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2 INDICE La pensione complementare... Pag. 3 Tasso di sostituzione (rapporto pensione / ultima retribuzione) (Tabella Covip)... Pag. 4 Cosa sono i fondi chiusi o negoziali... Pag. 5 Chi controlla i fondi pensione - La Covip... Pag. 6 Come si finanziano i fondi pensione negoziali... Pag. 7 Le prestazioni erogate dai fondi... Pag. 14 Il calcolo della prestazione... Pag. 15 Le anticipazioni di somme e il relativo regime fiscale... Pag. 16 Trasferimento o riscatto della posizione individuale e relativo regime fiscale... Pag. 17 Il regime fiscale della previdenza complementare... Pag. 19 La gestione finanziaria... Pag. 20 La previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore pubblico... Pag. 22 Realizzazione a cura del Realizzazione grafica: Pubblidea Vr 2

3 Il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, attuativo della delega in materia di previdenza complementare contenuta nella L. 243/04, stabilisce che dal 1º gennaio 2007 i lavoratori debbano scegliere la destinazione del TFR che maturerà successivamente a questa data, attraverso il meccanismo del silenzio-assenso. La maggior parte dei lavoratori ha a disposizione un fondo pensione contrattualee può aderirvi subito LA PENSIONE COMPLEMENTARE La riforma delle pensioni del 1995, al fine di ridurre lo squilibrio finanziario determinato da alcuni elementi di natura sociale, (quali: il considerevole aumento della popolazione anziana, il basso rapporto tra il numero degli occupati e quello dei pensionati, il conseguente insostenibile aumento della spesa pensionistica), ha introdotto nuove modalità di calcolo delle pensioni passando dal sistema RETRIBUTIVO (pensione calcolata sulla retribuzione degli ultimi 5 e/o 10 anni) a quello CONTRIBUTIVO (pensione calcolata sul totale dei contributi versati in tutta la vita lavorativa). Questo diverso sistema di calcolo, applicato a tutti coloro con prima occupazione successiva al 31/12/1995 e, pro - quota, per le anzianità successive al 31/12/1995, a coloro che a tale data non avevano ancora maturato un anzianità contributiva almeno pari a 18 anni di contributi versati, produrrà in futuro una notevole 3

4 contrazione dell importo delle pensioni. Ad esempio, tra circa venti anni, essendo il sistema di calcolo basato su coefficienti legati all età, si prevede che il tasso di sostituzione, ovvero il rapporto tra pensione ed ultima retribuzione, non raggiungerà neppure la metà dello stipendio TASSO DI SOSTITUZIONE (rapporto pensione / ultima retribuzione) (Dipendente privato, 60 anni di età, 35 anni di contribuzione; valori percentuali) 67,3 67,3 71,8 67,1 65, ,1 49,6 65,2 64,8 48,5 48, ,7 16,7 14,5 9,4 4, previdenza complementare previdenza pubblica TOTALE Necessità di crescita della previdenza complementare per compensare la diminuzione della previdenza obbligatoria e mantenere circa lo stesso tasso di sostituzione. Fonte Rapporto di strategia nazionale sulle pensioni. 4

5 Tale riduzione - che può essere ulteriormente accentuata dalla crescente flessibilità del mercato del lavoro e/o da rapporti di lavoro autonomi, temporanei o discontinui con bassa contribuzione - rende indispensabile una radicale modifica della nostra cultura previdenziale. La stessa riforma, per offrire un tasso di sostituzione socialmente accettabile, ha delineato un sistema pensionistico misto, basato sulla: - previdenza pubblica di base, ad adesione OBBLIGA- TORIA, funzionante secondo il sistema tecnico - finanziario della ripartizione (le pensioni vengono prevalentemente finanziate, tempo per tempo, dai contributi versati dai lavoratori attivi). - previdenza COMPLEMENTARE, fondata su un sistema a capitalizzazione individuale, attuata tramite: forme pensionistiche ad adesione collettiva (fondi pensione chiusi negoziali o fondi aperti ad adesione collettiva), promosse e/o istituite tramite la contrattazione sindacale collettiva; forme pensionistiche ad adesione individuale a fondi aperti o a contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale (cosiddetti PIP - Piani Individuali Pensionistici). COSA SONO I FONDI CHIUSI O NEGOZIALI Sono associazioni riconosciute di diritto privato, nate dalla contrattazione collettiva, i cui associati sono le imprese e lavoratori. Possono essere nazionali o regionali, di categoria, intercategoriali o aziendali. Non hanno fini di lucro. Hanno come unico obiettivo quello di garantire ai lavoratori iscritti una pensione complementare, sotto forma di rendita, al raggiungimento del diritto alla pensione obbligatoria. 5

