Relazione illustrativa
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- Gioacchino Agnolo Mora
- 8 anni fa
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1 MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DOCUMENTO DI PUBBLICA TESTO UNICO DELLA FINANZA MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI maggio 2016 Relazione illustrativa Il Ministero dell Economia ha avviato la consultazione sulle modifiche da apportare, in attuazione della Legge di Delegazione europea del 2014, al Testo Unico della Finanza ai fini del recepimento della Direttiva 2014/65/UE (Mifid2) e del Regolamento UE 600/2014 (Mifir). La consultazione avviata dal Ministero dell economia e delle finanze rappresenta un importante occasione fornita agli operatori del mercato per formulare proposte finalizzate ad una migliore definizione di alcuni aspetti relativi alla struttura del mercato o domestico. Le modifica al Testo Unico della Finanza proposte dalla nostra Associazione, descritte nella Relazione illustrativa e dettagliate nella tabella allegata, sono le seguenti: 1. Definizione di collocamento Art. 1, comma 5 2. Estensione al servizio di ricezione e trasmissione degli ordini Art. 18 bis 3. Estensione al servizio di ricezione e trasmissione degli ordini Art. 18 ter 4. Conflitti di interesse Art Offerta fuori sede Art. 30, comma 4 6. Descrizione attività consulenti autonomi e società di consulenza a Art. 31, comma 3 7. Requisiti iscrizione Albo Unico dei consulenti Art. 31, comma 5 1
2 a) Le SCF in Europa Secondo recenti dati forniti dall Esma, sono le società di consulenza a (SCF) che operano in Europa sulla base dell esenzione prevista dall art. 3 della Direttiva Mifid,. Sono presenti in 13 stati membri, con numeri più rilevanti in Germania (40.662), Repubblica Ceca (6.554), Francia (4.915) e Gran Bretagna (3.500). Le società di consulenza a che operano nei diversi paesi europei, essendo sottoposte ad una regolamentazione nazionale, presentano numerosi tratti di disomogeneità e non sono riconducibili ad un unico modello. In particolare, soprattutto in Germania ed in Svezia, svolgono anche attività di mediazione assicurativa ed in alcuni casi sono sottoposte alla vigilanza di entità regionali. b) Le SCF in Italia In Italia le società di consulenza a (SCF), costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, sono state introdotte nell ordinamento dall art. 21 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e recepite con l art. 18ter del Testo Unico della Finanza. Il mancato avvio dell Albo dei Consulenti Finanziari ha fino ad ora impedito di dare a queste figure una concreta attuazione operativa. Con l approvazione della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, che istituisce il nuovo Albo Unico dei Consulenti Finanziari, le società di consulenza a potranno accedere ad un apposita sezione dell Albo, ottenendo quindi la piena autorizzazione a svolgere il servizio di consulenza in materia di investimenti sotto la vigilanza dell Organismo di Vigilanza e di Tenuta dell Albo, con la limitazione di non detenere fondi o titoli di pertinenza dei clienti. Gli esponenti delle SCF dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza disciplinati dal Decreto 5 aprile 2012 n. 66 (e futuri aggiornamenti) e rispettare nella propria operatività le regole di condotta definite dal Regolamento Consob n del 12 gennaio 2010 (e futuri aggiornamenti). c) L attività delle SCF: consulenza in materia di investimenti 2
3 Il documento di consultazione pubblicato dal Ministero dell Economia introduce alcune modifiche anche nel testo dell art. 18 ter del TUF che disciplina le società di consulenza a. Pur ribadendo che la riserva di attività prevista a favore delle imprese di investimento non pregiudica la possibilità per le SCF di esercitare l attività di consulenza in materia di investimenti, viene ridefinito il perimetro di tale attività ai soli valori mobiliari e alle quote dei fondi di investimento anziché all insieme più ampio degli strumenti. Tale limitazione, che esclude dal perimetro della consulenza delle SCF gli strumenti del mercato monetario e gli strumenti derivati, rappresenta una fedele applicazione di quanto stabilito dall art. 3 della Direttiva Mifid. d) Ampliamento dell attività delle SCF al servizio di ricezione e trasmissione degli ordini Secondo le disposizioni del legislatore italiano le SCF possono prestare, tra i servizi e le attività di investimento, unicamente il servizio di consulenza in materia di investimenti. Tale scelta, già assunta nella precedente normativa, è ribadita nel documento attualmente in consultazione. Tuttavia l art. 3 della Direttiva Mifid2 consente agli Stati membri di autorizzare le SCF all esercizio, oltre che della consulenza agli investimenti, anche dell attività di ricezione e trasmissione di ordini a condizione che tali soggetti non detengano fondi o titoli dei clienti e che indirizzino gli ordini di investimento a controparti abilitate. Negli ordinamenti di altri paesi europei, in Gran Bretagna in particolare, le società di