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AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, dall amministrazione competente per materia, ai sensi dell art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uf ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo ne di facilitare la lettura sia delle disposizioni di legge modi cate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l ef cacia degli atti legislativi qui riportati. Note all art. 1: Comma 1: Si riporta il testo del comma 3 dell articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e nanza pubblica): Art. 11 Manovra di nanza pubblica 1-2 (omissis ) 3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti nanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica: a) il livello massimo del ricorso al mercato nanziario e del saldo netto da nanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse speci camente indicate; b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1 gennaio dell anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all andamento dell in azione. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; c) gli importi dei fondi speciali previsti dall articolo 18 e le corrispondenti tabelle; d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quanti cazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie; e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei ri nanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente; g) l importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modi che del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell esercizio, è conservato nel conto dei residui no alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all emanazione dei provvedimenti negoziali; h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti; i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m) ; l) norme recanti misure correttive degli effetti nanziari delle leggi di cui all articolo 17, comma 13; m) le norme eventualmente necessarie a garantire l attuazione del Patto di stabilità interno, come de nito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10 -bis, comma 1, lettera d), nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modi cato dall articolo 51, comma 3, della presente legge. (omissis ) Comma 2: Si riporta il testo del comma 3 dell articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell Istituto nazionale della previdenza sociale e dell Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro): Art.37. Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali 1-2 (Omissis ) 3. Sono a carico della gestione: a) le pensioni sociali di cui all articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modi cazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modi cazioni e integrazioni; b) l onere delle integrazioni di cui all articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ; c) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l anno 1988 dall articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge nanziaria, in base alle variazioni dell indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale; d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modi cazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato; e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; f) l onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modi cazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l UNRRA. Sono altresì a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge. (omissis ) Si riporta il testo dei commi 15 e 34 dell articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modi cazioni (Misure per la stabilizzazione della nanza pubblica): Art.59. Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità. 1-14 (omissis ) 15. Con effetto dal 1 gennaio 1998 le aliquote contributive per il nanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell INPS sono elevate di 0,8 punti percentuali. Le stesse aliquote sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno a decorrere dal 1 gennaio 1999 no al raggiungimento dell aliquota di 19 punti percentuali. Per l anno 1998 l aliquota contributiva per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è incrementata rispetto a quella già prevista dalle vigenti disposizioni nella misura di 0,3 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell INPS e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà. Gli scultori, i pantogra sti, i tornitori a mano, i pittori, i decoratori e i ri nitori aventi sede nelle zone di montagna che esercitano la loro attività artistico-tradizionale in forma di ditta individuale sono considerati lavoratori autonomi ai ni della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modi cazioni ed integrazioni, e conseguentemente sono sottoposti alla aliquota contributiva prevista dal presente comma per la relativa gestione pensionistica. 16-33 (Omissis ) 322

34. L importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modi cazioni, come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell integrale assunzione a carico dello Stato dell onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989, è incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma è assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali ed è annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto articolo 37, comma 3, lettera c). A decorrere dall anno 1998, in attuazione dell articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il procedimento di cui all articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base degli elementi amministrativi relativi all ultimo consuntivo approvato, sono de nite le percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del predetto importo al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di ripartizione le quote dell importo assegnato alla gestione speciale minatori e all Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello de nito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, e successive modi cazioni, rivalutato, a decorrere dall anno 1997, in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con legge nanziaria, ai sensi dell articolo 37, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modi cazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi criteri. Resta in ogni caso confermato che per il pagamento delle pensioni INPS sono autorizzate, ove occorra, anticipazioni di tesoreria all Ente poste italiane no alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da quest ultimo Ente per conto dell INPS e che le stesse sono da intendersi senza oneri di interessi. (omissis ) Si riporta il testo del comma 4 dell articolo 2 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012): Art. 2 Gestioni previdenziali 1-3 (omissis ) 4. È istituita presso l Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica (INPDAP) la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale», il cui nanziamento è assunto dallo Stato. Nell ambito del bilancio dell IN- PDAP, sono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonché alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di ne servizio. Sono a carico della gestione di cui al primo periodo: a) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall INPDAP. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modi cazioni; b) tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da speci che disposizioni di legge. (omissis ) Si riporta il testo dell articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modi cazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): Art. 14 Conferenza di servizi 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti. 3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l interesse pubblico prevalente. L indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell interessato, dall amministrazione competente per l adozione del provvedimento nale. 5. In caso di af damento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. 5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni. Comma 3: Il testo del comma 4 dell articolo 2 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è citato nelle note al comma 2. Comma 6: Si riporta il testo del comma 56 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), come modi cato dalla presente legge: 56. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l anno 2014 e a 10 milioni di euro per l anno 2015, destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative a l ne di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive. Comma 7: Si riporta il testo del comma 4 dell articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modi cato dalla presente legge: Art. 39 Misure per le micro, piccole e medie imprese 1-3 (Omissis ) 4. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di nanziamenti erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari nanziari iscritti nell elenco speciale di cui all articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modi cazioni. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d intesa con il Ministro dell Economia e delle Finanze, sono de nite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l ammontare massimo delle disponibilità nanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia. (Omissis ) Comma 8: Il testo del comma 4 dell articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 è citato nelle note al comma 7. Comma 10: Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 recante Attuazione dell articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2012, n. 30. Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante Attuazione dell articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di at- 323

tuazione delle opere pubbliche, di veri ca dell utilizzo dei nanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2012, n. 30. Comma 11: Si riporta il testo del comma 1 dell articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modi cazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modi cato dalla presente legge: Art. 1. ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura 1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d imposta, nella misura del: a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013; b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. (Omissis ). Comma 12: Si riporta il testo dell articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) [Testo post riforma 2004], come modi cato dalla presente legge: Art. 13. Altre detrazioni 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c -bis ), d), h -bis ) e l), spetta una detrazione dall imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell anno, pari a: a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro; c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di 27.000 euro. 1-bis. Qualora l imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a ), e 50, comma 1, lettere a ), b), c ), c-bis ), d), h-bis ) e l ), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a: 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di 2.000 euro. 2. 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell anno, pari a: a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di 40.000 euro. 4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a: a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di 40.000 euro. 5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a: a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro; b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di 50.200 euro. 5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell anno. 6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. 6-bis. Ai ni del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all articolo 10, comma 3 -bis. Comma 13: Il testo del comma 1 -bis dell articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, è citato nelle note allo stesso comma 12. Si riporta il testo del comma 1 dell articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 238 (Incentivi scali per il rientro dei lavoratori in Italia): Art. 3 (Caratteristiche dei bene ci) 1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi d impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone siche di cui all articolo 2 concorrono alla formazione della base imponibile ai ni dell imposta sul reddito delle persone siche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali: a) 20 per cento, per le lavoratrici; b) 30 per cento, per i lavoratori. (Omissis ). Si riporta il testo del comma 1 dell articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: Art. 17. Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scienti ci residenti all estero. Applicazione del credito d imposta per attività di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero 324

1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono scalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai ni delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell imposta regionale sulle attività produttive. L incentivo di cui al presente comma si applica, a decorrere dal 1 gennaio 2009, nel periodo d imposta in cui il ricercatore diviene scalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza scale in Italia. (Omissis ). Comma 14 Si riporta il testo dell articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione nanziaria e di competitività economica), convertito, con modi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modi cato dal successivo comma 14 del presente articolo: Art. 44 Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all estero 1. Ai ni delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i sette anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza scale nel territorio dello Stato. 2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell imposta regionale sulle attività produttive. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2011, nel periodo d imposta in cui il ricercatore diviene - scalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi d imposta successivi sempre che permanga la residenza scale in Italia. 3-bis. All articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua.». Comma 15: Il testo del comma 1 -bis dell articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è citato nelle note al comma 12. Si riporta il testo degli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi): Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) 1. Gli enti e le società indicati nell articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell articolo 5 del predetto testo unico e le persone siche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone siche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto d imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare all atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell imposta sul reddito delle persone siche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l importo corrispondente all ammontare della ritenuta. 1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all estero di cui all articolo 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8 -bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute. 2. La ritenuta da operare è determinata: a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell imposta sul reddito delle persone siche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui all articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice scale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. L omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l applicazione delle sanzioni previste dall articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modi cazioni. b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell imposta sul reddito delle persone siche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico; d) sulla parte imponibile del trattamento di ne rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all articolo 17 dello stesso testo unico; d-bis ) e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all articolo 48, del citato testo unico, non compresi nell articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l imposta dovuta sull ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modi cazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modi cazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di ne anno entro il 28 febbraio dell anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L importo che al termine del periodo d imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all estero le imposte ivi pagate a titolo de nitivo sono ammesse in detrazione no a concorrenza dell imposta relativa ai predetti redditi prodotti all estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 4. Ai ni del compimento delle operazioni di conguaglio di ne anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal ne il sostituito deve consegnare al sostituto d imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certi cazione unica concernente i redditi di lavoro dipen- 325

dente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici. 5. Art. 29 (Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato) 1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all articolo 23, devono effettuare all atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell imposta sul reddito delle persone siche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità: a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all articolo 48, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere sso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell articolo 23; b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all articolo 48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all atto del pagamento o, in mancanza, con l aliquota del primo scaglione di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico; d) sulla parte imponibile del trattamento di ne rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all articolo 17, dello stesso testo unico; e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all articolo 48, del citato testo unico, non compresi nell articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 2. Gli uf ci che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere sso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell articolo 23, con le modalità in esso stabilite. A tal ne, all inizio del rapporto, il sostituito deve speci care quale delle opzioni previste al comma 3 dell articolo 23 intende adottare. Ai ni delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere sso e continuativo devono comunicare ai predetti uf ci, entro la ne dell anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell anno successivo, l ammontare delle somme corrisposte, l importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su supporto magnetico secondo speci che tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle nanze. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell articolo 23, comma 4. 3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all atto del pagamento, una ritenuta d acconto dell imposta sul reddito delle persone siche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all atto del pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell imposta sul reddito delle persone siche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2. 4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l importo corrispondente all ammontare della ritenuta. 5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24,25, 25 -bis, 26 e 28 effettuano all atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse. Si riporta il testo dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modi cazioni (Norme di sempli cazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni): Art. 17 (Oggetto) 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all anno dell imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell istanza da cui il credito emerge. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione; b) all imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all Art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell imposta sul valore aggiunto; d) all imposta prevista dall Art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; [d -bis ) all addizionale regionale all imposta sul reddito delle persone siche;] e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell Art. 20; h-bis ) al saldo per il 1997 dell imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modi cazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modi cato dall Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modi cazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter ) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle nanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater ) al credito d imposta spettante agli esercenti sale cinematogra che; h-quinquies ) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell incremento all addizionale comunale debbono riversare all INPS, ai sensi dell articolo 6 -quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modi cazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modi cazioni. 326

2-bis. Comma 16: Si riporta il testo del comma 2 dell articolo 51 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modi cato dalla presente legge: Art. 51. Determinazione del reddito di lavoro dipendente [Testo post riforma 2004] 1 (Omissis ) 2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente ne assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all articolo 10, comma 1, lettera e -ter ), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai ni del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell articolo 10, comma 1, lettera e -ter ); b) c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, no all importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se af date a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) e d f) del comma 1 dell articolo 47 ; f) l utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell articolo 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell articolo 12 ; f-bis ) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari; g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d imposta in cui avviene la cessione; g-bis ) h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all interno dell impresa nella misura del 25 per cento dell ammontare percepito nel periodo d imposta; i -bis ) le quote di retribuzione derivanti dall esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all accredito contributivo presso l assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa. (Omissis ). Comma 18: Si riporta il testo dell articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modi cazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modi- cato dalla presente legge: Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei crediti certi cati) 1. Al ne di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modi cazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre 2013 e certi cati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell articolo 9, comma 3 -bis e 3 -ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o dell articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modi cazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ride nizione di cui al successivo comma 3. Sono, altresì, assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre dal momento dell effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ride nizione di cui al successivo comma 3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle predette pubbliche amministrazioni non ancora certi cati alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a condizione che: a) i soggetti creditori presentino istanza di certi cazione improrogabilmente entro il 31 ottobre 2014, utilizzando la piattaforma elettronica di cui all articolo 7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35 del 2013; b) i crediti siano oggetto di certi cazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici. La certi cazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione dell istanza. Il diniego, anche parziale, della certi cazione, sempre entro il suddetto termine, deve essere puntualmente motivato. Ferma restando l attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi di cui all articolo 9, comma 3 -bis, del predetto decreto legge n. 185 del 2008, il mancato rispetto di tali obblighi comporta a carico del dirigente responsabile l applicazione delle sanzioni di cui all articolo 7, comma 2, del predetto decreto legge n. 35 del 2013. Le amministrazioni di cui al primo periodo che risultino inadempienti non possono procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all indebitamento no al permanere dell inadempimento. 2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al comma 1 non rilevano ai ni dei vincoli e degli obiettivi del patto di stabilità interno. 3. I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certi cato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario nanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima determinata con il decreto del Ministro dell economia e delle nanze di cui al comma 4. Avvenuta la cessione del credito, la pubblica amministrazione debitrice diversa dallo Stato può chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidità, una ride nizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell operazione, delegazione di pagamento, a norma della speci ca disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente il debito, alle condizioni pattuite nell ambito delle operazioni di ride nizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito di cui al presente comma al ripristino della normale gestione della liquidità. L operazione di ride nizione, le cui condizioni nanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, può essere richiesta dalla pubblica amministrazione debitrice alla banca o all intermediario nanziario cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro intermediario nanziario qualora il cessionario non consenta alla suddetta operazione di ride nizione; in tal caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito certi cato è ceduto di diritto alla predetta banca o intermediario nanziario. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modi cazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché istituzioni nanziarie dell Unione Europea e internazionali, possono acquisire, dalle banche e dagli intermediari nanziari, sulla base di una convenzione quadro con l Associazione Bancaria Italiana, i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1 e ceduti ai sensi del presente comma, anche al ne di effettuare operazioni di ride nizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15 anni, in relazione alle quali le pubbliche amministrazioni debitrici rilasciano delegazione di pagamento, a norma della speci ca disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere effettuato nei limiti di una dotazione nanziaria stabilita dalla Cassa 327