18/5. Circolare informativa n. 5/ dicembre 2018 INDICE:

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4 dicembre 2018 18/5 Circolare informativa n. 5/2018 INDICE: LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI DELLA RISCOSSIONE (C.D. ROTTAMAZIONE-TER )... 2 LO STRALCIO DEI RUOLI SINO A MILLE EURO... 4 LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI TRIBUTARIE... 5 LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE (PVC)... 6 LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO... 7 LE ALTRE AGEVOLAZIONI... 7 www.adacta.it

1. LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI DELLA RISCOSSIONE (C.D. ROTTAMAZIONE-TER ) (D.L. 119/2018, art. 3) L art. 3 del D.L. 119/2018 riapre la possibilità di sanare le pendenze con la Riscossione beneficiando dell annullamento degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative. La nuova edizione della c.d. rottamazione permette di definire i ruoli e gli avvisi di addebito consegnati agli agenti della riscossione dall 1/1/2000 al 31/12/2017. Soggetti ammessi Può accedere alla definizione il contribuente che: - non ha mai beneficiato delle precedenti rottamazioni; - si è avvalso delle precedenti rottamazioni ma è decaduto per non aver pagato correttamente le rate; - ha aderito alle precedenti definizioni e sta regolarmente pagando le rate (ma il vantaggio è limitato all allargamento degli importi residui ed alla riduzione del tasso d interesse annuo). Più in particolare possono definire la propria posizione i debitori che: 1. avendo carichi affidati all Agente della Riscossione dall 1/1/2000 al 31/12/2017, non hanno mai presentato negli anni scorsi alcuna istanza di rottamazione; 2. per i carichi affidati dall 1/10/2017 al 31/12/2017, non erano rientrati nelle precedenti due rottamazioni; 3. hanno presentato domanda per la prima rottamazione e non hanno pagato una o più rate; 4. hanno presentato domanda per la seconda rottamazione e non hanno pagato una o più rate, fatte salve però le puntualizzazioni che verranno illustrate al paragrafo che segue. Le precisazioni ufficiali contenute nel Comunicato stampa del 30/11/2018 e nelle FAQ pubblicate online relative ai contribuenti che hanno aderito alla seconda rottamazione (D.L. 148/2017). Con documenti recentemente pubblicati nei canali di comunicazione istituzionale, l Agenzia delle Entrate-Riscossione ha precisato che chi non è riuscito a pagare, in tutto o in parte, una o più rate della c.d. rottamazione-bis (scadenza 31/7/2018-30/9/2018-30/10/2018) può regolarizzare la propria situazione effettuando i pagamenti entro il 7/12/2018 e usufruire direttamente dei benefici previsti dalla rottamazione-ter ; tale versamento delle rate scadute permetterà l accesso alla nuova rottamazione e l automatica dilazione dei successivi pagamenti delle somme residue in 5 anni a partire dal 31/7/2019. Secondo l Amministrazione, tale adempimento è indispensabile per accedere ai nuovi benefici della pace fiscale dell art. 3 del D.L. 119/2018 in quanto in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento entro il termine del 7 dicembre 2018 delle rate della rottamazione-bis non si potrà più accedere alla rottamazione ter e l Agenzia delle Entrate-Riscossione, come stabilito dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione. Tale interpretazione è già stata contestata dalla dottrina in quanto pare in contrasto con le stesse norme contenute nel D.L. 119/2018 e oltreché foriera di un ingiusta ed iniqua disparità di trattamento tra contribuenti; salvo ripensamenti ufficiali, tale impostazione darà sicuramente luogo a contenzioso. Circolare 5/2018 Pagina 2

