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Aggiornamento: giugno 2008 AVVISO PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA QUESTO AVVISO RICHIAMA L ATTENZIONE SUI DIRITTI E SUGLI STRUMENTI DI TUTELA PREVISTI A FAVORE DEI CLIENTI L'AVVISO RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI PREVISTA DAL D.LGS. N. 385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO) E DALLE ISTRUZIONI DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA. L'AVVISO RIGUARDA I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO LIMITATAMENTE ALLE PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE. L'AVVISO NON RIGUARDA LA TRASPARENZA DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO DISCIPLINATA DAL D.LGS. N. 58/1998 (TESTO UNICO FINANZA) E DALLE DISPOSIZIONI DELLA CONSOB E DELLA BANCA D'ITALIA. 1/8

SEZIONE I Il Cliente ha diritto: DIRITTI - di avere a disposizione e di asportare copia di questo Avviso; - di avere a disposizione e di asportare i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sulla banca, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell operazione e del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali; - qualora la banca si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso ed i fogli informativi relativi all operazione o al servizio offerto; - di ottenere, a richiesta e prima della conclusione del contratto senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna la banca (ed il cliente) alla stipula del contratto; - di ricevere un esemplare del contratto stipulato, che include il documento di sintesi; - di ricevere comunicazioni periodiche sull andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di durata e comunque una volta all anno, mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali; - di ricevere, nei rapporti di durata, comunicazione in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente da lui accettato, di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, evidenziante la formula Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di trenta giorni. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le dette prescrizioni sono inefficaci se sfavorevoli per il cliente. Le modifiche dei tassi conseguenti a variazioni di specifici parametri indicati nel contratto, non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione da parte della Banca; - di recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla ricezione della Proposta di modifica unilaterale del contratto comunicatogli dalla banca, senza spese. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate; - nel caso di variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria, che le variazioni riguardino contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e vengano applicate con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente; - di recedere dal contratto, nei contratti di durata, senza penalità e senza spese di chiusura, beninteso laddove il diritto di recesso sia attribuito al cliente dal contratto medesimo; - di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni. - qualora si tratti di persona fisica A) di estinguere anticipatamente, senza essere tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante, ivi incluse le clausole penali, i contratti di mutuo: stipulati dal 2 Febbraio 2007 quando si tratti di contratti per l acquisto della prima casa, stipulati dal 3 aprile 2007 quando si tratti di contratti per l acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale; B) all applicazione di quanto previsto dall Accordo siglato in data 2 maggio 2007 tra l ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni dei Consumatori rappresentative a livello nazionale, relativamente ai contratti di mutuo stipulati antecedentemente al 3 aprile 2007 per l acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale. L applicazione delle condizioni dell Accordo è subordinata alla sottoscrizione di apposita richiesta ed idonea dichiarazione da consegnare alla Banca. 2/8

- di avvalersi della possibilità, esercitando la facoltà di surrogazione prevista dall art. 1202 del codice civile 1, di contrarre un nuovo mutuo destinando il capitale erogato alla chiusura di preesistente mutuo, apertura di credito o altro contratto di finanziamento stipulato con altro intermediario bancario o finanziario, mantenendo l ipoteca che garantiva il credito preesistente ( portabilità del mutuo ); ciò qualora il cliente appartenga alla categoria dei consumatori ed anche quando detto credito sia non esigibile o sia stato pattuito un termine a favore del creditore. L adempimento di pubblicità immobiliare per rendere nota l intervenuta surrogazione può essere richiesto al Conservatore senza una particolare forma, allegando copia autentica dell atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. E nullo ogni patto, anche se posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l esercizio della facoltà di surrogazione. La surrogazione non comporta il venir meno dei benefici fiscali di cui godeva il finanziamento preesistente. In particolare, per i contratti di credito al consumo 2, il Cliente, in qualità di consumatore, ha diritto: - di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento ed un compenso, se contrattualmente previsto, comunque non superiore all 1% del capitale residuo; - di opporre al cessionario, nel caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione; - nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di agire contro quest ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore nei limiti del credito concesso. 1 Art. 1202 cod.civ. Surrogazione per volontà del debitore Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo. La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa; 2) che nell atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata; 3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione. 2 Il credito al consumo è una forma di prestito, che la banca accorda per l acquisto di beni o servizi da parte di una persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore). 3/8

