Legge del 29 maggio 2009 n. 74 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk, l'11 agosto 2005. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2009 - supplemento ordinario Preambolo Preambolo Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Allegato Art. 1. Autorizzazione alla ratifica Art. 2. Ordine di esecuzione Art. 3. Entrata in vigore CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI. (N.D.R.: In conformità all'art. 30, parargrafo 2, la Convenzione è entrata in vigore il giorno 30 novembre 2009 - Vedasi comunicato del Ministero degli affari esteri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2010 n. 31.) Pagina 1
Preambolo - Preambolo In vigore dal 30 novembre 2009 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Torna al sommario Articolo 1 - Art. 1. Autorizzazione alla ratifica In vigore dal 24 giugno 2009 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005. Torna al sommario Articolo 2 - Art. 2. Ordine di esecuzione In vigore dal 24 giugno 2009 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa. Torna al sommario Articolo 3 - Art. 3. Entrata in vigore In vigore dal 24 giugno 2009 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Torna al sommario Allegato - CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI. (N.D.R.: In conformità all'art. 30, parargrafo 2, la Convenzione è entrata in vigore il giorno 30 novembre 2009 - Vedasi comunicato del Ministero degli affari esteri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2010 n. 31.) In vigore dal 30 novembre 2009 Torna al sommario ---> Per il testo dell'accordo consultare il documento in formato PDF <--- Pagina 2
Pagina 3
45 Pagina 19
46 Pagina 20
47 Pagina 21
48 Pagina 22
49 Pagina 23
50 Pagina 24
51 Pagina 25
52 Pagina 26
53 Pagina 27
54 Pagina 28
55 Pagina 29
56 Pagina 30
57 Pagina 31
Legge del 29 maggio 2009 n. 74 Supplemento ordinario n. 97/L alla GAZZETTA UFFICIALE 58 Pagina 32 Serie generale - n. 143
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1317): Presentato dal Ministro degli affari esteri ( FRATTINI ) il 16 gennaio 2009. Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri), in sede referente, il 4 febbaio 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª. Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, l 11 e il 25 febbraio 2009. Relazione scritta annunciata il 9 marzo 2009 (atto n. 1317-A), relatore sen. Pasquale NESSA. Esaminato in aula ed approvato il 12 marzo 2009. Camera dei deputati (atto n. 2294): Assegnato alla III commissione (affari esteri), in sede referente, il 16 marzo 2009 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X e XI. Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 28 aprile 2009 ed il 7 maggio 2009. Esaminato in aula l 11 maggio ed approvato il 14 maggio 2009. 09G0079 59 Pagina 33