La Qualificazione del Personale Addetto ai Servizi di Sicurezza: Il Settore Antincendio



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Transcript:

La Qualificazione del Personale Addetto ai Servizi di Sicurezza: Il Settore Antincendio D.M. 10 Marzo 1998 D.M. 37 22/01/2008 Direttiva Servizi TC4 CEN/CLC A cura di Mirco Damoli

DM 10/3/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro (G.U. 7/4/1994 n. 81) Attuativo dell Art. 13 del D.Lgs. 626/94 ora richiamato dall Art. 46 del D.Lgs. 81/08

Decreto 10 Marzo 1998 La manutenzione Allegato VI: Controlli e Manutenzione sulle Misure di Protezione Antincendio ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio. Il datore di lavoro deve attuare la SORVEGLIANZA, il CONTROLLO e la MANUTENZIONE delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.... segue

Decreto 10 Marzo 1998 La manutenzione Allegato VI: Controlli e Manutenzione sulle Misure di Protezione Antincendio ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO segue Scopo dell attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio. L attività di controllo periodico e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato

Decreto 10 Marzo 1998 La manutenzione Art. 4 Controllo e Manutenzione degli Impianti e delle Attrezzature Antincendio Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o installatore.

Norma UNI 11224:2011 per la Manutenzione degli Impianti di Rivelazione Automatica d Incendio In vigore dal 23 Giugno 2011

Norma UNI 11224:2011 per la Manutenzione degli Impianti di Rivelazione Automatica d Incendio 23 Giugno 2011 Strumentazione e documentazione da impiegare durante le prove Prima di operare su un impianto antincendio è necessario almeno reperire quanto segue: Manualistica relativa alla centrale e alle apparecchiature installate Disegni e documentazione di progetto dell impianto di protezione. Lo stato di edizione e/o revisione della documentazione dovrà essere conforme a quanto installato Eventuali standard o procedure di prova dei produttori delle apparecchiature installate, ove esistenti. Eventuali strumenti di prova predisposti allo scopo dai produttori delle apparecchiature.

D.M. 37 del 22/01/2008: qualche notevole passo avanti verso una regolamentazione completa degli Impianti tecnologici con ancora qualche problema da risolvere

D.M. n. 37 del 22/01/2008 Regolamento in materia di attività di Installazione degli Impianti all interno degli Edifici Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e connesso a reti di distribuzione si applica partire dal punto di consegna della fornitura. a

D.M. n. 37 del 22/01/2008 Regolamento in materia di attività di Installazione degli Impianti all interno degli Edifici Art. 1. Ambito di applicazione 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonche' gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;

D.M. n. 37 del 22/01/2008 Regolamento in materia di attività di Installazione degli Impianti all interno degli Edifici Art. 5. Progettazione degli impianti 1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative piu' rigorose in materia di progettazione: - nei casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta - negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

12 D.M. n. 37 del 22/01/2008 Regolamento in materia di attività di Installazione degli Impianti all interno degli Edifici Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario 1. Il committente e' tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3. 2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilita' delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.

13 D.M. n. 37 del 22/01/2008 Regolamento in materia di attività di Installazione degli Impianti all interno degli Edifici Art. 10. Manutenzione degli impianti 1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto ne' il rilascio dell'attestazione di collaudo, ne' l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3. 2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità. 3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.

La Norma Tecnica impiantistica UNI 9795: 2010 per realizzare un Impianto secondo la Regola dell Arte 14

