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Transcript:

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 5 giugno 2015 (OR. en) 9431/15 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 4 giugno 2015 Destinatario: n. doc. Comm.: C(2015) 3706 final Oggetto: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT 57 Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 4.6.2015 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013 Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2015) 3706 final. All.: C(2015) 3706 final 9431/15 pdn DG B 1B IT

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 4.6.2015 C(2015) 3706 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 4.6.2015 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013 IT IT

RELAZIONE 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO L'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati intesi ad agevolare la transizione dal sistema istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 a quello istituito dal regolamento (UE) n. 1305/2013. 2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO Le consultazioni con gli esperti di tutti i 28 Stati membri, in presenza di esperti del Parlamento europeo, sono state condotte in seno a un gruppo di esperti di sviluppo rurale in occasione di una riunione tenutasi il 20 maggio 2015, che ha consentito di presentare integralmente il progetto di disposizioni della Commissione e di effettuare uno scambio approfondito di opinioni su tutti i suoi aspetti. Scopo dell'esercizio era chiarire l'approccio della Commissione e sentire le opinioni degli esperti. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO Il regolamento (UE) n. 807/2014 ha abrogato il regolamento (CE) n. 1974/2006. L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014 dispone tuttavia che il regolamento (CE) n. 1974/2006 continui ad applicarsi alle operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 prima del 1 gennaio 2014. Si propone di aggiungere una disposizione alle disposizioni finali dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014, onde autorizzare gli Stati membri a stornare da un asse all'altro, nello stesso anno civile, fino al 5% (dall'attuale 3%) della partecipazione totale del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione, il che aumenterebbe la flessibilità degli Stati membri per stornare i fondi dalle misure meno efficaci, in cui i fondi sono sottoutilizzati, alle priorità che richiedono fondi supplementari. È altresì opportuno prorogare il periodo di presentazione delle modifiche al fine di dare agli Stati membri la possibilità di modificare di conseguenza i programmi. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non incide finanziariamente sugli impegni relativi al periodo 2007-2013. Per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento, l'incidenza della misura non può essere stimata con precisione, in quanto dipende sia dal rischio effettivo di sottoesecuzione in applicazione dell'attuale regolamentazione, sia dal reale assorbimento della misura proposta. A titolo indicativo tuttavia, tenendo conto dei programmi già modificati o in corso di modifica nel 2015 e per i quali la percentuale di flessibilità è già vicina al 3%, l'incidenza totale della transizione al 5% sarebbe di circa 300 milioni di EUR, nell'ipotesi che tutti scelgano la maggiore flessibilità. L'eventuale incidenza sui pagamenti riguarderebbe principalmente la chiusura dei programmi a partire dal 2017. Per quanto riguarda il 2015, l'eventuale incidenza sui pagamenti sarebbe molto modesta poiché l'adozione delle modifiche dei programmi IT 2 IT

avverrebbe tardi nel corso dell'anno, riducendo così al minimo l'eventuale spesa supplementare che può essere dichiarata e rimborsata nel 2015. L'incidenza sul 2016 sarebbe potenzialmente maggiore ma sarebbe coperta dal progetto di bilancio 2016 della Commissione ove si ipotizza che tutti i programmi 2007-2013 realizzino il 95% dell'allocazione nel 2016. IT 3 IT

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 4.6.2015 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio 1, in particolare l'articolo 89, considerando quanto segue: (1) Il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione 2 ha abrogato il regolamento (CE) n. 1974/2006 3. L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014 dispone tuttavia che il regolamento (CE) n. 1974/2006 continui ad applicarsi alle operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 prima del 1 gennaio 2014. (2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1974/2006 fissa un limite agli Stati membri per gli storni dei contributi del FEASR fra gli assi prioritari dei loro programmi di sviluppo rurale e stabilisce termini per la notifica di tali modifiche alla Commissione nonché per la loro valutazione di tali modifiche da parte della Commissione. (3) Le persistenti difficoltà economiche negli Stati membri hanno inciso in modo significativo sui risultati degli assi prioritari specifici dei programmi di sviluppo rurale del periodo 2007-2013. (4) L'adozione tardiva della base giuridica del nuovo periodo di programmazione ha ritardato in modo significativo l'adozione dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020, riducendo ulteriormente le possibilità per gli Stati membri di sostenere le economie rurali. 1 2 3 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487. Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 1). Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15). IT 4 IT

(5) Al fine di investire tutte le risorse possibili nella crescita e nell'occupazione, si dovrebbe consentire agli Stati membri di fruire dei fondi già impegnati nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'unione. (6) È pertanto opportuno incrementare la flessibilità degli storni da un asse all'altro. (7) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 807/2014, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 19 del regolamento (CE) n. 807/2014 sono aggiunti i seguenti commi: "Per quanto riguarda gli storni fra assi, il limite del 3% di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1974/2006, è aumentato al 5%. Per quanto riguarda il termine entro il quale notificare alla Commissione le modifiche ai programmi, la scadenza del 31 agosto 2015 di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1974/2006, è prorogata al 30 settembre 2015. Per quanto riguarda la scadenza entro la quale la Commissione valuta le richieste di modifica, il termine di quattro mesi di cui all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1974/2006, è abbreviato a tre mesi." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4.6.2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER IT 5 IT