Art. 1 - Oggetto dell appalto



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Capitolato per il servizio di cattura, custodia temporanea dei cani randagi di cui all art. 16, comma 1, lett. a) e b) della Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 27, per il servizio di ricovero e custodia permanente dei cani randagi di cui all art. 16, comma 1, lett. c) della Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 27, per i trattamenti veterinari e per il servizio di cattura dei gatti per i Comuni di Campegine (periodo 01/06/2015 31/12/2019), Gattatico (periodo 01/06/2015 31/12/2019) e Sant Ilario d Enza (periodo 01/01/2016 31/12/2019) Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto il servizio di cattura e custodia temporanea dei cani randagi di cui all art. 16, comma 1, lett. a) e b) della Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 27, il servizio di ricovero e custodia permanente dei cani randagi di cui all art. 16, comma 1, lett. c) della Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 27, i trattamenti veterinari e il servizio di cattura dei gatti per i comuni di Campegine (periodo 01/06/2015 31/12/2019), Gattatico (periodo 01/06/2015 31/12/2019) e Sant Ilario d Enza (periodo 01/01/2016 31/12/2019). Più nel dettaglio il servizio comprende le seguenti attività: cattura dei cani randagi sui territori comunali; custodia, pulizia ed alimentazione dei cani in custodia permanente e temporanea, pulizia e manutenzione dell area verde di pertinenza ai box di custodia dei cani (area di sgambamento); tenuta dei contatti con gli operatori del Servizio Veterinario dell A.U.S.L. di Reggio Emilia Sud -Distretto di Montecchio Emilia; tenuta dei contatti con il Servizio di Polizia Municipale dell Unione Val D Enza ed il Servizio Anagrafe canina dei rispettivi comuni per l espletamento delle azioni di controllo, l applicazione delle sanzioni e l aggiornamento dell anagrafe canina; rapporti con i proprietari e/o con i possibili adottanti ai fini della riconsegna dei cani custoditi nel canile, previo l espletamento di tutte le operazioni prescritte dalle disposizioni di carattere veterinario ed amministrativo; collaborazione con volontari delle Associazioni Cinofile, delle Guardie Giurate Ecologiche volontarie e altre associazioni di protezione animali riconosciute che si rendessero disponibili per attività rientranti nelle finalità stabilite dalla normativa in materia di prevenzione al randagismo, da svolgersi presso la struttura; vigilanza nei parchi al fine di verificare l eventuale presenza di cani randagi, attività orientate all informazione alla cittadinanza delle regole di tenuta degli animali, anche in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie; cattura, solo per comprovati motivi sanitari, dei gatti che vivono in libertà, custodia fino alla risoluzione delle problematiche sanitarie e loro sterilizzazione, secondo quanto previsto dal punto 4.1 della Delibera di Giunta Regionale 353 del 02 aprile 2013; interventi e cure sanitarie ordinarie e straordinarie atte ad assicurare adeguate condizioni igienico e sanitarie degli animali. Il servizio dovrà essere espletato, a cura e spese della ditta, da medici veterinari abilitati alla professione i cui nominativi dovranno essere comunicati in sede di gara; recupero su aree pubbliche di cani e gatti feriti, successivo primo soccorso del veterinario e mantenimento presso la struttura fatta salva la restituzione ai proprietari; creazione e tenuta di un registro, su supporto informatico, con descrizioni e fotografie dei cani ospitati di proprietà dei Comuni, da inviare entro 30 giorni dall aggiudicazione definitiva del servizio ai competenti uffici comunali; 1

