Regolamento Comune di Cuneo. TITOLO V DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI ART. 52 PRINCIPI GENERALI Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, al fine di favorire nel benessere dell'animale la corretta convivenza con l'uomo e tutelare la salute pubblica e l'ambiente. ART. 53 ISTITUZIONE E COMPITI DELL'UFFICIO TUTELA ANIMALI 1. E' attivo presso l Ufficio Comparti Produttivi un servizio per la Tutela degli Animali, punto di riferimento per la cittadinanza e centro di coordinamento comunale per le problematiche relative agli animali da affezione o mansuefatti presenti nella città, avente le seguenti funzioni: 2. 3. raccolta delle segnalazioni, eventualmente fornite anche tramite gli organi di Polizia municipale, dei cittadini sulla presenza di cani randagi o vaganti, colonie di gatti senza proprietario, insediamenti di piccioni, nonché raccolta delle segnalazioni di episodi che configurano maltrattamento di animali o la violazione da parte dei proprietari o custodi degli animali delle disposizioni di legge in merito. 4. fornire elementi per l espletamento dei programmi di vigilanza della Polizia Municipale sul rispetto delle Leggi che riguardano gli animali, compresa la vigilanza sulle violazioni dell'articolo 727 del Codice Penale nelle attività connesse all'allevamento e alla commercializzazione degli animali vivi nei mercati. 5. invio degli addetti del servizio comunale di cattura dei cani randagi o vaganti, o degli addetti dell Ente o Associazione eventualmente convenzionata con il Comune per l espletamento del servizio, e di raccolta e smaltimento degli animali che hanno subito incidenti e/o che morti giacciono lungo le strade del Comune. Se necessario l'ufficio segnalerà agli addetti del Servizio Veterinario della A.S.L. la necessità di un loro intervento a tutela della salute pubblica. 6. nelle ore di chiusura dell Ufficio e nei giorni festivi il Comando di Polizia Municipale potrà fornire indicazioni sulle strutture convenzionate operanti sul territorio. 7. gestione e/o controllo della gestione del canile-rifugio municipale, nonché informazione relativamente alle pratiche per la costruzione di altri canili privati o ricoveri per animali. Collaborazione con i veterinari della ASL per la gestione sanitaria del canile-sanitario. 8. gestione della anagrafe canina: iscrizione dei cani ed indicazioni sulle modalità di tatuaggio. 9. registrazione del cambio di proprietà definitivo degli animali o della variazione di residenza
dei proprietari. 10.campagne di informazione, previa decisione in tal senso della civica amministrazione, sull'affidamento dei cani randagi a nuovo proprietario, nonché promozione della educazione civica dei cittadini possessori di animali. 11.promozione previa decisione in tal senso della civica amministrazione, della educazione scolastica, volta a favorire la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente e dei diritti degli animali, in collaborazione con il Provveditorato agli Studi, la Regione e gli Enti autorizzati. 12.segnalazione agli Uffici preposti eventuali inosservanze relativamente alla corretta gestione degli spazi e delle iniziative cittadine dedicate agli animali (aree a destinazione cinofila, concorsi, ecc.) 13.informazioni ai cittadini riguardanti le corrette procedure da seguire in caso di decesso del proprio animale domestico. 14.segnalazione all Ufficio Ecologia, competente in base al disposto del successivo articolo 69, eventuali programmi di derattizzazione sul territorio urbano del Comune. 15.gestione dei rapporti tra l Assessorato e la Regione, la Provincia, l A.S.L. e le Associazioni zoofile od Ambientaliste nel rispetto delle reciproche competenze. 16.gestione dei fondi, debitamente inseriti nei capitoli del P.E.G. assegnati al Dirigente del Settore destinati dal Comune o dal contributo regionale per tali iniziative e/o provenienti dalle sanzioni previste e applicate per l'inosservanza del presente Regolamento. L Ufficio per la tutela degli animali potrà o dovrà acquisire, quando necessario, il parere dei competenti organi dell Azienda Sanitaria ASL 15 (Servizio Veterinario, Servizio di Igiene Pubblica) prima dell adozione di eventuali provvedimenti che si rendessero necessari a seguito delle segnalazioni. ART. 54 BENESSERE DEGLI ANIMALI Allo scopo di garantire il benessere degli animali : Sono vietati sul territorio del Comune spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamento o sevizie di animali ai sensi degli articoli 70 e 129 del Regolamento di Pubblica Sicurezza e 727 e 638 del Codice Penale. L'esposizione degli animali da affezione nei negozi e nei mercati deve tenere conto dei bisogni fisiologici ed etologici delle specie. E' vietato abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività. E vietato spargere impropriamente veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali presenti sul territorio comunale con esclusione di quanto previsto dall articolo 69 del presente Regolamento. ART. 55 RESPONSABILITÀ DEL DETENTORE Sul territorio del Comune chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici, in particolare: 1. fornisce costantemente acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta ed adeguata, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie, della età e delle condizioni fisiologiche dell'animale.
