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Oggetto: Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2. Programma di intervento per la realizzazione di opere pubbliche primarie e di infrastrutture di interesse degli enti locali: stanziamento di 4.500.000 sul capitolo SC07.1262 UPB S07.10.005. Programma di opere pubbliche di interesse provinciale, sovracomunale e regionale: stanziamento di 2.100.000 sul capitolo SC07.1263 UPB S07.10.005. L'Assessore dei Lavori Pubblici evidenzia che il settore delle opere pubbliche di interesse locale è preso in considerazione dalla legge finanziaria regionale per il 2007 (L.R. 29 maggio 2007, n. 2) dai due seguenti distinti stanziamenti destinati a nuovi programmi per complessivi 6.600.000: - Il primo, pari a 4.500.000, corrisponde alla effettiva disponibilità dello stanziamento di 16.500.000 iscritto per gli esercizi 2007 e 2008 al capitolo SC07.1262 UPB S07.10.005 (art. 1, comma 8 della L.R. n. 2/2007) al netto dell importo di 12.000.000 già programmato con la deliberazione della Giunta regionale n. 35/16 dell 8 agosto 2006 ed è destinato alle opere pubbliche primarie e alle infrastrutture in genere degli enti locali; - il secondo, pari a 2.100.000, è iscritto al capitolo SC07.1263 UPB S07.10.005 ed è destinato, ai sensi dell art.13, comma 8 della L.R. n. 2/2007 ad un programma di opere pubbliche di interesse provinciale, sovracomunale e regionale. Poiché con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 35/16 dell 8 agosto 2006 sono state programmate opere pubbliche di interesse sovracomunale sul capitolo SC07.1262, l Assessore ritiene che i relativi oneri possano essere fatti gravare sul capitolo SC07.1263 sino alla concorrenza dello stanziamento di 2.100.000 autorizzato dalla L.R. n. 2/2007, come specificato nell allegato 1 facente parte integrante della presente deliberazione. In tal modo possono essere liberate risorse di pari importo a favore delle opere di esclusivo interesse comunale sul capitolo SC07.1262 con una dotazione finanziaria di programma pari a 6.600.000 da delegarsi ai Comuni secondo il disposto dell articolo 4 della L.R. n. 24/1987 confermato, in termini di definizione del rapporto di finanziamento Regione - ente locale, dall articolo 6, comma 9, della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 recante norme in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell appalto, in vigore dal 9 ottobre 2007. 1/5

Con riferimento alla destinazione programmatica delle risorse e alla conseguente individuazione degli enti beneficiari dei finanziamenti e relative opere, l Assessore precisa che alla rilevazione dei fabbisogni si è pervenuti sulla base delle istanze inoltrate dagli enti locali nel 2006 e nel 2007, istanze che sono state valutate tenendo conto, in via generale, dei finanziamenti concessi per le medesime finalità dalla Regione al sistema degli enti locali stessi nell ultimo triennio, attraverso i programmi ordinari di intervento, i PIA e i recenti finanziamenti del bando CIVIS. Ciò ha consentito di pervenire all attribuzione delle risorse agli enti locali sulla base dei seguenti criteri: - Individuazione degli enti locali beneficiari con il prevalente criterio della rotazione, tenuto conto, cioè, dei finanziamenti precedentemente assegnati dalla Regione agli stessi enti per le medesime finalità escludendo in assoluto i comuni beneficiari di interventi negli esercizi finanziari per il 2006 e il 2007, fatta eccezione per gli interventi di manutenzione straordinaria della sede del municipio di Berchidda, al fine di assicurare la completa agibilità allo stesso fabbricato; - determinazione di una soglia minima di finanziamento al fine di assicurare sufficienti livelli di intervento e quantificazione dei finanziamenti sulla base della popolazione comunale, del costo degli interventi e dell importo dei finanziamenti ottenuti dalla Regione nell ultimo quadriennio (compreso il 2007) nel settore delle opere pubbliche; - sostegno finanziario agli interventi già iniziati e da completare ovvero agli interventi per i quali gli enti locali si sono impegnati a cofinanziare le relative opere, nonché a quelli individuati in precedenti atti della programmazione regionale e non ultimati per insufficienza dei finanziamenti