6 L amministrazione è affidata a organi collegiali paritetici eletti dai lavoratori associati e dalle imprese. La gestione finanziaria avviene attraverso l utilizzo di società specializzate autorizzate ad operare sul mercato. Sono controllati dalla COVIP, cioè la Commissione che vigila sul corretto e trasparente funzionamento dei fondi pensione. Hanno costi amministrativi estremamente contenuti, in quanto associazioni e strumenti di protezione collettivi. CHI CONTROLLA I FONDI PENSIONE - LA COVIP È un autorità amministrativa che ha il compito di vigilare sul funzionamento dei fondi pensione complementari. La funzione che è chiamata a svolgere è essenzialmente quella di garantire ed assicurare la trasparenza e la correttezza nella gestione e nell amministrazione dei fondi pensione. A tal fine: autorizza i fondi pensione ad esercitare la propria attività e approva i loro statuti e regolamenti; tiene l albo dei fondi pensione autorizzati ad esercitare l attività di previdenza complementare; vigila sulla corretta gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile dei fondi pensione e sull adeguatezza del loro assetto organizzativo; assicura il rispetto dei principi di trasparenza nei rapporti tra i fondi pensione ed i propri aderenti; cura la raccolta e la diffusione delle informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali e del settore della previdenza complementare. La Covip inoltre ha il potere di formulare proposte di modifica legislativa di previdenza complementare. Il decreto legislativo 252/05 ha esteso, già dal dicembre 2005, le competenze della Covip - finora esercitate soltanto nei confronti dei fondi pensione chiusi - a tutte le forme di previdenza complementare, compresi i fondi pensione aperti di banche ed assicurazioni, nonché i piani pensionistici di previdenza individuale. 6

7 COME SI FINANZIANO I FONDI PENSIONE NEGOZIALI La contribuzione al fondo pensione: - è stabilita nel contratto di lavoro; - è calcolata in percentuale sulla retribuzione annua lorda utile per il calcolo del TFR; - si compone di tre elementi: contributo del lavoratore, nelle misure minime previste dai contratti collettivi nazionali ed eventuale contributo volontario aggiuntivo, contributo del datore di lavoro, trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR) maturando. Il TFR che viene trasferito al fondo pensione è quello che si matura nel periodo successivo all adesione del lavoratore, mentre il TFR già maturato continua a restare in azienda e viene rivalutato secondo le attuali modalità. A decorrere dal 1º gennaio 2007, l adesione a una forma pensionistica, realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR, non comporta l obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Soltanto attraverso l adesione esplicita ed il versamento del contributo a carico del lavoratore si attiva la contribuzione del datore di lavoro prevista dai contratti collettivi. Il Decreto Legislativo di riforma della previdenza complementare che disciplina la destinazione del TFR ai fondi pensione complementari attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, prevede che, entro 6 mesi dal 1 gennaio 2007 o dalla data di assunzione - se successiva - i lavoratori dipendenti del settore privato - esclusi quelli domestici- devono decidere sulla destinazione del proprio TFR maturando (tutto o in parte) attraverso scelte tacite o esplicite. 7

8 Le scelte dei lavoratori devono essere effettuate compilando appositi modelli (TFR1 per i lavoratori con un rapporto di lavoro già esistente al ; TFR2 per quelli che, invece, si occupano dopo tale data) messi a disposizione dal datore di lavoro, il quale deve conservarli, compilati con la volontà espressa dal lavoratore, e rilasciarne, a quest ultimo, copia controfirmata per ricevuta. I lavoratori che hanno già comunicato la propria volontà al datore di lavoro nel periodo compreso tra il ed il 1 febbraio 2007, devono comunque entro il 3 marzo 2007 compilare i nuovi modelli al fine di mantenere le decorrenze degli effetti delle scelte già effettuate. A) Lavoratori con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria successiva al non iscritti alla previdenza complementare alla data del 1 gennaio Questi lavoratori possono: - esprimere la volontà di trasferire tutto il TFR maturando ad un Fondo Pensione Negoziale o ad un Fondo Pensione Aperto o ad un Piano Individuale Pensionistico. Il datore di lavoro, quindi, dal 1 luglio 2007 o dal mese successivo a quello della scelta, versa al fondo pensione prescelto il TFR ed i contributi eventualmente previsti con decorrenza dal periodo di paga relativo al momento dell adesione. N.B. Dal 1 gennaio 2007, il contributo del datore di lavoro previsto dai contratti o dagli accordi aziendali (qualora il lavoratore ne abbia diritto) viene destinato alla forma pensionistica scelta dal lavoratore, nei limiti e nelle modalità stabilite dai predetti accordi e contratti. - esprimere la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare, mantenendo il TFR in azienda (questa scelta è sempre rivedibile). In questo caso, il TFR maturando continuerà ad essere accantonato annualmente presso il datore di lavoro, o, qualora si tratti di aziende con almeno 50 addetti, sarà versato in un c/c istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall Inps (in entrambi i casi rimangono in vigore gli attuali meccanismi di rivalutazione e liquidazione). 8

9 - non esprimere alcuna scelta, facendo scattare il meccanismo del silenzio-assenso il datore di lavoro versa, dal 1 luglio 2007 (sia per competenza che per cassa) o dal mese successivo alla scadenza del semestre - in caso di assunzione successiva al 1 gennaio tutto il TFR maturando al fondo di previdenza complementare, istituito dalla contrattazione nazionale, territoriale, oppure aziendale. Se questa prevede più fondi, il TFR viene conferito a quel fondo che in azienda e/o settore ha più aderenti. Nel caso in cui non siano previsti altri fondi complementari di natura contrattuale, il TFR maturando sarà trasferito all apposito fondo di previdenza complementare istituito presso l Inps (FON- DINPS). Fondinps è la forma di previdenza complementare a contribuzione definita istituita presso l Inps, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando dei lavoratori che durante i sei mesi previsti dalla legge non esprimono alcuna volontà circa la destinazione del proprio TFR e per i quali non esistono fondi pensione di riferimento. Tali quote vengono destinate ad una linea di investimento a contenuto prudenziale tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili alla rivalutazione del TFR. Dopo 1 anno di permanenza in questo comparto, l aderente può decidere di variare la linea di investimento, ma anche di trasferire la propria posizione individuale presso un altra forma pensionistica complementare. L aderente può decidere di destinare anche una quota a suo carico e, successivamente, di sospenderne il versamento, fermo restando il versamento del TFR. B) I lavoratori con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria successiva al già iscritti ad una forma pensionistica complementare non devono esprimere alcuna volontà, in quanto l intero TFR già confluisce nella stessa. 9