2. i cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli. 3. la detenzione dei cani alla catena deve essere evitata: qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza. 4. qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno otto metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza. I locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente ventilazione ed illuminazione. 5. lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione o tenuti in cattività deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche. 6. gli impianti sul territorio del Comune pubblici e privati in cui si detengono cani e gatti devono attenersi alle norme presenti nel D.P.G.R. n. 4359 dell'11 novembre 1993, articoli 3, 4, 5, 6. ART. 56 RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE Chiunque detiene un animale da affezione sul territorio del Comune o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole. E' fatto obbligo denunciare all'ufficio Tutela Animali, che gestisce l Anagrafe Canina del Comune, la nascita di cuccioli di cane entro il secondo mese di età dei medesimi. ART. 57 SOPPRESSIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE La soppressione di un animale da affezione deve essere eseguita esclusivamente da un Veterinario con metodi eutanasici. ART. 58 PRESCRIZIONI PER LA CUSTODIA DEI CANI Chiunque venga in possesso di un cane o lo detenga a qualunque titolo deve darne comunicazione entro sessanta giorni all'ufficio Tutela Animali affinché sia iscritto alla anagrafe canina comunale. Entro i quattro mesi dalla iscrizione alla anagrafe canina tutti i cani devono essere identificati con il codice assegnato all'atto della iscrizione, impresso con tatuaggio indelebile. L'Ufficio Tutela Animali, gestendo l Anagrafe Canina Comunale, deve avere copia del certificato di tatuaggio, ed inserirla in apposito registro. Altra copia del certificato sarà consegnata al Servizio Veterinario della ASL che gestisce l Anagrafe Canina di tutto il territorio della ASL. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro tre giorni dall'evento all Ufficio di Polizia Municipale o all Ufficio Tutela Animali.
Il cambio di residenza del proprietario o la cessione definitiva di un cane ad altra persona devono essere segnalati entro quindici giorni all'ufficio Tutela Animali cui fa capo l anagrafe canina comunale. La morte del proprio cane deve essere denunciata all'ufficio Tutela Animali entro quindici giorni dall'evento affinché si provveda alla cancellazione dell'animale dai registri della anagrafe canina comunale tenuti presso lo stesso ufficio. L Ufficio segnalerà al Servizio Veterinario ASL l avvenuta cancellazione del cane dal registro anagrafico comunale. ART. 59 PRESCRIZIONI PER LA CONDUZIONE DEI CANI I cani nel territorio comunale devono essere tenuti al guinzaglio da persona capace di custodirli quando si trovino sul suolo pubblico o aperto al pubblico al di fuori degli spazi loro assegnati. Devono altresì essere muniti di museruola quando si trovano in spazi pubblici ove possano arrecare danno o disturbo alle persone o ad altri animali. E' vietato introdurre cani in negozi, uffici o locali pubblici ove il gestore o il proprietario abbia esposto il cartello "E' VIETATO INTRODURRE ANIMALI". Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida. ART. 60 IGIENE PUBBLICA I conduttori dei cani devono essere muniti di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi prodotti dai propri animali allorché li conducano per le vie cittadine, sotto i portici, sui marciapiedi, nei parchi ed in tutti i luoghi aperti al pubblico e devono ripulire i siti dalle deiezioni. I conduttori dovranno inoltre evitare che i cani orinino contro porte, entrate di negozi e simili, ma dovranno usufruire degli appositi spazi attrezzati allo scopo. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida. ART. 61 CANI NELLE PROPRIETÀ PRIVATE All'interno delle abitazioni o dei luoghi recintati i cani debbono essere custoditi in maniera che non possano arrecare danno a occasionali visitatori. Sui cancelli e/o porte d'accesso ai recinti ove trovansi dei cani, anche tenuti a catena, a cura dei proprietari deve essere esposto il cartello "ATTENTI AL CANE". ART. 62 TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA I cani a custodia di case, fabbricati o giardini prossimi all'abitato, dovranno, durante la notte, essere tenuti in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.