concessi. Quanto ai criteri di individuazione delle tipologie di intervento si è tenuto sostanzialmente conto della domanda locale di servizi espressa dalle relative istanze degli enti locali, che hanno riguardato, in via prevalente: - opere di urbanizzazione primaria: interventi di manutenzione straordinaria e di ammodernamento e di messa in sicurezza delle opere e degli impianti (viabilità interna, rete di illuminazione stradale, spazi destinati a pubblici servizi) ovvero destinati alla realizzazione o all adeguamento di opere strettamente connesse al miglioramento dei servizi su scala urbana (miglioramento dei collegamenti all interno dell area urbana e tra l area urbana e quella extraurbana); - opere di urbanizzazione secondaria: interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione e completamento ovvero realizzazione di nuove opere destinate ai servizi pubblici essenziali (sedi di amministrazioni comunali, asili, scuole, biblioteche) ovvero rivolti alla realizzazione e 2/5

recupero di opere di rilevante uso sociale (case di riposo per anziani, centri sportivi, biblioteche) e di importante rilievo culturale (edifici e impianti di valore storico e culturale). Alla luce dei suesposti criteri di individuazione delle tipologie di intervento si è pervenuti alle scelte puntuali di programma delle quali si espongono quelle più significative: 1. Opere di urbanizzazione primaria Il programma comprende interventi di manutenzione straordinaria ed interventi integrativi e di completamento necessari ad elevare i livelli di servizio e sicurezza delle opere a rete quali: - manutenzione, ripristino e completamento viabilità comunale al fine di renderla pienamente destinabile all uso pubblico (Montresta), realizzazione nuova viabilità di raccordo con quella statale e provinciale (Sinnai, S. Teresa Gallura, S. Nicolò d Arcidano, Simaxis); - messa in sicurezza e ammodernamento della rete pubblica di illuminazione (Buddusò, Cossoine, Furtei, Girasole, Masainas, Orune, Pabillonis, Padria, Perdasdefogu, Pozzomaggiore, Ruinas, Ussaramanna e Villanova Truschedu); - realizzazione nuove opere di urbanizzazione primaria (Cardedu a seguito ricostruzione abitato e Castiadas Olia Speciosa) e impianti sportivi (Barisardo); 2. Opere di urbanizzazione secondaria Il programma ha preso in considerazione scelte puntuali ed in particolare sono stati previsti interventi: - a favore degli edifici sede degli uffici comunali (Barisardo, Berchidda, Bortigali, Buddusò, Domus De Maria, Gesturi, Olmedo, Quartucciu) prendendo in considerazione le situazioni di maggiore criticità denunciata che impediscono un corretto esercizio dell attività degli uffici comunali; - a favore dell edilizia scolastica con interventi di consolidamento delle strutture esistenti o di cofinanziamento di nuove opere essenziali (scuola media Decimoputzu, scuola elementare di Vallermosa, asilo di Monserrato); - a favore di edifici di uso collettivo di primario interesse sociale e produttivo quali edifici destinati a comunità alloggio per anziani (Alà dei Sardi, Busachi, Ortacesus), centri di aggregazione sociale (Suelli), opere cimiteriali (Barisardo e Nurri) e mattatoi (Tempio); - per la realizzazione o il recupero di opere di rilievo storico e culturale (ristrutturazione della biblioteca comunale a S. Andrea Frius, manutenzione straordinaria della casa natale di Antonio Gramsci ad Ales, completamento del centro culturale documentazione emigrazione sarda ad 3/5

Asuni, interventi di recupero dell antico mulino ad acqua di Olzai, ristrutturazione fabbricato da adibire a centro culturale e sede della costituenda Fondazione Cambosu a Orotelli); - opere di urbanizzazione secondaria del centro abitato (Cardedu). Nel confermare che nella determinazione dell importo dei singoli finanziamenti ci si è attenuti al criterio della soglia minima di finanziamento al fine di assicurare sufficienti livelli di intervento in considerazione della limitatezza delle risorse disponibili, l Assessore fa presente che non sempre è stato possibile concedere a ciascuna Amministrazione l esatto importo richiesto. In altri casi, invece, gli enti locali hanno assunto l impegno di cofinanziare con risorse del proprio bilancio la realizzazione degli interventi. Sarà pertanto cura