il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale dell Emilia Romagna n. 353 del 02 aprile 2013 Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline. Art. 2 - Modalità di esecuzione del servizio Direzione dell esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione I comuni nomineranno i rispettivi direttori del servizio preposti alla vigilanza sull esecuzione del servizio oggetto dei singoli contratti ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza della fase esecutiva del servizio alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso direttore del servizio. Norme di riferimento. Il servizio dovrà essere reso in conformità alla Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 27 e ss. mm. ii., alla legge 14 agosto 1991 n. 281 e ss. mm. ii., alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 353/2013, alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1302/2013, al regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, ad ogni altra normativa emanata nel corso di svolgimento del servizio, nonché in osservanza alle normative sanitarie vigenti. Personale e mezzi. Il personale addetto al servizio di cattura e custodia dovrà essere alle dirette dipendenze della ditta essendo vietato, pena la risoluzione del contratto, il subappalto e/o la cessione del servizio, ad esclusione del servizio veterinario che verrà svolto come detto da veterinari abilitati. L Appaltatore dovrà provvedere alla cattura dei cani randagi nei tre territori comunali utilizzando idoneo mezzo di trasporto di proprietà della ditta. Orari e reperibilità. Il sevizio deve essere garantito tutti i giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 18:00, mentre per i restanti orari e giorni dovrà essere garantita la reperibilità per casi urgenti che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità. Allo scopo la ditta dovrà comunicare prima della decorrenza del servizio, almeno un numero di telefono sempre raggiungibile. Le chiamate per cattura dei cani randagi sui territori comunali di Campegine, Gattatico e Sant Ilario d Enza, dovranno essere evase entro 2 (due) ore dalla comunicazione da parte del Comune e delle Autorità competenti. Controlli e interventi sanitari. A seguito della cattura dell animale la ditta dovrà controllare se il cane ricevuto in custodia sia identificato da tatuaggio e/o da microchip. Nel caso in cui l animale non sia provvisto di microchip sarà cura della ditta provvedere all inserimento del microchip prima che l animale lasci la struttura, anche nel caso in cui l animale venga restituito al legittimo proprietario, con rimborso, a carico del proprietario dell animale, delle spese sostenute per la cattura e la custodia temporanea. La ditta dovrà poi controllare lo stato di salute del cane e verificare la necessità di eventuali cure ed interventi sanitari. In particolare dovrà essere verificata la necessità di terapie e/o profilassi veterinarie nel rispetto dei termini di legge, quali a titolo esemplificativo: le vaccinazioni quadrivalente, filaria, verminazione, la profilassi antirabbica e cardio polmonare, prevenzione della leishmaniosi. 2