Esclusioni dalla rottamazione-ter Sono esclusi dalla rottamazione i ruoli relativi a: - somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell Unione Europea; - crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; - sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e/o contributive e/o relative ai premi dovuti agli enti previdenziali (si pensi alle sanzioni Antitrust, Consob, Banca d Italia, al lavoro nero, al riciclaggio, alle sanzioni valutarie e così via). Modalità e termini di pagamento Per aderire alla sanatoria, entro il 30/4/2019 il contribuente deve presentare a pena di decadenza l apposita domanda di definizione (già disponibile presso gli sportelli e online). Nell istanza il contribuente deve (i) dichiarare espressamente di rinunciare agli eventuali contenziosi in corso, (ii) indicare i ruoli che intende rottamare e (iii) indicare le rate prescelte. Una delle novità di maggior rilievo della rottamazione-ter è rappresentata dalla tempistica dei versamenti delle somme dovute. Oltre al pagamento in un unica soluzione sono previste due rate annuali, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, per un massimo di cinque annualità, a prescindere dall importo delle somme dovute. La prima rata dovrà essere effettuata entro il 31/7/2019. Quanto corrisposto in precedenza a titolo di capitale e di interesse andrà scomputato dalle somme dovute per la rottamazione; gli importi pagati a diverso titolo (ad esempio interessi di mora e da dilazione dei ruoli, nonché a titolo di aggio e di rimborso delle spese di esecuzione) e quindi in eccesso non danno diritto ad alcun rimborso. È in ogni caso esclusa la compensazione nel modello F24, mediante crediti disponibili ex art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi in misura pari al 2% annuo, a decorrere dall 1/8/2019. Effetti della domanda A seguito della presentazione della domanda, limitatamente ai carichi oggetto della definizione: - sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; - sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; - non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; - non possono essere avviate nuove procedure esecutive; - non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; - il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. 602/1973. Si ritiene che la richiesta di rottamazione possa determinare il rilascio del DURC (vedasi l art. 54 del D.L. 50/2017, relativo alle pregresse rottamazioni). Tale documento potrà Circolare 5/2018 Pagina 3

essere annullato in caso di tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento della totalità delle somme o di una rata del piano di dilazione. Inoltre, la domanda di rottamazione dovrebbe essere condizione sufficiente sia per l erogazione dei rimborsi (che non possono essere oggetto di fermo) sia per l ottenimento dei certificati di regolarità fiscale, anche ai fini della partecipazione a gare di appalto (art. 1-quater del D.L. 50/2017). Mancato perfezionamento della rottamazione La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento della totalità degli importi dovuti ovvero di tutte le rate. L inadempimento comporta la perdita di diritto di ogni beneficio e cioè dello stralcio delle sanzioni, degli interessi di mora. In presenza di inadempimenti nei versamenti della rottamazione, dunque, è inibita ogni eventuale ulteriore rateazione dei ruoli, tutto il carico residuo potrà essere preteso immediatamente in pagamento ivi compresi sanzioni ed interessi di mora originari. Del pari, i termini di decadenza e di prescrizione per il recupero dei carichi di ruolo, che erano rimasti sospesi, riprendono a decorrere. Definizione agevolata dei ruoli relativi alle risorse proprie dell Unione Europea e IVA all importazione L art. 5 del D.L. 119/2018 introduce per la prima volta la possibilità di estinguere i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, dall 1/1/2000 al 31/12/2017, a titolo di risorse proprie dell UE e a titolo di IVA riscossa all importazione. Anche per questi ruoli, il beneficio della rottamazione è rappresentato dallo stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora. Resta fermo l obbligo del pagamento integrale dei tributi e dei particolari interessi previsti dalla normativa speciale. Non è possibile avvalersi della compensazione con crediti vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni. Modalità, termini ed effetti sono analoghi a quelli della rottamazione-ter. 2. LO STRALCIO DEI RUOLI SINO A MILLE EURO (D.L. 119/2018, art. 4) L art. 4 del D.L. 119/2018 prevede l annullamento automatico dei singoli ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l 1/1/2000 e il 31/12/2010, di importo residuo fino a 1.000 euro. Lo stralcio si perfeziona automaticamente: - non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario; - l Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31/12/2018 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell annullamento si producono dal 24/10/2018, data di entrata in vigore della norma. Se il debitore ha pagato entro il 23/10/2018 il debito relativo ad un ruolo che rientra nell ambito applicativo della norma, non avrà diritto al rimborso delle somme versate. Per i pagamenti successivi al 24/10/2018 il contribuente avrà diritto al rimborso. Più in particolare: - se il beneficiario ha altri debiti gli importi pagati e non dovuti verranno imputati al pagamento degli altri debiti; Circolare 5/2018 Pagina 4

