CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE



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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1932 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI L ABBATE, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, GAGNARLI, GALLINELLA, LUPO, PARENTELA, SCAGLIUSI, LOMBARDI, RIZZO, DE LORENZIS, D AMBROSIO, MICILLO, GRECO, PASTORELLI Disposizioni concernenti l etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo Presentata l 8 gennaio 2014 ONOREVOLI COLLEGHI! Ad oggi, i consumatori italiani sono costretti ad accettare che gli alimenti meno costosi siano quasi sempre quelli meno salutari e più raffinati, ovvero prodotti industriali con innumerevoli ingredienti in etichetta, tali da renderla incomprensibile. È il caso dei prodotti etichettati come integrali (quali pane, pasta, fette biscottate, cracker, prodotti da forno, biscotti e dolci) ma che, per la maggior parte, sono prodotti con farina raffinata industrialmente (la cosiddetta «00») a cui è aggiunta una crusca devitalizzata e finemente macinata, ossia un residuo della lavorazione di raffinazione. Una lavorazione facilmente identificabile, ad esempio, nel pane che è contraddistinto da un colore chiaro (la farina raffinata) ed è inframmezzato da punti scuri (la crusca aggiunta). Questi farinacei prodotti con farine bianche raffinate arricchite di crusca sono privi del germe e non dispongono di tutte le migliaia di sostanze che cooperano per garantire il massimo assorbimento dei nutrienti, la massima digeribilità e la massima protezione contro le malattie che le farine di grano duro non raffinate (le «integre») possono garantire come testimoniato da recenti studi scientifici.

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 1932 Con questa proposta di legge si mira, dunque, a differenziare i prodotti alimentari realizzati totalmente con farine di grano duro non raffinate, incentivandone la vendita e il consumo ed informando opportunamente il consumatore attraverso la dicitura «farine integre». Con l articolo 1 è definita questa tipologia di farine, che devono essere ottenute senza alcun processo di raffinazione per separare all origine i componenti nutrizionali della materia prima e senza ricostituzione, tramite miscelazione, degli elementi precedentemente separati. Per incentivare la vendita e il consumo di farine integre si punta a introdurle, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nei menù della ristorazione scolastica e ospedaliera, mentre nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti alimentari, emanati dai singoli enti territoriali, il loro inserimento può costituire titolo preferenziale per l aggiudicazione. Al contempo, gli stessi punti vendita dislocati nel territorio che propongono i prodotti alimentari di questa tipologia di farine informeranno i consumatori, mediante apposizione di una specifica locandina, sui princìpi nutritivi e sugli effetti sulla salute derivanti dall utilizzo di farine integre o non raffinate e dei prodotti da esse derivati. Per una maggior tutela e per un informazione completa del consumatore, è obbligatorio riportare in etichetta l indicazione di prodotto integro ottenuto per frantumazione meccanica del chicco intero e con la presenza del germe di grano, distinguendolo dai prodotti alimentari integrali ricostituiti, ovvero ottenuti mediante miscelamento della semola, della crusca e del cruschello.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 1932 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Finalità e definizioni). 1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare la vendita e il consumo di farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati, anche al fine di tutelare il diritto alla salute mediante una più accurata prevenzione primaria di carattere alimentare. 2. Ai fini e per gli effetti della presente legge per farine di grano duro non raffinate o integre si intendono le farine ottenute senza alcun processo di raffinazione atto a separare all origine i componenti nutrizionali della materia prima e senza ricostituzione, tramite miscelazione, degli elementi precedentemente separati. 3. Per la semola di grano duro restano fermi le caratteristiche e i limiti stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187. ART. 2. (Disposizioni per incentivare la vendita e il consumo di farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati). 1. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, emanati dalla regione e da enti da essa controllati o partecipati, ovvero promossi dalle province e dai comuni, costituisce titolo preferenziale per l aggiudicazione l utilizzo prevalente, rispetto ad altri prodotti, di farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati, in particolare pane e pasta. 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi di ristorazione scolastica e ospeda-

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 1932 liera pubblici provvedono a integrare i rispettivi menù con prodotti derivanti da farine di grano duro non raffinate o integre, in particolare pane e pasta. 3. I punti vendita che propongono farine di grano duro non raffinate o integre e prodotti da esse derivati, in particolare pane e pasta, informano, mediante apposizione di una specifica locandina, i consumatori sui princìpi nutritivi e sugli effetti sulla salute derivanti dall utilizzo di farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati. 4. Il contenuto minimo informativo della locandina di cui al comma 3 è stabilito dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto. ART. 3. (Etichettatura di farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati). 1. Al fine di assicurare ai consumatori una corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti di cui alla presente legge e di distinguere tali prodotti da quelli integrali ricostituiti, ovvero ottenuti mediante miscelamento della semola, della crusca e del cruschello, è obbligatorio riportare nell etichetta delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivate, oltre a quanto disposto dall articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l indicazione di prodotto integro ottenuto per frantumazione meccanica del chicco intero e con la presenza del germe di grano. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio farine di grano duro non raffinate o integre e i prodotti da esse derivati, non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro. 3. Le regioni dispongono adeguati controlli sull attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 1932 4. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie previste dal presente articolo possono essere venduti entro i successivi centottanta giorni.

PAGINA BIANCA

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