La ditta dovrà garantire inoltre tutti i trattamenti veterinari (interventi chirurgici, cure specialistiche, etc.) necessari per la sopravvivenza e cura degli animali. Tali interventi dovranno comunque essere preventivamente comunicati al Comune proprietario dell animale, che provvederà ad autorizzare la ditta a procedere. I cani in arrivo da privati a seguito di rinuncia, non dovranno presentare infestazioni da parassiti esterni (pulci e zecche) e dovranno essere muniti di certificato veterinario che attesti, oltre al buono stato di salute, anche le date relative ai trattamenti sanitari obbligatori per legge, quali le vaccinazioni, la sverminazione, etc., eventuali interventi chirurgici subiti, nonché l apposita documentazione attestante l avvenuta iscrizione in anagrafe canina mediante tatuaggio o microchip. All arrivo nella struttura il cane dovrà essere accompagnato altresì da un certificato che attesti la negatività alla filariosi cardiopolmonare e alla leishmaniosi canina. Pertanto i cani che risultassero positivi al test sulla filaria, dovranno essere sottoposti al trattamento farmacologico necessario alla loro guarigione, prima dell arrivo nella struttura, con spese a carico del privato che rinuncia alla proprietà del cane. Saranno esclusi dall obbligo della negatività i cani di età superiore ai 10 (dieci) anni oppure i cani per i quali il servizio veterinario attesti la pericolosità del trattamento antifilariosi. Dalla consegna saranno esclusi i soggetti che dal servizio veterinario verranno giudicati pericolosi ed i soggetti incurabili, e come tali destinati alla soppressione. Per tutti i cani custoditi permanentemente nella struttura, si dovrà provvedere agli interventi ed alle cure sanitarie ordinarie atte a garantire la regolarità dello stato igienico e sanitario degli stessi (visite e cure veterinarie richieste per legge e per il rispetto di norme sanitarie). Di tali interventi dovrà essere tenuta la relativa certificazione. La ditta dovrà garantire altresì tutti i trattamenti veterinari straordinari (interventi chirurgici, cure specialistiche, etc.,) necessari per la sopravvivenza e cura degli animali. Tali interventi dovranno comunque essere preventivamente comunicati e concordati con il comune proprietario del cane. Qualora il Comune dovesse autorizzare tali interventi, questi dovranno essere effettuati dai medici veterinari segnalati in sede di gara. I soggetti sottoposti ad intervento chirurgico per qualsiasi causa saranno reinseriti nella struttura, solo dopo che saranno dichiarati fuori pericolo dal servizio veterinario competente. In mancanza delle suddette prescrizioni, al reingresso nella struttura, la ditta garantisce, se necessarie, ogni terapia e/o profilassi veterinaria nel rispetto dei termini di legge, da effettuarsi da parte del medico veterinario abilitato (in particolare: visita sanitaria, quadrivalente, filaria, sverminazione, profilassi antirabbica e cardiopolmonare, prevenzione della leishmaniosi, etc.,). Degli interventi chirurgici effettuati dovrà essere conservata la relativa documentazione. Consegna ai proprietari. Nel caso in cui la ditta riesca a risalire al proprietario del cane catturato, quest ultimo dovrà essere invitato a ritirare l animale nel più breve tempo possibile o comunque entro 60 giorni dalla data di ritrovamento o di ingresso nella struttura. Trascorso tale periodo senza che il proprietario abbia reclamato il cane, lo stesso sarà considerato adottabile. Nel caso di ritiro dell animale da parte del legittimo proprietario, quest ultimo dovrà corrispondere al Comune competente le spese di custodia sostenute a decorrere dal giorno di cattura. Rimane l obbligo per la ditta della applicazione, prima che il cane lasci la struttura, del microchip nel caso lo stesso ne sia sprovvisto. Affido. La ditta dovrà svolgere le procedure necessarie per affidare a coloro che ne facciano richiesta gli animali catturati e per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari. Gli animali potranno 3

