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Page 1 of 8 N. 09254/2013 REG.PROV.COLL. N. 07551/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale n. 7551/12, proposto da Anaao Assomed Associazione Sindacale dei medici dirigenti del Servizio sanitario nazionale Segreteria Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il sig. Sandro Petrolati, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Tonucci, Alberto Fantini e Luca Spaziani e con questi elettivamente domiciliati in Roma, via Principessa Clotilde n. 7, presso lo studio Tonucci e Partners, contro la Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall avv. Giuseppe Allocca e con questi elettivamente domiciliata presso il proprio ufficio legale in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27,

Page 2 of 8 il Commissario ad acta per l emergenza sanitaria presso la Regione Lazio e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entrambi rappresentati e difesi dall Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati, l Azienda Ospedaliera San Camillo, non costituita in giudizio, per l'annullamento del decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta n. 114 del 4 luglio 2012, recante Nuove Linee Guida per l esercizio della libera professione intramuraria della Regione Lazio, nella parte in cui prevede la maggiorazione delle tariffe nella misura del 10% ed esclude da tali prestazioni quelle relative ai trattamenti di terapia oncologica, nonché del decreto dello stesso Commissario n. 40 del 14 novembre 2008, e di ogni altro provvedimento connesso e conseguenziale. Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio e la relativa memoria; Visto l atto di costituzione in giudizio del Commissario ad acta per l emergenza sanitaria presso la Regione Lazio e della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la memoria prodotta da parte ricorrente a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 23 ottobre 2013 il Consigliere

Page 3 of 8 Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue: FATTO 1. Con atto notificato in data 24 settembre 2012 e depositato il successivo 28 settembre parte ricorrente ha impugnato, tra l altro, il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta n. 114 del 4 luglio 2012, recante Nuove Linee Guida per l esercizio della libera professione intramuraria della Regione Lazio, nella parte in cui ha previsto la maggiorazione delle tariffe nella misura del 10% nonché nella parte in cui esclude dalle prestazioni eseguibili in regime libero professionale intramuraria i trattamenti di terapia oncologica. Avverso detto decreto parte ricorrente è insorta deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere. 3. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, che ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso e la sua inammissibilità per carenza di interesse ad agire del dott. Petrolati. Nel merito ne ha sostenuto l'infondatezza. 4. L Azienda Ospedaliera San Camillo non si è costituita in giudizio. 5. Si sono costituiti in giudizio il Commissario ad acta per l emergenza sanitaria presso la Regione Lazio e la Presidenza del Consiglio dei Ministri senza espletare alcuna attività difensiva. 6. Alla camera di consiglio del 24 ottobre 2012, sull accordo delle

Page 4 of 8 parti, l esame dell istanza di sospensione cautelare è stato abbinato al merito. 7. All udienza del 23 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione. DIRITTO 1. Come esposto in narrativa è impugnato il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta n. 114 del 4 luglio 2012, recante Nuove Linee Guida per l esercizio della libera professione intramuraria della Regione Lazio, sia nella parte in cui ha previsto la maggiorazione delle tariffe nella misura del 10% che nella parte in cui esclude dalle prestazioni eseguibili in regime libero professionale intramuraria i trattamenti di terapia oncologica. Il ricorso è inammissibile, così come eccepito dalla Regione Lazio, in quanto proposto dal dott. Sandro Petrolati, avendo questi solo affermato ma non anche dimostrato di essere medico del Servizio sanitario nazionale e di svolgere attività intramuraria. 2. Il Collegio rinvia l esame dell eccezione di tardività del gravame, che richiede l approfondimento di alcuni aspetti della vicenda contenziosa. Come si evince dal preambolo del decreto impugnato, si tratta, in effetti, di un integrazione delle Linee Guida che erano state approvate con delibera di Giunta regionale n. 342 dell 8 maggio 2008, fermo restando quanto disposto dal Commissario ad acta con decreto n. 40 del 14 novembre 2008, con il quale era stata

Page 5 of 8 rideterminata la misura della trattenuta aziendale relativa all attività libero professionale, prevedendo un aumento del 10% delle tariffe delle prestazioni intramurarie. Le Nuove Linee Guida hanno infatti previsto l istituzione di una Commissione paritetica regionale e più stringenti modalità di controllo e monitoraggio di tale attività. Rileva il Collegio che da un attenta lettura del decreto e dei suoi allegati è facilmente evincibile che non è stato invece operato alcun intervento sul sistema tariffario e non è stato dunque introdotto un ulteriore incremento del 10% della tariffa per la prestazione resa in regime intramoenia, che si aggiunge a quello già operato con decreto commissariale n. 40 del 14 novembre 2008. L incremento del 10% richiamato è dunque quello già in atto dal 2008. Tale conclusione trova conferma nella memoria (pag. 11) della Regione Lazio depositata il 20 ottobre 2012, nella quale si chiarisce che la maggiorazione del 10% trova pertanto ancora oggi la sua esclusiva fonte normativa nel decreto commissariale n. 40 del 2008. Rileva peraltro il Collegio che tale decreto n. 40 del 2008 era stato in parte qua impugnato con ricorso n. 1672/09 da più associazioni, tra le quali l Anaao Assomed (e tale circostanza rende priva di pregio l eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla Regione) e portato nella stessa udienza di trattazione del presente gravame. Il ricorso è stato accolto sul rilievo che la quota di incremento tariffario del 10% deve essere destinata al ristoro delle spese di gestione sostenute, per

Page 6 of 8 la suddetta attività intramuraria, dalle Aziende, mentre dalla documentazione versata in atti dalla Regione, a seguito di istruttoria disposta dalla Sezione, non risultava provato che lo scarto tra ricavi e costi fosse percentualmente proprio del 10%. Dunque il ricorso in esame, nella parte volta a censurare la maggiorazione delle tariffe nella misura del 10%, è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata già annullata la previsione impugnata. 3. Lo stesso ricorso deve invece essere accolto nella parte in cui è chiesto l annullamento del decreto n. 114 del 2012 relativamente alla previsione di escludere dalle prestazioni eseguibili in regime libero professionale intramuraria i trattamenti di terapia oncologica. L esclusione di una siffatta prestazione appare del tutto irragionevole, colpendo patologie che con palese evidenza più delle altre richiedono trattamenti ripetuti nel tempo, che coinvolgono sanitari con diverse specializzazioni e nei cui confronti il paziente normalmente instaura un rapporto particolare di fiducia. In ogni caso, avendo il decreto n. 114 del 2012 introdotto con la censurata previsione una novità rispetto al regime precedente, che includeva tali terapie tra quelle erogabili in regime intramuraria, l esclusione doveva essere motivata con l indicazioni delle ragioni tecniche che l avevano resa necessaria. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato in parte inammissibile, in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte

Page 7 of 8 accolto, ma le spese possono essere integralmente compensate tra le parti costituite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo: a) dichiara inammissibile in quanto proposto dal dott. Sandro Petrolati; b) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nella parte volta a censurare l incremento tariffario del 10%; c) accoglie e, per l effetto, annulla il decreto del Commissario ad acta n. 114 del 4 luglio 2012, nella parte in cui esclude dalle prestazioni eseguibili in regime libero professionale intramuraria i trattamenti di terapia oncologica. Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati: Italo Riggio, Presidente Giuseppe Sapone, Consigliere Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Page 8 of 8 DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 29/10/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)