- se il beneficiario non ha altri debiti avrà diritto al rimborso di tali importi (è prevista un apposita comunicazione della Riscossione). Sono esclusi dalla rottamazione i ruoli relativi a: - somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell Unione Europea; - crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; - le risorse proprie dell UE; - l IVA riscossa all importazione. 3. LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI TRIBUTARIE (D.L. 119/2018, art. 6) L art. 6 del D.L. 119/2018 consente di definire con modalità agevolate le controversie pendenti avanti le Commissioni Tributarie Provinciali (CTP) e Regionali (CTR) e la Corte di Cassazione, il cui ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24/10/2018, data di entrata in vigore del Decreto. In particolare, dopo le modifiche approvate dal Senato al testo dell originario Decreto Legge e in attesa di ratifica da parte della Camera può conseguirsi la definitiva estinzione del giudizio: - in primo grado (CTP), con il pagamento del 90% del valore della lite; - in secondo grado (CTR), con il pagamento dell intero valore della lite nel caso di soccombenza in primo grado e, viceversa, del 40% del suddetto valore in caso di vittoria del contribuente in CTP; - in sede di legittimità (Cassazione), con il pagamento dell intero valore della lite nel caso di soccombenza in CTR, del 15% del suddetto valore in caso di vittoria in secondo grado e, infine, del 5% in caso di vittoria da parte del contribuente sia in primo che in secondo grado (c.d. doppia conforme ). Nel caso di soccombenza reciproca ovvero di riconoscimento solo parziale delle ragioni del contribuente, sarà dovuto per intero il tributo già confermato in sede giudiziale, mentre saranno applicabili le minori aliquote di cui sopra con riferimento alla parte di pretesa erariale annullata. Si precisa che il valore della lite corrisponde alla sola imposta accertata, senza interessi e sanzioni, in sostanziale coerenza con le altre forme di definizione previste dal Decreto. Nel caso in cui si controverta sulle sole sanzioni, invece, il valore è costituito dalla somma di queste. Si noti che, nel caso di sanzioni non collegate al tributo, la definizione opera con il pagamento del 15% del valore nel caso di soccombenza dell Agenzia delle Entrate nell ultima pronuncia giurisdizionale e del 40% negli altri casi. Le cause definibili sono quelle aventi ad oggetto degli atti impositivi, restringendo la sanatoria rispetto alla recente c.d. rottamazione delle liti e, in particolare, escludendo le liti su rimborsi, classamento degli immobili, recupero degli aiuti di Stato, atti di mera liquidazione, dinieghi di agevolazioni non impositivi o sanzionatori, imposte doganali, IVA riscossa all importazione, recuperi per conto di altri Stati UE, eccetera. Saranno invece definibili, purché almeno una delle controparti sia l Agenzia delle Entrate (e non la sola Equitalia o Agenzia delle Entrate-Riscossione), le cause afferenti avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, iscrizioni a ruolo anche ai sensi degli articoli 36-bis o 36-ter D.P.R. 600/1973, avvisi di liquidazione Circolare 5/2018 Pagina 5

conseguenti a rettifiche, eccetera. Per quanto riguarda i tributi locali, gli stessi Enti locali e i relativi Enti strumentali sono chiamati a deliberare entro il 31/3/2019 se consentire o meno tale forma di definizione. La definizione si perfeziona, dopo la presentazione della domanda, con il pagamento dell importo dovuto entro il 31/5/2019 o della prima rata (fino a un massimo di 20 rate trimestrali). È esclusa la compensazione e le somme già versate in pendenza della controversia non sono recuperabili per la parte eventualmente eccedente. 4. LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE (PVC) (D.L. 119/2018, art. 1) In base all art. 1 del D.L. 119/2018, il contribuente può accedere alla definizione agevolata dei Processi verbali di constatazione, a condizione che: - il PVC gli sia stato consegnato prima della data di entrata in vigore dello stesso Decreto (24/10/2018); - non sia già stato notificato un avviso di accertamento ovvero un invito al contraddittorio ex art. 5, comma 1, D.Lgs. 218/1997. Se, invece, entro la data di entrata in vigore del Decreto in esame, fosse già stato notificato al contribuente l avviso di accertamento, egli potrà usufruire della procedura di cui all art. 2 del D.L. 119/2018. La definizione agevolata del PVC è prevista per il contribuente che accetti integralmente i rilievi ivi contenuti. In tal caso, allo stesso viene riconosciuto il beneficio dello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi (eccetto gli interessi di mora per le risorse proprie dell UE). Possono essere definiti i verbali contenenti violazioni in materia di: imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVA, imposta sul valore degli immobili all estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all estero. Affinché detta procedura si concluda positivamente è necessario entro il 31/5/2019: - presentare l apposita dichiarazione utilizzando i modelli che verranno approvati dall Agenzia delle Entrate (tenendo presente che i maggiori redditi non potranno essere, parzialmente o per intero, compensati mediante perdite fiscali). - procedere al versamento dell intera somma autoliquidata o quantomeno della prima rata (il piano di dilazione può estendersi fino ad un massimo di venti rate trimestrali di pari importo). È escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Qualora il PVC sia stato consegnato a soggetti in regime di trasparenza, anche i soci della società di persone e della società di capitali possono fruire della definizione in oggetto. Pertanto la società può definire i propri tributi, come IVA e IRAP, ed i soci possono definire l IRPEF ad essi imputata per trasparenza. Circolare 5/2018 Pagina 6

5. LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO (D.L. 119/2018, art. 2) Ai sensi dell art. 2 del D.L. 119/2018 è altresì possibile definire il contenuto degli avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione, nonché degli atti di recupero, degli inviti al contraddittorio e degli accertamenti con adesione. Ai fini dell applicazione della disciplina in esame è necessario che: - gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, nonché gli atti di recupero, siano stati notificati entro il 24/10/2018 e non siano stati impugnati (e risultino, alla stessa data, ancora impugnabili); - gli inviti al contradittorio siano stati notificati entro il 24/10/2018; - gli avvisi di accertamento con adesione siano stati sottoscritti (ma non perfezionati) entro il 24/10/2018. Il perfezionamento della procedura avviene con il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori. La definizione può riguardare anche le risorse proprie dell Unione Europea (ad esempio: dazi, accise, IVA all importazione) e in tal caso sono altresì da corrispondere gli interessi di mora previsti dalla normativa comunitaria. Per gli accertamenti, le somme dovute per la definizione dovranno essere versate entro il termine di proposizione del ricorso che residua dopo la data d entrata in vigore del Decreto Legge (se più ampio della prima scadenza del 23/11/2018). Affinché la definizione agevolata vada a buon fine, tale pagamento dev essere eseguito in un unica soluzione ovvero in forma rateale, potendo il contribuente fruire di una dilazione in venti rate trimestrali di pari importo (in quest ultimo caso, il procedimento si perfeziona con il versamento della prima rata). È escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 241/1997. 6. LE ALTRE AGEVOLAZIONI (D.L. 119/2018, artt. 7, 8 e 9) Dichiarazione integrativa speciale Al momento in cui scriviamo, il Decreto sulla c.d. pace fiscale prevede anche la possibilità per i contribuenti di correggere errori od omissioni integrando le dichiarazioni entro i ristretti termini disciplinati disposti dall art. 9 del D.L. 119/2018. La norma inizialmente proposta, che avrebbe necessitato di puntuali regolamenti attuativi essendo del tutto incompleta, è stata stralciata in sede di conversione in Legge al Senato (A.S. 886 del 28/11/2018) ed è stata sostituita con una nuova definizione delle irregolarità formali. Regolarizzazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI Ai sensi dell art. 7 del D.L. 119/2018, per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro del CONI, è prevista una definizione agevolata che comporta lo stralcio del 50% delle maggiori imposte eccetto l IVA, che deve essere versata integralmente. Le sanzioni e gli interessi sono invece stralciati in misura pari al 95%. Circolare 5/2018 Pagina 7

Tale forma di definizione non è possibile se l ammontare delle imposte accertate, per imposta e per singolo anno, supera i 30.000 euro (non si considera l IVA che va pagata per intero). Se tali limiti vengono superati, i soggetti indicati possono fruire della normale definizione, con stralcio delle sole sanzioni e degli interessi in misura integrale. Definizione delle imposte di consumo sulle sigarette elettroniche L art. 8 del D.L. 119/2018 prevede la facoltà di estinguere i debiti tributari relativi alle imposte di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (ad esempio, le c.d. sigarette elettroniche ), disciplinate dall art. 62-quater comma 1 e 1-bis del D.Lgs. 504/1995, pagando il 5% del debito, con stralcio di sanzioni e interessi. Deve trattarsi di debiti maturati sino al 31/12/2018 sui quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Per aderire al beneficio è necessario inviare l apposita istanza all Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 30/4/2019 (il modello non è ancora disponibile). Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare. Circolare 5/2018 Pagina 8