SEZIONE II NORME A TUTELA DEL CLIENTE Sono a tutela del Cliente: - l obbligo della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità; - l obbligo in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della banca e prima della conclusione del contratto, di consegnare al cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi all operazione o servizio offerto; - l obbligo di consegnare, ai clienti consumatori, prima dell acquisto di prodotti complessi, il relativo foglio informativo; - l obbligo di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora; - l approvazione specifica della clausola contrattuale che consente alla banca di modificare unilateralmente il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati nei contratti di durata, ove sia convenuta tale facoltà, qualora sussista un giustificato motivo; - l approvazione specifica delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi; - la previsione, nei rapporti di conto corrente, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori; - la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge 3 ; - la previsione che gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento; - nelle operazioni di collocamento di titoli di stato, la previsione: 1. dell importo massimo della commissione eventualmente da applicare per il compimento di tali operazioni; 2. dei criteri e parametri per la trasparente determinazione dei rendimenti; 3. degli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda che la banca deve osservare nell attività di collocamento stessa; - l obbligo per la banca, previo rilascio al debitore di quietanza attestante la data di estinzione dell obbligazione derivante da mutuo ipotecario, di trasmettere al conservatore, entro trenta giorni dalla stessa data e senza alcun onere per il debitore, la comunicazione di avvenuta estinzione. Decorso detto termine di trenta giorni, il conservatore procede d ufficio alla cancellazione dell ipoteca. La garanzia permane qualora la banca, entro il medesimo termine di trenta giorni, dichiari al conservatore che ricorre giustificato motivo ostativo alla sua cancellazione. In particolare, per i contratti di credito al consumo sono a tutela del Cliente, in qualità di consumatore: - l indicazione, nell ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo periodo di validità; - l obbligo di indicare nei contratti: l ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le cadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica; - l obbligo di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l acquisto di determinati beni o servizi: i beni e servizi da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e l ammontare dell eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato; - l obbligo di indicare a pena di nullità, nei contratti di apertura di credito in conto corrente non connessa all uso di una carta di credito: il massimale e l eventuale scadenza del credito; il tasso di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante l esecuzione del contratto stesso; le modalità di recesso dal contratto; - l applicazione delle disposizioni previste (dall art.1525 codice civile 4 ) nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito. 3 In particolare, la sostituzione automatica prevede per gli interessi, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi (in mancanza di pubblicità nulla è dovuto) 4/8

SEZIONE III PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE 5 Questa banca aderisce all Accordo per la costituzione dell Ufficio Reclami della clientela e all Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie Conciliatore Bancario ADR che ha fra i suoi scopi la soluzione in sede stragiudiziale di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria alternativa rispetto al ricorso del giudice. Il Conciliatore Bancario si avvarrà per il raggiungimento dei suoi scopi, oltre che di un organismo di conciliazione ai sensi dell art. 38 del d.lgs. n 5/2003, anche di un organismo collegiale denominato Ombudsman-Giurì bancario che comprende una sezione speciale sui bonifici transfrontalieri. La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all Ufficio reclami o all Ombudsman-Giurì bancario. Ufficio Reclami Ogni Cliente può rivolgersi all Ufficio Reclami della banca, entro due anni da quando l operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R indirizzata a Ufficio Reclami Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. - via del Monte, 1 33100 UDINE