Allegato "C" all'atto n. 83.995/27.791 di repertorio CODICE DEONTOLOGICO. Principi e regole vincolanti per gli iscritti al ROI



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Allegato "C" all'atto n. 83.995/27.791 di repertorio CODICE DEONTOLOGICO Principi e regole vincolanti per gli iscritti al ROI Principi generali Art. 1 Gli iscritti al ROI, di seguito indicati con il nome di osteopati, nell esercizio della propria attività ed anche al di fuori di essa, devono uniformare il proprio comportamento all osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. Art. 2 L osteopata è tenuto all osservanza ed alla conoscenza del presente codice; l ignoranza delle norme dello stesso non esime l iscritto dalla responsabilità disciplinare. Art. 3 Le presenti norme valgono in qualunque forma venga esercitata l attività di osteopata, sia libera che dipendente, sia in una struttura pubblica che privata. Art. 4 L osteopata ha l obbligo della difesa, della cura del rispetto della vita in ogni sua forma. Egli esercita la professione senza discriminazioni di sesso, di razza, di religione, di politica e sociali, senza pregiudizi, con coscienza e senso di responsabilità, nell ambito delle sue capacità e competenze, vagliando la pertinenza del suo intervento in modo corretto, autonomo ed appropriato alla persona, secondo l insegnamento ricevuto ed i principi osteopatici.

Art. 5 L osteopata svolge la propria attività in maniera libera e indipendente. Art. 6 L osteopata deve astenersi da qualsivoglia comportamento che generi discredito alla professione; in particolare, non potrà svolgere attività incompatibili con la dignità professionale ed attività commerciali preordinate ad un lucro aggiuntivo e diverso dal corrispettivo per la propria prestazione. Art. 7 Il comportamento dell osteopata deve basarsi sulle conoscenze tecniche e scientifiche, a tutela della salute fisica e psichica della persona. L osteopata ha l obbligo di aggiornamento professionale costante e di formazione permanente. Art. 8 L osteopata deve sempre qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possibile equivoco sulla sua qualifica professionale, utilizzando ed indicando solo i titoli che gli competono. Art. 9 L osteopata può dare informazioni sulla propria attività professionale, purchè il contenuto e la forma siano coerenti con i principi del presente codice, con la dignità e il decoro dell'attività svolta, e la pubblicità risponda a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal Collegio dei Probiviri. In ogni caso l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità

ingannevole, elogiativa o comparativa. Sono consentite l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studi, di corsi di formazione e di convegni in discipline attinenti l'osteopatia sia se organizzati da singoli osteopati sia se organizzati dalle scuole di osteopatia. Rapporti con gli utenti Art. 10 Il rapporto con l utenza è di natura fiduciaria; deve essere improntato alla lealtà, correttezza e chiarezza. L incarico si configura come contratto di prestazione d opera. Art. 11 L osteopata deve serbare il segreto sulle informazioni ricevute o ottenute nell esercizio della professione, nonché sulle prestazioni svolte o programmate. La rivelazione di tali dati è consentita solo ove imposta dalla legge ed ove autorizzata in modo scritto dall interessato o dai suoi legali rappresentanti. Il segreto professionale è esteso anche ai suoi collaboratori, diretti ed indiretti e l osteopata dovrà vigilare affinché questi ultimi vi si conformino. La morte del cliente non comporta il venir meno dell obbligo di segretezza. Art. 12 L osteopata deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione relativa agli utenti. Deve, inoltre, attenersi alle norme di legge vigenti in materia di conservazione ed archiviazione dei dati, specialmente in relazione ai dati sensibili. Art. 13 È dovere dell osteopata svolgere ogni anno corsi di aggiornamento, ai fini