10 C) Lavoratori con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria alla data del 28 aprile se non iscritti ad un fondo pensione alla data del 1 gennaio 2007, possono scegliere, entro sei mesi, di: mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro (questa scelta è sempre rivedibile); trasferire il TFR maturando alla previdenza complementare nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50% con possibilità di incrementi successivi. Il datore di lavoro dal 1 luglio 2007 versa al fondo pensione prescelto il TFR ed i contributi eventualmente previsti con decorrenza dal periodo di paga relativo al momento dell adesione; non esprimere alcuna volontà: dal mese successivo alla scadenza del semestre, il TFR maturando verrà integralmente versato dal datore di lavoro alla forma complementare collettiva, secondo la gerarchia prevista dalla legge. - se già iscritti ad un fondo pensione alla data del 1º gennaio 2007, possono scegliere, entro sei mesi, di: mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro; trasferire il 100% del TFR maturando al fondo pensione; non esprimere alcuna volontà: il TFR residuo verrà trasferito dal datore di lavoro alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi siano già iscritti. INFORMAZIONE AI LAVORATORI Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili ai fini del trasferimento del TFR maturando alla previdenza complementare, il lavoratore, che non abbia ancora manifestato alcuna volontà, deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni, relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre. 10

11 Trattamento di fine rapporto non destinato alla previdenza complementare. Le quote di TFR maturate a decorrere dal 1 gennaio 2007 dai lavoratori dipendenti del settore privato, non destinate alla previdenza complementare, devono essere versate presso il Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all art del codice civile, istituito su c/c della Tesoreria dello Stato e gestito dall Inps. L obbligo di versamento mensile riguarda esclusivamente i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, calcolati prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nel 2006, o nell anno solare di inizio dell attività se successivo al Sono esclusi da tale obbligo i datori di lavoro domestico. Il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria dello Stato non è dovuto per: - i lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore a 3 mesi; - i lavoratori a domicilio; - gli impiegati, i quadri ed i dirigenti del settore agricolo; - i lavoratori per i quali i CCNL prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR; - i lavoratori per i quali è previsto l accantonamento presso terzi. Gli effetti delle scelte operate dai lavoratori in riferimento alle quote di TFR non confluite nella previdenza complementare sono diverse a seconda che gli stessi siano titolari di rapporto di lavoro già alla data del o che lo siano diventati successivamente. A) Lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro con almeno cinquanta addetti con rapporto di lavoro già in essere alla data del 31 dicembre Adesione esplicita alla previdenza complementare entro il 30 giugno In questo caso, il TFR maturato dal momento dell assunzione fino all adesione rimane in azienda. 11

12 Silenzio - assenso. Il TFR maturato dal 1 gennaio al 30 giugno 2007 rimane in azienda. No esplicito alla previdenza complementare entro il 30 giugno Il TFR non destinato alla previdenza complementare (in tutto o in parte, per i lavoratori con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria alla data del ) viene conferito, a partire dal mese successivo alla consegna del lavoratore dell apposito modello TFR1, al Fondo della Tesoreria di Stato gestito dall INPS, per l importo corrispondente alla quota di TFR maturata a decorrere dal 1 gennaio 2007, maggiorata delle rivalutazioni riferite al periodo intercorrente dal 1 gennaio 2007 e quello dell effettivo versamento, in ragione del tasso di incremento del TFR applicato al 31 dicembre B) Lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro con almeno cinquanta addetti con rapporto di lavoro iniziato successivamente alla data del 31 dicembre Adesione esplicita alla previdenza complementare entro sei mesi dalla data di assunzione. Il TFR maturato dal momento dell assunzione fino all adesione viene versato al Fondo della Tesoreria di Stato. Silenzio - assenso. Il TFR maturato dall assunzione al momento del conferimento alla forma pensionistica complementare viene versato al Fondo della Tesoreria di Stato. No esplicito alla previdenza complementare entro sei mesi dalla data di assunzione. A partire dal mese successivo alla consegna, da parte del lavoratore, del modello TFR2, il datore di lavoro versa il TFR non destinato alla previdenza complementare (in tutto o in parte, per i lavoratori con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria alla data del già iscritti al fondo e che versano solo la parte del TFR contrattualmente prevista) al Fondo della Tesoreria di Stato, con decorrenza dalla data di assunzione. 12