o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. L Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se la banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) può presentare un ricorso all Ombudsman-Giurì Bancario, organo collegiale composto di 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario con sede in Via delle Botteghe Oscure 54, 00186 Roma. Il ricorso all Ombudsman-Giurì Bancario va presentato entro un anno dall invio della contestazione all Ufficio Reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia o documento utili. L Ombudsman-Giurì bancario può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al cliente. Le controversie per cui è competente l Ombudsman-Giurì bancario sono quelle di valore fino a 50.000. La decisione viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la banca e non per il cliente. Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri 6 ; in questo caso però l Ufficio reclami ha 30 giorni per evadere la richiesta del cliente. Qualora il cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all Ufficio Reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale dell Ombudsman-Giurì bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal D.lgs. n.253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Il ricorso all Ufficio Reclami o all Ombudsman bancario non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale. Il testo completo del Regolamento dell Ufficio Reclami e dell Ombudsman-Giurì bancario è a disposizione della Clientela presso tutte le filiali. 4 Art.1525 del codice civile (inadempimento del compratore nella vendita con riserva di proprietà): Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive 5 Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento 6 Per bonifico transfrontaliero si intende un operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell Unione europea, che su incarico di un cliente mette una somma di denaro a disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso cliente) presso una banca di un altro Stato membro; il cliente che dà l ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma di denaro) possono coincidere. 5/8

Procedure di composizione stragiudiziale delle controversie (Conciliazione) Con il termine Conciliazione si definisce il procedimento attraverso il quale le parti si accordano allo scopo di comporre o prevenire una lite. Nei casi di Conciliazione Stragiudiziale, quali quelli qui d interesse, un soggetto terzo collabora, talvolta anche in forma professionale, alla libera determinazione delle parti per il raggiungimento di un accordo di reciproca soddisfazione. Si illustrano di seguito i principali strumenti di conciliazione a disposizione della Clientela: 1. Procedura di Conciliazione esperita all interno di Intesa Sanpaolo Spa La procedura di Conciliazione permanente è in essere presso Intesa Sanpaolo Spa cosicchè tutti i clienti possono tentare di risolvere- in modo informale ed amichevole - le controversie insorte evitando i tempi e i costi del contenzioso La Conciliazione è un opportunità in più messa a disposizione dei clienti dalla Banca in collaborazione con le organizzazioni consumeristiche. La procedura di Conciliazione è semplice, gratuita e veloce, prevedendo tempi massimi di risoluzione di sessanta giorni; è a libera scelta del cliente, senza alcun onere e senza preclusioni rispetto a azioni legali successive. Alla Conciliazione permanente possono accedere i consumatori clienti della Banca titolari di tutti i più importanti prodotti offerti alla clientela famiglie (conti correnti e connesse carte di pagamento, mutui e prestiti personali), il cui elenco completo è indicato nel Regolamento, definito di comune accordo con tutte le Associazioni dei consumatori e che può essere consultato sul sito Internet della Banca o ritirato in qualsiasi filiale o presso le Sedi delle Associazioni dei Consumatori. Per accedere alla procedura è necessario che il cliente abbia già presentato alla Banca un reclamo scritto o telefonico e che lo stesso non abbia ricevuto risposta nel termine di 60 giorni o che la risposta non sia stata soddisfacente. A questo punto è sufficiente che il cliente compili la domanda il cui modulo è reperibile in filiale e la consegni in una qualsiasi filiale della Banca o la spedisca all indirizzo indicato sulla domanda stessa. Le singole domande sono valutate da una Commissione di Conciliazione, composta in modo paritetico da un rappresentante della Banca e da un rappresentante dell Associazioni dei consumatori, a tutela della massima trasparenza e correttezza delle decisioni espresse. 