Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI
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1 DIEGO DEBONI FERLETIC: AVVOCATI TRIESTE GORIZIA UDINE Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI Gorizia, 28 novembre 2014 AVVOCATI ASSOCIATI IN ITALIA
2 COSA SI INTENDE PER SOTTRAZIONE DI MINORE? Con tale espressione si indica una situazione in cui il minore: - viene ILLECITAMENTE (cioè senza autorizzazione alcuna o contravvenendo a disposizioni di legge e/o provvedimenti) CONDOTTO ALL ESTERO ad opera di uno dei genitori che non esercita l esclusiva potestà;
3 - non viene ricondotto nel Paese di residenza abituale a seguito di un soggiorno all estero (al riguardo si rammenta che nell ordinamento in Italia la sottrazione di minore è un reato diversamente disciplinato dagli artt. 574 ( sottrazione di persone incapaci ) e 574- bis ( sottrazione e trattenimento di minore all estero ) cod.pen.
4 FINALITÀ Ripristinare nel più breve tempo possibile la situazione di fatto antecedente alla sottrazione, in modo da garantire l interesse del minore a non essere arbitrariamente sottratto al suo ambiente di vita e ad intrattenere un rapporto costante con entrambi i genitori.
5 COMPETENZA NEI CASI DI SOTTRAZIONE DI MINORI (art. 10) In questi casi l autorità giurisdizionale (rectius: giudiziaria) dello Stato membro, nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro, conserva la competenza finché il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro e:
6 a) ciascuna persona, istituzione o ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o il mancato rientro; oppure b) il minore ha soggiornato nell altro Stato almeno per un anno da quando la persona, istituzione o ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e ricorre una qualsiasi delle seguenti circostanze:
7 i) entro un anno da quando ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del trasferimento, il titolare del diritto di affidamento non ha presentato domanda di ritorno davanti alle autorità competenti dello Stato nel quale il minore è stato trasferito; ii) la domanda di rientro tempestivamente presentata è stata ritirata e non ne è stata presentata un altra entro l anno (punto i);
8 iii) il procedimento avviato davanti al giudice dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento illecito è stato archiviato; iv) il giudice dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento illecito ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore.
9 LA PROCEDURA PER IL RIENTRO DEL MINORE Normativa applicabile - Convenzione de L Aja dd sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (ratificata da tutti gli Stati dell Unione europea) integrata dal - Regolamento CE n. 2201/2003, le cui disposizioni prevalgono su quelle della Convenzione (v. art. 60 Reg.)
10 La procedura di ritorno del minore è disciplinata dall art. 11 Reg., il quale prevede che una volta presentata l istanza di rientro - per il tramite dell Autorità Centrale o in via diretta ex art. 29 Conv. Aja - la competenza a trattare della medesima spetta alle autorità dello Stato ove il minore è stato trasferito o trattenuto.
11 L istanza di rientro può venire rigettata: se vi è la prova che il rientro presso la residenza abituale determinerebbe nel minore il fondato rischio di essere esposto a pericoli fisici o psichici o di trovarsi in una situazione intollerabile (art lett. b) Conv. Aja);
12 se viene provato che l altro genitore affidatario al momento della sottrazione non esercitava, di fatto, il diritto di custodia o comunque aveva prestato, anche ex post, il consenso al trasferimento (art lett. a) Conv. Aja).
13 Tale ECCEZIONE DI RIMPATRIO è tuttavia limitata dall art Reg. il quale stabilisce che il giudice del rimpatrio non può rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora sia dimostrato che nello Stato di residenza abituale sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno.
14 In caso di rigetto della domanda di rimpatrio ai sensi dell art. 13 Conv. Aja, il giudice che ha emesso la decisione contraria al rientro del minore deve trasmettere immediatamente copia del provvedimento e dei documenti pertinenti all autorità giudiziaria dello Stato di residenza abituale del medesimo, il quale deve informare le parti e invitarle a presentare le proprie conclusioni entro 3 mesi.
15 Se entro il suddetto termine le parti non depositano le loro conclusioni, il procedimento viene archiviato (artt e 11.7 Reg.). Qualora, invece, le parti facciano pervenire le loro conclusioni, il Giudice della residenza abituale acquisisce la competenza a trattare la questione nel suo complesso.
16 In quest ultimo caso egli potrà, quindi, esaminare anche le questioni dell affidamento e del diritto di visita, potendo anche ordinare il ritorno del minore (art Reg.). Questa eventuale decisione prevarrà su quella di rigetto ex art. 13 Conv. Aja.
17 EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI RITORNO EMESSO EX ART Reg. Ex art. 42 Reg. la decisione che prescrive il ritorno del minore è immediatamente riconosciuta ed esecutiva in tutti gli Stati membri, senza che sia necessario richiederne l exequatur né sia possibile opporsi al riconoscimento, purché essa sia stata certificata come esecutiva nello Stato membro di origine.
18 Il Giudice di origine che ha emanato la decisione provvederà a rilasciare il cd. CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ utilizzando il modello standard di cui all allegato IV del presente Reg. soltanto se: a) il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l audizione sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità;
19 b) le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; c) l autorità giuridisdizionale ha tenuto conto nel rendere la decisione dei motivi e degli elementi di prova alla base del provvedimento emesso conformemente all art. 13 Conv. Aja del 1980.
20 DOCUMENTI NECESSARI PER LA MESSA IN ESECUZIONE DELLA DECISIONE (art. 45 Reg.) a) una copia della decisione che presenti le condizioni di autenticità prescritte; b) il certificato di esecutività (art. 42, parag.1)
21 Il certificato di esecutività deve essere corredato da traduzione asseverata nella lingua dello Stato membro dell esecuzione dei punti 12 e 14 del modulo relativi rispettivamente (a) alle modalità per l esercizio del diritto di visita ed (b) alle misure adottate per assicurare il ritorno del minore.
22 PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE (art. 47 Reg.) Il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell esecuzione
23 GRAZIE PER LA PAZIENZA!
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