Il meccanismo unico di risoluzione (SRM): l assetto istituzionale. Marco di Pietropaolo SADIBA - 16 maggio 2014

Documenti analoghi
Padova, 21 giugno 2016 UNIONE BANCARIA: LA NUOVA VIGILANZA E GLI EFFETTI SUL SISTEMA BANCARIO DAL BAIL OUT AL BAIL IN

INDICE-SOMMARIO. Introduzione. Crisi finanziaria e reazione del sistema... Pag. 1

Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti.

DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 1 o dicembre 2009 relativa all adozione del suo regolamento interno (2009/882/UE)

L attribuzione delle funzioni di vigilanza alla BCE: aspetti istituzionali

BAIL IN. A cura di Claudio Cacciamani,

Il Meccanismo Unico di Vigilanza Bancaria. Sebastiano Laviola VI Conferenza MAE-Banca D Italia Roma, 4 Marzo 2013

corredata delle risposte del Comitato di risoluzione unico, del Consiglio e della Commissione

Il Bail-In del Capitale Le mani sui nostri risparmi. Giorgio Gattei Toni Iero Casalecchio di Reno, 28 gennaio 2016

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla revisione dello statuto del comitato economico e finanziario

Legislatura 17 ATTO CAMERA

Le nuove regole in materia di crisi bancarie (SRM) (BRRD 59/2014 e D.LGS 180/2015)

Strumenti di risoluzione delle crisi bancarie

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l Unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie

La liquidazione coatta amministrativa delle banche

Crisi bancarie e Bail-in: cosa cambia e cosa è bene sapere

La nuova Direttiva Comunitaria BRRD Bank Recovery and Resolution Directive. Paolino Donnarumma Banco Popolare Servizio Sviluppo e Alleanze

Maggio La risoluzione dei gruppi bancari transfrontalieri

La crisi finanziaria e l Unione Bancaria

Consiglio europeo 15. Trattato di Maastricht 7 febbraio 1992 Tratta- to sull Unione Europea, sottoscritto a Maa- stricht, il 7 febbraio

Bail-in: gli adeguamenti alla normativa comunitaria e nazionale IPOTESI DI LAVORO

CRISI BANCARIE E PRIME ESPERIENZE DI RISOLUZIONE ASSISTITA DA FONDI: IL PRIMO INTERVENTO DEL FONDO NAZIONALE DI RISOLUZIONE

Decreto legge recante disposizioni urgenti per il settore creditizio

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6, e l'articolo 132,

DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BCE (IN AGGIUNTA A QUELLE CHE FISSANO I TASSI DI INTERESSE)

ALLEGATO I. «ALLEGATO XXIV (Titolo così modificato dall'atto di rettifica su GUUE L 95 del ) SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) per il Domande e risposte

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 744

BANKPEDIA. Abstract. Nell ambito del processo di rafforzamento dell integrazione economica, finanziaria e fiscale dell Unione Europea,

VISTO il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che attua la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;

GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE (BAIL IN) DIRETTIVA 2014/59/UE

NEWS I PRIMI SALVATAGGI BANCARI

Il nuovo fondo europeo di garanzia dei depositi: alcuni dettagli importanti della proposta

Il Direttorio della Banca d Italia

RMSTUDIO DISCUSSION PAPER GUIDELINES ON SIMPLIFIED OBLIGATIONS N 3. Novembre

Riflessioni sul potenziale impatto del bail-in nel rapporto banca - cliente

Assemblea degli azionisti

VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO SULL UNIONE EUROPEA E DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL UNIONE EUROPEA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2008 relativa alla creazione di un comitato consultivo per le pari opportunità tra donne e uomini

10 Aprile 2014 Milano,Italy. Revisione della MiFID Il ruolo dell ESMA Salvatore Gnoni Investment & Reporting Division

Sapienza Roma, 1 aprile 2014

Provvedimento della Banca d Italia

C 73/18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

DECRETO-LEGGE 22 novembre 2015, n. 183 Disposizioni urgenti per il settore creditizio (15G00200) (GU n.273 del ) Vigente al:

Daniele Ravaglia Direttore Generale

1. Le nuove regole sulla prevenzione e la gestione delle crisi bancaria (dalla direttiva BRRD)

10460/16 deb/rus/va/s 1 DGG 1C

Regolamento sull organizzazione

RMSTUDIO DISCUSSION PAPER STUDIO PRELIMINARE DI IMPATTO SUI COSTI BANCARI DELLA N 5. Gennaio

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l Unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Parte I. Le modificazioni dell impresa di assicurazione: trasformazione - fusione - scissione - cessazione

(2006/294/CE) (GU L 107 del , pag. 54)

Introduzione... p. 13 Mario P. Chiti e Vittorio Santoro. La costituzione dell Unione bancaria e l influenza sull ordinamento italiano

DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA. del 25 agosto su richiesta della Banca d Italia sulle modifiche allo statuto della Banca d Italia

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLO STATO D INSOLVENZA BANCARIA

EBA/GL/2015/ Orientamenti

1. Le nuove regole sulla prevenzione e la gestione delle crisi bancaria (dalla direttiva BRRD)

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI. DI ENEL S.p.A.

PROGRAMMA. Due quesiti a scelta tra otto proposti dalla Commissione (due per ciascuna materia) tra le seguenti materie:

C U L T U R A F I N A N Z I A R I A B A I L I N S E L O S A I T I S A L V I M A U R I Z I O M A P E L L I. I T

REGOLAMENTO INTERNO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA MODI- FICATO IL 22 APRILE 1999

IT Unita nella diversità IT A8-0419/1. Emendamento. Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo a nome del gruppo EFDD

COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

BREXIT E SERVIZI FINANZIARI NEL CONTESTO DELLE POLITICHE UE NEI CONFRONTI DEI PAESI TERZI. Sebastiano LAVIOLA ROMA, BANCA D ITALIA,

COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Il nuovo sistema di gestione delle crisi bancarie

Modifiche statutarie. Assemblea degli Azionisti

DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BCE (IN

REGOLAMENTO DEL COMITATO REMUNERAZIONI. DI POSTE ITALIANE S.p.A.

La nostra solidità. La nuova normativa del Bail-in

1. Introduzione. 2. LA BCE e la Commissione amministrativa del riesame. 3. Composizione della Commissione amministrativa ECB-PUBLIC

Statuto. della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Emendamento del 30 giugno 2005 RS 0.201; RU (testo consolidato)

POR FESR DEL FRIULI VENEZIA GIULIA INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL OCCUPAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE DR/2019/2648 del 01/07/2019 Firmatari: De Vivo Arturo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA Centro di informazione Europe Direct

Art. 70 Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Attribuzioni riservate ex art c.c. in via esclusiva al Consiglio di. Amministrazione

BCE - PUBBLICO. All attenzione della dirigenza delle banche significative. Francoforte sul Meno, 28 luglio 2017

Orientamenti definitivi

APPLICAZIONE IN ITALIA DEI REGOLAMENTI DELEGATI DELLA COMMISSIONE (UE) n. 61/2015 E n. 62/2015 ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ

COMITATO REMUNERAZIONI

Delibera della Giunta Regionale n. 446 del 06/10/2015

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 6 FOGLIO INFORMATIVO PRESTITO TITOLI

Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

LA BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE)

visto l accordo monetario del 27 marzo 2012 tra l Unione europea e la Repubblica di San Marino, in particolare l articolo 8, paragrafo 5,

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI. DI ENEL S.p.A.

Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto

Transcript:

Il meccanismo unico di risoluzione (SRM): l assetto istituzionale Marco di Pietropaolo SADIBA - 16 maggio 2014

Il secondo pilastro dell Unione Bancaria La funzione dell SRM Legame tra rischio sovrano e rischio delle banche; percezione della garanzia implicita dello Stato sulle passività delle banche Interconnessione / frammentazione dei mercati; tendenza al «ring fencing» FSB - Key Attributes (10/2011); Rapporto dei quattro Presidenti (6/2012) Modalità comune di risoluzione delle banche; limitato uso del denaro dei contribuenti: azionisti e (poi) creditori sopportano le perdite per primi; Fondo unico finanziato dalle banche (SRF) 1

La struttura normativa dell SRM Direttiva «Bank Recovery and Resolution» (BRRD) 1.1.2015 (1.1.2016 bail-in) UE 28 Regolamento SRM / SRF 1.1.2016 (dall entrata in vigore istituzione del Comitato; dall 1.1.2015 avvio di alcune attività del Comitato (no risoluzione)) Euro 18 Accordo intergovernativo (IGA) sul trasferimento dei contributi al SRF e la loro progressiva mutalizzazione Impegno alla ratifica per l avvio dell SRM (1.1.2016) Euro 18 2

Tratti caratteristici del secondo pilastro Obiettivi della risoluzione (per valutare l interesse pubblico) - continuità delle funzioni essenziali; - tutela della stabilità finanziaria; - salvaguardia dei fondi pubblici, minimizzando il sostegno pubblico; - tutela dei depositanti e degli investitori coperti dalle direttive DGS e ICS; - tutela dei fondi e degli asset dei clienti. Fattore tempo; pianificazione Autorità (RA - Ministeri) Coinvolgimento dei terzi (azionisti; creditori; depositanti; dipendenti) Finanziamento della risoluzione - Fondo unico (SRF) 3

La NRA - BCN; ministero (delle finanze); altre autorità amministrative; in via eccezionale la NCA - Un autorità o in via eccezionale più autorità (giustificazione a EBA e COM; autorità di contatto con altre NRA) - Separatezza rispetto alle funzioni di vigilanza e alle altre funzioni - Informazioni al ministero sulle decisioni prese; approvazione delle decisioni con impatto diretto sul bilancio o con implicazioni sistemiche 4

La preparazione al risanamento e alla risoluzione Strumenti di «preparazione» al risanamento e alla risoluzione - Piani di risanamento (Banca + NCA) - Piani di risoluzione (NRA) - Assessment of resolvability (NRA) - Sostegno finanziario infragruppo (Accordo tra le banche del gruppo + Verifica della NCA su base consolidata; opposizione della NCA della banca che fornisce il sostegno) 5

L intervento precoce Misure di «intervento precoce» (NCA) Presupposto: «violi o rischi di violare nel prossimo futuro i requisiti» di cui alla CRDIV/CRR - Richieste di esame della situazione o di decisioni, inclusa l attuazione del piano di risanamento - Removal - Amministratore temporaneo 6

Condizioni per la risoluzione: La risoluzione 1) l ente è in dissesto o a rischio di dissesto (NCA); 2) interesse pubblico; 3) assenza di alternative (private o di vigilanza, incluse le misure di intervento precoce) Svalutazione (write-down) o conversione degli strumenti di capitale Strumenti di risoluzione: - Cessione (totale o parziale) dell attività d impresa - Ente ponte - Separazione delle attività - Bail-in (1.1.2016) Il principio «no creditor worse-off» 7

L SRM: gli attori Commissione e Consiglio Comitato unico di risoluzione (SRB) Fondo unico di risoluzione (SRF) BCE NRA x18+ 8

L SRM: ambito di applicazione e ripartizione delle competenze La struttura rispecchia (in larga parte) quella dell SSM. L SRM e i poteri del Comitato coinvolgono tutte le banche dell area dell euro («one tier system»); il Comitato esercita poteri diretti («elabora i piani di risoluzione e adotta tutte le decisioni relative alla risoluzione») sulle banche significative (ai sensi dell SSM) e sui gruppi transfrontalieri; inoltre, adotta il programma e le decisioni e applica gli strumenti di risoluzione se serve l intervento del Fondo unico di risoluzione. Le NRA esercitano i poteri di risoluzione negli altri casi Gli Stati partecipanti possono cedere i propri poteri al Comitato Gli altri Stati membri possono partecipare all SRM, instaurando una «cooperazione stretta» ai sensi dell art. 7 Reg. SSM 9

Il ruolo del Comitato quale autorità di risoluzione Il Comitato svolge le funzioni delle NRA, per le banche significative e per i gruppi transfrontalieri (es. piani di risoluzione; assessment of resolvability; strumenti di risoluzione programma di risoluzione) Le NRA assistono a tal fine il Comitato, attraverso attività consultive, preparatorie e attuative; «internal resolution teams» Il Comitato, in casi determinati, emana istruzioni alle NRA Esempio: il Comitato elabora e adotta i piani di risoluzione, previa consultazione con la NRA; può chiedere alla NRA di predisporre un progetto di piano e, a tal fine, emana orientamenti e istruzioni alle NRA. 10

