CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AMMINISTRATIVA COMUNALE DA FAR RIENTRARE NELL AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA

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Comune di Venaus N. 629/2018 di Repertorio CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AMMINISTRATIVA ONEROSA AD USO FAUNISTICO VENATORIO, DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE DA FAR RIENTRARE NELL AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA VAL CLAREA IN COMUNE DI VENAUS. Valore totale della concessione 56.250,00. Scrittura privata autenticata L anno 2018, il giorno diciassette del mese di luglio in VENAUS nella Residenza Municipale tra i Signori: Il Comune di Venaus (C.F. 018658500018), d'ora in poi denominato "Comune", con sede in Venaus Via Roma n. 4 rappresentato legalmente dal Responsabile del servizio Turismo e Cultura, sig. Nilo Durbiano nato a Susa il 7 gennaio 1960, in virtù dell art. 107 del D.L.vo 267/00, a ciò incaricato con deliberazione della Giunta comunale, d ora in avanti indicato come Ente concedente e Di Gregorio Alessandro, nato a Novara il 04 luglio 1949 e residente a Moncalieri in Strada San Sebastiano n. 1 -C.F. DGRLSN49L04F952U- per conto della Associazione Sportiva Azienda Faunistico Venatoria Val Clarea con sede sociale in Torino, Via A. Lamarmora n. 33 -C.F. 97793160017-, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante d'ora in avanti indicato come "Concessionario"; premesso che - In esecuzione di deliberazione di C.C. n. 18 del 21.7.2017 e di determinazione n. 11 del 16.10.2017 è stata indetta procedura

aperta per l affidamento in concessione pluriennale per sole finalità venatorie di fondi rustici comunali; - Con determinazione n. 14 del 8.11.2017 ne è stata approvata l aggiudicazione, in base alle risultanze di gara del giorno 7.11.2017, alla Associazione Sportiva Azienda Faunistico Venatoria Val Clarea, che ha offerto un canone annuo di 7.500, a partire dalla sottoscrizione sino al 31.12.2025; - Che sono state costituite le garanzie previste dal bando; si conviene e si stipula quanto segue Art. 1. Oggetto della concessione Oggetto della concessione sono terreni agricoli di proprietà comunale da comprendere nell Azienda Faunistico venatoria Val Clarea i cui identificativi catastali sono riportati nell allegato A alla presente, che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare. I terreni oggetto della concessione sono gravati da uso civico e, limitatamente ad una porzione pari ad ettari 288,22 insiste un area soggetta al vincolo di Oasi di Protezione Faunistica ai sensi della ex L.R. 70/96. I beni sopra sommariamente descritti costituiscono la base patrimoniale nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna. Art. 2. Finalità e limiti della concessione I terreni sono concessi ad esclusivo uso faunistico venatorio, per cui il concessionario dovrà garantirne il pacifico godimento da parte del Comune e dei cittadini per ogni altra finalità, ivi incluso in particolare l esercizio dei diritti di uso civico esistenti.

Art. 3. Durata della concessione La durata della concessione è fissata a decorrere dal 1 luglio 2018 sino al 31 gennaio 2025; data di scadenza della Concessione regionale all azienda faunistico-venatoria Val Clarea La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all'ente concedente apposita richiesta scritta almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L'Ente concedente si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'ente concedente al concessionario uscente. Art. 4. Uso dei beni in concessione Con la firma del presente atto il Concessionario dichiara che i beni oggetto della concessione sono privi di vizi e pienamente idonei alle finalità perseguite da una azienda faunistico-venatoria; lo stesso si impegna e dichiara di utilizzarli esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2 e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la revoca immediata della concessione. Il Concessionario nell'usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque li frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia venatoria, agricola, forestale e ambientale, nonché di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza,

