I PROVVEDIMENTI PREVISTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO. 17 settembre 2015



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I PROVVEDIMENTI PREVISTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 17 settembre 2015

Atto n. 176 2 Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità

Struttura atto n. 176 1/2 3 Si suddivide in tre parti: 1) Semplificazioni, procedure e adempimenti 2) Disposizioni in materia di rapporto di lavoro 3) Disposizioni in materia di pari opportunità

Struttura atto n. 176 2/2 4 Razionalizzazione e semplificazione dell inserimento mirato delle persone con disabilità Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione egestionedelrapportodilavoro Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione i obbligatoria i contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Revisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale

Iter atto n. 176 1/2 5

Iter atto n. 176 2/2 6

Elenco provvedimenti 7 Il Comitato di indirizzo e la Commissione consultiva permanente L OiRA I compiti di primo soccorso e addetto antincendio da partedel datore di lavoro La sorveglianza sanitaria I cantieri e il coordinatore progettazione ed esecuzione INAIL e la trasmissione degli infortuni sul lavoro L abolizione dell obbligo di tenuta del registro infortuni Le sanzioni

8 IL COMITATO DI INDIRIZZO E LA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE

Comitato di Indirizzo 1/3 9 MODIFICA COMPOSIZIONE COMITATO Sostituzione c. 1 dell art. 5 del D.Lgs. 81/2008 con: Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato per l indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato t è presieduto idt dl dal Ministro della salute ed è composto da: a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e idirettori dei competenti uffici del Ministero della salute; b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Comitato di Indirizzo 2/3 10 c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell interno; d) Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; e) il Coordinatore dll della Commissione i Slt Salute dll della Conferenza delle Regioni; f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonomedi Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Comitato di Indirizzo 3/3 11 Sostituzione c. 5 dell art. 5 del D.Lgs. 81/2008 con: Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della salute, con cadenza temporale e modalità di funzionamento fissate con regolamento interno, da adottare a maggioranza qualificata. Le funzioni di segreteria sono svolte da personaledel Ministerodellasalute. salute

Commissione consultiva permanente 1/4 12 RIDUZIONE COMPONENTI COMMISSIONE Sostituzione c. 1 dell art. 6 del D.Lgs. 81/2008 con: Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da: a) due rappresentanti del dlministero i dll del lavoro e delle dll politiche i sociali di cui uno con funzioni di presidente; b) un rappresentante t dell INAIL; c) un rappresentante del Ministero della salute; d) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; e) un rappresentante del Ministero dell interno; f) un rappresentante del Ministero della difesa;

Commissione consultiva permanente 2/4 13 g) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; i) un rappresentante del Ministero dell istruzione, dell università e dll dellaricerca; l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimentodellafunzione pubblica; m) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dallaconferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Commissione consultiva permanente 3/4 14 n) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale; o) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Commissione consultiva permanente 4/4 15 Inoltre: viene introdotta una nuova procedura di ricostituzione della Commissione; vengono aggiornate le funzioni ad essa istituzionalmente attribuite.

Comitato e Commissione 16 Il Comitato per l Indirizzo e la Commissione consultiva permanente continuano ad operare nell attuale composizione fino alla loro naturale scadenza.

17 L OiRA (Online Interactive Risk Assessment)

L OiRA 1/3 18 Aggiunta del c. 3 ter all art. 28 del D.Lgs. 81/2008: Ai fini della valutazione di cui al c. 1, l'inail, anche in collaborazioneconleaziendesanitarielocaliperiltramitedel Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'art. 2, c. 1, lett. ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Inail LInaile le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

L OiRA 2/3 19 Sostituzione c. 6 quater dell art. 29del D.Lgs. 81/2008. Il comma cita come il Ministero del Lavoro con decreto da approvare previo consenso della Commissione consultiva, debba procedere nell individuare ancora strumenti di supporto per la valutazione dei rischi, tra i quali gli strumenti informatizzatisecondo il prototipo europeo OiRA.

L OiRA 3/3 20 Piattaforma europea online per creare strumenti di valutazione del rischio settoriali gratuiti e facili da usare per piccole e microimprese.

21 I COMPITI DI PRIMO SOCCORSO E ADDETTO ANTINCENDIO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

DL Primo Soccorso e Antincendio 1/3 22 Abolizione del c. 1 bis dell art. 34 del D. Lgs. 81/2008: Salvo che nei casi di cui all art. 31, c. 6 [SPP obbligatorio] nelle imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell incarico di RSPP a persone interne all azienda azienda o all unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all art. 31, dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui al c. 2 bis.

DL Primo Soccorso e Antincendio 2/3 23 Rimane come riferimento il c. 1 art. 34: Salvo che nei casi di cui all articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell ALLEGATO nellallegato II dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

DL Primo Soccorso e Antincendio 3/3 24 Casi previsti da ALLEGATO II: Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori Aziende della pesca fino a 20 lavoratori Altre aziende fino a 200 lavoratori

25 LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Sorveglianza sanitaria 1/3 26 Abolizione della visita medica preventiva in fase preassuntiva (abrogato c. 2 e bis dell art. 41 del D. Lgs. 81/2008). Rimane in vigore il c. 2 bis: Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

Sorveglianza sanitaria 2/3 27 Aggiunta del c. 6 bis all art. 55 del D. Lgs. 81/2008: In caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 18, c. 1, lett. g), e dall'art. 37, c. 1,7,9 e 10, selaviolazionesiriferiscea più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.

