Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 56 10.02.2017 Regime forfettario e riduzione contributiva 2017: la domanda A cura di Pasquale Pirone Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Regime forfettario Scade il 28/02/2017 il termine di presentazione della domanda all INPS, per il contribuente forfettario già in attività che vuole applicare il regime contributivo agevolato per il periodo d imposta 2017. Stiamo parlando della riduzione del 35% applicabile sui contributi dovuti sul reddito minimale IVS e sulla parte di reddito eccedente il minimale. Per chi inizia l attività nel 2017, invece, la domanda va presentata con la massima tempestività. In entrambi i casi la richiesta va fatta telematicamente. Inoltre l agevolazione interessa solo i contribuenti (forfettari) iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti. Premessa Nella sua originaria formulazione (comma 77 Legge di Stabilità 2015) era prevista la possibilità, per chi operasse nel regime forfettario, di presentare domanda all INPS al fine di richiedere la non applicazione del minimale contributivo. In particolare, per non vedersi applicare il minimale contributivo INPS per il periodo d imposta 2015, il contribuente forfettario doveva: presentare domanda (all INPS) entro il 28/02/2015, se trattavasi di contribuente già in attività e passato al forfettario dall 1/1/2015; con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS, se trattavasi di contribuente che aveva inziato attività nel 2015 scegliendo il regime forfettario. 1
Con il comma 111 della Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015), il legislatore è poi intervenuto, tra l altro, su ciò, sostituendo il predetto comma 77. In particolare, con il citato comma 111, dal periodo d imposta 2016, per tali contribuenti, è stato reintrodotto il minimale contributivo con la possibilità di richiedere all ente previdenziale una riduzione del 35%. Regime contributivo agevolato contribuente forfettario Anno d imposta 2015 Dal periodo d imposta 2016 Possibilità di richiedere la NON applicazione del minimale contributivo Ritorno del minimale contributivo con possibilità di richiedere una riduzione del 35% Il contribuente forfettario che, con riferimento al periodo d imposta 2016, voleva vedersi riconoscere il regime contributivo agevolato (riduzione 35%), doveva, comunque, presentare domanda (all INPS) entro il 28/02/2016, se trattavasi di contribuente forfettario già in attività; con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS, se trattavasi di contribuente che aveva inziato attività nel 2016 scegliento il regime forfettario. Il regime contributivo in commento (sia come previsto per il 2015 sia come previsto a decorrere dal periodo d imposta 2016) riguarda solo gli imprenditori individuali iscritti alla Gestione artigiani e commercianti. Non riguarda, invece: lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata; professionisti iscritti alla cassa di appartenenza. Inoltre non riguarda i contribuenti che operano in regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. La domanda per il 2017 Con riferimento al periodo d imposta 2017, il contribuente forfettario che vuole vedersi applicare (per tale periodo d imposta), il regime contributivo agevolato, dovrà, dunque: presentare domanda (all INPS) entro il 28/02/2017, se trattasi di contribuente forfettario già in attività; con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS, se trattasi di contribuente che inizia attività nel 2017 scegliento il regime forfettario. 2
Regime contributivo agevolato contribuente forfettario (Periodo d imposta 2017) Chi Termine presentazione Note Occorre considerare che: il termine è perentorio; Contribuente già in attività nel 2017 (ad esempio contribuente forfettario che ha iniziato l attività nel 2016 e non ha aderito al regime contributivo agevolato oppure contribuente che è passato al regime forfettario dall 1/1/2017) 28/02/2017 chi ha già presentato domanda per il periodo d imposta 2016, NON dovrà comunque ripresentarla per il 2017. Il regime in parola, infatti, si applicherà nel 2017 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2016 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso (Circolare INPS n. 22 del 31/01/2017). Dunque, nel 2017 ripresenta la domanda chi avendola già fatta nel 2016 vi ha poi rinunciato nel 2016. Contribuente che inizia attività nel 2017 Massima tempestività La domanda va presentata all INPS: telematicamente tramite il Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti. 3
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Ambito applicativo In merito all ambito applicativo del regime contributivo agevolato, la riduzione del 35% in commento troverà una doppia applicazione, ossia: Ambito applicativo Cosa Sconto Scadenze Contributi dovuti sul minimale di reddito 2017 Ridotti del 35% Continuano ad essere dovuti secondo le ordinarie scadenze trimestrali Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale 2017 Ridotti del 35% Liquidati nel Modello Redditi/2018 Il sig. Rossi Mario (operante già nel regime forfettario e iscritto alla gestione commercianti) aderisce per il 2017, al regime contributivo agevolato. Pertanto, considerando che: il reddito minimale per l anno 2017 ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è stato fissato in euro 15.548 euro; per i commercianti, l aliquota contributiva per il 2017 è fissata al 23,64%. Ne consegue che, per il 2017, il sig. Rossi Mario dovrebbe procedere al versamento delle quattro rate trimestrali sul minimale ridotto del 35%. Quindi: Reddito minimale 2017 = 15.548 x 65% = 10.106,20 Contributo minimale 2017 = 10.106x 23,64% = 2.389,11 + 7,44 (contributo di maternità) Rate trimestrali: 16 maggio 2017 16 agosto 2017 16 novembre 2017 16 febbraio 2018 In sede di Modello Unico/2018, il sig. Rossi Mario determinerà il suo reddito forfettario, e se superiore al minimale determinerà saldo ed acconto (riducendo del 35% anche il reddito eccedente il minimale). 5
Da considerare Nel caso in cui si dovesse scegliere di richiedere la contribuzione agevolata in commento, occorre tener presente quanto segue: Regime contributivo agevolato contribuente forfettario Cosa Incompatibilità Regola I soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le gestioni Inps e con più di 65 anni di età, che intendono avvalersi del regime contributivo agevolato in commento, non potranno contestualmente beneficiare della riduzione contributiva del 50% prevista per tale categoria di soggetti. Tuttavia, tale beneficio potrà essere nuovamente accordato nell ipotesi in cui il contribuente esca dal regime agevolato e con decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di nuova domanda; i collaboratori familiari di età inferiore ai 21 anni, che prestano attività nell ambito di imprese che aderiscono al regime contributivo agevolato, non potranno applicare la riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Accreditamento contributivo Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2, comma 29, della Legge n. 335/1995, secondo cui hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono, invece, ridotti in proporzione alla somma versata. Riferimenti normativi e di prassi Legge n. 232/2016; Legge n. 208/2015. - Riproduzione riservata - 6