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DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Ufficio Relazioni Sindacali Roma, 27 marzo 2007 Circolare n. 5/07 ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Segretariato Generale Dipartimento degli AA.GG. e del Personale A TUTTI I MINISTERI Gabinetto Direzione Gen. AA.GG. e del Personale AL CONSIGLIO DI STATO Segretariato Generale ALLA CORTE DEI CONTI Segretariato Generale ALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Segretariato Generale AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA DI TRENTO AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA DI BOLZANO AL COMMISSARIO DELLO STATO DELLA REGIONE SICILIANA ALLE AGENZIE FISCALI

ALLE ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (per il tramite del Ministero dell Istruzione) ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI ALLE ISTITUZIONI E AGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE ALLE UNIVERSITA', ALLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE, ALLE AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO (per il tramite dei Rappresentanti e dei Commissari di Governo) ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DIPENDENTI DALLE REGIONI (per il tramite dei Presidenti delle Giunte Regionali) AGLI EX ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI COMUNQUE DENOMINATI ALLE PROVINCE AI COMUNI ALLE COMUNITA MONTANE AI CONSORZI, ALLE ASSOCIAZIONI E COMPRENSORI TRA COMUNI, PROVINCE E COMUNITA' MONTANE ALLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ex IPAB) CHE SVOLGONO PREVALENTEMENTE FUNZIONI ASSISTENZIALI ALLE UNIVERSITA AGRARIE E ALLE ASSOCIAZIONI AGRARIE DIPENDENTI DAGLI ENTI LOCALI 2

ALLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA ALLE AUTORITA DI BACINO ALLA AGENZIA PER LA GESTIONE DELL ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI ALLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E DI CURA A CARATTERE SCIENTIFICO AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERI- MENTALI ALL OSPEDALE GALLIERA DI GENOVA E ALL ORDINE MAURIZIANO DI TORINO ALLE EX ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (ex IPAB) CHE SVOLGONO PREVALENTEMENTE FUNZIONI SANITARIE ALLE AGENZIE REGIONALI PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE ALLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE A PREVALENZA PUBBLICA ALLA AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL ECONOMIA E DEL LAVORO ALL ENEA ALL ENAC ALL UNIONCAMERE ALL ASI 3

AL CNIPA ALLA AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ARAN) e p.c. ALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Segretariato Generale AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO ALLA CONFERENZA STATO CITTA E AUTONOMIE LOCALI ALL ANIACAP ALL' A.N.C.I. ALL' U.P.I. ALL' U.N.C.E.M. ALL' UNIONCAMERE 4

Oggetto: Art. 50, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Rilevazione dei dati riguardanti Permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche per l anno 2006; contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 (S.O. alla G.U. n. 207 del 5 settembre 1998); contratto collettivo nazionale quadro del 25 novembre 1998 (S.O. alla G.U. n. 292 del 15 dicembre 1998); contratti collettivi nazionali quadro integrativi del 27 gennaio 1999 (G.U. n. 33 del 10 febbraio 1999); contratto collettivo nazionale quadro del 9 agosto 2000 (S.O. alla G.U. n. 222 del 22 settembre 2000); contratto collettivo nazionale quadro del 27 febbraio 2001 (G.U. n. 56 dell'8 marzo 2001); contratto collettivo nazionale quadro del 21 marzo 2001 (G.U. n. 86 del 12 aprile 2001); contratto collettivo nazionale quadro del 3 agosto 2004 (G.U. n. 204 del 31 agosto 2004); contratto collettivo nazionale quadro del 3 ottobre 2005 per la modifica del CCNQ del 3 agosto 2004 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005); contratto collettivo nazionale quadro del 3 ottobre 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005); d.p.r. 18 giugno 2002, n. 164 (S.O. alla G.U. n. 178 del 31 luglio 2002); d.p.r. 23 maggio 2001, n. 316 (G.U. n. 180 del 4 agosto 2001); d.p.r. 1 agosto 2003, n. 252 (G.U. n. 210 del 10 settembre 2003); d.p.r. 20 gennaio 2006, n. 107 (G.U. n. 66 del 20 marzo 2006). 5