13 Il datore di lavoro continuerà a provvedere alle richieste di anticipazione ed alla liquidazione del TFR alla cessazione del rapporto di lavoro, così come previsto dal codice civile o dal contratto, anche per la parte versata al Fondo della Tesoreria dello Stato, operando un conguaglio con i contributi dovuti al Fondo stesso e con quelli dovuti complessivamente agli Enti previdenziali. Nel caso in cui né gli uni né gli altri dovessero essere sufficienti a coprire le quote di competenza del Fondo, quest ultimo dovrà provvedere al pagamento delle somme al lavoratore entro 30 giorni dalla tempestiva comunicazione del datore di lavoro. TFR IN AZIENDA O NEL FONDO PENSIONE DUE SCELTE A CONFRONTO Con l esempio, di seguito riportato, si mette in evidenza la differenza tra il valore del TFR accantonato in azienda e quello del TFR destinato, invece, ad un fondo pensione negoziale, al quale si aderisca in maniera esplicita. ESEMPIO VALORIZZAZIONE TFR IN AZIENDA Retribuzione annuale TFR accantonato (R x 6,91%) Inflazione 2,5% Rendimento TFR (1,5% + 75% tasso inflazione) Rivalutazione TFR in azienda (R x 3,38%) R R ,38% R 46,71 VALORIZZAZIONE TFR NEL FONDO PENSIONE Retribuzione annuale R Contributo datore di lavoro R 220 (1,10% di R ) + R 173,29 Differenza TFR in azienda nel fondo e TFR nel fondo pensione negoziale pensione (R R 46,71) negoziale 13

14 LE PRESTAZIONI EROGATE DAI FONDI La prestazione tipica dei fondi pensione è la rendita. Dal 1º gennaio 2007, i fondi pensione liquidano un unica prestazione pensionistica al raggiungimento di almeno 5 anni di partecipazione al fondo e al compimento dell età anagrafica e/o della maturazione del numero di contributi stabiliti per la pensione obbligatoria. La prestazione può essere erogata in forma capitale fino al 50% dell importo accumulato presso il fondo; è possibile, comunque, ottenere la liquidazione interamente in forma di capitale se l importo della rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale accumulato presso il fondo pensione è inferiore al 50% dell assegno sociale. In caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche potranno essere, su richiesta dell aderente, erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti previsti per l accesso alla pensione obbligatoria. Inoltre, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, gli statuti dei fondi possono prevedere la restituzione del montante residuo, o, in alternativa, l erogazione di una rendita calcolata in base al montante residuale, nei confronti dei beneficiari indicati dal pensionato stesso. 14

15 IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE Il sistema tecnico-finanziario di gestione dei fondi pensione è quello a capitalizzazione; pertanto, l importo delle prestazioni erogate sotto forma di rendita viene determinato in funzione di una serie di elementi: il patrimonio individuale accumulato nel corso degli anni e composto dal TFR, dal Contributo lavoratore e Azienda e dal Rendimento finanziario del Fondo; i parametri attuariali legati all età del lavoratore e alla speranza di vita. L importo della prestazione, da convertire in rendita vitalizia, è rappresentato dall ammontare del patrimonio accumulato nel fondo pensione. Il montante viene trasformato in una rendita vitalizia dividendo il suo ammontare per la speranza di vita residua al momento del pensionamento, con l applicazione di un determinato tasso tecnico. La speranza di vita viene calcolata sulla base di tavole di mortalità costruite dagli esperti attuariali su un orizzonte temporale di lungo periodo. La rendita può essere erogata direttamente dal fondo, il quale provvede alla corresponsione della prestazione ad ogni beneficiario, delegando comunque l impresa assicurativa o un altro soggetto autorizzato all attività di intermediazione (banche, sim, sgr) alla gestione finanziaria dell attivo destinato alla copertura delle riserve. La rendita può anche essere erogata in maniera indiretta dall impresa assicuratrice, la quale, a fronte della corresponsione di un montante unico, si impegna a versare al fondo pensione, per ciascun beneficiario, una rendita vitalizia, a partire da una data determinata (rendita immediata o differita) e fino al decesso dell assicurato o del soggetto indicato come destinatario della prestazione dopo la sua morte (rendita reversibile). 15