Sorveglianza sanitaria 3/3 28 Art. 18 c. 1 lett. g): inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto. At Art. 37 c. 1,7,9 e 10: formazione lavoratori, dirigenti, i preposti, addetti antincendio, RLS.

29 I CANTIERI E IL COORDINATORE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

I cantieri 1/2 30 Sostituzione del c. 2 lett. g bis) dell art. 88 del D. Lgs. 81/2008. Il nuovo comma indica che le disposizioni del Capo I Titolo IV [Misure nei cantieri temporanei o mobili] non si applicano ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all allegato allegato X.

I cantieri 2/2 31 Il precedente c. 2 g bis riporta: ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, i, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all allegato allegato XI.

Coordinatore progettazione e esecuzione 32 Vengono aggiunti alcuni periodi al c. 3 dell art. 98 del D. Lgs. 81/2008: viene annoverato un aggiornamento dell allegato XIV [contenuti corsi per coordinatori] da Accordi Stato Regioni; viene indicato come i corsi di cui all'allegato XIV, solo per il modulo giuridico idi (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalitàe learning.

33 INAIL E LA TRASMISSIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

Infortuni sul lavoro e malattie professionali 34 Modifiche al D.P.R. n. 1124 del 1965 Testo unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Semplificazioni stabilite al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i datori di lavoro.

Calcolo premio assicurativo 35 Modifica all art. 28 del D.P.R. n. 1124 del 1965. La modifica è finalizzata al miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell Inail. Situazione attuale: l Inail ha l obbligo di comunicare al DL gli elementi necessari per il calcolo del premio di regolazione e di rata e di eventuali contributi associativi entro il 31/12 dell anno precedente a quello di scadenza del pagamento del premio di autoliquidazione.

Trasmissione certificato infortunio 36 Modifica all art. 53 del D.P.R. n. 1124 del 1965. La modifica prevede che il medico certificatore provveda alla trasmissione all INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, direttamente o per il tramite della struttura sanitaria competente al rilascio, con conseguente esonero per ildatore di lavoro.

Denunce di infortunio 37 Modifica all art. 54 del D.P.R. n. 1124 del 1965. La modifica pone a carico dell INAIL, esonerandoildatoredi lavoro, l obbligo di trasmissione all autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio e stabilisce, altresì che tale obbligo è relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30giorni. Attualmente è il DL che deve comunicare alla predetta autorità ogni infortunio mortale o inabilità al lavoro per più di 3 giorni.

38 L ABOLIZIONE LABOLIZIONE DELL OBBLIGO DEL REGISTRO INFORTUNI

Registro infortuni 39 Vengono eliminate le parole al registro infortuni ed dal c. 6 dell art. 53 [Tenuta della documentazione] del D. Lgs. 81/2008. Viene abolito l obbligo di tenuta del registro infortuni (a decorrere dal 90 giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto) anticipando la soppressione dell obbligo di tenuta dello stesso, connessa, nelle intenzioni del legislatore alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro).

40 LE SANZIONI

Sanzioni 1/2 41 Modifiche all art. 87 del D. Lgs. 81/2008 [Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso] al fine di correggere alcune disposizioni sanzionatorie. Ad esempio al c. 3, lett. d), le parole: "commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 3 bis bis. Infatti il c. 4 dell art. 80 non esiste.

Sanzioni 2/2 42 Invece al c. 6, le parole: "ai luoghi" sono sostituite dalle seguenti: "alle attrezzature" e le parole: "è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea.

Potere di disposizione 1/3 43 Sostituzione art. 302 bis [Potere di disposizione] del D.Lgs. 81/2008. 1. Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove il presente decreto non contiene disposizioni tecniche specifiche. Nel provvedimento di disposizione è indicato il termine per la regolarizzazione. Testo attuale c.1: laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.

Potere di disposizione 2/3 44 2. Avverso le disposizioni di cui al c. 1 è ammesso ricorso,entro 15 giorni, coneventualerichiesta di sospensione dell esecutività dei provvedimenti, all'autorità gerarchicamente sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro 15 giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente della Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente. Attualmente il ricorso è ammesso entro 30 giorni.

Potere di disposizione 3/3 45 3. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli organi di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la pena dell'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro. "

Atri provvedimenti 1/2 46 Modifica art. 69 del D.Lgs. 81/2008: ai fini della definizione di operatore incaricato dell uso di una attrezzatura di lavoro si introduce il riferimento al datore di lavoro che ne fa uso. Inserito art. 73 bis al D.Lgs. 81/2008 in tema di generatori di vapore al fine di legittimare l attività ità di conduzione di generatori di vapore ed il rilascio delle relative abilitazioni, essendosi verificato in materiaun vuotonormativo.

Atri provvedimenti 2/2 47 All'Allegato IV il punto 1.11.2 è sostituito dal seguente: "Nelle aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell'azienda, durante gli intervalli di lavoro, per la consumazione dei pasti, qualora non sia istituito un servizio mensa o un servizio sostitutivo di mensa devono avere uno o più ambienti da utilizzare per la consumazione dei pasti. I predetti locali devono avere adeguati requisiti igienico funzionali."

Grazie per l attenzione Sede legale: Via Svezia, 16, 35020, Ponte San Nicolò (PD) Sede operativa: Via Armistizio, 277/18, 35142, Padova www.innmed.it Tel.: 049 686685