2. Procedura di Conciliazione esperita presso l Organismo di Conciliazione Bancaria Conciliatore Bancario Il servizio offre uno strumento per tentare di risolvere le controversie insorte tra la Banca e i clienti, i quali nell ambito di questa procedura sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo. Per attivare la procedura l interessato presenta un istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario (il cui modulo è disponibile anche sul sito internet del Conciliatore Bancario) inoltrandola al seguente indirizzo: Organismo di Conciliazione Bancaria via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L istanza deve essere attivata versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento, non dovute se l istanza è presentata congiuntamente con le altre parti. E inoltre prevista un indennità da corrispondere dalle parti direttamente al Conciliatore successivamente all avvio della procedura, rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite. Le procedure di conciliazione davanti al Conciliatore Bancario che si concludono entro termini prestabiliti indicati nel regolamento (60 giorni) possono essere di due tipi: 1) tecnica, introdotta dalla legge che ha riformato il processo societario (D. Lgs. n. 5/2003). La conciliazione tecnica - trova applicazione per le controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria di qualsiasi valore; - produce particolari effetti giuridici (il relativo verbale, una volta omologato dal Tribunale, ha valore di titolo e- secutivo; si sospendono i termini di prescrizione e decadenza); - beneficia di agevolazioni fiscali (esenzione da imposta di registro nel limite di valore di Euro 25.000) Per gestire questa procedura il Conciliatore Bancario ha costituito ai sensi di legge un organismo di conciliazione che ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l iscrizione nel Registro di detti organismi tenuto dallo stesso Ministero. 2) informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione che non è assoggettata alle previsioni del D.lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici si tenta di risolvere la controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l efficacia di un contratto. Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l Ombudsman Giurì Bancario o un arbitro (o un collegio arbitrale). Il regolamento della procedura è a disposizione della clientela presso tutte le filiali oltre che consultabile sul sito internet del Conciliatore Bancario (www.conciliatorebancario.it.). 6/8

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 12 Febbraio 2004 - Aggiornamento delle norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Ministro del tesoro del 9 luglio 1992, contenente «Norme specifiche per la trasparenza delle operazioni di collocamento dei titoli di Stato» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1992 - serie generale - n. 163), emanato in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 154, che detta <<Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari>>, successivamente modificato con decreto del Ministro del tesoro 23 dicembre 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1996 - serie generale - n. 305) e con decreto del Ministro del tesoro 10 marzo 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2000 - serie generale - n. 62); Visto l'art. 161, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (testo unico bancario), il quale stabilisce che la legge 17 febbraio 1992, n. 154, viene abrogata ma continua ad essere applicata fino all'entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del testo unico bancario; Visto l'art. 116, comma 2, del testo unico bancario, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'italia, il potere di stabilire criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento e per la trasparente determinazione dei rendimenti, nonché gli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda da osservare nell'attività di collocamento dei titoli di Stato; Visto l'art. 120, comma 1, del testo unico bancario, il quale stabilisce che gli interessi sui versamenti sono conteggiati con la valuta del giorno in cui il versamento è effettuato; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati; Visto l'art. 39 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato; Considerata l'opportunità di emanare nuove disposizioni per le operazioni di collocamento dei titoli di Stato, anche a seguito delle modifiche intervenute nelle tecniche di collocamento; Considerato che, come remunerazione per il collocamento dei titoli a medio e lungo termine, agli intermediari che partecipano alle aste viene corrisposta una provvigione; Decreta: Art. 1. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle categorie di soggetti che svolgono le operazioni di collocamento dei titoli di Stato, a breve, a medio e a lungo termine, anche se non partecipano direttamente alle operazioni d'asta o ai consorzi di collocamento. 2. Nel caso in cui il collocamento dei titoli avvenga attraverso un consorzio di collocamento, i riferimenti al prezzo medio ponderato di cui all'art. 2 e al prezzo di aggiudicazione di cui all'art. 3, si intendono effettuati al prezzo di emissione stabilito dal Tesoro nel decreto di emissione. Art. 2. 1. Per quanto concerne i buoni ordinari del Tesoro, i soggetti di cui all'art. 1, all'atto della prenotazione da parte della clientela, sono tenuti a regolare i titoli al prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta ed a limitare le eventuali commissioni alla misura massima indicata al successivo comma. 