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www.pwc.com/it IDD - Parere Tecnico EIOPA sui possibili atti delegati

IDD - Parere Tecnico EIOPA sui possibili atti delegati Conflitti di interesse Highlights Specifiche disposizioni per gli IBIPs. Complementarietà rispetto alle disposizioni sugli incentivi. L informativa come misura residuale. Ricevuta del pagamento: potenziale trigger di conflitti di interesse. Contesto Considerando 39: La gamma sempre più ampia di attività che molti intermediari assicurativi e imprese di assicurazione esercitano simultaneamente ha aumentato le possibilità che vi siano conflitti di interesse tra queste diverse attività e gli interessi dei clienti. È pertanto necessario prevedere norme volte a garantire che tali conflitti di interesse non si ripercuotano negativamente sugli interessi dei clienti. Considerando 57: Per garantire che qualsiasi onorario, commissione o beneficio non monetario connesso alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi percepito o pagato da un qualsiasi soggetto, diverso dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente, non si ripercuota negativamente sulla qualità del pertinente servizio al cliente, il distributore di prodotti assicurativi dovrebbe mettere a punto meccanismi adeguati e proporzionati per evitare tali ripercussioni negative. A tal fine, il distributore di prodotti assicurativi dovrebbe elaborare, adottare e riesaminare regolarmente le politiche e le procedure relative ai conflitti di interessi al fine di evitare ogni ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente e garantire che quest ultimo sia adeguatamente informato in merito agli onorari, alle commissioni o ai benefici. Articolo 27: Fatto salvo l articolo 17, un intermediario assicurativo o un impresa di assicurazione che si occupa della distribuzione di prodotti di investimento assicurativi mantiene e applica disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interesse di cui all articolo 28 incidano negativamente sugli interessi dei propri clienti. Dette disposizioni sono proporzionate alle attività svolte, ai prodotti assicurativi venduti e al tipo di distributore. Articolo 28: Gli Stati membri garantiscono che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione adottino ogni misura appropriata per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa. Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dall intermediario assicurativo o dall impresa di assicurazione a norma dell articolo 27 per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente, l intermediario assicurativo o l impresa di assicurazione informa chiaramente il cliente, in tempo utile prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura generale o delle fonti di tali conflitti di interesse. In deroga all articolo 23, paragrafo 1, le informazioni di cui al presente articolo, paragrafo 2: (a) sono fornite su un supporto durevole; e (b) sono sufficientemente dettagliate, in considerazione delle caratteristiche dei clienti, per consentire a questi ultimi di prendere una decisione informata sulle attività di distribuzione assicurativa nel cui contesto sorge il conflitto di interesse. 1

1 Ambito di applicazione A chi? Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi, inclusi i loro manager, dipendenti o ogni altra persona direttamente o indirettamente collegata a loro tramite catene di controllo Che cosa? Conflitti di interesse fra l impresa di assicurazione o l intermediario assicurativo e i loro clienti Conflitti di interesse fra i dipendenti dell impresa di assicurazione o dell intermediario assicurativo e i loro clienti Conflitti di interesse fra un cliente ed un altro Quando? Durante la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIPs) 2 Conflitti di interesse: Aspetti chiave 2.1 Identificazione dei conflitti di interesse Per identificare i conflitti di interesse, l EIOPA fornisce quattro criteri minimi che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione dovrebbero tenere in considerazione. A tal proposito, un conflitto di interesse sussiste qualora un intermediario assicurativo, una compagnia di assicurazione o una persona a questi collegata: possa realizzare un guadagno finanziario, o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; abbia un incentivo (finanziario o di altro genere) a favorire l interesse di un cliente o di un gruppo di clienti a danno di altri; riceva o possa ricevere da una persona diversa dal cliente un beneficio monetario o nonmonetario relativo alle attività di distribuzione assicurativa; sia coinvolto nella gestione o nello sviluppo degli IBIPs, e, in particolare, influenzi la determinazione del pricing di questi prodotti o dei relativi costi di distribuzione. 2.2 Politica sui conflitti d interesse Principio generale: gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione dovrebbero formulare, applicare e mantenere una efficace politica sui conflitti di interesse. 2