ART. 63 ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI E/O RANDAGI I cittadini devono segnalare la presenza di cani vaganti agli Organi di Polizia Municipale o all'ufficio Tutela Animali che attiverà il Servizio comunale di accalappiamento cani. In caso di chiusura dell ufficio la richiesta dovrà essere avanzata al Comando di Polizia Municipale. I cani vaganti saranno accalappiati dagli addetti autorizzati dal Comune e ricoverati al canile-sanitario municipale. Per la gestione del canile il Comune può convenzionarsi con Servizi Veterinari pubblici e privati nonché con Associazioni di volontariato no-profit motivate ed attrezzate. Alle persone non autorizzate è vietato catturare animali vaganti e detenerli. Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario l'ufficio Tutela Animali richiederà la collaborazione del Presidio Multizonale di Polizia veterinaria della ASL per la cattura dell animale. ART. 64 CUSTODIA E DESTINAZIONE DEI CANI ACCALAPPIATI I cani accalappiati non possono essere soppressi né essere destinati alla sperimentazione. Saranno presi in custodia dal Servizio Veterinario della ASL e ricoverati nel canile-sanitario. Se non tatuati saranno ricoverati per un periodo non inferiore a dieci giorni nel canilesanitario con osservazione e trattamenti profilattici a cura del Servizio Veterinario della ASL, dopodiché potranno essere dati in affidamento in forma definitiva o temporanea ai privati che ne facciano richiesta o trasferiti nel canile-rifugio. Se tatuati saranno riconsegnati al proprietario, cui spetta il pagamento delle sanzioni previste e delle spese di cattura, di custodia e sanitarie sostenute. ART. 65 CANI DA CACCIA I cani da caccia, durante la stagione venatoria e nei giorni precedenti l'apertura della stessa, per le esercitazioni di addestramento, nel territorio rurale del Comune, potranno essere tenuti sciolti e senza museruola sotto la stretta sorveglianza del conduttore ove non possano arrecare danni alle colture agricole. ART. 66 CANI DA PASTORE I cani da pastore adibiti alla custodia di greggi, mandrie od armenti possono essere tenuti sciolti e senza museruola soltanto nel territorio rurale del Comune, e allorquando il bestiame sia in transito sulla pubblica strada. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando utilizzati per servizio secondo quanto previsto dall articolo 83 del Regolamento di Polizia Veterinaria. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani addestrati impiegati in compiti di pubblica utilità (Protezione Civile).