della propria formazione, per adeguare le proprie conoscenze al progresso scientifico e tecnico. Su richiesta degli organi del ROI è tenuto ad esibire gli attestati di frequenza ai corsi di aggiornamento accreditati dalla Commissione Didattica o riconosciuti dal ROI come efficaci ai fini dell aggiornamento e/o idonea documentazione equivalente. Art. 14 L osteopata deve svolgere la propria attività con diligenza, scegliendo i trattamenti in base alle conoscenze tecniche e scientifiche in suo possesso, perseguendo il beneficio del cliente. Art. 15 A tal fine, l osteopata, dopo aver assunto, in modo approfondito dall utente, le informazioni necessarie, deve comunicargli il percorso di trattamento o- steopatico scelto, in modo trasparente ed oggettivo, senza creare aspettative di risultati non raggiungibili. L obbligo di informazione è anche relativo ai fattori che potrebbero limitare i risultati e progressi terapeutici, nonché agli effetti secondari e/o collaterali del trattamento. In nessun caso, l osteopata dovrà accettare richieste dall utente in contrasto con i principi di scienza o con l utilità delle cure che dispensa. Art. 16 L osteopata che si trovi di fronte a situazioni che non rientrano nelle sue competenze, deve rendere edotto l utente. Ove necessario deve sviluppare un contatto multidisciplinare con le figure sanitarie, nonché fornire l integrazione con altre metodologie terapeutiche

non osteopatiche. E tenuto inoltre ad informare l utente delle modalità di accesso ad altre terapie. Art. 17 Quanto l'utente sia stato inviato da un medico o debba essere inviato presso un sanitario, l osteopata dovrà concertare con il sanitario stesso la programmazione e le fasi del trattamento osteopatico. Art. 18 L osteopata deve ottenere dall utente il consenso scritto al trattamento o- steopatico. Ove si tratti di minore o di interdetto, il consenso deve essere prestato da un genitore esercente la potestà parentale o dal tutore. Art. 19 L osteopata è sempre libero, nel corso dei trattamenti osteopatici, di rinunciare a prestare la propria opera a favore del cliente, qualora sia venuto meno il rapporto fiduciario. Art. 20 L osteopatia si esercita abitualmente in un locale di cui abbia la disponibilità. L ambiente di lavoro deve risultare, in ogni caso, decoroso e conforme alla dignità della professione. Art. 21 L osteopata può lavorare da solo, in collaborazione o associazione con altri osteopati o figure sanitarie, in strutture private o pubbliche. È ammesso associarsi ad uno o più studi. L osteopata, durante le sue assenze, può farsi sostituire esclusivamente da

un collega diplomato. Art. 22 L osteopata stabilisce, in piena autonomia, i propri onorari, comunicando all utente l entità degli stessi prima dell inizio del trattamento. L osteopata è tenuto a sottoscrivere polizza professionale per la responsabilità civile derivante dall esercizio dell attività con massimale quantomeno di Euro 750.000,= (settecentocinquantamila/00) o di altro importo eventualmente aggiornato dal Consiglio direttivo. Rapporti con i colleghi Art. 23 Gli osteopati devono intrattenere rapporti basati sulla correttezza e lealtà, in uno spirito di collaborazione improntato allo sviluppo della disciplina osteopatia e mirato ad evitare discrediti tra colleghi ed incomprensioni con altre professioni. Art. 24 Qualsiasi forma di libera e leale competizione si basa esclusivamente sulla qualità professionale e del proprio lavoro. L osteopata deve astenersi da ogni forma di scorretta concorrenza nei riguardi di altri colleghi. Art. 25 Qualora un osteopata venga contattato da un utente in trattamento ostepatico presso un altro collega, deve informarne quest ultimo, in via preventiva, prima di assumere l incarico ed in forma scritta. Non deve compiere atti tendenti alla sostituzione di colleghi. Art. 26

L osteopata è tenuto ad incontrare qualunque altro collega, medico o specialista, quando il consulto gli sia richiesto dall utente o dai suoi legali rappresentanti. Art. 27 L osteopata deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti dei colleghi, né esprimente giudizi sugli onorari maturati dal collega sostituito. Rapporti con il ROI Art. 28 L osteopata è obbligato a prestare la massima collaborazione nei rapporti con il ROI. Art. 29 L osteopata è tenuto ad avere una residenza certa, a non risultare irreperibile all anagrafe, ad essere pertanto sempre reperibile dal ROI. L osteopata che cambia di residenza, si trasferisce in altra provincia o cessa di esercitare la sua attività, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al ROI, anche al fine della regolare tenuta di un albo sempre aggiornato. Ha l obbligo di fornire i chiarimenti e le documentazioni che gli venissero richiesti dal registro e di comunicare lo stato della sua condizione di esercizio dell attività. Ha inoltre l obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica ove ricevere le comunicazioni o, in difetto, un numero di fax. Art. 30 L osteopata deve collaborare col ROI per il pieno rispetto delle norme deontologiche. Art. 31 L osteopata che ha accettato mandati o collaborazioni per conto del ROI de-

