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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1246 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI FIANO, SCUVERA, FRANCO BORDO, AMODDIO, BIFFONI, BLAŽINA, BOCCADUTRI, CAMPANA, CARNEVALI, CARRA, CASATI, CHAOUKI, CIMBRO, D INCECCO, DURANTI, FEDI, FERRO, GADDA, GARAVINI, GASPARINI, GINOBLE, GRASSI, KRONBICHLER, LACQUANITI, LA- FORGIA, LODOLINI, MALISANI, MALPEZZI, MANFREDI, MANZI, MARANTELLI, MARCHI, MARTELLA, MELILLA, MELILLI, META, MOGHERINI, MOGNATO, MONGIELLO, MOSCATT, NACCARATO, NARDUOLO, NICCHI, PANNARALE, PILOZZI, QUARANTA, QUAR- TAPELLE PROCOPIO, ROSATO, ROSSOMANDO, RUBINATO, SANNI- CANDRO, SBROLLINI, SCALFAROTTO, TERROSI, VALERIA VA- LENTE, VAZIO, VELO, ZAN Modifiche ai testi unici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 16 maggio 1960, n. 570, nonché alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di inammissibilità delle liste elettorali che si richiamino all ideologia fascista o al disciolto partito fascista Presentata il 20 giugno 2013 ONOREVOLI COLLEGHI! Negli ultimi anni, in occasione delle diverse tornate elettorali, con sempre maggior frequenza si sono verificati casi di liste elettorali che hanno presentato contrassegni recanti simboli, immagini o denominazioni esplicitamente richiamanti il disciolto partito fascista o che implicitamente ne richiamavano precetti e ideologie. È sufficiente guardare, anche nel breve scorcio di questo avvio di legislatura, i numerosi atti di controllo presentati in merito. Del resto anche la giurisprudenza ha avuto modo più volte di pronunciarsi

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 1246 non sempre peraltro con orientamenti univoci su questa questione, avendo occasione anche di esaminare le norme vigenti nel nostro ordinamento al fine di capire se queste già prevedessero o no la ricusazione di liste recanti contrassegni con simboli, immagini o soggetti che si richiamino al partito fascista ovvero di liste che ne richiamino precetti e ideologie nel programma o nella propaganda elettorale. Proprio i differenti orientamenti giurisprudenziali e in particolare da ultimo la recente sentenza della I sezione distaccata a Pescara del tribunale amministrativo regionale (TAR) dell Abruzzo n. 363 del 7 maggio 2012, il cui orientamento è stato successivamente ribaltato dalla V sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1354 del 6 marzo 2013 hanno messo in luce la necessità di un intervento normativo che facesse definitiva chiarezza in merito alla ricusabilità delle suddette liste. Come rilevato, infatti, proprio dal Consiglio di Stato, il diritto di associarsi in un partito politico, sancito dall articolo 49 della Costituzione, e quello di accesso alle cariche elettive, stabilito dall articolo 51 della Costituzione, trovano un limite nel divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista, imposto dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, «tale precetto costituzionale, fissando un impossibilità giuridica assoluta e incondizionata, impedisce che un movimento politico formatosi e operante in violazione di tale divieto possa in qualsiasi forma partecipare alla vita politica e condizionarne le libere e democratiche elezioni». Tuttavia, andando poi ad esaminare i casi di esclusione e di correzione dei contrassegni delle liste elettorali, quali sono previsti per le amministrazioni comunali dagli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, lo stesso Consiglio di Stato ha dovuto riconoscere che tale impossibilità era postulata «in via implicita». Appare dunque indifferibile rendere finalmente esplicita quest impossibilità giuridica, assoluta e necessaria: la presente proposta di legge modifica le diverse normative in materia elettorale introducendo l inammissibilità, per qualunque tornata elettorale a livello europeo, nazionale, regionale e locale, di liste con contrassegni che riproducono in tutto o in parte acronimi, simboli, immagini o soggetti che si richiamano all ideologia fascista o al disciolto partito fascista, ovvero di liste che fanno comunque riferimento, anche nella propaganda elettorale, ad associazioni, movimenti o gruppi che perseguono finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolgendo la loro attività all esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi propri del partito fascista o compiendo manifestazioni esteriori di carattere fascista. Va precisato che l articolo 1, recante una modifica all articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, comprende in realtà sia le norme del Senato della Repubblica, sia quelle relative all elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all Italia. L articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, e l articolo 11 della legge n. 18 del 1979 (recante norme per l elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all Italia) rinviano espressamente al citato articolo 14. Modificando quest ultimo, pertanto, si modifica la normativa elettorale su questo punto relativa alle Camere e ai membri del Parlamento europeo spettanti all Italia. L articolo 2 modifica il citato testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, mentre l articolo 3 reca la medesima modifica con riferimento alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario. L articolo 4 è relativo alla entrata in vigore della legge.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 1246 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Modifica all articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). 1. Dopo il sesto comma dell articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «In nessun caso è ammessa, da parte di partiti, associazioni, movimenti o gruppi politici, la presentazione di liste con contrassegni che riproducono in tutto o in parte acronimi, simboli, immagini o soggetti che si richiamano all ideologia fascista o al disciolto partito fascista, ovvero di liste che fanno comunque riferimento, anche nella propaganda elettorale, ad associazioni, movimenti o gruppi che perseguono finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolgendo la loro attività all esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi propri del partito fascista o compiendo manifestazioni esteriori di carattere fascista». ART. 2. (Modifica all articolo 30 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570). 1. Dopo la lettera b) del primo comma dell articolo 30 del testo unico delle leggi

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 1246 per la composizione e la elezione delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è inserita la seguente: «b-bis) ricusa i contrassegni di lista che riproducono acronimi, simboli, immagini o soggetti che si richiamano all ideologia fascista o al disciolto partito fascista e verifica che le liste ammesse in nessun caso facciano riferimento, anche nella propaganda elettorale, ad associazioni, movimenti o gruppi che perseguono finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolgendo la loro attività all esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi propri del partito fascista o compiendo manifestazioni esteriori di carattere fascista;». ART. 3. (Modifica all articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, per l elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale). 1. All articolo 9, ottavo comma, numero 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In nessun caso è ammessa, da parte di partiti, associazioni, movimenti o gruppi politici, la presentazione di liste con contrassegni che riproducono in tutto o in parte acronimi, simboli, immagini o soggetti che si richiamano all ideologia fascista o al disciolto partito fascista, ovvero di liste che fanno comunque riferimento, anche nella propaganda elettorale, ad associazioni, movimenti o gruppi che perseguono finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 1246 della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolgendo la loro attività all esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi propri del partito fascista o compiendo manifestazioni esteriori di carattere fascista». ART. 4. (Entrata in vigore). 1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

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