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Comune di Bojano Provincia di Campobasso REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 1

NORME GENERALI ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina il trasporto scolastico dai programmati punti di raccolta alla sede scolastica e viceversa: degli scolari delle scuole elementari; degli studenti delle scuole medie dell obbligo. 2. Il servizio è assicurato a tutti i residenti o domiciliati nel Comune previa richiesta scritta all Ufficio Scuola del Comune entro il termine stabilito annualmente dal responsabile dell ufficio scuola, in ragione del calendario scolastico. 3. Il servizio è organizzato sulla base degli itinerari predisposti dal responsabile dell ufficio scuola unitamente al comandante della Polizia Municipale. 4. I relativi percorsi, si sviluppano nell ambito territoriale tenendo ferma una distanza minima di km 1,000 per gli alunni delle scuole medie e di m 800 per gli alunni delle scuole elementari, tra il luogo di residenza degli utenti e la sede delle istituzioni scolastiche più vicine. Gli stessi percorsi sono aggiornati, ove necessario, ogni anno al termine delle iscrizioni. Nell organizzazione di detti percorsi dovrà sempre e comunque darsi priorità agli studenti residenti nelle borgate non servite dal servizio trasporto urbano. ART. 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 1. L utilizzo del servizio si configura per il bambino come ulteriore momento educativo atto a fornire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento. 2. Il trasporto scolastico è uniformato ai seguenti criteri; ART. 3 2 MODALITA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

a) maggiore sicurezza possibile per i bambini che devono poter raggiungere le fermate compiendo percorsi il più possibile sicuri. Le fermate ed i percorsi programmati ogni anno dal Responsabile dell Ufficio Scuola devono essere tali da ridurre al minimo l attraversamento di strade trafficate non controllate da semafori o strisce pedonali. b) maggior sicurezza possibile per gli autisti, che debbono poter seguire i percorsi programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale. 3. I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni di sicurezza. 4. I punti di raccolta si definiscono alle fermate determinate all inizio dell anno scolastico fermo restando che non potranno essere percorse strade private o strade che non consentono il transito o le manovre dello scuolabus e che non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi. 5. E facoltà dell Amministrazione Comunale stabilire, previa adeguata informazione alle famiglie, altri punti di raccolta durante l anno scolastico, a seconda della necessità e dei tempi di percorrenza. 6. Gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa da quella prossima al luogo di residenza, previa richiesta scritta dei genitori presentata agli Uffici Comunali; tale variazione di percorso viene eseguita solo se non comporta disagio o una modifica sostanziale del percorso. 7. Gli alunni devono astenersi dall appoggiarsi alle portiere e ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura. 8. Gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non sono responsabili. 9. Gli alunni inoltre, devono evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a se e agli altri, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l incolumità dei viaggiatori e provocare la distrazione dell autista. 10. I genitori degli alunni trasportati sono responsabili di ogni danno provocato dai figli per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi ed anche a se stessi. 11. Tutti i danni e i guasti arrecati dai viaggiatori ai veicoli dovranno essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale sui bambini che hanno arrecato il danno. 12. Per chi si comporta in modo scorretto, l amministrazione Comunale adotterà i consequenziali provvedimenti, rendendo nota la situazione alle famiglie. 3

ART. 3 MODALITA DI GESTIONE DEL SERVIZIO 1. Il servizio di trasporto alunni è gestito mediante l utilizzazione di scuolabus di proprietà comunale dal Comune che vi provvede: a) tramite gestione diretta; b) a mezzo di altri soggetti come individuati dall art. 113 bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. così come modificato dall art 35 della Legge n 448 del 28 dicembre 2001. ART. 4 BENEFICIARI DEL SERVIZIO 1. Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico gli alunni o i bambini abitanti nel Comune frequentanti le scuole dell obbligo site nel territorio comunale. 2. Per usufruire del servizio i genitori, o chi ne fa le veci, presentano apposita istanza al Comune, entro il termine stabilito annualmente dal Responsabile dell Ufficio Scuola. 3. In mancanza del servizio di trasporto Scuolabus o nel caso in cui questo non sia adeguato agli orari scolastici, gli alunni della scuola dell obbligo potranno usufruire del trasporto pubblico gestito dal Comune di Boiano. In tal caso gli utenti usufruiranno dell abbonamento gratuito previa presentazione del certificato di frequenza rilasciato dal dirigente scolastico. Agli studenti frequentanti le scuole dell obbligo che abitano in borgate o in località non servite dal servizio pubblico di trasporto urbano e che utilizzano mezzi di linea privata, il Comune provvederà a corrispondere il rimborso delle spese di viaggio, previa presentazione dei documenti di trasporto settimanali o mensili e della tessera di abbonamento. 4. Il suddetto rimborso risulta incompatibile con quello previsto dalla Legge n 62 del 10.03.2000 art. 1 commi 9 e 10 Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all istruzione e D.P.C.M. N 106 del 14.02.2001 Regolamento recante disposizioni in attuazione dell art. 1 comma 9 della Legge n 62 del 10.03.2000, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle Regioni per l assegnazione di borse di studio a sostegno delle famiglie per l istruzione per la parte che riguarda il 4

