONE DELL INPS (FONDINPS) Il FONDINPS ha natura residuale rispetto ai comuni Fondi pensione e costituisce l obbligatorio centro di raccolta dell accantonamento periodico del TFR per tutti i dipendenti che non abbiano assunto una decisione espressa di conferimento del TFR ai Fondi pensione e per i quali non sia possibile per il datore di lavoro di attuare il conferimento secondo i criteri di legge Per il versamento del TFR a FONDINPS valgono gli stessi termini di versamento stabiliti nel caso di scelta tacita di conferimento del TFR. Per i cd. vecchi occupati (categoria di lavoratori formata dai dipendenti iscritti alla previdenza obbligatoria di base prima del 29/4/1993), l obbligo del versamento del TFR a FONDINPS riguarda sempre l intero accantonamento annuo a differenza di quanto avviene per gli altri Fondi, dove esso può avvenire anche per quote. 5

3) Versamento del TFR a FONDO DI TESORERIA DELL INPS 6

Le prestazioni erogate dal Fondo non sono rendite vitalizie che integrano la pensione obbligatoria di base del dipendente, ma capitali versati in un unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro con l azienda (art. 2120 del Codice civile, attuato già con il tradizionale trattamento di fine rapporto ). I datori di lavoro con almeno 50 dipendenti devono provvedere al versamento del TFR all INPS. Il datore di lavoro è obbligato al versamento del TFR maturando al Fondo di Tesoreria dell INPS per conto di tutti i dipendenti che scelgano espressamente di conservare il tradizionale trattamento di fine rapporto. La scelta del dipendente si esprime tramite la consegna al datore di lavoro degli stessi moduli TFR 1 (per i lavoratori assunti prima del 1/1/2007) e TFR 2 (per i lavoratori assunti dopo il 1/1/2007). Il datore di lavoro ha l obbligo di versare il TFR maturando dal mese successivo a quello della consegna del modulo da parte del dipendente. I termini per il pagamento sono quelli già vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria (cioè, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di consegna del modulo). Versamento del TFR pregresso La normativa prevede che l obbligo del datore di lavoro per il versamento del TFR, a favore di un Fondo pensione o a favore del Fondo di Tesoreria, concerna soltanto il TFR futuro: quello destinato a maturare, nel primo caso, dal mese di consegna del modulo al datore stesso (o dal mese di perfezionamento del silenzio assenso nell eventualità di scelta tacita) e, nel secondo caso, dal mese successivo a quello di consegna del modulo. Ciò subisce una deroga, con l obbligo per il datore di lavoro di versare anche del TFR già maturato (in tutto o in parte), nei casi seguenti: a) A favore del Fondo di Tesoreria, nell ipotesi in cui il dipendente scelga esplicitamente di lasciare al TFR la tradizionale funzione di liquidazione. In tal caso la retroattività riguarda il periodo compreso tra il mese della scelta e l 1/1/2007, per i dipendenti assunti prima di tale data, mentre si riferisce al periodo compreso tra il mese della scelta e quello dell assunzione, per i dipendenti assunti dopo. b) Per l ipotesi del dipendente assunto dopo il 01/01/2007 che decide di conferire il TFR maturando ad un fondo pensione con modalità tacite od esplicite, il TFR pregresso deve essere versato al Fondo di Tesoreria per il periodo compreso tra il mese precedente a quello della consegna del modulo e il mese di assunzione, in caso di scelta espressa, o per il periodo compreso tra il mese precedente a quello del perfezionamento del silenzio-assenso e il mese di assunzione, in caso di scelta tacita. Viceversa, nessun versamento, neppure a titolo retroattivo, è dovuto al Fondo di Tesoreria per i dipendenti assunti prima del 1/1/2007 che scelgono di conferire in modo esplicito o tacito il TFR ad un Fondo pensione. 7