essere ceduti in affido trascorsi sessanta giorni dalla data di cattura e/o ritrovamento, senza che ne venga reclamata la proprietà da parte dei legittimi proprietari. La ditta assicurerà interventi che favoriscano la pratica delle adozioni anche attraverso apposite campagne di sensibilizzazione o tramite campagne pubblicitarie senza alcun addebito ai Comuni. Entrambe le parti collaboreranno altresì per l attuazione di iniziative periodiche per combattere il fenomeno del randagismo. Qualora la richiesta di adozione di un animale giunga prima del termine dei sessanta giorni, è consentito l affido temporaneo in via provvisoria. Solo allo scadere del sessantesimo giorno, senza che ne venga reclamata la proprietà da parte dei legittimi proprietari, la cessione dell animale diverrà definitiva. Custodia permanente. Trascorsi i sessanti giorni di ricovero temporaneo senza che ne sia stata reclamata la proprietà, gli animali verranno trasferiti presso la sezione della struttura adibita al ricovero permanente. Gestione del canile e custodia temporanea gatti. La ditta dovrà garantire che i locali di permanenza degli animali e l ambiente ospitante siano appropriati, igienici e conformi alla vigente normativa. La struttura dovrà inoltre possedere adeguata disponibilità di posti per il ricovero sia degli animali già in possesso dei comuni di Campegine e Sant Ilario d Enza e sia degli animali aggiuntivi che dovranno essere custoditi nel periodo di vigenza del contratto, fino ad un massimo di 50 cani da custodire per i tre comuni. Nei casi di rinuncia alla proprietà da parte di privati cittadini, così come disciplinato dall art. 12 della Legge Regionale n. 27/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, la ditta si obbliga a custodire gli animali ceduti, previo consenso scritto da parte del direttore del servizio incaricato dal Comune competente, fino all affidamento ad eventuali nuovi proprietari. Nel caso di rinuncia alla proprietà i proprietari saranno tenuti a versare anticipatamente al Comune competente la somma di 500,00 (cinquecento/00) e a consegnare il libretto sanitario aggiornato. Nel caso in cui il proprietario cedente non adempia al pagamento di quanto dovuto entro i tempi stabiliti dalla ditta, il Comune, su segnalazione scritta della ditta, attiverà le procedure per il recupero delle somme. La ditta, oltre al registro di carico e scarico, dovrà conservare, per ogni animale ospitato, apposito libretto sanitario su cui annotare i dati identificativi (specie, razza, colore, età, nome, etc.,), le vaccinazioni effettuate, gli interventi e le cure prestate dal Servizio Veterinario. Gestione degli animali. La ditta dovrà provvedere all eliminazione delle carcasse degli animali deceduti presso la struttura in osservanza alle normative sanitarie vigenti e solo dopo aver fatto redigere un apposito certificato veterinario che ne attesti il decesso e le cause. La ditta aggiudicataria al momento di avvio del servizio dovrà prelevare, con il proprio mezzo, gli animali in custodia presso le strutture comunali e/o delle ditte già affidatarie del servizio di custodia temporanea e/o permanente. Gestione dei gatti La ditta dovrà provvedere alla cattura dei gatti su richiesta del direttore del servizio, in ossequio a quanto stabilito dalla normativa, e in particolare dal punto 4.1 della Delibera di Giunta Regionale 353 del 02 aprile 2013, nonché dalle note di chiarimento pervenute dalla Regione Emilia Romagna PG. 2015 numero 99432. Collaborazione con Enti, Uffici e associazioni. La ditta dovrà collaborare con i vari Enti e le associazioni presenti nel territorio quali il Servizio Veterinario dell A.U.S.L. di Reggio Emilia Sud Distretto di Montecchio Emilia, la Polizia 4

Municipale dell Unione Val D Enza, ed i Servizi Anagrafe canina dei tre comuni al fine di coordinare l espletamento delle azioni di controllo, l applicazione delle sanzioni e l aggiornamento dell anagrafe canina. Per quanto riguarda le associazioni è richiesta la collaborazione con i volontari delle Associazioni Cinofile, di protezione animali riconosciute e delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie che si rendessero disponibili per attività da svolgersi presso la struttura di ricovero temporaneo e permanente, pienamente rientranti nelle finalità stabilite dalla normativa regionale e nazionale in materia di prevenzione al randagismo. Al fine di tutelare il benessere degli animali nei trasferimenti e per garantire una fruibilità del servizio da parte delle comunità interessate, la struttura adibita a ricovero temporaneo/permanente non dovrà avere una distanza di oltre 30 km stradali dalla sede del Comune di Sant Ilario d Enza (RE) sita in via Roma n. 84. Art. 3 Durata dell appalto Il servizio oggetto dell appalto decorrerà dal 01/06/2015 per i Comuni di Campegine e Gattatico mentre inizierà il 01/01/2016 per il Comune di Sant Ilario d Enza. La scadenza del servizio viene fissata per tutti i Comuni al 31/12/2019. Art. 4 Corrispettivo per il servizio L importo a base di gara per l espletamento del servizio di cattura, custodia temporanea e permanente, per le cure veterinarie, per le attività di affidamento, e in genere per tutte le attività oggetto del presente capitolato, viene stimato, sulla base dei prezzi unitari e dei quantitativi riportati nel computo metrico, come segue: - Per il Comune di Campegine: importo per il periodo dal 01/06/2015 al 31/12/2019, pari ad 57.857,80 oltre ad I.V.A. di legge; - Per il Comune di Gattatico: importo per il periodo dal 01/06/2015 al 31/12/2019, pari ad 52.602,92 oltre ad I.V.A. di legge ; - Per il Comune di Sant Ilario d Enza: importo per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2019, pari ad 54.370,08 oltre ad I.V.A. di legge. Ai fini della corretta individuazione delle procedure di gara e dei requisiti per la partecipazione alla gara, l ammontare complessivo posto a base di gara, è stimato in 164.830,80 (iva esclusa). I corrispettivi per l espletamento del servizio verranno determinati sulla base delle effettive prestazioni rese, con riferimento ai prezzi unitari dell elenco dei prezzi posto a base di gara assoggettati ribasso offerto in sede di gara. A partire dal 1 gennaio 2017 si procederà ad aggiornare i prezzi unitari con riferimento all incremento dell indice ISTAT del costo della vita verificatosi nell anno precedente. Si applica in ogni caso l art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Art. 5 Modifiche al contratto La stazione appaltante si riserva la facoltà di ordinare servizi in aumento fino alla concorrenza del 20% del prezzo complessivo a base d asta del servizio o in diminuzione fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo a base d asta del servizio, così come disciplinato dall art. 311 del D.P.R. 207/2010. 5

In caso di riduzione il corrispettivo sarà modificato a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo. Ove vengano ordinati dei servizi in aumento, l integrazione del corrispettivo sarà determinata previa fissazione dei servizi medesimi, nonché in base al compenso stabilito. Nel caso dovesse venire meno la necessità di prestazioni in seguito a modifica delle modalità di gestione o di organizzazione delle attività previste o per motivi di pubblico interesse o ius superveniens, il contratto potrà essere ridotto anche oltre la percentuale del 20%. Tali variazioni in aumento o in diminuzione verranno comunicate per iscritto dalla stazione appaltante a all aggiudicatario e questi sarà obbligato ad osservarle. Si applica in ogni caso l art. 311 del D.P.R. 207/2010. Art. 6 Pagamenti Il pagamento del corrispettivo per ogni singolo comune, avverrà al netto del ribasso offerto in sede di gara, con avanzamenti trimestrali, con fatturazione da emettere al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre. La fatturazione dovrà essere separata per i comuni. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla trasmissione che dovrà avvenire con le modalità previste per la tracciabilità dei pagamenti. Le fatture, redatte in formato elettronico secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate ai singoli Comuni e riporteranno tutte le indicazioni richieste per l accettazione delle fatture elettroniche. Si procederà al pagamento a seguito della verifica della regolarità contributiva dell appaltatore. Separatamente, in occasione della emissione delle singole fatture, l appaltatore dovrà trasmettere ai singoli comuni il report delle attività svolte nel periodo: numero cani in custodia, numero affidamenti, numero decessi, numero interventi sanitari, numero interventi di urgenza. Fatturazione elettronica. A decorrere dal 31 marzo 2015, questi Comuni non potranno più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti stabiliti dal D.M. n. 55/2013. Inoltre, a decorrere dal 30 giugno 2015 questi Comuni non potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino alla ricezione della fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013 Il D.M. n. 55/2013 dispone che il Comune individui gli uffici destinatari delle fatture elettroniche, registrando tali uffici presso l Indice della Pubblica Amministrazione (IPA), il quale provvede a rilasciare a ciascun ufficio un codice univoco da inserire nella fattura elettronica. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell ufficio destinatario della pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento del stessa. Il codice univoco del Comune di Campegine destinatario delle fatture elettroniche è: UFM2A4; Il codice univoco del Comune di Gattatico destinatario delle fatture elettroniche è: UF89MK; Il codice univoco del Comune di Sant Ilario d Enza destinatario delle fatture elettroniche è: UFH3M9. Scissione dei pagamenti (Split Payment). Si informa altresì che i Comuni rientrano nel regime di cui all art.1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split Payment). 6