Norma UNI 9795: 2010 NORMA ITALIANA Gennaio 2010 TITOLO: Sistemi Fissi Automatici di Rivelazione e di Segnalazione Allarme d Incendio Progettazione, Installazione ed Esercizio. 15

personale competente e qualificato Qual è il Personale Competente e Qualificato abilitato ad effettuare l installazione, la messa in servizio ed i successivi Controlli e Manutenzioni sui Sistemi di Protezione Antincendio? Possibili RISPOSTE o meglio ulteriori DOMANDE: A) E sufficiente che l Azienda Manutentrice abbia l abilitazione di cui al DM 37/08 (famosa Lettera G)? NO A) Esiste qualche altra tipologia di abilitazione per le Aziende che effettuano i Servizi di Controllo e Manutenzione? NO

personale competente e qualificato L argomento della Certificazione di Competenza è uno dei must anche a livello Europeo. E del resto sufficiente leggere alcuni passaggi Direttiva Servizi per rendersi conto di quanta importanza sia data al settore dei servizi, visto tutta l economia nel futuro dcome vero e proprio motore di sviluppo per ella Comunità Europea

Direttiva Servizi La direttiva si applica nei due casi seguenti: In occasione dell istituzione permanente di imprese, cioè quando un imprenditore privato o un impresa vuole istituire uno stabilimento permanente (impresa o succursale) nel suo paese o in un altro paese dell UE; In occasione della prestazione transfrontaliera di servizi, cioè quando un impresa già stabilita in un paese dell UE, desidera fornire servizi in un altro paese dell UE, senza creare uno stabilimento permanente o quando un consumatore, che risiede in un paese dell UE, desidera ottenere un servizio da un prestatore stabilito in un altro paese dell UE. 18

CEN/CLC TC 4 European Services Standard for Fire Safety and Security Systems La DIRETTIVA SERVIZI Origine e Background per uno standard Europeo sui Servizi 1. La Direttiva 2006/123/EC sui Servizi nel Mercato Interno (Direttiva Servizi = SD) pone le basi per tutti i Paesi Europei affinchè vengano rimosse tutte le barriere legali ed amministrative al libero scambio, per rilanciare una crescita potenziale senza vincoli del Mercato dei Servizi nell area EU. 2. La Direttiva SD sfida gli Standard Europei (EN) e gli schemi di Competenza per garantire la Qualità (SD art. 26) 3. La Commissione Europea ed il CEN incoraggiano gli Operatori a produrre degli Standards EN su come fornire Servizi nel loro settore (Mandato di Programmazione M/371) 19

CEN/CLC TC 4 European Services Standard for Fire Safety and Security Systems Obiettivo Strategico Sviluppare uno Standard di Base che specifichi i Requisiti di Qualità nella fornitura dei Servizi per i Sistemi di Rivelazione Incendio, di Protezione Antincendio ed i Sistemi di Sicurezza Anticrimine. Lo Scopo copre: La Pianificazione, Progettazione, Installazione, Messa in Servizio, Gestione e/o Manutenzione; Le Aziende che forniscono qualsiasi di questi Servizi; Il Personale addetto di queste Aziende; I requisiti minimi dei Servizi erogati

Qual è il Mandato e Lo Scopo del CEN/CLC TC 4? CEN/CLC/ TC4 Final Scope Prima Parte: Questo Standard di base specifica i requisiti generali per la qualità dei Servizi forniti dalle Società e le competenze del loro Personale Addetto incaricato di: la pianificazione, la progettazione, l installazione, la messa in servizio, la gestione, la manutenzione e la riparazione dei Sistemi di Sicurezza Antincendio ed Antintrusione. Non ci sono differenziazioni per quanto riguarda le dimensioni del progetto, la struttura della Società/Organizzazione, la sua dimensione ed esperienza. Seconda Parte: Questo Standard Europeo è applicabile ai Sistemi di Sicurezza Antincendio e/o Antintrusione, ossia Sistemi di Rivelazione e Segnalazione di Allarme Incendio, Sistemi Fissi di lotta contro l Incendio, Sistemi Antintrusione ed Antirapina, Sistemi di Controllo Accessi, Sistemi di Allarme Sociale, Sistemi di Videosorveglianza e tutte le combinazione di tali Sistemi.

La strada della Qualità verso una Soluzione della Qualità Globale a livello Europeo Coperte dai TC 72 TC 191 e TC79 Coperto dal TC 4 La Qualità comincia con le Norme sui Prodotti, le Norme sui Sistemi e le Linee Guida Applicative. Il logico sviluppo sono le Norme per i Fornitori di Servizi

La situazione OGGI: riassunto ed interdipendenza di Standard e Regole Tecniche Nazionali ed Europee C è la mancanza di uno Standard EN di Base sui Servizi che riempia lo spazio tra gli Standards EN dei Prodotti/Sistemi/Centrali e gli ulteriori Codici di Pratica Professionale e/o Standard specifici, al fine di garantire al Cliente delle soluzioni di qualità e sicure nel tempo. Standard EN Standard EN Linee Guida EN/TS PRODOTTI Centrali/Sistemi Applicazioni/Centrali CEN/TC72 Rivelazione Incendio EN 54-1, 3 EN 54-16 TS/EN 54-14 EN 54-31 TS/EN 54-32 CEN/TC191 Protezione Antincendio CLC/TC79 Antintrusione Standard EN dei PRODOTTI EN 12094 EN12094 Soltanto Regole Tecniche CEA EN 50131-2..8 EN 50131-1 TS/EN 50131-7 EN 50136-2..4 EN 50136-1 TS/EN 50136-7 Norme/Regole Tecniche o Linee Guida Nazionali o di Associazioni Industriali Aziende + Personale + Servizi erogati Pianificazione, Progettazione, Installazione, Messa in Servizio, Gestione, Manutenzione

La situazione nel FUTURO: riassunto ed interdipendenza degli Standards Europei C è la mancanza di uno Standard EN di Base sui Servizi che riempia lo spazio tra gli Standards EN dei Prodotti/Sistemi/Centrali e gli ulteriori Codici di Pratica Professionale e/o Standard specifici, al fine di garantire al Cliente delle soluzioni di qualità e sicure nel tempo. Standard EN Standard EN Linee Guida EN/TS PRODOTTI Centrali/Sistemi Applicazioni/Centrali CEN/TC72 Rivelazione Incendio EN 54-1, 3 EN 54-16 TS/EN 54-14 EN 54-31 TS/EN 54-32 CEN/TC191 Protezione Antincendio CLC/TC79 Antintrusione Standard EN dei PRODOTTI EN 12094 EN12094 Soltanto Regole Tecniche CEA EN 50131-2..8 EN 50131-1 TS/EN 50131-7 EN 50136-2..4 EN 50136-1 TS/EN 50136-7 Aziende + Personale + Servizi erogati Standards Europei per i Servizi Pianificazione, Progettazione, Installazione, Messa in Servizio, Gestione, Manutenzione

I Punti chiave dell iniziativa 1. Il concetto di Certificazione Per l implementazione di questo Standard Europeo sui Servizi è necessario un processo di controllo e certificazione delle Società che vogliono fornire un certo tipo di servizio. Lo Standard sarà naturalmente la base per la Certificazione. E pertanto necessario che il concetto di Certificazione sia esteso a tutto il sistema/processo (filiera di produzione). 2. Applicazione di Standards Europei L applicazione di Standards Nazionali può creare dei problemi, nel momento in cui ci sono sovrapposizione o conflitti con questo Standard. E pertanto necessario l applicazione di tandards Europei. I Comitati TC72, TC191 e TC79 sono quindi pregati di indicare quelle aree, dove tali Standards Europei mancano. 3. Fornitura di Servizi a distanza/ Importazione di Servizi Le Società che forniscono Servizi di Manutenzione e riparazione faranno uso di Servizi offerti da Fornitori dislocati al di fuori della EU/EFTA. Un problema aggiuntivo è la produzione di Documentazione per alcune fasi di attività come la Progettazione o l Installazione. I Fornitori stranieri potrebbero non essere certificati secondo questo futuro Standard Europeo sui Servizi. Si dovrà quindi prevedere uno specifico schema per assicurare uguali condizioni di concorrenza a tutti.