1 Contesto La politica sui conflitti di interesse deve identificare, con riferimento alle specifiche attività di distribuzione, le circostanze che costituiscono o potrebbero generare un conflitto di interesse che comporti il rischio di recare un pregiudizio agli interessi di uno o più clienti. Essa deve inoltre specificare le procedure da seguire e le misure da adottare al fine di gestire e prevenire tali conflitti evitando quindi di recare pregiudizi agli interessi dei clienti dell intermediario o della compagnia assicurativa, con lo scopo di: impedire o controllare lo scambio di informazioni fra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa danneggiare gli interessi di uno o più clienti; garantire una supervisione separata dei soggetti rilevanti le cui funzioni principali prevedono lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi che coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato; eliminare ogni collegamento diretto fra i pagamenti, inclusa la remunerazione, effettuati in favore di soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse; impedire o limitare l esercizio di un influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di attività di distribuzione assicurativa; misure per prevenire o controllare il coinvolgimento simultaneo o sequenziale di un soggetto rilevante nelle attività di distribuzione assicurativa nei casi in cui tale coinvolgimento possa compromettere la corretta gestione dei conflitti di interesse. 4 2 Misure alternative Se gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione mostrano che tali misure e procedure sono inappropriate nel garantire che le attività di distribuzione siano svolte nel rispetto degli interessi dei clienti e non siano influenzate da diversi e confliggenti interessi delle imprese assicurative, degli intermediari assicurativi o di un altro cliente, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione devono adottare misure e procedure alternative appropriate a tal fine. 3

3 3 Informativa Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione dovrebbero evitare di fare affidamento sull informativa e dovrebbero assicurare che l informativa sia utilizzata in via residuale laddove le misure organizzative e amministrative implementate non sono sufficienti. L informativa dovrebbe: includere una descrizione specifica del conflitto di interesse, includendo la natura e le cause del conflitto di interesse, così come i rischi che potrebbero sorgere nei confronti del cliente e le misure intraprese per mitigare tali rischi; dimostrare chiaramente che i presidi organizzativi e amministrativi adottati non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del cliente sia evitato, al fine di permettere al cliente stesso di prendere una decisione informata rispetto alle attività di distribuzione assicurativa nel momento in cui sorge un conflitto di interesse. 4 Documentazione Mantenere e aggiornare regolarmente il registro delle situazioni in cui è sorto un conflitto di interesse che ha comportato il rischio di ledere degli interessi di uno o più clienti, ovvero, nel caso di servizi o attività prestati su base continuativa, dei casi in cui tale rischio potrebbe sorgere. 4

3 Gap analysis tra MiFID II e IMD Contenuto della policy sui conflitti di interesse Misure alternative Informativa Gap analysis rispetto a MiFID II* Così come il Parere Tecnico EIOPA, anche la MiFID II prevede l obbligo di mantenere e di aggiornare regolarmente una policy sui conflitti di interesse. L Articolo 33 del Regolamento MiFID II stabilisce una lista di cinque criteri per identificare i conflitti di interesse. Due di questi sono diversi dai criteri introdotti dal Technical Advice di EIOPA: (b) la compagnia o la persona ha un interesse nel risultato di un servizio fornito al cliente o di una operazione svolta per conto di un cliente, che è diverso da quello del cliente; (d) la compagnia o la persona svolgono attività sullo stesso business del cliente. All interno della MiFID II, non è prevista una disposizione relativa all adozione di adeguate misure e procedure alternative nei casi in cui le misure implementate non risultino appropriate (eccetto per l informativa, come misura ultima). Anche all interno della MiFID II l informativa verso i clienti dovrebbe rappresentare una misura residuale, da utilizzare solo quando le misure organizzative ed amministrative non siano sufficienti a garantire che vengano impediti rischi di danneggiamento al cliente. Gap analysis rispetto a IMD** Erano già previsti quattro criteri nel precedente documento Technical Advice di EIOPA sui conflitti di interesse (6 Gennaio 2015) ma l ultimo non è esattamente lo stesso (l attuale documento di EIOPA Technical Advice specifica in particolare se essi hanno un influenza nel pricing di questi prodotti o nei relativi costi di distribuzione ). N/A N/A Documentazione Anche all interno della MiFID II è richiesto di mantenere e aggiornare regolarmente il registro delle situazioni che comportano il rischio di un conflitto di interesse. N/A * Direttiva 2014/65/UE sugli strumenti finanziari nei mercati **Direttiva 2002/92/CE del 9 Dicembre sulla mediazione assicurativa. 5

4 Principali impatti dei requisiti inclusi nel Parere Tecnico Requisiti Impatti sul modello organizzativo (procedure, politiche, contratti) Impatti sull IT Impatti sul business Contenuto della Politica sui Conflitti di interesse Misure alternative Documentazione

Per ulteriori informazioni siete pregati di contattare: Avv. Fabrizio Cascinelli Gianpaolo Giovanardi Director Tax and Legal Services Legal & Regulatory +39 345 6981767 +39 02 91605293 fabrizio.cascinelli@it.pwc.com Senior Manager Advisory FS MI +39 335 7350638 gianpaolo.giovanardi@it.pwc.com Cinthia Giordano Senior Manager Actuarial Services FS MI +39 393 9449911 +39 02 89074319 cinthia.giordano@it.pwc.com 2017 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. PwC refers to PricewaterhouseCoopers Advisory SpA, PricewaterhouseCoopers SpA and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors