Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia Presidente dott. Pino Zingale Consigliere dott. Vincenzo Lo Presti Consigliere dott. Valter Del Rosario Consigliere dott. Guido Petrigni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 176/ A/2014 nel giudizio in materia di pensione civile iscritto al n. 4768/AC del registro di segreteria promosso ad istanza di F. P., elettivamente domiciliata in Palermo, Corso Calatafimi n. 319, presso lo studio dell avv. Salvatore Greco, che la rappresenta e difende, per la riforma della sentenza n. 1904/2013, emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, contro il Fondo Pensioni Sicilia, rappresentato dall Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo. Visto l atto introduttivo del giudizio depositato il 29 aprile 2013. Esaminati gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
Uditi, alla pubblica udienza del 27 marzo 2014, il relatore dott. Guido Petrigni, l avv. Salvatore Greco per la parte appellante; non rappresentata la P.A. Fatto Con ricorso del 25 maggio 2010, la dott.ssa Pepe Francesca, laureata in giurisprudenza, già dipendente a tempo indeterminato della Regione Siciliana con la qualifica di funzionario direttivo, posta a riposo dal 10 dicembre 2009, conveniva in giudizio l Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica e il Dipartimento regionale del Personale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del Personale per avversare il DDS n. 307167 del 2/10/2009, per la parte relativa alla quantificazione dell onere del contributo di riscatto di un anno e mesi sei degli studi universitari. Lamentava l applicazione della disciplina meno favorevole, contenuta nella normativa statale di cui all art. 2 del decreto legislativo n. 184/1997, anziché quella più favorevole contenuta nell ordinamento regionale all art. 77 della legge n. 41/1985. La deducente chiedeva, altresì, l applicazione dei coefficienti di riserva matematica contenuti nelle tabelle allegate al decreto ministeriale del lavoro del 27 gennaio 1964. Con sentenza n. 1904/2013 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana respingeva il ricorso. Avverso tale sentenza ha interposto appello Pepe Francesca duolendosi del fatto che il Giudice di primo grado abbia applicato la normativa meno favorevole al dipendente regionale, contenuta nella normativa statale di cui all art. 2 del decreto legislativo n. 184/1997, anzichè quella più favorevole contenuta nelle
disposizioni regionali di cui agli articoli 77 della legge n. 41/1985 e 9 della L.R. n. 73/79. Inoltre l appellante chiedeva l applicazione dei coefficienti di riserva matematica contenuti nelle tabelle allegate al Decreto del Ministero del Lavoro del 27 gennaio 1964 sulla base del trattamento stipendiale goduto alla data di presentazione della prima istanza di riscatto risalente al 10/9/2009. Assume parte appellante che la L.r n. 41/85, recante Nuove norme per il personale dell amministrazione, all art. 77 disciplina la facoltà dei dipendenti regionali di riscattare i periodi universitari non coperti da altra contribuzione. Tale norma, in modo chiaro, dispone che nei casi di riscatto dei periodi universitari, il contributo di quiescenza a carico del personale in attività di servizio, è quello previsto dall art. 9 della Legge regionale 3/5/1979. n. 73. La disposizione di rinvio da ultimo richiamata prescrive che il contributo di quiescenza a carico del personale in attività di servizio, è commisurato al 5,30 per cento della retribuzione annua, costituita da stipendi, paghe, retribuzioni, dalla tredicesima mensilità, dall indennità di dirigenza e da eventuali altri assegni pensionabili. A tal proposito parte appellante ha richiamato una recente sentenza di questa Sezione che ha trattato la medesima decisione (Corte dei Conti, Sez. Appello n. 166 del 5/6/2012). Conclusivamente la Sig.ra F. P. ha chiesto che sia affermato il suo diritto a vedere determinato e quantificato l onere del contributo di riscatto anni 1, mesi 6, degli studi universitari, con applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 77 della L.r. n. 41/87 e 9 della L. r. n. 73/79; sulla base del trattamento stipendiale
goduto alla data di presentazione dell istanza di riscatto risalente al 10/9/2009; ad avere applicati i coefficienti di riserva matematica contenuti nelle tabelle allegate al decreto del Ministero del Lavoro del 27 gennaio 1964. L Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 14 marzo chiesto che sia confermata la sentenza di primo grado. All odierna udienza dibattimentale la parte intervenuta ha confermato la richiesta di riforma della sentenza impugnata ribadendo le motivazioni già esposte in primo grado a sostegno del gravame. Diritto L appello è fondato e deve essere accolto. Giova rammentare che, come è noto, la materia relativa allo stato giuridico ed economico degli impiegati regionali appartiene in via esclusiva alla competenza legislativa della Regione siciliana, ai sensi alla lett. q) dell'art. 14 dello Statuto siciliano. Del pari la materia pensionistica dei dipendenti regionali non può che rientrare nella stessa previsione, atteso che il trattamento pensionistico, quale prolungamento della retribuzione lavorativa, deve essere calcolato in base ai contributi accreditati e deve rispecchiare sia la durata della vita lavorativa che l'ammontare della retribuzione percepita nel tempo. In tale contesto, quindi, la normativa statale si applica in modo che non si determinino, comunque, effetti contrari o anche semplicemente diversi da quelli specificamente scaturenti dalle norme emanate dalle regioni a statuto speciale nelle materie rientranti nella loro competenza legislativa primaria.