ART. 67 RANDAGISMO FELINO E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. Essi sono sterilizzati, quando necessario, ad opera del Servizio Veterinario Pubblico o di Veterinari liberi professionisti convenzionati ed in seguito riammessi nel loro gruppo. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi dai Veterinari della A.S.L. competente per territorio soltanto se gravemente malati o incurabili, portatori di patologie a rischio per la popolazione. Il Comune può affidare ad Enti o Associazioni protezioniste no-profit la gestione delle colonie di gatti che vivono in libertà, e può fornire a tali Associazioni la consulenza di un Veterinario convenzionato per gli interventi zooiatrici necessari affinché sia assicurata la cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza, nonché la corretta esecuzione delle procedure di sterilizzazione. I cittadini devono notificare all'ufficio Tutela Animali la presenza di colonie di gatti senza proprietario aventi patologie in atto o senza controllo sulla riproduzione. Tale Ufficio trasmetterà la segnalazione ai competenti uffici dell ASL e provvederà ad adottare i provvedimenti necessari. E' prevista la cattura e la collocazione degli animali in affidamento o in altra sede più idonea in caso di spostamento necessario di una colonia per demolizione, ristrutturazione o costruzione di immobili od opere pubbliche. In tale caso il Comune può rivalersi, a copertura delle spese, sugli oneri di urbanizzazione imposti alla proprietà o alla impresa costruttrice. Le spese per il controllo della popolazione felina sono a carico del Comune. Allo scopo il Comune potrà stabilire la convenzione con strutture Veterinarie pubbliche o private nonché con Enti o Associazioni di volontariato no-profit operanti sul territorio. I gatti, curati e sterilizzati saranno reintrodotti sul loro territorio. ART. 68 COLOMBI IN CITTA' Il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema può con apposita ordinanza procedere, d'intesa e con l'approvazione del Servizio Veterinario della A.S.L., alla attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili. E' fatto obbligo a tutti i cittadini di segnalare all'ufficio Tutela Animali la presenza di volatili morti sul territorio del Comune affinché siano eseguiti dall'istituto Zooprofilattico competente gli opportuni esami di laboratorio. ART. 69 DERATTIZZAZIONE Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione sul territorio urbano deve avvisare preventivamente l'ufficio Ecologia del Comune sulle procedure e sui prodotti impiegati nella operazione. Da tale disposizione sono escluse le zone rurali.
ART. 70 VOLONTARIATO Il Comune può essere coadiuvato nelle attività connesse all'attuazione degli articoli del presente titolo da volontari segnalati dagli organi direttivi delle Associazioni zoofile ed ambientaliste no-profit. Tali ausiliari, coordinati dall'ufficio Tutela Animali, presteranno la loro collaborazione a titolo gratuito nel rispetto assoluto delle Leggi e del presente Regolamento con particolare riferimento alla educazione civica dei cittadini possessori di animali. ART. 71 ALTRE DISPOSIZIONI Per ogni altra questione inerente gli animali, si applicano le disposizioni di Legge al riguardo riportate nell allegato "B". In assenza di apposita, specifica commissione, ii Comune può demandare alla Commissione Agricoltura, che potrà avvalersi di tecnici, la trattazione di specifici temi in materia di benessere animale e di tutela dell igiene e della salute pubblica per i problemi inerenti i rapporti della popolazione con gli animali. TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI ART. 72 DISPOSIZIONI TRANSITORIE Sino all entrata in vigore del Regolamento la richiesta di autorizzazione ad occupare spazi pubblici verrà esaminata sulla base delle previgenti disposizioni regolamentari. ART. 73 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all ultimo giorno di ripubblicazione. Con l entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il previgente regolamento di polizia urbana, tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili. ART. 74 SANZIONI Le trasgressioni al presente Regolamento, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, saranno accertate e punite a norma della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i. e del Regolamento Comunale per le sanzioni amministrative.
Le somme da pagarsi a titolo di oblazione, ove ammessa, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione dell illecito e le eventuali sanzioni amministrative accessorie sono elencate nella tabella "Allegato B" al presente Regolamento. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta nei modi indicati nel verbale. Non è consentito il pagamento a mani dell accertatore. L applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al comma precedente consegue di diritto all applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Dalla intrasmissibilità dell obbligazione di pagamento e titolo di sanzione amministrativa consegue anche l intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria; alla morte dell obbligato si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione.