Proposta di Termini e condizioni relativi al bilanciamento ai sensi dell art.18 del Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017

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Proposta di Termini e condizioni relativi al bilanciamento ai sensi dell art.18 del Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017 che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico 28 Maggio 2018

Premesso quanto segue: (1) Il Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017 stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico. (2) L articolo 18(1) del Regolamento (UE) 2017/2195 prevede che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore il TSO elabori una proposta di termini e condizioni per i prestatori di servizi di bilanciamento e di termini e condizioni per i responsabili del bilanciamento. (3) L articolo 18(5) del Regolamento (UE) 2017/2195 definisce il contenuto dei termini e condizioni per i prestatori di servizi di bilanciamento. (4) L articolo 18(6) del Regolamento (UE) 2017/2195 definisce il contenuto dei termini e condizioni per i responsabili del bilanciamento. (5) L articolo 18(8) del Regolamento (UE) 2017/2195 definisce l ulteriore contenuto dei termini e condizioni relativi al bilanciamento che deve essere incluso dai TSO che applicano un modello di dispacciamento centralizzato. (6) L articolo 18(2) del Regolamento (UE) 2017/2195 richiede che i termini e condizioni relativi al bilanciamento includano anche specifiche disposizioni per la sospensione e la ripresa delle attività di mercato e per la regolazione delle partite economiche in caso di sospensione delle attività di mercato. il presente documento rappresenta la proposta di Terna all Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente di Termini e condizioni relativi al bilanciamento di cui all articolo 18 del Regolamento (UE) 2017/2195 ed è redatto sulla base dei requisiti ivi richiesti, nonché alla luce delle disposizioni contenute nel Codice di Rete approvato con Delibera 224/2018/R/EEL o nel Codice di Rete in consultazione laddove espressamente specificato. 2

Articolo 1 Definizioni di servizi di bilanciamento 1.1 Per servizi di bilanciamento si intendono il servizio di regolazione secondaria di frequenza/potenza, il servizio di regolazione terziaria di frequenza/potenza e il servizio di bilanciamento di cui al Capitolo 4 del Codice di Rete. Articolo 2 Termini e condizioni per i prestatori di servizi di bilanciamento 2.1 Con riferimento alle unità di produzione abilitate alla fornitura dei servizi di bilanciamento di cui all articolo 1 il prestatore di servizi di bilanciamento coincide con l Utente del Dispacciamento e ad esso si applicano tutte le disposizioni del Codice di Rete applicabili all Utente del Dispacciamento medesimo. 2.2 Si rinvia al Capitolo 4 del Codice di Rete per: a) le disposizioni applicabili al processo di qualificazione per diventare un prestatore di servizi di bilanciamento di cui all articolo 18(5)(a) del Regolamento (UE) 2017/2195; b) le prescrizioni relative ai dati e alle informazioni da trasmettere a Terna durante il processo di prequalificazione e il funzionamento del mercato del bilanciamento di cui all articolo 18(5)(d) del Regolamento (UE) 2017/2195. 2.3 Si rinvia al Capitolo 7 e all Allegato A.23 al Codice di Rete per: a) le disposizioni e condizioni per l attribuzione di ciascuna offerta di energia di bilanciamento di un prestatore di servizi di bilanciamento a uno o più responsabili del bilanciamento di cui all articolo 18(5)(e) del Regolamento (UE) 2017/2195; b) le norme per la regolazione delle partite economiche dei prestatori di servizi di bilanciamento di cui all articolo 18(5)(i) del Regolamento (UE) 2017/2195. 2.4 Si rinvia al Capitolo 5 e Capitolo 7 del Codice di Rete per le prescrizioni relative ai dati e alle informazioni da trasmettere a Terna per valutare la prestazione di servizi di bilanciamento di cui all articolo 18(5)(f) del Regolamento (UE) 2017/2195. 2.5 Si rinvia all Allegato A.24 al Codice di Rete per la definizione della localizzazione dei prodotti standard di cui all articolo 18(5)(g) del Regolamento (UE) 2017/2195. 2.6 In caso di definizione di prodotti specifici di cui all articolo 25 del Regolamento 2017/2195 Terna si riserva di includere tra le relative caratteristiche la localizzazione di cui all articolo 18(5)(g) del Regolamento (UE) 2017/2195. 2.7 Si rinvia all Allegato A.22 e all Allegato A.23 al Codice di Rete per le disposizioni per la determinazione del volume di energia di bilanciamento oggetto di regolazione delle partite economiche con il prestatore di servizi di bilanciamento di cui all articolo 18(5)(h) del Regolamento (UE) 2017/2195. 2.8 Si rinvia all Allegato A.26 al Codice di Rete per le disposizioni sul periodo massimo per la finalizzazione della regolazione delle partite economiche relative all energia 3