16 L IMPORTANZA DEL FATTORE TEMPO Nella costruzione del montante, il numero degli anni di adesione al fondo incide notevolmente; quindi, qualsiasi rinvio della scelta si rifletterà nel montante finale in misura molto superiore all importo non versato. Nel grafico che segue viene evidenziata la crescita progressiva del montante nel corso degli anni , , , , montante Nota bene: il grafico è stato costruito (a puro titolo indicativo) usando come parametri un versamento annuo di euro 1.708,59 e un rendimento medio costante del 4,5%. LE ANTICIPAZIONI DI SOMME ED IL RELATIVO REGIME FISCALE In caso di necessità, si possono ottenere anticipazioni di somme (come avviene già per il TFR accantonato in azienda). Dal 1º gennaio 2007, il lavoratore che aderisce alla previdenza complementare, può richiedere un anticipazione del capitale individuale maturato: 16

17 - in qualsiasi momento e per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche (sulla somme, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0.30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, entro un limite massimo di 6 punti percentuali); - dopo otto anni di iscrizione e per un importo non superiore al 75%, per l acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia (ritenuta a titolo di imposta del 23% sulle somme al netto dei redditi già tassati); - dopo otto anni di iscrizione e per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti (ritenuta a titolo di imposta del 23% sulle somme al netto dei redditi già tassati). Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai superare il 75% del capitale maturato e possono essere reintegrate anche con contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro, sulle quali è riconosciuto al contribuente un credito di imposta. TRASFERIMENTO O RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE E RELATIVO REGIME FISCALE La legge ha stabilito precise regole vincolanti al fine di assicurare che la posizione pensionistica complementare che ogni lavoratore costituisce attraverso l adesione ad un fondo pensione abbia un carattere di continuità, indipendentemente dagli eventi collegati alla vita e dai mutamenti che possono verificarsi durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. Dopo una permanenza di almeno 2 anni nel fondo pensione di provenienza, è possibile trasferire la propria 17

18 posizione presso un altra forma di previdenza complementare, secondo le modalità ed i vincoli previsti dalla contrattazione collettiva. Qualora vengano meno i requisiti di partecipazione ad un fondo pensione a causa di un cambiamento della situazione lavorativa, sia per propria scelta, sia per cause indipendenti dalla propria volontà, gli statuti dei fondi pensione prevedono la possibilità di: trasferire la propria posizione presso un altro fondo contrattuale al quale il lavoratore può accedere in relazione alla sua nuova attività, riscattare la posizione individuale. In particolare, dal 1º gennaio 2007 è prevista la possibilità di: a) riscatto parziale, nella misura del 50% di quanto maturato, nel caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48, o di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria; b) riscatto totale del capitale maturato per i casi di invalidità permanente e a seguito di cessazione dell attività lavorativa che causi l inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi; c) riscatto totale del capitale maturato per cause diverse previste dagli statuti dei fondi. Nei casi di trasferibilità esiste il diritto per l iscritto di vedersi riconosciuto tutto quanto già maturato, compresa l anzianità di adesione alla previdenza complementare, mentre le contribuzioni future saranno, invece, oggetto della determinazione della nuova situazione contrattuale. Inoltre, il lavoratore ha diritto al contributo del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali. Per quanto riguarda, invece, l ipotesi di riscatto della propria posizione contributiva, ovviamente, questa scelta preclude la prospettiva della prestazione finale e fa ripartire da zero la ripresa di un piano della pensione. 18