I cd. vecchi occupati Alla categoria di lavoratori cd. vecchi occupati (poiché formata dai dipendenti iscritti alla previdenza obbligatoria di base prima del 29/4/1993) viene riservata la possibilità di partecipare ad un Fondo pensione anche con quote del TFR annuo e non necessariamente per l intero, a condizione che la scelta di destinazione del TFR sia effettuata con modalità espressa. L esercizio di tale opzione comporta l obbligo del datore di lavoro di versare la quota complementare e residua del TFR al Fondo di tesoreria dell INPS nei seguenti casi: a) Dipendenti già iscritti ad un Fondo pensione prima del 1/1/2007 che confermano la scelta di partecipare per quote al Fondo a cui aderiscono Tali soggetti, compilando la sezione 2 del modulo TFR 1, possono confermare la scelta di continuare a partecipare per quote al Fondo a cui aderiscono. In tal caso la quota già destinata al Fondo pensione continua ad essere versata a tale Fondo, mentre al Fondo di Tesoreria dovranno essere versate sia le quote residue del TFR maturando, con decorrenza dal mese successivo a quello della scelta, sia le quote residue degli accantonamenti pregressi, per il periodo compreso Tra il 1/1/2007 e il 8

mese di esercizio della scelta. b) Dipendenti non iscritti ad un Fondo pensione prima del 1/1/2007 che scelgono di partecipare per quote a un nuovo Fondo Tali soggetti, compilando la sezione 3 del modulo TFR 1, possono scegliere di versare la quota di TFR per essi eventualmente prevista dagli accordi o contratti collettivi nel nuovo Fondo. In tal caso, il datore di lavoro, per il TFR maturando, è obbligato, verso il Fondo pensione, al versamento di tale quota e, verso il Fondo di Tesoreria, per la quota residua. Inoltre, al Fondo di Tesoreria è dovuto, con effetto retroattivo, l intero importo dell accantonamento annuo del TFR per il periodo compreso tra il 1/1/2007 e il mese di esercizio della scelta stessa. Nessun versamento, invece, neanche a titolo retroattivo, è dovuto, al Fondo di Tesoreria per i vecchi occupati che scelgono di conferire, con modalità espressa o tacita, la quota residua del TFR ad un Fondo a cui già partecipano, o di conferire l intero TFR ad un nuovo Fondo. 9

Infine, per gli adempimenti di informativa del datore di lavoro 4) Obblighi di informativa a carico del datore di lavoro 10

La normativa prevede l obbligo per il datore di lavoro di fornire adeguate informazioni, sia sulle diverse scelte possibili, sia sulla destinazione del TFR in assenza di una manifestazione esplicita di volontà. Ecco, di seguito, la sintesi di tali obblighi: a) Informativa precedente al termine iniziale per l esercizio di scelta. La direttiva Covip ha specificato che tale informativa deve essere scritta e deve essere fornita in prossimità dell entrata in vigore del decreto n. 252/2005, ai lavoratori già iscritti a tale momento, o contestualmente all assunzione, ai lavoratori assunti successivamente. L anticipo al 1/1/2007 dell entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005 ha reso impossibile l attuazione di tale obbligo a favore dei lavoratori già assunti a tale data; b) Informativa precedente al termine finale per l esercizio di scelta. Nei 30 giorni che precedono la scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando (cioé, entro il 1 giugno 2007 per i lavoratori già assunti al 1/1/2007 o entro 5 mesi dall assunzione per i lavoratori assunti dopo il 1/1/2007), il datore di lavoro deve fornire, ai soli lavoratori che non abbiano ancora manifestato alcuna volontà, una seconda adeguata informativa scritta, diretta ad indicare il Fondo pensione verso il quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre. c) Informativa successiva all eventuale conferimento tacito. Qualora il conferimento del TFR maturando avvenga secondo modalità tacite, il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, salvo che non sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione ad altra forma collettiva. Tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale, Infine, in base alla suddetta delibera Covip, ricade un obbligo di informativa anche sul Fondo pensione di destinazione che deve: informare il lavoratore dell avvenuta adesione con il conferimento tacito e della possibilità di usufruire della contribuzione a carico del datore di lavoro prevista dallo statuto del Fondo, subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico; fornire al lavoratore le necessarie indicazioni sulle modalità di acquisizione di tutta l informativa obbligatoria che il Fondo stesso è tenuto a consegnare all aderente nel caso di adesione espressa. 11

Vincenzo D Andò Giugno 2007 12