consulenza a sono autorizzate a svolgere entrambi i servizi. L abbinamento del servizio di consulenza alla ricezione e trasmissioni di ordini riveste una notevole importanza e rappresenta un ulteriore rafforzamento della protezione degli investitori. ll consulente infatti effettua le proprie raccomandazioni di investimento curando che esse siano pienamente adeguate alle esigenze e alle caratteristiche del cliente, ma, non essendo autorizzato ad effettuare la trasmissione dell ordine di investimento, non è nelle condizioni di assistere il cliente nella delicata fase di implementazione esecutiva delle raccomandazioni. Estendendo l attività alla raccolta ordini, Il consulente non solo effettuerebbe raccomandazioni di investimento pienamente adeguate, ma potrebbe ricercare, tra le 3
4 diverse controparti abilitate, le migliori condizioni possibili per l esecuzione delle operazioni, con un vantaggio in termini di minori costi per il cliente, di rapidità e sicurezza di esecuzione. Sarebbe quindi auspicabile, come anche previsto dall art. 3 della Direttiva, di consentire alle SCF di estendere il proprio raggio d azione, oltre che alla consulenza in materia di investimenti, anche alla ricezione e trasmissione degli ordini. e) Offerta fuori sede Nel Testo Unico della Finanza, all art. 30 comma 4, vengono indicati i soggetti abilitati all offerta fuori sede dei propri servizi di investimento. Gli obblighi e le regole di condotta che attengono a tali soggetti, quando nominano agenti collegati, sono disciplinati all art. 31, commi 3 e seguenti. La proposta mira ad includere le società di consulenza a nel novero dei soggetti abilitati a svolgere l attività di offerta fuori sede dei propri servizi mediante agenti collegati, ossia consulenti abilitati all offerta fuori sede. Tale modifica non pare infatti in contrasto con la Direttiva Mifid che, all art. 3, richiama, tra le norme di comportamento dei soggetti abilitati, in regime di esenzione facoltativa, allo svolgimento di alcuni servizi di investimento, la possibilità che gli Stati membri consentano la nomina di agenti collegati. Milano, 6 giugno
5 Allegato DOCUMENTO DI PUBBLICA DETTAGLIO DELLE MODIFICHE PROPOSTE AGLI ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF giugno Art. 1 (Definizioni) 5. Per "servizi e attività di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell emittente cbis) collocamento senza impegno irrevocabile 2 Art. 18-bis (Consulenti autonomi) 1. La riserva di attività di cui all articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell economia e delle finanze, sentita e la Banca d Italia e la Consob, ed iscritte nell albo in una sezione apposita dell albo di cui all art. 31, comma 4, ALLEGATO I SEZIONE A Servizi e attività di investimento 6) Assunzione a fermo di strumenti e/o collocamento di strumenti sulla base di un impegno irrevocabile. 7) Collocamento di strumenti senza impegno irrevocabile. Art. 1 (Definizioni) 5. Per "servizi e attività di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti c) assunzione a fermo e/o collocamento di strumenti sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell emittente cbis) collocamento di strumenti senza impegno irrevocabile Articolo 3 Esenzioni facoltative 1. Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare la presente direttiva alle persone di cui sono lo Stato membro d origine, le cui attività sono autorizzate e disciplinate a livello nazionale e che: a) non sono autorizzate a detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti e che per questo motivo non possono mai trovarsi in situazione di debito Art. 18-bis (Consulenti autonomi) 1. La riserva di attività di cui all articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell economia e delle finanze, sentita e la Banca d Italia e la Consob, ed iscritte nell albo in una sezione La proposta tende ad allineare il testo della normativa italiana alla definizione del servizio di collocamento formulata nella Direttiva Mifid. La proposta è finalizzata ad estendere il perimetro di attività dei consulenti autonomi, includendo il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti, in linea con quanto previsto dall art. 3 della 5
6 di prestare la consulenza in materia di investimenti, relativamente a valori mobiliari ed a quote di organismi di investimento collettivo, senza detenere somme di denaro o strumenti di pertinenza dei fondi o titoli appartenenti ai clienti. I requisiti di professionalità per l iscrizione nell albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative. 1-bis. Ai consulenti autonomi si applicano i principi e i criteri determinati dalla Consob con il regolamento di cui all art. 31, comma 6. 