Ordinanza del DDPS concernente i cavalli dell esercito del 18 febbraio 1999 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto l articolo 5 dell ordinanza del 17 febbraio 1999 1 concernente i cavalli dell esercito, ordina: Sezione 1: Acquisto dei cavalli dell esercito Art. 1 Acquisto 1 Le Forze terrestri possono, se del caso, acquistare anche cavalli d origine estera. 2 I sottufficiali, i soldati e le reclute delle truppe del treno e delle truppe veterinarie possono mettere in vendita il loro cavallo o il loro mulo. 3 I cavalli che i sottufficiali, i soldati e le reclute delle truppe del treno e delle truppe veterinarie mettono in vendita possono essere anche di razza Haflinger. Art. 2 Requisiti 1 I cavalli e i muli devono soddisfare i requisiti seguenti: a. cavalli da sella: robusti, impiegabili in maniera polivalente e di carattere equilibrato; altezza al garrese almeno 160 cm; età minima 4 anni; b. razza del Giura: tipo animale da soma; altezza al garrese da 151 a 158 cm; età minima 4 anni; c. muli: altezza al garrese da 147 a 158 cm; età minima 4 anni; d. razza Haflinger: altezza al garrese da 145 a 158 cm; età minima 4 anni. 2 Il Servizio veterinario dell esercito, se del caso, può attenuare o inasprire i requisiti. 3 Le vaccinazioni e l inidoneità sono regolati negli articoli 4 capoverso 3 e 5 capoverso 1 dell ordinanza del 10 giugno 1996 2 sui cavalli noleggiati per i servizi d istruzione. Art. 3 Marcatura I cavalli e i muli acquistati devono essere contrassegnati con un marchio impresso a fuoco sull incollatura. RS 514.421 1 RS 514.42; RU1999 1331 2 RS 514.43 1999-4122 1333
Art. 4 Competenza 1 Il Servizio veterinario dell esercito è competente per l acquisto dei cavalli dell esercito. 2 In occasione dell acquisto, il Servizio veterinario dell esercito consulta un rappresentante dell Ufficio federale delle truppe da combattimento. 3 Per l acquisto di cavalli del treno e di muli, esso può inoltre consultare un rappresentante della Federazione svizzera delle organizzazioni d allevamento equino. Sezione 2: Addestramento dei cavalli dell esercito Art. 5 Addestramento dei cavalli da sella Le Forze terrestri addestrano i cavalli da sella affinché possano almeno: a. spostarsi in modo sicuro nel terreno e nel traffico; b. rimanere tranquilli durante il servizio e non essere influenzati negativamente dal materiale e dall ambiente; c. essere abituati alla stabulazione nei box; d. compiere salti semplici sul terreno; e. essere attaccati singolarmente; f. essere caricati senza problemi; g. raggiungere il livello d addestramento richiesto nel Test in campagna ed essere impiegati per il brevetto di cavaliere della Federazione Svizzera Sport Equestre. Art. 6 Addestramento dei cavalli del treno e dei muli 1 Dopo l acquisto, i cavalli del treno e i muli devono compiere un allenamento d adattamento da 3 a 6 settimane nonché un addestramento di tre settimane in una colonna del treno. 2 I cavalli del treno e i muli devono essere addestrati affinché possano: a. portare il basto, essere montati, attaccati alle carrette del treno e caricati senza problemi; b. spostarsi in modo sicuro anche su terreni difficili. Sezione 3: Vendita dei cavalli dell esercito Art. 7 Vendita dei cavalli da sella 1 Hanno diritto all acquisto di un cavallo da sella: a. gli ufficiali del treno e gli ufficiali veterinari dei gruppi del treno e delle colonne del treno nonché dei gruppi veterinari e delle compagnie veterinarie; b. gli ufficiali e i sottufficiali di professione distaccati nelle scuole del treno o nelle scuole veterinarie. 2 Gli ufficiali e i sottufficiali di professione distaccati nelle scuole del treno o nelle scuole veterinarie hanno il diritto di acquistare un cavallo da sella quando sono di- 1334
sponibili in numero sufficiente cavalli da sella addestrati. Se non sono incorporati come militari montati, devono chiedere l autorizzazione d acquisto all ufficio federale competente. 3 Chi vuole acquistare un cavallo da sella deve dimostrare di poter prendersene cura in modo conforme alle esigenze dell animale. Art. 8 Vendita di cavalli del treno e di muli 1 I sottufficiali, i soldati e le reclute delle truppe del treno e delle truppe veterinarie hanno il diritto di acquistare un cavallo del treno o un mulo. 2 Gli aventi diritto all acquisto possono riacquistare il cavallo del treno o il mulo da loro stessi messo in vendita. 3 Chi vuole acquistare un cavallo del treno o un mulo deve dimostrare di poter prendersene cura in modo conforme alle esigenze dell animale. Art. 9 Prezzo di vendita e aggiudicazione 1 Il prezzo di vendita per i militari è stabilito conformemente all ordinanza del 10 giugno 1996 3 sui cavalli noleggiati per i servizi d istruzione. Quando più acquirenti si interessano allo stesso cavallo o allo steso mulo, l aggiudicazione avviene per sorteggio. 2 In caso di vendita a fornitori di cavalli, l aggiudicazione avviene al miglior offerente. Art. 10 Competenza 1 Il Servizio veterinario dell esercito è competente per la vendita di cavalli dell esercito ai militari autorizzati. 2 In occasione della vendita di cavalli del treno e di muli, il Servizio veterinario dell esercito si avvale della collaborazione dell Ufficio federale delle truppe da combattimento. Sezione 4: Diritti e obblighi degli acquirenti Art. 11 Obbligo di custodia e allenamento dei cavalli 1 I cavalli dell esercito venduti ai militari soggiacciono a un obbligo di custodia: a. di sei anni per un cavallo da sella; b. di quattro anni per un cavallo del treno o un mulo. 2 I cavalli dell esercito devono essere sottoposti a un allenamento regolare. 3 L obbligo di custodia sussiste, anche se il diritto d acquisto giusta l articolo 7o8 non esiste più. 3 RS 514.43 1335
Art. 12 Divieto d allevamento Durante il periodo dell obbligo di custodia le giumente non devono servire all allevamento. Art. 13 Pena convenzionale Chi aliena il proprio cavallo prima della scadenza dell obbligo di custodia o infrange il divieto d allevamento deve pagare la pena convenzionale stabilita nel contratto d acquisto. Art. 14 Esenzione dall obbligo di custodia Le Forze terrestri possono esentare un cavallo dell esercito dall obbligo di custodia quando il proprietario: a. è dichiarato inabile al servizio; b. non è più incorporato in una formazione del treno o in una formazione veterinaria; c. è in congedo all estero; d. è stato promosso al grado d ufficiale; e. non può più tenere il cavallo per motivi privati; f. non può più tenere il cavallo in modo conforme alle esigenze dell animale. Art. 15 Riacquisto 1 Le Forze terrestri possono riacquistare i cavalli dell esercito esentati dall obbligo di custodia. Decidono il riacquisto quando il cavallo non può più essere tenuto in modo conforme alle esigenze dell animale. 2 Il prezzo di riacquisto è stabilito secondo l articolo 13 dell ordinanza del 10 giugno 1996 4 sui cavalli noleggiati per i servizi d istruzione. 3 Il Servizio veterinario dell esercito decide in merito all ulteriore impiego dei cavalli dell esercito riacquistati. Art. 16 Notificazione concernente l inidoneità al servizio, la morte o l alienazione 1 Il proprietario deve notificare immediatamente per scritto al Servizio veterinario dell esercito: a. l inidoneità al servizio del cavallo dell esercito; b. la morte del cavallo dell esercito; c. ogni alienazione dopo la scadenza dell obbligo di custodia. 2 Alle notificazioni d inidoneità al servizio e di morte dev essere allegato un certificato veterinario. 3 Il proprietario che ha causato l inidoneità al servizio o la morte intenzionalmente o per grave negligenza, non ha più diritto di acquistare un altro cavallo dell esercito. 4 RS 514.43 1336
Sezione 5: Impiego dei cavalli dell esercito nelle scuole e nei corsi Art. 17 Obbligo di servizio 1 Durante il periodo dell obbligo di custodia i proprietari di cavalli dell esercito si presentano con il loro cavallo a ogni servizio delle truppe del treno o delle truppe veterinarie cui sono chiamati. 2 Dopo la scadenza dell obbligo di custodia, un cavallo dell esercito può essere messo a disposizione per altri servizi o chiamato d intesa con il proprietario. 3 Il Servizio veterinario dell esercito noleggia i cavalli dell esercito conformemente all ordinanza del 10 giugno 1996 5 sui cavalli noleggiati per i servizi d istruzione in vista del servizio presso la truppa. Art. 18 Dichiarazione d inidoneità 1 Il Servizio veterinario dell esercito dichiara non idonei i cavalli dell esercito che non sono più idonei al servizio militare o che sono affetti da tare o difetti secondo l articolo 5 dell ordinanza del 10 giugno 1996 6 sui cavalli noleggiati per i servizi d istruzione. 