19 Dal 1º gennaio 2007 sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, e relative ai casi a) o b), si applica una ritenuta a titolo di imposta con l aliquota del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari superiore al quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai punti a) e b), in particolare nel caso di riscatto totale di cui al punto c), si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sul loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Prestazione per premorienza In caso di morte dell aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati. In mancanza di tali soggetti, la posizione maturata viene devoluta a finalità sociali - se si tratta di una forma pensionistica individuale - e resta acquisita al fondo, qualora si tratti di fondo aperto o fondo negoziale. La prestazione, al netto dei redditi già tassati, è assoggettata ad una imposta del 15%, ridotta di una quota pari allo 0.30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari superiore al 15, entro un limite massimo di 6 punti percentuali. IL REGIME FISCALE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Le regole fiscali intervengono nella vita del fondo pensione: - nella fase di finanziamento, attraverso la deducibilità della contribuzione versata fino a un massimo di

20 euro, che consente di poter investire quanto si sarebbe dovuto in tasse. Inoltre, i lavoratori di prima occupazione successiva al 1º gennaio 2007, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, possono, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57 pari alla differenza positiva tra l importo di euro ,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a euro 2.582,29 annui; - durante il processo di accumulo del patrimonio gestito dai fondi pensione, con la tassazione dell 11% dei rendimenti maturati in fase di gestione finanziaria. Questa tassazione è più favorevole di quella prevista per il mercato finanziario che è del 12,5%; - nella fase di erogazione delle prestazioni pensionistiche (sotto forma di capitale o rendita), con la tassazione pari al 15%, ridotta dello 0.30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari successivo al quindicesimo, fino ad un massimo di 6 punti percentuali di riduzione. LA GESTIONE FINANZIARIA I fondi pensione gestiscono le risorse raccolte mediante: a) convenzioni con soggetti autorizzati all attività di intermediazione sui mercati mobiliari, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all Unione Europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; b)convenzioni con imprese assicurative; c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare. Il risparmio gestito dai fondi pensione non può essere distolto dal fine al quale è destinato, né essere oggetto di esecuzione forzata da parte dei creditori del fondo (que- 20

21 sto criterio salvaguarda in maniera determinante gli interessi degli associati). Gestione monocomparto o multicomparto La gestione finanziaria del fondo pensione può prevedere un unica linea di investimento, per tutti i potenziali aderenti al piano previdenziale (gestione monocomparto), oppure più linee di investimento (gestione multicomparto). Nel caso di gestione monocomparto, la politica di investimento adottata dal Consiglio di Amministrazione del fondo pensione impegna, in egual modo, tutti gli aderenti al piano previdenziale. Nel caso di gestione multicomparto l aderente, all atto dell iscrizione al fondo pensione, è chiamato a scegliere la linea di investimento più adeguata al proprio profilo di rischio - rendimento, su cui versare la propria contribuzione. Il valore della quota di ciascun aderente dipenderà, quindi, dal rendimento ottenuto nella linea di investimento scelta. In alcuni fondi pensione l assegnazione dell iscritto ad un determinato comparto può avvenire automaticamente, secondo i criteri stabiliti dallo statuto del fondo pensione, sulla base di alcune caratteristiche anagrafiche e/o economiche dell aderente (assegnazioni lifesyle). Nel caso di conferimento tacito del TFR al fondo pensione (tramite la procedura del silenzio - assenso) le risorse vengono destinate ad un comparto che deve garantire la restituzione del capitale versato, al netto degli oneri sostenuti e rendimenti pari a superiori alla rivalutazione del TFR. L aderente può variare il comparto prescelto o quello a cui è stato automaticamente assegnato attraverso l opzione a favore di un altro comparto che risulterà più adeguato alle sue esigenze (switch), spesso senza spese e, comunque, dopo un periodo minimo di permanenza nel comparto di provenienza. Al fine di evitare cambiamenti troppo frequenti, il passaggio da un comparto all altro, effettuato al di fuori delle cadenze temporali prestabilite, viene subordinato al pagamento di un apposita commissione (commissione di switch). 21