di bilanciamento con un prestatore di servizi di bilanciamento di cui all articolo 18(5)(j) del Regolamento (UE) 2017/2195. 2.9 Si rinvia al Capitolo 14 e all Allegato A.26 al Codice di Rete per le conseguenze in caso di mancata conformità ai termini e alle condizioni applicabili ai prestatori di servizi di bilanciamento di cui all articolo 18(5)(k) del Regolamento (UE) 2017/2195. 2.10 Il Codice di Rete non prevede l approvvigionamento e trasferimento della capacità di bilanciamento di cui all articolo 18(5)(b) del Regolamento (UE) 2017/2195. 2.11 Terna si riserva di definire le disposizioni e condizioni per l aggregazione degli impianti di consumo, degli impianti di stoccaggio e degli impianti di generazione di cui all articolo 18(5)(c) del Regolamento (UE) 2017/2195 in esito alle procedure svolte ai sensi della Delibera 300/2017/R/EEL dell Autorità per l Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico. Articolo 3 Termini e condizioni per i responsabili del bilanciamento 3.1 Con riferimento a ogni punto di dispacciamento di cui alla Delibera 111/06 dell Autorità per l Energia Elettrica il Gas il responsabile del bilanciamento coincide con l Utente del Dispacciamento e ad esso si applicano tutte le disposizioni del Codice di Rete applicabili all Utente del Dispacciamento medesimo. 3.2 Si rinvia all Allegato A.26 al Codice di Rete per: a) la definizione della responsabilità di bilanciamento per ciascuna connessione di cui all articolo 18(6)(a) del Regolamento (UE) 2017/2195; b) i requisiti da soddisfare per diventare responsabile del bilanciamento di cui all articolo 18(6)(b) del Regolamento (UE) 2017/2195; c) l obbligo per tutti i responsabili del bilanciamento di assumersi la responsabilità finanziaria dei rispettivi sbilanciamenti e l obbligo di procedere alla regolazione delle relative partite economiche con Terna di cui all articolo 18(6)(c) del Regolamento (UE) 2017/2195; d) le disposizioni sul periodo massimo per la finalizzazione della regolazione delle partite economiche relative agli sbilanciamenti con i responsabili dello sbilanciamento di cui all articolo 18(6)(h) del Regolamento (UE) 2017/2195. 3.3 Si rinvia al Capitolo 5 e Capitolo 7 del Codice di Rete per le prescrizioni relative ai dati e alle informazioni da trasmettere a Terna per il calcolo degli sbilanciamenti di cui all articolo 18(6)(d) del Regolamento (UE) 2017/2195. 3.4 Si rinvia al Capitolo 4 del Codice di Rete 1 per: a) le disposizioni applicabili ai responsabili del bilanciamento per la modifica dei loro programmi prima e dopo l orario di chiusura del mercato infragiornaliero di cui all articolo 18(6)(e) del Regolamento (UE) 2017/2195; 1 Si fa riferimento alla versione del Codice di Rete approvata dall Autorità con Delibera XXX/XXXX. 4

b) l obbligo per i responsabili del bilanciamento di trasmettere a Terna eventuali modifiche della posizione di cui all articolo 18(6)(j) del Regolamento (UE) 2017/2195. 3.5 Si rinvia al Capitolo 7 del Codice di Rete per: a) le disposizioni per la regolazione delle partite economiche dei responsabili del bilanciamento di cui all articolo 18(6)(f) del Regolamento (UE) 2017/2195; b) la delimitazione di un area di sbilanciamento e di un area del prezzo di sbilanciamento di cui all articolo 18(6)(g) del Regolamento (UE) 2017/2195. 3.6 Si rinvia al Capitolo 14 e all Allegato A.26 al Codice di Rete per le conseguenze in caso di mancata conformità ai termini e alle condizioni applicabili ai responsabili del bilanciamento di cui all articolo 18(6)(i) del Regolamento (UE) 2017/2195. 3.7 Le disposizioni di cui all articolo 18(6)(k) del Regolamento 2017/2195 saranno recepite entro il termine di cui all articolo 52(4) del Regolamento (UE) 2017/2195 e coerentemente con quanto disposto dall articolo 53 del Regolamento (UE) 2017/2195. 3.8 Il Codice di Rete non disciplina l esclusione degli sbilanciamenti dalla regolazione economica degli sbilanciamenti quando sono associati all'introduzione di limiti di rampa per attenuare le deviazioni di frequenza deterministiche di cui all articolo 18(6)(l) del Regolamento (UE) 2017/2195. Articolo 4 Termini e condizioni per il processo di programmazione integrato 4.1 Si rinvia al Capitolo 4, all Allegato A.22, all Allegato A.23 e all Allegato A.25 al Codice di Rete 2 per: a) le disposizioni sull orario di chiusura delle offerte del processo di programmazione integrato di cui all articolo 18(8)(a) del Regolamento (UE) 2017/2195; b) le disposizioni per l aggiornamento delle offerte del processo di programmazione integrato dopo ogni orario di chiusura delle offerte del processo di programmazione integrato di cui all articolo 18(8)(b) del Regolamento (UE) 2017/2195; c) le disposizioni per l utilizzo delle offerte del processo di programmazione integrato prima dell'orario di chiusura del mercato per l energia di bilanciamento di cui all articolo 18(8)(c) del Regolamento (UE) 2017/2195; d) le disposizioni per la conversione delle offerte del processo di programmazione integrato di cui all articolo 18(8)(d) del Regolamento (UE) 2017/2195. 2 Si fa riferimento alla versione del Codice di Rete approvata dall Autorità con Delibera XXX/XXXX. 5

Articolo 5 Termini e condizioni in stato di emergenza e ripristino 5.1 Le disposizioni per la sospensione e la ripresa delle attività di mercato di cui all articolo 18(2) del Regolamento (UE) 2017/2195 saranno definite a seguito della definizione della proposta di cui all articolo 36 del Regolamento (UE) 2017/2196. 5.2 Le disposizioni per la regolazione delle partite economiche in caso di sospensione delle attività di mercato di cui all articolo 18(2) del Regolamento (UE) 2017/2195 saranno definite a seguito della definizione proposta di cui all articolo 39 del Regolamento (UE) 2017/2196. 6