ve adempiere a tutti gli obblighi conseguenti. Art. 32 La partecipazione attiva degli associati ad ogni momento associativo è il presupposto della vita associativa e garanzia democratica nella stessa. L osteopata che non partecipa (nemmeno per delega) senza motivazione alle votazioni assembleari, per tre volte consecutive, viene meno ad un preciso dovere deontologico. Art. 33 L osteopata è tenuto agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico secondo le norme di legge vigenti. E altresì tenuto al versamento della quota d iscrizione annuale al Registro. Art. 34 L osteopata può recedere dall associazione dandone tempestivo avviso tramite lettera raccomandata al Registro. Il recesso non comporta la restituzione dei contributi versati né alcun diritto sul patrimonio dell associazione. Art. 35 Nell ambito di un procedimento disciplinare, qualora il Registro richieda all iscritto chiarimenti o informazioni in relazione ai fatti che hanno portato alla contestazione di una violazione deontologica, la mancata sollecita risposta dell iscritto costituisce illecito disciplinare. Le sanzioni Art. 36 La violazione del presente regolamento comporta l applicazione delle seguenti sanzioni: l avvertimento, la censura, la sospensione temporanea e

l esclusione dal Registro. Art. 37 L avvertimento e la censura sono sanzioni formali che non incidono sull attività dell osteopata, ma ne deplorano il comportamento. Sono comunicate con lettera del Presidente dei Probiviri al solo interessato. L avvertimento contiene il richiamo in ordine alla violazione compiuta e l avvertimento che ciò non abbia più a ripetersi. La censura, più grave dell avvertimento, contiene la formale dichiarazione della violazione e del conseguente biasimo. Art. 38 La sospensione e l esclusione sono sanzioni sostanziali. La sospensione consiste nell inibizione per un tempo non inferiore a 15 giorni e non superiore a sei mesi a godere dei diritti dei soci previsti dallo statuto. L esclusione comporta la cessazione dell appartenenza all associazione. Tutte le sanzioni sono comunicate all interessato; la sospensione e la cancellazione anche agli altri soci nell area riservata ai soci del sito internet. La comunicazione può avvenire in forma orale, ove la decisione sia pronunciata contestualmente alla convocazione per l'illecito deontologico oppure tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve essere inviata entro 60 giorni dalla decisione. Art. 39 La sospensione può essere comminata per il mancato rispetto delle norme del presente regolamento. In caso di reiterazione delle violazioni, che hanno comportato la sospensione, potrà essere applicata la sanzione dell esclusione.

Art. 40 L esclusione non può essere deliberata se non per gravi motivi nonchè per il mancato versamento della quota sociale dopo la scadenza del termine per il versamento, a seguito di due solleciti ed in assenza di giustificati motivi. Comportano inoltre l esclusione le gravi violazioni del codice deontologico e dello statuto, nonché la contemporanea iscrizione ad altra associazione che persegue fini contrari a quelli dello statuto. Art. 41 La perdita dei requisiti necessari per l iscrizione al Registro comportano la sospensione o l esclusione. Art. 42 Possono comportare la sospensione e l esclusione dal Registro l aver riportato condanne penali passate in giudicato, per delitti non colposi. Art. 43 Gli associati che siano stati sospesi o esclusi non possono chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell associazione. Art. 44 Spetta al Collegio dei Probiviri deliberare e far applicare le sanzioni, adeguandole al tipo di violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto delle circostanze soggettive ed oggettive che hanno concorso a determinare l infrazione, nonché alla reiterazione dei comportamenti. Quando siano mossi più addebiti nell ambito dello stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

Art. 45 L azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla data della presunta violazione ed il procedimento deve concludersi entro 24 mesi dalla sua apertura, fatte salve ipotesi di sospensione o interruzione del procedimento. Il procedimento disciplinare è svolto assicurando la contestazione degli addebiti, il diritto di difesa, la distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle giudicanti, la motivazione delle decisioni e la pubblicità del provvedimento. Art. 46 Il presente regolamento, che sostituisce quello precedentemente in vigore, sarà reso pubblico mediante atto notarile, pubblicato sul sito web, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo al perfezionamento della procedura notarile. FIRMATI: EDUARDO ROSSI GIULIO ALMANSI.