3 Art. 18-ter (Società di consulenza a) 1. A decorrere dal 1º ottobre 2009, la riserva di attività di cui all articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma con i loro clienti, b) non sono autorizzate a prestare servizi di investimento, tranne la ricezione e la trasmissione di ordini in valori mobiliari e quote di organismi d investimento collettivo e/o attività di consulenza in materia di investimenti relativa a tali strumenti, e c) nell ambito della prestazione di tali servizi sono autorizzate a trasmettere ordini soltanto a: i) imprese di investimento autorizzate ai sensi della presente direttiva, ii) enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE, apposita dell albo di cui all art. 31, comma 4, di prestare la ricezione e la trasmissione di ordini in valori mobiliari e quote di organismi d investimento collettivo e/o la consulenza in materia di investimenti, relativamente a tali strumenti, senza detenere somme di denaro o strumenti di pertinenza dei fondi o titoli appartenenti ai clienti. I requisiti di professionalità per l iscrizione nell albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative. 1-bis. Ai consulenti autonomi si applicano i principi e i criteri determinati dalla Consob con il regolamento di cui all art. 31, comma Nell albo di cui all articolo 18-bis31, comma 42, è istituita una sezione dedicata ai consulenti autonomi per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Articolo 3 Esenzioni facoltative 1. Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare la presente direttiva alle persone di cui sono lo Art. 18-ter (Società di consulenza a) 1. A decorrere dal 1º ottobre 2009, la riserva di attività di cui all articolo 18 non pregiudica la possibilità Direttiva (si veda par. 4 della Relazione illustrativa). La proposta è finalizzata ad estendere il perimetro di attività delle società di consulenza 6
7 di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell economia e delle finanze, sentita la Banca d Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi d investimento collettivo, senza detenere somme di denaro o strumenti di pertinenza dei fondi o titoli appartenenti ai clienti. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze, sentita e la Banca d Italia e la Consob, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza. 3. Nell albo di cui all articolo 31, comma 4, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza a per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo. 4. Alle società di consulenza a si applicano i principi e i criteri determinati dalla Consob con il regolamento di cui all art. 31, comma 6. Stato membro d origine, le cui attività sono autorizzate e disciplinate a livello nazionale e che: a) non sono autorizzate a detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti e che per questo motivo non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro clienti, b) non sono autorizzate a prestare servizi di investimento, tranne la ricezione e la trasmissione di ordini in valori mobiliari e quote di organismi d investimento collettivo e/o attività di consulenza in materia di investimenti relativa a tali strumenti, e c) nell ambito della prestazione di tali servizi sono autorizzate a trasmettere ordini soltanto a: i) imprese di investimento autorizzate ai sensi della presente direttiva, ii) enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE, per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell economia e delle finanze, sentita la Banca d Italia e la Consob, di prestare la ricezione e la trasmissione di ordini in valori mobiliari e quote di organismi d investimento collettivo e/o la consulenza in materia di investimenti relativamente a tali strumenti, senza detenere somme di denaro o strumenti di pertinenza dei fondi o titoli appartenenti ai clienti. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze, sentita e la Banca d Italia e la Consob, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza. 3. Nell albo di cui all articolo 31, comma 4, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza a per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo. 4. Alle società di consulenza a si applicano i principi e i criteri determinati dalla Consob con il regolamento di cui all art. 31, comma 6. a, includendo il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti, in linea con quanto previsto dall art. 3 della Direttiva (si veda par. 4 della Relazione illustrativa). 4 Art. 21 (Criteri generali Articolo 23 Conflitti di Art. 21 (Criteri generali Tale proposta è 7
8 1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie paesi terzi, le Sgr, le società di gestione armonizzate GEFIA non UE autorizzati in Italia, gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 1067 del testo unico bancario, e le banche italiane e quelle di paesi terzi extracomunitarie: a) adottano ogni misura ragionevole idonea ad per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi; con il cliente o fra clienti gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. interesse 1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento adottino ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi. Sono soggetti a tale norma anche i conflitti d interesse determinati dall ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi o dalla remunerazione e da piani di incentivazione della stessa impresa di investimento. 1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie paesi terzi, le Sgr, le società di gestione armonizzate GEFIA non UE autorizzati in Italia, gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 1067 del testo unico bancario, e le banche italiane e quelle di paesi terzi extracomunitarie: a) adottano ogni misura ragionevole idonea ad per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi; con il cliente o fra clienti gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. Sono soggetti a tale norma anche i conflitti d interesse determinati dall ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi o dalla remunerazione e da piani di incentivazione della stessa impresa di investimento. finalizzata a recepire del Testo Unico della Finanza la previsione di sottoporre alla norma sui conflitti di interesse l ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi. Tale previsione è uno dei punti di maggiore novità che la Direttiva Mifid2 introduce ai fini della protezione degli investitori. 8
9 5 Art. 30 (Offerta fuori sede) 4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari iscritti nell'elenco albo previsto dall'articolo 1076 del testo unico bancario, le Sgr e le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e attività prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis). 6 Art. 31 (Consulenti abilitati all'offerta fuori sede) Articolo 3 Esenzioni facoltative 2. I regimi degli Stati membri prevedono per le persone di cui al paragrafo 1 requisiti almeno analoghi a quelli stabiliti dalla presente direttiva per quanto riguarda: a) le condizioni e procedure di autorizzazione e di vigilanza continua quali stabilite all articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli da 7 a 10, 21, 22 e 23 e i corrispondenti atti delegati adottati dalla Commissione conformemente all articolo 89; b) norme di comportamento quali stabilite all articolo 24, paragrafi 1, 3, 4, 5, 7 e 10, e all articolo 25, paragrafi 2, 5 e 6, e, qualora il regime nazionale consenta a tali persone di nominare agenti collegati, all articolo 29, e le relative misure di esecuzione. Art. 30 (Offerta fuori sede) 4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari iscritti nell'elenco albo previsto dall'articolo 1076 del testo unico bancario, le Sgr e le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE e le società di consulenza a, di cui all art. 18 ter, possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e attività prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c- bis) Art. 31 (Consulenti ) 3-quinquies. I consulenti autonomi, di cui all art. 18 bis, e le società di consulenza a, di cui all art. 18 ter, pubblicizzano i propri servizi d investimento, ricevono e trasmettono gli ordini dei clienti in valori mobiliari e quote di organismi d investimento collettivo, e prestano La proposta mira ad includere le società di consulenza a nel novero dei soggetti abilitati a svolgere l offerta fuori sede dei propri servizi, per il tramite di agenti collegati, ossia di consulenti abilitati all offerta fuori sede. La Direttiva Mifid, all art. 3 richiama, tra le norme di comportamento dei soggetti abilitati, in regime di esenzione facoltativa, allo svolgimento di alcuni servizi di investimento, la possibilità che gli Stati membri consentano la nomina di agenti collegati. Le modifiche proposte all art. 31 consistono in primo luogo nella variazione del titolo che, nel testo in consultazione, richiama unicamente la categoria dei consulenti abilitati all offerta fuori sede. Poiché l articolo 31 9
10 7 Art. 31 (Consulenti abilitati all'offerta fuori sede) 5. Il Ministro dell economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione dei consulenti abilitati all offerta fuori sede all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative. consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a tali strumenti. Art. 31 (Consulenti abilitati all'offerta fuori sede) 5. Il Ministro dell economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione dei consulenti abilitati all offerta fuori sede all'albo previsto dal comma 4. Il Ministro dell economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza per disciplina anche le altre categorie di consulenti, si propone la modifica del titolo in Consulenti. In secondo luogo si ritiene di introdurre, in linea con quanto previsto al comma 2 per i consulenti abilitati all offerta fuori sede, una specifica descrizione del perimetro di attività dei consulenti autonomi e delle società di consulenza a. Nel comma 5 dell art. 31 si dovrebbe, a nostro parere, assegnare al Ministero dell economia e delle finanze il compito di determinare, sentita la Consob, i requisiti per l iscrizione all Albo Unico dei Consulenti anche per le categorie dei consulenti autonomi e per le società di consulenza a, in linea con quanto previsto per i 10
11 l'iscrizione dei consulenti autonomi e delle società di consulenza a all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative. consulenti abilitati all offerta fuori sede.. 11
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