rimborso delle spese di viaggio. ART. 5 ASSUNZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO 1. Il servizio viene assunto, in via generale, in gestione diretta dal Comune. ART. 6 MODALITA DI GESTIONE 1. La gestione diretta del servizio di trasporto scolastico viene svolta: a) con mezzi e personale proprio o con Lavoratori Socialmente Utili o con personale chiamato a tempo determinato ricorrendo anche all utilizzo di soci lavoratori di cooperative di servizio o a lavoratori interinali; b) osservando il calendario scolastico. 2. Gli itinerari, gli orari del servizio ed i luoghi di fermata sono stabiliti, con apposite determinazioni, dal responsabile del servizio, sentita la competente autorità scolastica. Non possono essere organizzate corse straordinarie per attività didattiche che non coinvolgono tutte le classi. ART. 7 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI 1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico hanno le caratteristiche costruttive richieste per tale uso, rilevabili dal libretto di circolazione. 2. In assenza del requisito prescritto dal precedente comma 1, è acquisita specifica autorizzazione dell ufficio provinciale della motorizzazione civile. ART. 8 ATTIVITÁ SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE 1. L uso dei veicoli adibiti al trasporto degli alunni in gestione diretta é consentito per attività scolastiche ed extrascolastiche che si svolgono in ambito comunale e regionale e che vengono autorizzate dalle autorità scolastiche e programmate dal Comune in concomitanza con l inizio delle attività didattiche. 5

2. La richiesta dell autorità scolastica dovrà pervenire comunque almeno 10 giorni prima della effettuazione della visita e non potrà considerarsi approvata se non dopo riscontro positivo del Responsabile comunale del Settore che verrà comunicato per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta. La stessa è presa in considerazione a condizione: a) che vi sia dettagliatamente riportato il programma e lo scopo della visita; b) che siano rispettate tutte le norme prescritte dal Ministero della Pubblica Istruzione ed eventualmente quelle regionali per tale attività e, in particolare, le norme tutte di cui al decreto del ministro dei trasporti e della navigazione in data 31 gennaio 1997 (G.U. 27/02/1997, n. 48); c) che siano assunte dall autorità scolastica tutte le responsabilità conseguenti anche ai fini dell assicurazione; d) che vi siano indicati i nominativi degli accompagnatori e dei responsabili della visita; e) che l iniziativa non costituisca intralcio alcuno per il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico vero e proprio. 3. L autorizzazione per l uso dei veicoli per le attività extrascolastiche è concessa dal Responsabile dell Ufficio Scuola. L autorizzazione è concessa anche sotto forma di approvazione del programma/calendario presentato all inizio dell anno scolastico, fermo restando le condizioni di cui al comma 2 per tutto il periodo coperto dal programma medesimo. 4. I veicoli utilizzati per le attività extrascolastiche che comportano l effettuazione di percorsi superiori a 50 km, devono essere dotati di cronotachigrafo. 5. L Amministrazione Comunale si riserva comunque di valutare le motivazioni che sono alla base dell istanza per non incorrere in eventuali violazioni di legge in ordine alla gestione dell ente pubblico. ART. 9 ASSICURAZIONE DEI VEICOLI 1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico sono coperti da assicurazione ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche. 6