Tutte le fatture emesse nei ns confronti dal 1 gennaio 2015, per la fornitura di beni e servizi, dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l annotazione SCISSIONE DEI PAGAMENTI, così come disposto dall art. 2 del Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 23/01/2015. Gli Enti provvederanno al pagamento della sola base imponibile al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell IVA esposta in fattura. Art. 7 Obblighi dell appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa L aggiudicatario, a pena di nullità del contratto e quindi di risoluzione di diritto dello stesso, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. In particolare, l aggiudicatario dovrà: 1. comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle operazioni economiche di cui al presente contratto ex art. 3 L. 136/2010 - entro sette giorni dalla loro accensione o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 2. indicare in ogni transazione posta in essere il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) fornito dall Amministrazione. Qualora l appaltatore abbia notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura Ufficio Territoriale di Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l amministrazione concedente. Qualora l aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall art.3 della L.135/2010 come specificati nei precedenti commi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma o del citato art.3. La clausola riportante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere inserita in tutti i contratti sottoscritti dall aggiudicatario con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di gestione del sistema informativo di cui al presente capitolato e l Amministrazione Comunale potrà verificare in ogni momento l adempimento. L aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell inadempimento che ha notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 dovrà procedere all immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l Amministrazione Comunale e la Prefettura competente. Art. 8 - Sospensione del servizio L Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con i comuni. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso i comuni procederanno all incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti 7

dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dai comuni e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale. Art. 9 Risoluzione per inadempimento e recesso I comuni si riservano, anche singolarmente, il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore massimo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell Appaltatore. In tal caso i comuni avranno facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all esecuzione in danno dell Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che i comuni, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l adempimento, potranno risolvere di diritto il contratto ai sensi dell art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all Appaltatore con PEC, nei seguenti casi: a. Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall art. 38 del D. Lgs.163/06; b. Mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dei comuni; c. Nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito, sospensione dei servizi. In caso di risoluzione del contratto l Appaltatore si impegnerà a fornire ai comuni tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all esecuzione dello stesso. Ai sensi dell art. 140 del D. Lgs. 163/2006, i comuni si riservano la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell appalto. Si procederà all interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l originario aggiudicatario. L affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall originario aggiudicatario in sede di offerta. I comuni si riservano altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso i comuni saranno tenuta al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dai comuni; - delle spese sostenute dall Appaltatore; - di un decimo dell importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l ammontare netto delle prestazioni eseguite. Dalla data di comunicazione del recesso, l aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno ai comuni. Art 10 - Divieto di cessione del contratto e del credito E vietata, da parte dell appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all art. 51 del D. Lgs 163/06. E altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto, nonché di conferire procure all incasso. In caso di inosservanza da parte dell appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dei comuni al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto. 8

Art. 11 Vigilanza sulla gestione Fatte salve le competenze dell AUSL in materia di sanità veterinaria, i Comuni, tramite i singoli soggetti preposti alla vigilanza sull esecuzione del servizio oggetto del contratto, procederanno a verificare che le attività oggetto del servizio siano svolte nel rispetto delle norme e del contratto, anche effettuando controlli senza preavviso alla ditta. La ditta dovrà pertanto garantire l accesso alle strutture destinate allo svolgimento del servizio ai responsabili incaricati dai comuni. Art. 12 Penalità Qualora si verificassero inadempimenti o infrazioni alle prescrizioni previste, fatta salva l applicazione di sanzioni previste dalle normative vigenti, i Comuni applicheranno penali, per ogni violazione riscontrata, da un minimo di 50,00 ad un massimo di 250,00 a seconda della gravità della violazioni riscontrata. A titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono per violazioni gravi: - Maltrattamenti dei cani in custodia; - Inadempienze in materia di contratti di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro; - Richieste economiche ai privati non previste dal capitolato; - Mancato intervento in caso di urgenza e pericolo per la pubblica incolumità; - Mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico; - Mancata collaborazione con le associazioni di volontariato; Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo si intendo violazioni di modesta gravità: - Ritardo nella esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto; - Mancata e/o tardiva tenuta e/o trasmissione dei dati; Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all appaltatore per iscritto dal Direttore dell esecuzione del contratto. L appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio dei comuni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, i comuni provvederanno a recuperare l importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. La violazione deve essere contestata tramite PEC alla ditta che ha diritto di trasmettere, entro 7 giorni dall avvenuto ricevimento, le proprie controdeduzioni. Nel caso di gravi e/o ripetute violazioni i comuni potranno dare corso alla procedura di risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso in risarcimento del danno. Art. 13 Subappalto È vietato il subappalto o l affidamento a terzi anche di parte del servizio, fatta eccezione per le prestazioni sanitarie da affidare a veterinario abilitato alla professione. Art. 14 Deposito cauzionale definitivo L Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell importo contrattuale massimo per ogni singolo Ente. In caso di aggiudicazione con 9