2 Esso decide circa l ulteriore impiego dei cavalli dell esercito di proprietà dell esercito dichiarati inidonei. 3 Quando un cavallo dell esercito è dichiarato inidoneo al servizio, il Servizio veterinario dell esercito stabilisce l importo minimo di vendita. 4 Per ogni vendita dev essere concluso un contratto scritto. Qualsiasi obbligo di garanzia dev essere escluso dal contratto (art. 198 del Codice delle obbligazioni 7 ). Art. 19 Impiego di cavalli da sella dell esercito da parte di ufficiali edisottufficialidiprofessione Gli ufficiali e i sottufficiali di professione distaccati nelle scuole del treno o nelle scuole veterinarie che non sono proprietari di un cavallo dell esercito possono utilizzare un cavallo da sella dell esercito durante le scuole e i corsi. Art. 20 Impiego di cavalli da sella privati da parte di ufficiali edisottufficialidiprofessione 1 Gli ufficiali e i sottufficiali di professione che non sono proprietari di un cavallo dell esercito possono impiegare, con l autorizzazione del comandante competente, il loro cavallo da sella privato nelle scuole e nei corsi delle truppe del treno o delle truppe veterinarie, sempreché sia idoneo al servizio. 2 I cavalli sono sottoposti a una stima d entrata e a una stima d uscita conformemente all ordinanza del 10 giugno 1996 8 sui cavalli noleggiati per i servizi d istruzione, come nel caso dei cavalli noleggiati. 5 RS 514.43 6 RS 514.43 7 RS 220 8 RS 514.43 1337
3 Il foraggio, l alloggio, la cura, la ferratura, le cure veterinarie nonché i trasporti durante le scuole e i corsi sono a carico della Confederazione. Per contro, non è versata alcuna indennità di nolo. 4 L assicurazione incombe al proprietario del cavallo da sella. La Confederazione risponde soltanto per i danni intervenuti durante il servizio che possono essere provati. Art. 21 Utilizzazione della scuderia 1 Gli ufficiali e i sottufficiali di professione possono alloggiare i loro cavalli da sella nelle scuderie della loro scuola durante il periodo che separa le scuole e i corsi, sempreché le scuderie non siano utilizzate per altri scopi. 2 Essi sono responsabili per il mantenimento e la cura dei cavalli. 3 Il proprietario del cavallo si assume le spese per l utilizzazione delle scuderie e per il foraggio. Sezione 6: Controlli Art. 22 1 Il Servizio veterinario dell esercito tiene i controlli concernenti i cavalli dell esercito acquistati, addestrati, venduti e riformati. 2 Esso stende un verbale per ogni cavallo dell esercito. Tale documento accompagna il cavallo e serve come base per la stima d entrata e la stima d uscita nonché per la revisione. Sezione 7: Cure veterinarie Art. 23 Il Servizio veterinario dell esercito assicura le cure veterinarie ai cavalli dell esercito che si infortunano o si ammalano nei servizi d istruzione o nei corsi e nei concorsi fuori del servizio autorizzati. Sezione 8: Disposizioni finali Art. 24 Esecuzione 1 Le Forze terrestri sono incaricate dell esecuzione della presente ordinanza. 2 Esse possono delegare a un organo esterno all amministrazione i seguenti compiti: a. l acquisto e l addestramento dei cavalli da sella; b. l allenamento all adattamento dei cavalli del treno e dei muli; c. la custodia e l allenamento dei cavalli dell esercito di proprietà dell esercito; d. le cure veterinarie importanti o che devono essere fornite dopo il servizio. 3 L Ufficio federale delle truppe della logistica emana le istruzioni tecniche. 1338
Art. 25 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate: a. l ordinanza del 12 dicembre 1977 9 concernente il Deposito federale dei cavalli dell esercito; b. l ordinanza del 27 giugno 1994 10 concernente la vendita di cavalli da sella del Deposito federale dei cavalli dell esercito a ufficiali e a istruttori. Art. 26 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 marzo 1999. 18 febbraio 1999 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ogi 9 Non pubblicata nella RU. 10 RU 1994 1668 1339