Per quanto afferisce la materia dei riscatti, l art. 77 della legge n. 41 del 1985 dispone che nei casi di riscatto dei periodi universitari previsti dalla vigente legislazione, il contributo di quiescenza a carico del personale in attività di servizio è quello previsto dall'art. 9 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, che a sua volta ha sostituito l art. 30 della l.r. 23 febbraio 1962 n. 2. Si tratta di una norma che disciplina solo le modalità di calcolo del contributo, mentre non indica le ipotesi di riscatto, per le quali, come esplicitamente affermato anche dalla difesa della regione siciliana, si fa riferimento all art. 13 del D.P.R. n. 1092 del 1973. A seguito dell entrata in vigore dell art. 2 del decreto legislativo n. 184/1997, la possibilità di riscattare gli anni del corso di laurea conseguita dagli impiegati civili dello Stato è stata estesa anche alle ipotesi in cui il diploma non sia titolo necessario all ammissione in servizio. La disposizione, però, non è stata espressamente recepita e riprodotta dal legislatore siciliano, tuttavia l amministrazione regionale ha ritenuto di doverne fare applicazione in virtù del disposto dell art..r. n. 2/62, che consente il rinvio, per tutto quanto non previsto, alle norme relative al personale civile dell'amministrazione dello Stato. Circa l ammontare del contributo, ritiene quest Organo adito che, come il metodo di calcolo indicato dall art. 13 del D.P.R. n. 1092 del 1973 non veniva applicato ai riscatti richiesti in base a tale disposizione dagli impiegati regionali, ugualmente, senza una modifica della norma regionale prevista nel citato art. 77 della l.r. n. 41 del 1985, non possono essere utilizzati i criteri di determinazione previsti nel nuovo decreto legislativo.
Si osserva, infatti, che la locuzione contenuta nell art. 77, che testualmente afferma disciplinare i casi di riscatto dei periodi universitari previsti dalla vigente legislazione, non serve a circoscrivere e limitare al tempo della sua emanazione i casi in cui è consentito il riscatto, ma deve interpretarsi dinamicamente, nel senso che il riscatto si può ottenere solo se disposizioni di legge vigenti lo prevedano. La soluzione qui adottata, in linea con quanto precedentemente in modo chiaro è stato affermato (cfr. questa stessa Sezione di Appello, n. 166/A/2012), appare l unica coerente con il complesso del sistema legislativo e con le disposizioni costituzionali, posto che altre interpretazioni causerebbero una notevole disparità di trattamento tra impiegati regionali che, al fine di riscattare lo stesso numero di anni di laurea, pagherebbero contributi di ammontare diverso a secondo se il titolo di studio fosse necessario o meno all accesso all impiego. Del resto, qualora il legislatore regionale avesse voluto sostituire l intero complesso di norme, elidendo anche il disposto dell art. 77, con la disciplina giuridica del decreto legislativo n. 184 del 1997, sarebbe stato bastevole una norma di recepimento delle disposizioni statali, che, invece, non è mai stata emanata. L appello deve, quindi, essere accolto e riformata la sentenza di primo grado, riconoscendo alla dott.ssa F. P. il diritto al riscatto (sulla base del trattamento stipendiale goduto alla data della presentazione dell istanza di riscatto risalente al 10/9/2009) degli anni di studio universitari (anni uno e mesi 6 )mediante il pagamento del contributo previsto nell art. 77 della legge n. 41 del 1985.
L accoglimento del gravame con il riconoscimento del diritto al riscatto, ai sensi della normativa regionale n. 77 n. 41/1985, rivela l antinomia giuridica della contestuale richiesta di avere applicati i coefficienti di riserva matematica contenuti nelle tabelle allegate al decreto del Ministero del Lavoro del 27 gennaio 1964, essendo le due richieste inconciliabili fra loro. La richiesta di applicazione delle tabelle allegate al DM del 27 gennaio 1964 deve essere, pertanto, rigettata. In considerazione della complessità della controversia, ritiene il Collegio che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. P.Q.M La Corte dei conti Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie l appello proposto e, in riforma della sentenza impugnata, riconosce alla dott.ssa F. P. il diritto all applicazione dell art. 77 della legge n. 41 del 1985; rigetta per il resto. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 27 marzo 2014. L ESTENSORE IL PRESIDENTE F.TO (Guido Petrigni) F.TO (Salvatore Cilia) Depositata oggi in segreteria nei modi di legge. Palermo, 22/04/2014 p. Il Direttore di Cancelleria
(dott. Nicola Daidone) Maria Parrino