Premessa Le amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi della normativa indicata in oggetto, ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni relative ai dipendenti che nell anno 2006 hanno fruito di distacchi, permessi cumulati sotto forma di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive. I dati riepilogativi desunti dalle comunicazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, come da espressa previsione normativa, devono essere pubblicati, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in un apposito Allegato alla Relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell art.16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, la richiesta di invio dei dati trova posto nella cornice generale del principio di leale collaborazione. Inoltre, ai sensi dell art. 11, comma 7, e dell art. 14, comma 1, del CCNQ del 7 agosto 1998, e successive modifiche ed integrazioni, il Dipartimento della funzione pubblica utilizzerà i suddetti dati per effettuare la verifica del rispetto dei contingenti, fissati contrattualmente per ogni confederazione ed organizzazione sindacale, relativamente ai distacchi, alle aspettative, ai permessi cumulati sotto forma di distacco, nonchè ai permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari. Tale verifica viene operata sui dati riguardanti le prerogative citate, trasmessi dalle sole Amministrazioni il cui personale è incluso nei Comparti e nelle autonome Aree di contrattazione della dirigenza, con esclusione quindi delle informazioni inviate dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome, la cui acquisizione riveste carattere conoscitivo. Dalle risultanze della predetta azione di verifica, in armonia con quanto stabilito dall art. 19, comma 8, del menzionato CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modifiche e integrazioni, discende, per i casi di superamento dei contingenti come sopra fissati, l obbligo, per le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, di restituire alle amministrazioni di appartenenza dei relativi dirigenti sindacali il corrispettivo economico per i distacchi, i permessi cumulati sotto forma di distacco e le ore di permesso fruite in misura superiore ai richiamati contingenti. A tale ultimo proposito, non sfugge certamente alle amministrazioni interessate l importanza, la complessità e la delicatezza dei relativi adempimenti. Essi sono, infatti, preordinati all esplicazione di funzioni di poteri di natura accertativa ai fini della cognizione di eventuali situazioni pregiudizievoli alle amministrazioni, in quanto comportanti danni alla finanza pubblica. 6

Da qui l esigenza di una rilevazione puntuale e quanto mai completa dei dati, significando fin da ora che il mancato invio sarà considerato come il verificarsi di una situazione di fatto con potenzialità lesiva... da segnalare agli uffici del Procuratore presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente al fine di eventuali iniziative intese a coadiuvare l azione amministrativa rivolta a che la potenzialità non si trasformi in evento lesivo per l erario (cfr. Indirizzo di coordinamento prot. I C/16 del 28 febbraio 1998 del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti ). Disposizioni e modalità operative per l anno 2006 Per poter assolvere ai precisi dettati legislativi e contrattuali e per poter disporre in tempo utile dei dati in argomento, si invitano le amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica entro e non oltre il 31 maggio 2007 le informazioni relative al personale dipendente che nell anno 2006: a) è stato collocato in distacco sindacale retribuito, con l indicazione del nome e cognome, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in distacco e del numero dei giorni utilizzati. I casi di collocamento in distacco sindacale del medesimo dipendente in periodi diversi dello stesso anno vanno segnalati in modo distinto e non cumulativo precisando, ogni volta, il relativo periodo temporale ed il numero dei giorni utilizzati. E appena il caso di chiarire che la rilevazione dovrà riguardare: i distacchi a tempo indeterminato, senza cioè indicazione preventiva della durata, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta; i distacchi a tempo determinato, cosiddetti distacchi frazionati, in relazione alla durata, da indicarsi preventivamente nella misura minima di 3 mesi, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta; b) ha fruito di permessi cumulati sotto forma di distacchi, con l indicazione del nome e cognome, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in permesso cumulato sotto forma di distacco e del numero dei giorni utilizzati. Il contingente dei permessi cumulati viene determinato dai relativi contratti collettivi nazionali quadro. Anche per tali permessi la rilevazione deve avvenire con le stesse modalità sopra specificate per i distacchi (a tempo indeterminato o determinato, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta); 7

c) è stato collocato in aspettativa sindacale non retribuita, con l indicazione del nome e cognome, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in aspettativa e del numero complessivo dei giorni utilizzati. Anche per le aspettative sindacali non retribuite, previste dalla specifica vigente disciplina, la rilevazione deve avvenire con le stesse modalità indicate in precedenza per i distacchi (a tempo indeterminato o determinato, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta); d) ha fruito di permessi sindacali retribuiti per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari, con l indicazione del nome e cognome, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell area o della categoria di appartenenza, del sindacato richiedente, della data in cui è stato fruito il permesso e del numero delle ore utilizzate (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali). E necessario, pertanto, segnalare ogni singola fruizione di permesso avvenuta nel corso dell anno 2006; ciò anche nel caso in cui si siano verificate, nel corso dell anno, più fruizioni da parte di uno stesso dirigente sindacale. Il contingente relativo ai suddetti permessi viene determinato dai contratti collettivi nazionali quadro; e) ha fruito di permessi sindacali retribuiti per l espletamento del mandato, e, in particolare, per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale, con l indicazione del nome e cognome, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell area o della categoria di appartenenza, del numero delle ore di permesso sindacale fruite (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali), del sindacato o - fatta eccezione per il personale dirigenziale incluso nelle autonome aree di contrattazione, nonché per quello delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, della carriera diplomatica e prefettizia - della RSU richiedente. I suddetti permessi, orari e giornalieri, sono quelli il cui monte ore viene definito e ripartito, tra le organizzazioni sindacali aventi titolo e tra le RSU, da ogni singola amministrazione; f) ha fruito di permessi sindacali non retribuiti, con l indicazione del nome e cognome, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell area o della categoria di appartenenza, del numero complessivo delle ore di permesso e del sindacato o della RSU richiedente; 8

