1 Milano, 27 marzo 2014 PROMOTORI, SGR E MIFID II: L ITALIA E PRONTA!
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1 1 Milano, 27 marzo 2014 PROMOTORI, SGR E MIFID II: L ITALIA E PRONTA!
2 2 Milano, 27 marzo 2014 MIFID II: ALCUNI DEI PRESIDI A TUTELA DELL INVESTITORE 1. I requisiti in materia di governance dei prodotti e la c.d. product intervention 2. L informativa alla clientela 3. La consulenza indipendente e la gestione di portafogli 4. La disciplina sugli inducement 5. La remunerazione del personale 6. La competenza del personale addetto alla consulenza o alla vendita dei prodotti 7. Gli strumenti finanziari non complessi
3 3 Milano, 27 marzo LA GOVERNANCE DEI PRODOTTI E LA C.D. PRODUCT INTERVENTION La governance dei prodotti (articolo 16 e 24 MIFID 2): i prodotti devono essere concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato mercato target di clienti finali e la strategia di distribuzione degli strumenti ti finanziarii i deve essere compatibile con tale target: t 1) Le imprese di investimento che realizzano prodotti devono garantire che tali prodotti siano concepiti per rispondere alle esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali all interno della pertinente categoria di clienti, devono adottare provvedimenti ragionevoli per garantire che i prodotti siano distribuiti al mercato di riferimento individuato e riesaminare regolarmente l identificazione del mercato di riferimento dei prodotti che offrono e il loro rendimento; 2) Leimpresediinvestimentocheoffronooraccomandanoaiclientiprodottichenonsonostati loro a realizzare devono disporre di meccanismi adeguati per ottenere e comprendere le pertinenti informazioni relative al processo di approvazione del prodotto, compreso il mercato di riferimento identificato e le caratteristiche del prodotto che offrono o raccomandano. Tale obbligo deve applicarsi senza arrecare pregiudizio alla valutazione dell adeguatezza o idoneità che i distributori dovranno successivamente effettuare nella fornitura di servizi di investimento a ciascun cliente, sulla base delle sue esigenze, caratteristiche e obiettivi personali. Estensione della valutazione di adeguatezza dalla fase finale del processo distributivo, ossia quella in cui l intermediario consiglia o colloca il prodotto al cliente, alla fase di concepimento (c.d. design) del prodotto da parte della società emittente.
4 4 Milano, 27 marzo LA GOVERNANCE DEI PRODOTTI E LA C.D. PRODUCT INTERVENTION La c.d. product intervention (articolo 71 MIFID 2): potere delle autorità di vigilanza di sospendere la commercializzazione o la vendita di strumenti finanziari o depositi strutturati qualora l impresa di investimento non abbia sviluppato o applicato un processo di approvazione del prodotto efficace o non abbia altrimenti rispettato le disposizioni di cui all articolo 16.
5 5 Milano, 27 marzo LE INFORMAZIONI AI CLIENTI Ai clienti o potenziali clienti devono essere fornite tempestivamente informazioni appropriate sull'impresa di investimento e i relativi servizi, gli strumenti finanziari e le strategie di investimento proposte, le sedi di esecuzione e tutti i costi e oneri relativi. i Tali informazioni i i comprendono: 1. INFORMAZIONI SPECIFICHE IN CASO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI a) in caso di prestazione di consulenza in materia di investimenti, l'impresa di investimento, in tempo utile prima della prestazione delle consulenza, deve informare il cliente di quanto segue: i) se la consulenza è fornita su base indipendente o meno; ii) se la consulenza è basata su un'analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie tipologie di strumenti finanziari, e in particolare se la gamma è limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'impresa di investimento o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l indipendenza della consulenza prestata. iii) se l impresa di investimento fornirà ai clienti la valutazione periodica dell idoneità degli strumenti finanziari ad essere raccomandati.
6 6 Milano, 27 marzo LE INFORMAZIONI AI CLIENTI 2. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SULLE STRATEGIE DI INVESTIMENTO PROPOSTE devono comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti finanziari o a determinate strategie di investimento, e l'indicazione se gli strumenti finanziari siano destinati alla vendita al dettaglio o alla clientela professionale, tenendo conto del previsto mercato target di cui al paragrafo 2; 3. INFORMAZIONI SU TUTTI I COSTI E GLI ONERI CONNESSI devono comprendere informazioni relative sia ai servizi d'investimento che ai servizi accessori, anche sul costo eventuale della consulenza, sul costo dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e sulle modalità di pagamento da parte di quest'ultimo, includendo anche eventuali pagamenti a terzi. Le informazioni sui costi e oneri - compresi quelli connessi al servizio d'investimento e allo strumento finanziario - non causati dal verificarsi da un rischio di mercato sottostante, devono essere presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.
