LA MINI BER E LA VENDITA DEI RICAMBI AI DISTRIBUTORI INDIPENDENTI

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1 LA MINI BER E LA VENDITA DEI RICAMBI AI DISTRIBUTORI INDIPENDENTI

2 ARTICOLO 101 TFUE 1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto. 3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: - a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

3 DEFINIZIONE BER = Block exemption regulation La prima del settore risale al 1985 CHE PARTE VI RIGUARDA? Regolamento UE 461/ Capo III Accordi verticali relativi al mercato dei servizi di assistenza post-vendita di autoveicoli (è un regolamento per cui diventa applicabile immediatamente e direttamente)

4 461/2010 DEFINIZIONE 1 f) per distributore indipendente si intende: i) un distributore di pezzi di ricambio per autoveicoli che non opera nell ambito del sistema di distribuzione predisposto da un fornitore degli autoveicoli per il quale fornisce pezzi di ricambio; ii) un distributore autorizzato, facente parte del sistema di distribuzione di un dato fornitore, nella misura in cui fornisca pezzi di ricambio per determinati autoveicoli pur non essendo membro del sistema di distribuzione del relativo fornitore;

5 461/ DEFINIZIONE 2 i) per sistema di distribuzione selettiva si intende un sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio in cui il fornitore ha deciso di applicare tale sistema.

6 DIRETTIVA MONTI 1400/02 (era uguale, per voi, ma inteso solo per la auto probabilmente perché il contratto era unico) per «sistema di distribuzione selettiva» si intende un sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori o riparatori selezionati in base a criteri specifici e nel quale i distributori o riparatori si impegnano a non vendere tali beni e servizi a distributori non autorizzati o riparatori indipendenti, fatta salva la facoltà di vendere pezzi di ricambio a riparatori indipendenti o l obbligo di fornire agli operatori indipendenti tutte le informazioni tecniche, apparecchiature di diagnostica, attrezzature e formazione necessari per la riparazione e la manutenzione degli autoveicoli o per l attuazione di misure per la tutela ambientale;

7 461/2010 ART. 4 Conformemente all articolo 101, paragrafo 3, del trattato, e salvo il disposto del presente regolamento, il paragrafo 1 di detto articolo è inapplicabile agli accordi verticali che riguardano le condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere pezzi di ricambio per autoveicoli o fornire servizi di riparazione e manutenzione per autoveicoli, che soddisfano i requisiti per l esenzione previsti dal regolamento (UE) n. 330/2010 e non contengono nessuna delle restrizioni fondamentali elencate all articolo 5 del presente regolamento. La presente esenzione si applica nella misura in cui tali accordi contengano restrizioni verticali.

8 461/2010 L ART. 4 NON SI APPLICA. L esenzione di cui all articolo 4 non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue: a) la restrizione delle vendite di pezzi di ricambio per autoveicoli da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva a riparatori indipendenti che utilizzano tali pezzi per la riparazione e la manutenzione di un autoveicolo; b) la restrizione, concordata tra un fornitore di pezzi di ricambio, di attrezzature di riparazione o diagnostica o altre apparecchiature ed un produttore di autoveicoli, della facoltà del fornitore di vendere tali beni a distributori o riparatori autorizzati o indipendenti o ad utilizzatori finali; c) la restrizione, concordata tra un costruttore di autoveicoli che utilizza componenti per l assemblaggio iniziale di autoveicoli ed il fornitore di detti componenti, della facoltà del fornitore di apporre in maniera efficace e chiaramente visibile il proprio marchio o logo sui componenti forniti o sui pezzi di ricambio

9 da un analisi delle differenze tra il 1475/95 e il 1400/02 Su alcuni punti i due regolamenti si pongono in linea di contiguità. In particolare, il reg. 1475/95 prevede che sono lecite le clausole con cui il concessionario si impegna a non vendere ad altri distributori non autorizzati e non inseriti nella catena di distribuzione selettiva. La ratio è chiara: nell ottica di una minore chiusura nei confronti delle restrizioni della concorrenza, se si vuole salvaguardare la distribuzione integrata verticale ed i vantaggi che essa comporta anche alla clientela, si deve conservare il concessionario in una posizione di vantaggio rispetto ai rivenditori non autorizzati, altrimenti tutto il sistema di distribuzione crollerebbe. Tale impostazione è ribadita dall art. 4 par. 1 lett. iii) del reg. 1400/02.

10 ART. 4 par. 1 Regolamento 1400/02. l esenzione si applica tuttavia nei seguenti casi: i) la restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al fornitore o da questo attribuiti ad un altro acquirente o riparatore, laddove tale restrizione non limiti le vendite da parte dei clienti del distributore o riparatore; ii) la restrizione delle vendite agli utilizzatori finali da parte di un distributore operante al livello del commercio all ingrosso; iii) la restrizione delle vendite di autoveicoli nuovi e pezzi di ricambio a distributori non autorizzati da parte di membri di un sistema di distribuzione selettiva sui mercati in cui è applicata la distribuzione selettiva, fatte salve le disposizioni di cui al punto i); iv) la restrizione della facoltà dell acquirente di vendere componenti, forniti ai fini dell incorporazione, a clienti che userebbero tali componenti per fabbricare beni simili a quelli prodotti dal fornitore;

11 461/2010 Punto 20 Premesse uno spiraglio La Commissione controllerà regolarmente l evoluzione del settore automobilistico e prenderà adeguate misure correttive qualora emergano problemi di concorrenza tali da nuocere ai consumatori o sul mercato della distribuzione di autoveicoli nuovi o su quello della fornitura di pezzi di ricambio o su quello dei servizi di assistenza post-vendita per autoveicoli.

12 LA MINI BER E LA VENDITA DEI RICAMBI AI DISTRIBUTORI INDIPENDENTI

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