dell Ente locale beneficiario provvedere affinché la somma stanziata consenta la realizzazione di un lotto funzionale dell opera prevista in programma. A tal fine, precisa l Assessore, si rende necessario impartire agli enti locali una specifica direttiva per l ottimizzazione delle risorse finanziarie assegnate, perché gli stessi provvedano alla progettazione delle opere in via prioritaria attraverso i propri uffici tecnici, ai sensi dell art. 90 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e, successivamente alla sua entrata in vigore, ai sensi dell articolo 11 della L.R. 7 agosto 2007 n. 5, fatta eccezione per la progettazione di opere a carattere architettonico. In caso di incarichi professionali a tecnici esterni, la progettazione dovrà essere limitata alle opere da realizzarsi con i finanziamenti concessi con il presente atto di programmazione. Quanto agli interventi relativi alla realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica, compresa la sostituzione di quelli esistenti, la relativa progettazione e la successiva realizzazione dovranno perseguire la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, salvaguardando, inoltre, il cielo notturno, quale patrimonio naturale delle comunità da conservare e valorizzare. A tal fine si dovrà considerare inquinamento luminoso ogni alterazione dei livelli di illuminazione naturale ed in particolare ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte. A tal fine, tracciando (all'altezza della sorgente luminosa) una linea parallela al terreno (e perpendicolare al lampione) la luce emessa non dovrà irradiarsi al di sopra della linea stessa, ovvero il fascio di luce, dal punto di emissione, non dovrà superare i 90. L Assessore dei Lavori pubblici, sulla base delle considerazioni svolte in premessa, propone l approvazione del programma di spesa per la realizzazione di opere pubbliche di interesse locale per l ammontare complessivo di 6.600.000, alla cui realizzazione si procederà attraverso l istituto della delega a favore degli enti attuatori indicati nello stesso programma. Alla relativa spesa si farà 4/5

fronte con lo stanziamento pluriennale di pari importo sul capitolo SC07.1262, di cui 5.250.000 per il 2007 e 1.350.000 per il 2008. La Giunta regionale, sentita la proposta dell Assessore dei Lavori Pubblici, con il concerto dell Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore Generale dell Assessorato dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 30 novembre 1999, n. 43/1, DELIBERA - di attuare le modifiche delle imputazioni finanziarie dal capitolo SC07.1262 (annualità 2007 2008) al capitolo SC07.1263 (annualità 2007) di cui all Allegato 1; - di approvare il programma di spesa allegato alla presente deliberazione (Allegato 2) per l ammontare complessivo di 6.600.000 euro, alla cui realizzazione si procederà attraverso l istituto della delega a favore degli enti attuatori indicati nello stesso programma. Alla relativa spesa si farà fronte con lo stanziamento pluriennale di pari importo sul capitolo SC07.1262, di cui 5.250.000 per il 2007 e 1.350.000 per il 2008; - di impartire agli enti locali una specifica direttiva per l ottimizzazione delle risorse finanziarie assegnate perché gli stessi enti provvedano alla progettazione delle opere in via prioritaria attraverso i propri uffici tecnici, ai sensi dell art. 90 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e, successivamente alla sua entrata in vigore, ai sensi dell articolo 11 della L.R. 7 agosto 2007 n. 5, fatta eccezione per la progettazione di opere a carattere architettonico. In caso di incarichi professionali a tecnici esterni, la progettazione dovrà essere limitata alle opere da realizzarsi con i finanziamenti concessi con il presente atto di programmazione; - di impartire agli enti locali una specifica direttiva in merito alla realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica, compresa la sostituzione di quelli esistenti, per cui la relativa progettazione e la successiva realizzazione dovranno perseguire la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, salvaguardando il cielo notturno, quale patrimonio naturale delle comunità da conservare e valorizzare. Il Direttore Generale Fulvio Dettori Il Presidente Renato Soru 5/5