7 7 Milano, 27 marzo LE INFORMAZIONI AI CLIENTI 4. COMUNICAZIONI SULL ADEGUATEZZA Quando prestano servizi di consulenza in materia di investimenti, le imprese di investimento devono fornire ai clienti su supporto durevole, prima di effettuare l operazione, una dichiarazione di idoneità che specifici la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente al dettaglio (art. 25) Se un impresa d investimento offre la gestione di portafogli o ha informato il cliente che effettuerà periodicamente una valutazione di idoneità, la relazione periodica (sui servizi prestati) conterrà una dichiarazione aggiornata che spieghi perché l investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente (art. 25).
8 8 Milano, 27 marzo LACONSULENZAINDIPENDENTEELAGESTIONEDI PORTAFOGLI Quando l'impresa di investimento informa il cliente che la consulenza in materia di investimenti è fornita su base indipendente, essa deve: a) valutare una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti e non devono essere limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti: i) dall'impresa di investimento stessa o da entità che hanno con essa stretti legami o ii) da altre entità che hanno con l'impresa di investimento stretti legami o rapporti legali o economici - come un rapporto contrattuale - tali da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata; b) non accettare e trattenere onorari, commissioni o altri benefici monetari onon monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti. Occorre comunicare chiaramente i benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto da parte delle imprese di investimento del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti; tali benefici sono esclusi dalla presente disposizione.
9 9 Milano, 27 marzo LACONSULENZAINDIPENDENTEELAGESTIONEDI PORTAFOGLI Per la fornitura di un servizio di gestione del portafoglio l'impresa di investimento non accetta e trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti. Occorre comunicare chiaramente i benefici non monetari di entità minima i che possono migliorare la qualità del servizio i offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto da parte delle imprese di investimento del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti; tali benefici sono esclusi dal presente paragrafo.
10 10 Milano, 27 marzo LA DISCIPLINA SUGLI INDUCEMENT (nella prestazione dei servizi d investimento diversi dalla consulenza indipendente e dalla gestione di portafogli) Le imprese di investimento non sono considerate in regola con gli obblighi loro incombenti in virtù dell'articolo 23 o del paragrafo 1 dell articolo 24 della MiFID 2 qualora paghino o percepiscano un onorario o una commissione o forniscano o ricevano benefici non monetari in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio da un qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da persona operante per suo conto, a meno che i pagamenti o i benefici: a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente, e b) non pregiudichino il rispetto del dovere dell'impresa di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente. L esistenza, la natura e l importo dei pagamenti o benefici di cui al primo comma o, qualora l importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio. Laddove applicabile, l'impresa di investimento informa inoltre la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al cliente gli onorari, le commissioni o i benefici monetari e non monetari percepiti per la prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio. I pagamenti o benefici che consentono o sono necessari alla prestazione di servizi d'investimento, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e, che per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti, non sono soggetti agli obblighi di cui al primo comma.
11 11 Milano, 27 marzo LA DISCIPLINA SUGLI INDUCEMENT La MIFID 2 stabilisce le condizioni e le procedure che gli Stati membri devono osservare se intendono imporre obblighi aggiuntivi. Tali obblighi possono includere il divieto o l'ulteriore restrizione dell'offerta o accettazione di onorari, commissioni o altri benefici monetari e non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti.
12 12 Milano, 27 marzo LA COMPETENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLA CONSULENZA O ALLA VENDITA DI PRODOTTI L'impresa di investimento devono garantire e dimostrare alle autorità competenti su loro richiesta che le persone giuridiche che forniscono consulenza alla clientela l in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi d'investimento o servizi accessori per conto dell'impresa d'investimento t sono in possesso delle conoscenze e competenze necessarie ad adempiere ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 24 e del presente articolo. Gli Stati membri devono pubblicare i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze.
13 13 Milano, 27 marzo LA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE L'impresa di investimento che fornisce servizi di investimento ai clienti deve evitare di remunerare o valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità incompatibili bl conil suo dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. In particolare non deve adottare disposizionii i i in materia di remunerazione, target di vendita o d'altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se l'impresa limpresa di investimento può offrire uno strumento differente, più adatto alle esigenze del cliente.
14 14 Milano, 27 marzo GLI STRUMENTI FINANZIARI NON COMPLESSI Restrizione del novero degli strumenti finanziari non complessi per i quali è possibile prestare il servizio di execution only: esclusione degli strumenti finanziari che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato, azioni di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM e OICVM strutturati di cui all articolo 36, paragrafo 1, comma 2, del Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione (e cioè gli OICVM che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti (pay-off) basati su un algoritmo e legati al rendimento, all evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento, o OICVM con caratteristiche simili).
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