2. Il prezzo medio ponderato, che è reso noto con il comunicato stampa della Banca d'italia e pubblicato a cura del Ministero dell'economia e delle finanze nella Gazzetta Ufficiale, è pubblicizzato nei locali aperti al pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati, contenenti anche l'indicazione del corrispondente tasso di rendimento lordo a scadenza. Nei suddetti avvisi deve essere altresì indicata la commissione da applicare sull'operazione di sottoscrizione dei buoni. L'importo massimo di tale commissione e stabilito, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto, come segue: 0,05 euro per i buoni aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni; 0,10 euro per i buoni aventi durata residua compresa tra 81 e 170 giorni; 0,20 euro per i buoni aventi durata residua compresa tra 171 e 330 giorni e 0,30 euro per i buoni di durata residua pari o superiore a 331 giorni. 3. La comunicazione inviata alla clientela relativa all'avvenuta assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro indica analiticamente, oltre il capitale nominale dei titoli sottoscritti, i seguenti ulteriori elementi: a) il prezzo medio ponderato risultante dall'asta di riferimento; b) la ritenuta fiscale pagata sugli interessi, espressa sia in misura percentuale sia in valore assoluto rispetto al valore nominale; c) la commissione applicata, espressa sia in misura percentuale sia in valore assoluto rispetto al valore nominale; d) il prezzo totale di vendita (comprensivo quindi dell'importo della ritenuta fiscale e della commissione) ed il corrispondente tasso di rendimento annuo. 7/8

Art. 3. 1. Per quanto concerne il collocamento dei titoli di Stato a medio e a lungo termine, i soggetti di cui all'art. 1 non addebitano commissioni sui titoli assegnati alla clientela. Sono inoltre tenuti a regolare i titoli al prezzo di aggiudicazione determinato in asta maggiorato degli eventuali interessi maturati dalla data di godimento della cedola a quella del regolamento. 2. Il prezzo di aggiudicazione, reso noto dalla Banca d'italia tramite comunicato stampa, è pubblicizzato nei locali aperti al pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati, contenenti anche l'indicazione del corrispondente tasso di rendimento lordo a scadenza. 3. La comunicazione inviata alla clientela relativa all'avvenuta assegnazione dei titoli di Stato a medio e a lungo termine deve indicare analiticamente, oltre il capitale nominale dei titoli sottoscritti, i seguenti ulteriori elementi: se il cliente è un soggetto inciso dall'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239: a) il prezzo di aggiudicazione; b) il prezzo di aggiudicazione al netto dell'imposta sostitutiva sullo scarto di emissione maturato (c.d. <<prezzo per i soggetti nettisti>>); c) i dietimi di interesse netti; d) il prezzo totale di vendita (prezzo per i soggetti nettisti comprensivo dei dietimi di interesse netti) ed il corrispondente tasso di rendimento annuo; se il cliente non è un soggetto inciso dall'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239: a) il prezzo di aggiudicazione; b) i dietimi di interesse lordi; c) il prezzo totale di vendita (prezzo di aggiudicazione comprensivo dell'importo dei dietimi lordi) ed il corrispondente tasso di rendimento annuo. Art. 4. 1. Ai sensi dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, i soggetti di cui all'art. 1 accreditano alla clientela gli importi dovuti con una data di valuta coincidente con quella prevista dai singoli decreti di emissione per i relativi pagamenti. Art. 5. 1. I soggetti indicati nell'art. 1 espongono in modo ben visibile nei locali aperti al pubblico, non appena vengono resi noti dal Tesoro e dalla Banca d'italia, le date di emissione dei titoli di Stato a breve, a medio e a lungo termine ed il termine entro il quale i soggetti interessati possono prenotare i titoli offerti dal Tesoro. 2. I soggetti indicati nell'art. 1 informano con anticipo la propria clientela della scadenza dei propri titoli e del termine entro il quale la clientela stessa puo' prenotare i titoli offerti dal Tesoro. Art. 6. 1. Al fine di garantire la trasparenza e la conoscibilità dell'incidenza dei costi dell'attività di gestione e di amministrazione sul rendimento effettivo dei titoli, i soggetti indicati nell'art. 1 possono applicare spese di gestione e di amministrazione nella misura massima di 10 euro a semestre; l'importo di tali spese viene pubblicizzato nei locali aperti al pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati e deve essere inoltre indicato nelle comunicazioni periodiche inviate alla clientela. Art. 7. 1. Per le operazioni di collocamento disciplinate dal presente decreto non possono addebitarsi alla clientela oneri diversi da quelli indicati nei precedenti articoli, fatti salvi quelli rivenienti dall'applicazione della normativa fiscale in vigore. Art. 8. 1. Gli avvisi da esporre nei locali aperti al pubblico, previsti dal presente decreto, riportano in maniera chiara, con una veste grafica di facile identificazione e lettura, gli elementi informativi di cui allo schema allegato. Art. 9. 1. Alle attività disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti previste dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle relative disposizioni di attuazione, per i servizi e le operazioni in essi disciplinati. Art. 10. 1. Il decreto del Ministro del tesoro 9 luglio 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1992 - serie generale - n. 163) e il decreto del Ministro del tesoro 10 marzo 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2000 - serie generale - n. 62) sono abrogati. 2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 8/8 Roma, 12 febbraio 2004 Il Ministro: Tremonti