g) è stato collocato in aspettativa o permesso per funzioni pubbliche elettive, con l indicazione del nome e cognome, del codice fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell area o della categoria di appartenenza, del numero complessivo dei giorni in aspettativa o di ore di permesso e del tipo delle predette funzioni pubbliche. Rilevazione e trasmissione dei dati Al fine di rendere più semplice e rapido il processo di acquisizione delle informazioni, questa Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, ha predisposto un nuovo programma informatico raggiungibile, come quello dell anno scorso, tramite il sito www.gedapfunzionepubblica.it. Tra le molteplici funzionalità approntate per il nuovo programma, ognuna delle quali trova una compiuta illustrazione per il suo utilizzo all interno delle linee guida, merita di essere qui richiamata quella concernente la possibilità di inserire e, eventualmente, modificare on line ogni tipo di istituto, senza la necessità, rispetto al passato, di compiere le numerose operazioni per l impiego del modulo periferico e per l invio del file contenente i dati. Con il nuovo sistema, per le amministrazioni con articolazioni periferiche, è possibile, altresì, accreditare, a cura del responsabile del procedimento, utenti semplici, abilitandoli all inserimento diretto dei dati. Come di tutta evidenza, le nuove modalità di immissione renderanno meno gravoso e più celere l adempimento relativo ai dati a consuntivo, a partire da quelli relativi all anno 2006. Lo stesso sistema informatico permette, inoltre, l inserimento, in tempo reale, di tutte le informazioni relative agli istituti sindacali e a quelli per funzioni pubbliche elettive, mano a mano che l amministrazione provvede alla loro autorizzazione nel corso dell anno, esentando così la stessa amministrazione dall invio della documentazione cartacea (copia del provvedimento/delibera/determina). L avvio della fase sperimentale di tale nuova funzionalità verrà comunicato tempestivamente alle amministrazioni interessate. Per garantire una corretta trasmissione delle informazioni ogni amministrazione è tenuta a individuare il responsabile del procedimento, ai sensi dell art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni e a comunicare tramite lo stesso i dati di propria competenza. Il responsabile del procedimento è il solo responsabile della trasmissione dei dati, anche se le informazioni sono raccolte da più soggetti. L accesso per le operazioni di immissione delle informazioni sarà possibile dopo la registrazione da parte dell amministrazione, mediante la compilazione del modulo presente sullo stesso sito. Le amministrazioni che hanno già provveduto alla registrazione negli anni passati possono utilizzare, per i dati 2006 e quelli futuri, gli stessi codice amministrazione (ora identificativo 9

utente ) e codice segreto (ora password ) già in possesso. Ogni amministrazione, inoltre, deve indicare il proprio codice fiscale. Anche le comunicazioni concernenti i dati negativi devono essere inviate unicamente per via telematica, seguendo le opportune istruzioni presenti sul sito web sopra indicato. Si ribadisce quanto già precisato nelle precedenti circolari che, per esigenze di elaborazione e di gestione uniforme della banca dati, è da ritenersi esclusa ogni altra modalità per la raccolta e l invio dei dati. Come per il passato, sarà assicurata, attraverso un servizio di call center, l assistenza necessaria per la soluzione di eventuali problemi che si dovessero presentare nel corso della rilevazione. Sullo stesso sito web dedicato a Gedap saranno indicati i numeri telefonici e l indirizzo di posta elettronica a cui fare riferimento. ***** Ferme restando le specifiche competenze e le connesse responsabilità delle singole amministrazioni pubbliche, si segnala all attenzione dei Prefetti della Repubblica la necessità di svolgere una incisiva attività ed azione di coordinamento e di impulso, in modo che nell ambito della provincia di competenza le amministrazioni pubbliche provvedano ad inviare i dati secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dalla presente circolare. IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE F.to LUIGI NICOLAIS Registrata alla Corte dei Conti il 9 maggio 2007 Ministeri istituzionali-presidenza del Consiglio dei Ministri Reg. n. 5, Foglio n.133 10