esonerando espressamente, ora per allora, il Comune e impegnandosi a tenere l'ente concedente indenne da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per l'utilizzo di detti beni e per l'osservanza delle normative vigenti. Art. 5. Obblighi del Concessionario Il Concessionario si impegna e si obbliga: a rispettare e far rispettare sul territorio dell Afv Val Clarea le leggi e la normativa nazionale e regionale in materia ambientale, faunisticovenatoria, ecologica e ittica, tramite le guardie giurate dipendenti dell afv Val Clarea e/o guardie giurate volontarie; al rispetto reciproco e alla collaborazione con le attività presenti sul territorio dell afv Val Clarea ( es. titolari degli alpeggi comunali, titolari di rifugi alpini, imprenditori agricoli singoli o associati, etc.), al fine della salvaguardia e valorizzazione del territorio, del patrimonio faunistico, floristico e vegetazionale. ad eseguire i censimenti faunistici come da regolamenti e Linee guida regionali; a non eseguire alcun intervento sui beni in concessione, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'ente concedente, che non consenta in ogni momento il ripristino dello stato originario, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio dell'ente concedente senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione; a versare il canone annuo di concessione nei tempi previsti;

a riconoscere il diritto dei titolari degli alpeggi comunali di far pascolare dalle proprie mandrie di bovini e/o ovini sui terreni oggetto del disciplinare di concessione, nel rispetto della normativa vigente; a programmare e realizzare con il Comune interventi di miglioramento ambientale volti al mantenimento delle popolazioni faunistiche in un favorevole stato di conservazione con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, secondo le indicazioni della normativa statale e regionale; a collaborare con il Comune nelle attività volte a rendere compatibile con la conservazione di specie faunistiche e habitat naturali la pratica dello sci-alpinismo, dello sci di fondo, della racchette da neve e dell escursionismo pedonale su terreno innevato, se necessario individuando itinerari preferenziali o obbligatori, delimitando le aree maggiormente sensibili, promuovendo iniziative di sensibilizzazione dei praticanti gli sport invernali; a collaborare con il Comune per la tutela degli habitat e del patrimonio naturalistico anche con il rispetto e l attuazione della normativa prevista dalla legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 s.m.i., per il territorio compreso nell azienda faunistico-venatoria Val Clarea, anche tramite le guardie giurate dipendenti ed in servizio sul territorio del Comprensorio e le guardie giurate volontarie; Per la salvaguardia ambientale e la tutela della fauna il concessionario ed il Comune di Venaus si impegnano a collaborare, ognuno per quanto di competenza e limitatamente al territorio comunale ricompreso all interno del perimetro dell A.F.V. Val Clarea, al pieno rispetto e attuazione della Direttiva 92/43/CEE Habitat Direttiva 2009/147/CE Uccelli Misure di

conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte ai sensi dell art. 40 della L.R. 19/2009 Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità e in attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e del Decreto del Ministro per l Ambiente e la Tutela del territorio e del mare del 17/10/2007 e s.m.i.; Art. 6. Permessi e nullaosta Il Concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso dei beni oggetto della concessione all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte della Regione Piemonte di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per la gestione dell azienda faunistico venatoria. Art. 7. Canone di Concessione ed oneri tributari Il canone di concessione è determinato in 7.500,00 (settemilacinquecento/00 euro) annui. Il canone annuo dovrà essere corrisposto in un unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno mediante versamento con bonifico bancario indicando come causale "concessione terreni ad uso faunistico venatorio. Il canone relativo alla prima annualità (1/7/2018-30/6/2019) risulta versato con assegno circolare consegnato al momento della stipula. Art. 8. Assicurazione Cauzione definitiva Il concessionario dovrà costituire e fornirne apposita copia all'ente concedente, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare di concessione, polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per una durata pari ad una annualità e rinnovabile annualmente, per un valore indicato di 1.000.000,00 (un milione/00). Il Concessionario ha costituito la cauzione definitiva del 10% del valore

totale della concessione, pari a 5.625, mediante versamento in numerario. Il concedente avrà diritto a rivalersi sulla cauzione per ogni inadempimento relativo alla concessione e/o al pagamento del canone. Art. 9. Divieti E' fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l'uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, dei beni concessi in uso pena la revoca immediata della concessione. E' altresì fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sui beni oggetto di concessione. Art. 10. Revoca della concessione La concessione potrà essere revocata puramente e semplicemente qualora: - a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale è stato concesso; - il concessionario si sia reso moroso riguardo al pagamento del canone; - il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi; - vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione; Art. 11. Recesso Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta da inviarsi all'ente concedente almeno sei mesi prima della data di rilascio dei beni. Art. 12. Domicilio del Concessionario A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di

esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale presso la sede della Associazione Sportiva Azienda Faunistico Venatoria VAL CLAREA - C.F. 97793160017- con sede sociale in Torino, Via A. Lamarmora n. 33, Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Torino. Art. 13. Diritti e doveri Cacciatori residenti nel Comune di Venaus Ai cacciatori residenti nel Comune di Venaus, residenti anagraficamente da almeno 10 anni nel Comune alla data del 30.06.2018, saranno garantiti specifici diritti. Tali diritti saranno espressamente e precisamente indicati in apposito successivo Regolamento, da stabilirsi tra le parti, dopo che gli stessi cacciatori residenti e, loro stessi, proprietari terrieri nel Comune di Venaus, avranno raccolto le firme per l utilizzo ad esclusivo uso faunistico-venatorio per conto dell Associazione Sportiva Azienda Faunistico Venatoria VAL CLAREA, dei terreni di proprietà privata su cui gli stessi cacciatori avranno diritto di esercitare l attività venatoria secondo il Regolamento stabilito dal Concessionario - che ricadono a monte della strada statale n. 25 del Moncenisio -dal limite comunale di Giaglione sino al confine di Stato- per la porzione tra la strada ed il territorio di proprietà comunale già istituito, ai sensi della DT Dirigenziale n. 1323 del 19/12/2017, dalla Regione Piemonte -in azienda faunisticovenatoria; nel rigoroso rispetto del presente disciplinare di concessione dei terreni da parte del Comune di Venaus all Associazione Val Clarea ; Art. 14. Norme di rinvio Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge.

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L. n. 157/1992 e s.m.i. e alla legislazione regionale attuativa. Si richiede la forma della scrittura privata autenticata e che il presente atto sia conservato nella raccolta degli atti del Segretario Generale del Comune di Venaus. Previa lettura di quanto precede le parti sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione. COMUNE DI VENAUS Nilo Durbiano Associazione Sportiva Azienda Faunistico Venatoria Val Clarea Alessandro Di Gregorio Rep. 629/2018 REPUBBLICA ITALIANA - Io sottoscritto dottor Livio Sigot, Segretario generale del Comune di Venaus, abilitato a rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e ad autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ai sensi dell art. 97, 4 comma lettera c) del TUEL 267/2000, senza assistenza di testimoni, in quanto né i comparenti né il sottoscritto ne richiedono la presenza, ai sensi degli art. 47 e 48 della legge notarile CERTIFICO Che i sotto designati richiedenti stessi, della cui identità io Segretario Generale mi sono accertato, hanno apposto in mia presenza la propria firma autografa e autentica: 1) Nilo Durbiano nato a Susa il 7 gennaio 1960

2) Di Gregorio Alessandro, nato a Novara il 04 luglio 1949 Ho altresì verificato il fatto che il documento sottoscritto non sia in contrasto con l'ordinamento giuridico. Le parti hanno richiesto la forma della scrittura privata autenticata, e che il presente atto sia conservato nella raccolta degli atti del Segretario generale del Comune di Venaus. Il presente atto è soggetto a registrazione con spese a carico del Concessionario, in modalità telematica (MUI) e con applicazione del bollo forfettario di euro 45,00. Venaus, in Municipio, oggi diciassette luglio duemiladiciotto. Il Segretario Generale Dr Livio Sigot

Ricevuta del: 21/07/2018 ora: 09:52:25 Utc: 1532159540383200 Utc_string: 2018-07-21T09:52:20.383200+02:00 Data invio: 21/07/2018 Ora invio: 09:52:20 Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione Dati identificativi Identificativo attribuito dall'utente: 629_2018 Codice invio attribuito dall'amministrazione: 117946698 Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: SGTLVI61S27L219Q Ufficio delle entrate competente: TTJ - Ufficio Territoriale di SUSA Numero atti trasmessi: 1 Numero atti scartati: 0 Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 1.170,00 Euro sul c/c intestato al codice fiscale: 01865850018 Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file Repertorio: 629/2018 (del codice fiscale: SGTLVI61S27L219Q) Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 28 del 21/07/2018 TTJ Ufficio Territoriale di SUSA - Entrate Tributo 9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 1.125,00 Euro 9802 IMPOSTA DI BOLLO 45,00 Euro Importo pag 1