22 La scelta della linea di investimento da privilegiare dipende dalle caratteristiche personali, patrimoniali, reddituali ed anagrafiche dell iscritto: in genere, i più giovani potrebbero essere interessati a comparti dotati di un profilo rischio/rendimento più elevato, in virtù del maggiore orizzonte temporale di permanenza nel fondo pensione. L analisi empirica mostra, infatti, una minore volatilità dei corsi azionari nel lungo periodo rispetto ad un orizzonte temporale più breve, unita ad un rendimento atteso più elevato dei titoli rappresentativi del capitale di rischio (azioni/equity) rispetto ai titoli rappresentativi del capitale di debito (obbligazioni - titoli del debito pubblico/bond). LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO Fino all emanazione di un apposito decreto legislativo, per i lavoratori dipendenti del settore pubblico continuano a trovare applicazione le previgenti norme stabilite dal d.lgs. 124/93. Per i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il , l adesione ad un fondo negoziale è vincolata alla richiesta di trasformazione dei vecchi trattamenti di fine servizio (TFS) in trattamento di fine rapporto (TFR). Quelli, invece, assunti a tempo indeterminato dal 1º gennaio 2001 e a tempo determinato dal 1º giugno 2000 non hanno questo obbligo, in quanto già in regime di TFR. PRESTAZIONI Sono: la pensione di vecchiaia, che si ottiene con almeno 5 anni di partecipazione al fondo e al compimento dell età anagrafica stabilita per la previdenza obbligatoria; la pensione di anzianità, che si ottiene con almeno 15 anni di partecipazione al fondo e con un età anagrafica di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. È inoltre necessario aver cessato l attività lavorativa. 22

23 Il lavoratore può, comunque, optare per la liquidazione in capitale di quanto maturato nel limite del 50%. Qualora, però, l importo della rendita maturata fosse inferiore all importo dell assegno sociale, è possibile richiederne la liquidazione in un unica soluzione. Inoltre, al raggiungimento dell età pensionabile senza aver maturato i requisiti minimi di partecipazione al fondo, è possibile ottenere la liquidazione in capitale di quanto maturato. Gli statuti dei singoli fondi possono prevedere che l iscritto scelga di rendere reversibile, a beneficio di una determinata persona (per esempio, il coniuge), la propria rendita pensionistica maturata presso il fondo pensione. In tal caso, al momento del decesso dell iscritto, la prestazione verrà erogata sotto forma di reversibilità al soggetto indicato, se ancora vivente. ANTICIPAZIONI E RISCATTI L iscritto al fondo pensione da almeno 8 anni ha diritto ad avere un anticipazione (fino al 100%) del suo patrimonio accumulato, con l eventuale possibilità di reintegrare la propria posizione finanziaria secondo le modalità previste dallo statuto del fondo stesso, per far fronte a: spese sanitarie, acquisto della prima casa per sé o per i propri figli, ristrutturazione della prima casa di abitazione. Alcuni fondi prevedono la possibilità di ottenere queste anticipazioni anche in caso di congedi parentali e formativi. Inoltre, dopo una permanenza di 3 anni nel fondo pensione di provenienza o 5 anni in caso di fondo pensione di nuova istituzione, è possibile trasferire la propria posizione presso altra forma pensionistica complementare. Qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al fondo pensione a causa di un cambiamento nella propria attività lavorativa, gli statuti dei fondi prevedono la possibilità di trasferire, in qualsiasi momento, la propria posizione presso un altro fondo contrattuale al quale il lavoratore può iscriversi in relazione alla sua nuova attività, oppure di riscattare l intera posizione individuale. 23

24 Sede nazionale Roma Via Po, 21 Tel per avere gli indirizzi e i numeri telefonici delle sedi INAS Stampato nel mese di maggio 2007 I.P. per avere informazioni riguardanti i servizi offerti dal CAAF CISL

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