ART. 10 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO 1. In caso di gestione diretta, al servizio di trasporto scolastico viene adibito il personale assegnato dalla dotazione organica, ovvero Lavoratori Socialmente Utili inseriti in specifici progetti o personale a contratto a tempo determinato o soci lavoratori di cooperative di servizi o lavoratori interinali. 2. Tale personale deve essere in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, di idoneità sanitaria, previsti dalle vigenti disposizioni, annualmente certificati dal competente sanitario dell A.S.L. 3. In caso di gestione affidata a terzi, il personale assegnato a cura e spese del gestore, deve possedere i requisiti soggettivi e di idoneità sanitari di cui al precedente comma 2. ART. 11 RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1. Al Responsabile del Servizio Scuola, nominato ai sensi dell art. 50, comma 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, oltre a quella generica del suo corretto svolgimento, fanno carico le seguenti responsabilità specifiche: a) dell assicurazione dei veicoli; b) del pagamento del bollo dei veicoli; c) del possesso della prescritta patente D e del relativo certificato di abilitazione professionale K da parte dei conducenti dei veicoli; d) della revisione periodica dei veicoli adibiti al trasporto scolastico; 2. In caso di affidamento del servizio a terzi le responsabilità suddette fanno capo all assuntore del servizio dal momento di inizio dello stesso. ART. 12 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 1. Il trasporto scolastico a mezzo di altro soggetto idoneo ed abilitato, di cui al precedente capo II, è disposto ai sensi dell art. 42, comma 2, lettera e), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e nei limiti di cui all art. 113 del medesimo T.U. così come modificato dall art. 35 della legge n 448 del 28 dicembre 2001. 2. Per l affidamento del servizio sono rispettate le norme vigenti nel tempo che regolano l appalto, anche in concessione, dei servizi pubblici ovvero facendo 7

ricorso alle forme previste dalla normativa statale o regionale per la stabilizzazione degli L.S.U.. 3. L affidamento del servizio a soggetti abilitati può prevedere anche il conferimento agli stessi dei mezzi comunali in comodato d uso. ART. 13 REQUISITI DELLA DITTA 1. Per l assunzione del servizio trasporto alunni a mezzo di altro soggetto di cui all art. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, il soggetto stesso deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti nel tempo. ART. 14 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI 1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico hanno le caratteristiche costruttive richieste per questo particolare uso rilevabili dalla carta di circolazione. 2. In assenza del requisito prescritto dal comma 1 può essere prodotta specifica autorizzazione dell ente concedente la linea e dell ufficio provinciale della motorizzazione civile. ART. 15 DOVERI DELL ASSUNTORE DEL SERVIZIO 1. L assuntore del servizio, prima di iniziare l attività, consegna al responsabile del servizio la prova di essere in regola per quanto concerne: e) Le caratteristiche dei veicoli; f) L assicurazione dei veicoli; g) La tassa di circolazione; h) La revisione periodica dei veicoli adibiti al trasporto scolastico. 2. Lo stesso è obbligato ad eseguire il servizio, secondo i percorsi determinati annualmente dall Amministrazione Comunale, ed è responsabile di qualsiasi danno alle persone trasportate, a terzi ed al mezzo avuto in consegna nonché dell inosservanza di quanto disciplinato dal seguente regolamento. 8

ART. 16 VIGILANZA SUL SERVIZIO 1. Pur svolgendosi il servizio sotto la responsabilità della ditta aggiudicataria, il Responsabile del Servizio Scuola, vigila affinché sia assicurata la massima regolarità del suo svolgimento. ART. 17 SOGGETTI CON RIDOTTA CAPACITA MOTORIA 1. II trasporto dei bambini, degli scolari e degli studenti aventi ridotta capacità motoria certificata dalla competente autorità sanitaria, è assicurato sia contemporaneamente che in forma esclusiva. 2. Il trasporto dei soggetti di cui al comma 1 è sempre assicurato, nella forma da concordare con le famiglie, a totale carico del bilancio comunale. ART. 18 TUTELA DEI DATI PERSONALI 1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni. ART. 19 NORME ABROGATE 1. Con l entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. ART. 20 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali; 9

b) lo statuto comunale; c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili; d) gli usi e consuetudini locali. ART. 21 RINVIO DINAMICO 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. 2. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. ART. 22 SANZIONI 1. Chiunque viola le norme del presente regolamento, quando non trovano applicazione sanzioni stabilite da norme sovraordinate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un somma da 20,00 a 50,00. 2. Le sanzioni derivanti dall accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I a e II a del Capo 1 della legge, n. 689 del 24.11.1981. 3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento saranno introitate nella tesoreria comunale. 4. Il trasgressore ha sempre l obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce. ART.23 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore nei modi e nei tempi previsti dallo statuto comunale. 10

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