Il ruolo del Comitato: la responsabilità complessiva dell SRM Il Comitato è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell SRM («one tier system») Il Comitato - detta «orientamenti e istruzioni generali» per le NRA; - esercita i «poteri di indagine» sulle banche; critiche BCE - può chiedere informazioni («in casi specifici o in via permanente») sull assolvimento dei compiti da parte delle NRA; - le NRA informano il Comitato in anticipo delle proprie decisioni; - il Comitato può esprimere un parere sul progetto di decisione; emette «segnalazioni» rivolte alle NRA se ritiene il progetto non conforme al regolamento o alle istruzioni generali; - può sostituirsi alla NRA (in caso di mancata corretta applicazione di una decisione del Comitato) o avocare a sé i poteri delle NRA (in particolare per mancato seguito adeguato alle segnalazioni). 11

Cooperazione nell SRM Il Comitato, il Consiglio, la Commissione, la BCE, le NRA e le NCA cooperano strettamente, in particolare nella pianificazione della risoluzione, nell'intervento precoce e nella risoluzione. Si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. Disciplina della cooperazione attraverso: «Quadro» per l organizzazione specifica della cooperazione con le NRA (assistenza e informazioni delle NRA al Comitato; poteri di indagine del Comitato; progetti di decisione delle NRA e relative valutazioni del Comitato); Eventuale memorandum d intesa con BCE, NRA e NCA per la cooperazione e lo scambio di informazioni in generale. 12

Il Comitato unico di risoluzione Il Comitato è un agenzia dell UE con sede a Bruxelles, dotata di personalità giuridica, rappresentata dal suo presidente. Dispone di autonomia di bilancio. E composto da: il presidente e altri quattro membri a tempo pieno mandato 5 anni non rinnovabile; nominati mediante decisione del Consiglio, su proposta della Commissione (previa consultazione del Comitato in plenaria) approvata dal Parlamento un membro per ciascuno Stato partecipante, in rappresentanza della NRA (se più NRA 2 rappresentante senza voto) Un rappresentante della COM e uno della BCE sono osservatori permanenti, con diritto di partecipare alla discussione e accesso a tutti i documenti Il Comitato (e le NRA) agiscono in «piena indipendenza»; in conformità alle decisioni della Commissione e del Consiglio, nel rispetto del diritto dell Unione 13

Il Comitato unico di risoluzione: sessione plenaria La sessione plenaria è composta da tutti i membri del Comitato; si riunisce almeno due volte all anno e, inoltre, su iniziativa del presidente o su richiesta di 1/3 dei membri Amministrazione generale del Comitato es.: programma di lavoro annuale; bilancio annuale; relazione annuale a PE e Consiglio; regolamento interno; «quadro» di cooperazione con le NRA Investimenti del Fondo unico Intervento Fondo > 5 mld. (sostegno alla liquidità ponderato 0,5): Il programma di risoluzione è adottato dalla sessione esecutiva, a meno che, entro tre ore, un membro chieda la decisione della plenaria; maggioranza semplice membri + 30% contributi Direttive alla sessione esecutiva se uso Fondo > 5 mld. nei 12 mesi precedenti maggioranza semplice membri + 30% contributi Contributi ex post; prestiti volontari; mezzi di finanziamento alternativi maggioranza 2/3 membri e 30% contributi (50% per i primi 8 anni) 14

Il Comitato unico di risoluzione: sessione esecutiva La sessione esecutiva è composta dal presidente e dai 4 membri a tempo pieno Inoltre, partecipano alle deliberazioni relative a un ente o a un gruppo: - il membro dello Stato in cui è stabilito l ente o il gruppo (non transfrontaliero); - i membri dello Stato della NRA di gruppo e degli Stati in cui vi sono filiazioni. Le decisioni relative a un ente o a un gruppo sono prese mediante consenso (entro un termine stabilito dal presidente); in mancanza, decidono il presidente e i 4 membri a tempo pieno, a maggioranza semplice Il Comitato in sessione esecutiva: - prepara tutte le decisioni della plenaria; - prende tutte le decisioni non affidate alla plenaria (ad es.: piani di risoluzione; programmi di risoluzione (anche > 5 mld., se non è chiesto il voto della plenaria)) 15