ribasso d asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. Per fruire di tale beneficio l operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. L importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell aggiudicazione. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate ai singoli comuni. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell esecuzione del contratto. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell art. 47 del DPR 445/2000, contenente i predetti elementi ( identità, poteri e qualifica). La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dei singoli comuni qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, i comuni hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell avanzamento dell esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all istituto garante, da parte dell appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l avvenuta esecuzione. L ammontare residuo pari al venticinque percento dell iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Art. 15 Responsabilità per infortuni e danni L Appaltatore è responsabile dei danni alle cose e/o alle persone che dovessero occorrere all utenza, al proprio personale o a terzi nel corso in relazione allo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto dell appalto, senza eccezioni. Al riguardo l Appaltatore si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale contratto esistente - e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata dell appalto - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e ove presenti verso i prestatori d'opera (RCO). 10

L anzidetta assicurazione dovrà prevedere un massimale unico di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro e dovrà essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi che formano oggetto dell appalto, come descritti nel presente capitolato d oneri. La polizza dovrà prevedere l espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dei Comuni, nonché dei rispettivi dipendenti e amministratori. Costituirà onere a carico dell Appaltatore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l Appaltatore stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Resta inteso che l esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Art. 16 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro L Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell Amministrazione, l adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. Nell ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l autorità competente avrà dichiarato che l Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, i comuni hanno facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto. Art. 17 - Fallimento dell appaltatore o morte del titolare Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o 11

del vincolo giuridico sorto a seguito dell aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, i comuni hanno la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell appaltatore, i comuni si riservano la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell appalto. Si procederà all interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l originario aggiudicatario. L affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall originario aggiudicatario in sede di offerta. Art. 18 Definizione delle controversie Per tutte le controversie che dovessero insorgere nella gestione dei singoli contratti sarà competente il Giudice del Tribunale di Reggio Emilia. Art. 19 Trattamento dei dati personali Ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 Codice Privacy l Appaltatore autorizza i Comuni di Campegine, Gattatico e di Sant Ilario d Enza al trattamento dei dati personali. I diritti spettanti l Appaltatore sono quelli di cui all art. 7 del predetto D. Lgs. Art. 20 Contratti L appaltatore stipulerà singoli contratti con ognuno dei tre comuni. I contratti verranno stipulati nella forma prevista dai relativi Regolamenti. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula dei singoli contratti d appalto per tasse, diritti ed accessori, compresi i diritti di segreteria, sono a carico dell aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dei Comuni. Art. 21 Norme finali Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si farà riferimento alle seguenti normative: D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii.; D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii.; D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.; Legge n. 2/2009 e ss. mm. ii.; DPR n. 445/2000 e ss. mm. ii.; Legge n. 136/2010 e ss. mm. ii.; Legge n. 190/2014 e ss. mm. ii.; D. M. n. 55/2013 e ss. mm. ii.; 12

R. D. n. 2440/1923 e ss. mm. ii.; Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1302/2013 e ss. mm. ii.; Legge Regionale Emilia Romagna n. 27/2000 e ss. mm. ii.; Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 353/2013 e ss. mm. ii.; D.P.R. n. 320 del 1954 e ss. mm. ii.; Legge n. 281/1991 e ss. mm. ii.; Legge Regionale Emilia Romagna n. 5/2005 e ss. mm. ii.; Regolamenti Comunali per il benessere animale per quanto non in contrasto con le normative sovra ordinate. 13