La procedura di risoluzione: l adozione del programma da parte del Comitato La BCE stabilisce la sussistenza dello stato o del rischio di dissesto, sentito il Comitato; lo può stabilire il Comitato in caso di silenzio della BCE dopo 3 giorni Il Comitato, verificati gli altri presupposti (assenza di alternative («in stretta cooperazione con la BCE») e interesse pubblico), adotta un programma di risoluzione («resolution scheme») Il programma: - sottopone l ente a risoluzione; - individua gli strumenti di risoluzione da applicare; - determina il ricorso al Fondo unico (importi e scopi specifici). Il programma si attiene al piano di risoluzione salvo che, alla luce delle circostanze specifiche, risultino più efficaci azioni non previste nel piano 16

Il Comitato trasmette il programma alla Commissione La procedura di risoluzione: l approvazione del programma Entro 24 ore COM approva o rifiuta motivatamente (per gli aspetti discrezionali) Entro 12 ore COM può proporre al Consiglio di opporsi motivatamente per carenza di interesse pubblico, o di approvare od opporsi a modifiche sostanziali (> 5%) da parte di COM all impiego del Fondo unico risultante dal programma Il programma è adottato se COM e Consiglio non sollevano obiezioni nelle 24 ore In caso di obiezioni, il Comitato modifica il programma conformemente a esse entro 8 ore; se manca l interesse pubblico (ad avviso del Consiglio) si procede a liquidazione secondo la legge nazionale Se è necessario, il programma già adottato può essere modificato con la stessa procedura 17

18

L attuazione del programma Il programma di risoluzione è indirizzato alle NRA, cui dà istruzioni Le NRA prendono tutte le misure necessarie per dare attuazione al programma, esercitando i poteri di risoluzione previsti dalla BRRD Il Comitato sorveglia l attuazione del programma; le NRA, a tal fine: - collaborano con il Comitato; - forniscono informazioni, a intervalli regolari stabiliti dal Comitato o a sua richiesta; - presentano al Comitato una relazione finale sull attuazione del programma. Il Comitato può dare istruzioni alle NRA su qualsiasi aspetto dell attuazione 19

Il Fondo unico di risoluzione (SRF) L SRF è costituito attraverso contributi delle banche; il Comitato ne è proprietario e lo amministra A regime (1.1.2024) 1% dei depositi protetti degli enti autorizzati in tutti gli Stati partecipanti: ~ 55 mld.; per ora no passività totali / importo minimo 2008 2012: aiuti per 592 mld. (supporto di capitale) = 4,6% del PIL UE 2012; 2009: 906 mld (garanzie e supporto di liquidità) - Contributi ex ante e contributi straordinari ex post proporzionali alle passività (esclusi fondi propri e depositi protetti); correzione in funzione del profilo di rischio, secondo criteri dettati dalla Commissione e specificati dal Consiglio - Meccanismi (provvisori) di finanziamento alternativo (prestiti presso «enti, enti finanziari o altri terzi») backstop pubblico per «potenziare la capacità di credito del Fondo» (provvisorio neutralità fiscale) - Prestiti dai (o ai) meccanismi di finanziamento degli Stati UE non partecipanti Periodo transitorio con comparti nazionali e loro progressiva convergenza, disciplinato attraverso l IGA; mutualizzazione a ritmo sostenuto nei primi 2/3 anni 20

L SRF: utilizzo L SRF è utilizzato «nell'ambito del programma di risoluzione, in sede di applicazione degli strumenti di risoluzione», per: - erogare prestiti o garantire le attività o passività dell'ente soggetto a risoluzione, dell'ente-ponte o della società veicolo per la gestione delle attività; - acquistare attività dell'ente soggetto a risoluzione; - versare contributi a un ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività; - pagare gli indennizzi agli azionisti o creditori se, in base all apposita valutazione di un esperto indipendente disposta dal Comitato, risulta violato il principio «no creditor worse-off». Occorre prima un bail-in dell 8% delle passività; l SRF interviene nei limiti del 5% delle passività E escluso l uso diretto per assorbire perdite o ricapitalizzare 21

Grazie per l attenzione 22