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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1.- INTERPRETAZIONE Ai fini del presente contratto si intende: a.- per COMPRATORE - colui il cui ordine di acquisto viene accettato dal venditore. b.- per BENI i prodotti che il venditore, per contratto, ha l obbligo di fornire al compratore. c.- per VENDITORE Walvoil S.p.a., corrente in Reggio Emilia, Via Adige, 13/d; d.- per CONDIZIONI - le condizioni generali di vendita stabilite nel presente contratto e le condizioni specifiche concordate nel contratto sottoscritto tra compratore e venditore; e.- per CONTRATTO - l accordo stipulato tra il compratore ed il venditore per la compravendita dei beni; f.- per INFORMAZIONI RISERVATE - le relazioni, i disegni, i documenti, i dati tecnici e scientifici, le operazioni commerciali e le altre informazioni, di natura confidenziale, comunicate da una parte del contratto all altra parte. 2.- MATERIALE INFORMATIVO - OFFERTE 2a.- Il materiale informativo eventualmente trasmesso dal Venditore al Compratore (cataloghi, brochures contenenti illustrazioni delle caratteristiche tecniche dei Beni) ha valore di invito al Compratore medesimo a formulare una proposta di contratto alle presenti condizioni generali ed alle eventuali condizioni specifiche. Pari valore giuridico riveste pure qualunque altro materiale, comprese le offerte, i preventivi commerciali o altre similari comunicazioni, eventualmente trasmesso dal Venditore al Compratore al fine di consentire a quest ultimo di formare la sua volontà contrattuale e di avviare o condurre la trattativa. 2b.- Il materiale informativo delle caratteristiche, anche tecniche, dei Beni oggetto di possibile trattativa di compravendita (cataloghi, brochures contenenti dettagli sulle caratteristiche tecniche dei Beni, ecc.), ha valore meramente indicativo. Esso materiale, pertanto, non vincola il Venditore, salvo eventuali diverse previsione del Contratto.

2c.- Inoltre, le condizioni commerciali contenute nel predetto materiale illustrativo hanno validità temporale limitata al periodo indicato, oltre il quale esse potranno subire variazioni. 2c.- Le informazioni tecniche e commerciali (compresi gli eventuali sconti concessi ), trasmesse in ogni forma dal Venditore al Compratore, anche nell ambito del materiale informativo, al pari dei disegni, degli altri documenti tecnici, facenti parte o meno di offerte o preventivi, rappresentano informazioni riservate, anche ai sensi della vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali, e non potranno dal Compratore essere comunicate o diffuse senza il consenso espresso e scritto del Venditore. Le medesime informazioni non potranno dal Compratore medesimo essere trattate, in ogni forma, per finalità diverse dalla conclusione ed esecuzione dello specifico rapporto contrattuale con il Venditore e per tempi eccedenti le citate finalità. 2d.- Nel corso della trattativa il Compratore ed il Venditore, salvi altri obblighi di legge, saranno tenuti ad osservare le regole di lealtà, di correttezza e di buona fede. 3.- ORDINI E MODIFICHE TECNICHE 3a.- L ordine del Compratore si intenderà sempre effettuato alle presenti Condizioni generali ed in adesione alle stesse, in quanto dal Compratore conosciute o conoscibili. In ogni caso, la sottoscrizione da parte del Compratore delle predette Condizioni generali comporterà l assoggettamento alle stesse di tutti i rapporti contrattuali di compravendita che successivamente dovessero intercorrere tra il Venditore ed il medesimo Compratore, salve, per ogni singolo affare, le condizioni contrattuali specificamente convenute, le quali comunque non comporteranno l inefficacia della Condizioni generali. 3b.- Il Venditore avrà facoltà di accettare gli ordini pervenuti per iscritto dal Compratore, trasmettendo a questi una corrispondente conferma d ordine scritta od un equivalente atto avente analoga forma. 3c.- Gli ordini comunicati dal Compratore e le corrispondenti conferme d ordine comunicate dal Venditore dovranno essere portate alla conoscenza del destinatario tramite gli ordinari strumenti di comunicazione.

3d.- Eventuali modifiche delle Condizioni contrattuali indicate nella conferma d ordine, successive alla trasmissione di questa al Compratore, daranno luogo ad una distinta ed autonoma trattativa. In tali eventualità sono da ritenersi le notifiche relative all entrata in vigore di nuovi listini prezzi inviate al Compratore. 3e.- Il Venditore si riserva espressamente la facoltà di apportare ai Beni, in qualunque momento, le modifiche tecniche che si rendessero necessarie od opportune, considerate le esigenze e le aspettative del Compratore e la destinazione d uso dei Beni. 3f.- Ove il Compratore richiedesse di apportare specifiche modifiche tecniche ai beni, rispetto allo standard proposto dal Venditore, queste dovranno formare oggetto di separato accordo scritto tra le parti nel quale dovranno espressamente risultare (i) il tipo di variazione tecnica richiesta; (ii) il prezzo; (iii) il termine di consegna dei beni. 3g.- Nel caso di ordini cosiddetti aperti, volti a programmare una serie di forniture variabili di beni, con consegna ripartita in periodi di tempo contrattualmente determinati, eventuali modifiche tecniche richieste dal Compratore in corso di esecuzione del contratto, saranno soggette alle regole precisate sub. 3f, previa verifica, da parte del Venditore, della disponibilità delle condizioni necessarie per poter soddisfare la richiesta del Compratore (disponibilità a magazzino dei componenti tecnici necessari, ecc.). 3h.- Le parti si accorderanno per l eventuale smaltimento di componenti tecnici residuati a magazzino di cui il Venditore si sia approvvigionato in ragione del contratto e delle connesse aspettative. 4. TEMPI E LUOGO DI CONSEGNA 4a.- I termini di consegna dei beni eventualmente indicati nella conferma d'ordine od in questa accettati, in difetto di una diversa espressa previsione contrattuale, non hanno carattere essenziale. I predetti termini, inoltre, hanno valore indicativo, non tassativo. Il Venditore, pertanto, sarà tenuto ad adempiere in un tempo che, anche se non conforme al termine, sia considerato, secondo le regole di correttezza e di buona fede, rispettoso delle oggettive aspettative di adempimento che le parti

hanno maturato concludendo il Contratto. 4b.- Inoltre, l efficacia dei predetti termini ha per necessario presupposto che il Compratore abbia correttamente e compiutamente eseguito tutte le attività preliminari all adempimento, richieste dal Venditore od oggettivamente necessarie per Contratto, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la consegna dell eventuale documentazione tecnica, la consegna di eventuali autorizzazioni da parte delle autorità competenti; il compimento di tutte le formalità necessarie od utili per il puntuale pagamento del prezzo e l efficacia delle eventuali garanzie; l eventuale versamento di una somma a titolo di caparra e/o di acconto, eccetera. 4c.- Il Venditore non sarà comunque responsabile per ritardata consegna dei Beni, anche se sia stato specificamente pattuito un termine tassativo o essenziale, quando il ritardo sia stato determinato da cause di forza maggiore, per tali intendendosi, anche in via convenzionale, sia gli eventi normalmente rientranti nel concetto legale di forza maggiore, sia scioperi, sia altre cause non ordinarie che comportino sospensione dell esecuzione delle prestazioni lavorative per ragioni diverse dall inadempimento del Venditore ai suoi obblighi contrattuali (ad esempio, eccessiva morbilità del personale, ecc.), sia eventi che seriamente compromettano, anche transitoriamente, la funzionalità dei trasporti e delle infrastrutture, sia difficoltà di approvvigionamento delle materie prime non dovute ad inadempimenti del Venditore nei confronti dei propri fornitori, sia sinistri (anche ove avvenuti durante le operazioni di carico di scarico e/o trasporto). 4d.- In assenza di diversa pattuizione specifica, la consegna dei Beni deve intendersi franco stabilimento Walvoil. Eventuali oneri dovuti a rischi connessi ad operazioni che debbano essere eseguite successivamente all ultimazione del ciclo produttivo dei Beni ( quali trasporti, carico e scarico) saranno soggetti alle regole precisate sub. 4e, mentre costi relativi a pratiche e oneri doganali saranno a carico del Compratore. 4e.- La consegna dei Beni dovrà essere effettuata dal Venditore, con pieno effetto liberatorio, nel luogo eventualmente convenuto con specifico patto, o, in difetto, presso il sito produttivo del Venditore medesimo qualora il Compratore si avvalga di mezzo proprio o di Vettore da Lui espressamente indicato al Venditore. In questa

eventualità, ove la consegna subisse ritardi rispetto al termine convenuto per cause non imputabili al Venditore, tale rischio graverà sul Compratore a partire dal giorno in cui il Venditore comunicherà al Compratore, tramite gli ordinari strumenti di comunicazione che i Beni sono disponibili per il ritiro. Analogamente se il trasporto venisse effettuato con mezzo proprio dal Venditore oppure avvalendosi di Vettore da Lui stesso designato il Venditore stesso si farà carico dei rischi connessi ad operazioni di trasporto, carico e scarico delle merci. 4f.- Qualora nel momento previsto per la consegna il Compratore non abbia adempiuto agli obblighi contrattuali per lui previsti, il Venditore avrà il diritto di sospendere la consegna dei Beni e di opporre l eccezione di inadempimento, con ogni connessa e conseguente facoltà di legge. 5.- PREZZI E PAGAMENTI 5a.- I prezzi pattuiti nel contratto, in assenza di espressa diversa convenzione, debbono considerarsi al netto di qualsiasi onere accessorio, compresi i costi relativi a trasporto, imballo ed assicurazione. 5b.- Il Compratore è tenuto ad effettuare i pagamenti convenuti nel Contratto in modo esatto, rispettando ogni regola pattuita, sia in ordine al quantum, sia in ordine al tempo ed al modo dei pagamenti medesimi. I termini di pagamento avranno carattere tassativo. Inoltre, il Compratore non potrà compensare suoi eventuali debiti verso il Venditore con suoi presunti crediti, anche nel caso in cui abbia reso materiali in garanzia. 5c.- Ogni pagamento effettuato non in denaro contante verrà ricevuto dal Venditore salvo buon fine. 5d.- Qualora il Compratore non effettuasse, in tutto od in parte, i pagamenti da lui dovuti entro i termini pattuiti in Contratto, egli sarà considerato in mora per il solo fatto del mancato tempestivo adempimento. Pertanto, salva la facoltà del Venditore di risolvere in ogni tempo il Contratto per altrui inadempimento, il Compratore sarà tenuto a corrispondere, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo n. 231 del 2002, e salvo il risarcimento dei danni di diversa natura, un interesse di mora nella misura convenzionale pari al tasso bancario di prime rate italiano, il quale verrà applicato a discrezione del Venditore, in base alla concreta situazione.

Il Venditore avrà anche tutti i diritti e tutte le facoltà previste dalla legge italiana per la tutela, anche autonoma e stragiudiziale, del Venditore-Creditore, in caso di inadempimento del Compratore (eccezione di inadempimento, diritto di ritenzione, esecuzione coattiva ai sensi dell articolo 1515 c.c., eccetera). 5e. Il Compratore non potrà rifiutare, sospendere o ritardare, nemmeno parzialmente, i pagamenti dovuti al Venditore in nessun caso. Il Compratore, pertanto, prima di sollevare qualunque contestazione, in attuazione della clausola solve et repete, dovrà adempiere ai suoi obblighi contrattuali. Il Compratore, infine, rinunzia alla facoltà di opporre in compensazione suoi presunti crediti verso il Venditore con i debiti che egli dovesse maturare in esecuzione del Contratto. 5f.- Il mancato pagamento del prezzo alla singola scadenza, comporterà la decadenza del Compratore dal beneficio del termine, ai sensi dell articolo 1186 c.c., con conseguente diritto del Venditore di esigere il pagamento dell intero prezzo residuo e degli accessori. 6.- GARANZIA 6a.- Il Venditore assume la garanzia che i beni venduti siano nuovi di fabbrica e che siano esenti da vizi, sia dovuti alla qualità dei materiali utilizzati, sia dovuti ai processi di lavorazione, sia infine dovuti a cause che si siano realizzate in tempo anteriore alla consegna dei Beni e di cui il Venditore debba rispondere secondo le regole generali. Il Venditore assume inoltre la garanzia che i Beni abbiano le caratteristiche tecniche pattuite. 6b.- I vizi dei Beni dovranno dal Compratore essere denunciati al Venditore entro giorni otto dalla ricezione della merce oppure, in caso di vizi che non siano rilevabili ad una verifica dei Beni nel momento della loro ricezione da parte del Compratore, entro giorni otto dalla loro scoperta. La denuncia dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata a.r., a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica, e dovrà essere ricevuta dal Venditore nel termine convenuto. La denuncia dovrà contenere, a pena di non efficacia, l indicazione dei Beni asseritamente viziati, l indicazione dei problemi rilevati e la collocazione dei Beni medesimi. Il Compratore, a richiesta del Venditore, dovrà anche fornire ogni altra informazione utile perché il Venditore medesimo possa effettuare una diagnosi del problema tecnico e possa

programmare eventuali interventi; dovrà infine offrire al Venditore la massima collaborazione per consentire la più corretta gestione della situazione. 6c.- La garanzia ha la durata di 18 mesi dal giorno dell'avvenuta consegna. L intervento in garanzia, a discrezionale scelta del Venditore, potrà consistere nella sostituzione o nella riparazione dei Beni o dei componenti che presentino difetti tecnici o di funzionamento. Gli eventuali costi per trasporti necessari all adempimento delle attività previste saranno a carico del Compratore. I Beni od i componenti sostituiti per effetto della garanzia saranno di proprietà del Venditore. I tempi ed i modi dell eventuale intervento in garanzia dovranno essere concordati tra le parti, tenendo presente sia l esigenza del Compratore (e sue eventuali situazioni di comprovata urgenza), sia l esigenza del Venditore (a programmare i suoi interventi tecnici, anche in relazione alla complessità degli stessi ed al generale carico di lavoro). 6d.- Il Venditore non assume garanzia per vizi quando gli stessi sono dovuti a cause diverse da quelle indicate sub 6a) e, in particolare, nei seguenti casi: a.- errato montaggio dei Beni; b.- uso non corretto, non diligente o non perito dei Beni da parte del Compratore o del personale di questi; c.- danni che si siano verificati durante il trasporto o, comunque, durante operazioni che non siano di competenza del Venditore. d.-difettosità determinate da naturale usura del componente. Inoltre, il Venditore non assume alcuna garanzia per i Beni che abbiano subito, da soli o nell ambito di un più complesso impianto o macchinario, interventi (di riparazione, di modifica o di altro contenuto), da parte di terzi, salvo che gli interventi stessi siano stati dal Venditore autorizzati per iscritto o approvati in modo parimenti formale. 6e.- Il Compratore perderà ogni garanzia nel caso in cui si renda inadempiente, anche parzialmente, ai suoi obblighi di pagamento, in base al Contratto. La perdita della garanzia conseguirà automaticamente alla situazione di mora e di essa rappresenterà, sia effetto corrispettivo, sia sanzione.

7.- RECLAMI 7a.- Il Compratore, al momento della ricezione dei Beni, si impegna a controllare l identità degli stessi e la loro corrispondenza, anche tecnica, al Contratto. In caso di riscontrata difformità, il Compratore dovrà denunciare la stessa al Venditore entro otto giorni, con le modalità previste per la denuncia dei vizi. In ogni caso, la denuncia dovrà avvenire prima dell utilizzo dei Beni da parte del Compratore. 7b.- Il Compratore, sempre al momento della ricezione dei Beni, avrà anche l obbligo di controllare l assenza di vizi palesi. 8.- LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA 8a.- Il Venditore non sarà responsabile civilmente per danni che non siano conseguenza immediata e diretta dei vizi dei Beni o dei propri inadempimenti. Inoltre, il Venditore non sarà tenuto a risarcire al Compratore danni che possano essere derivati, direttamente od indirettamente, da interruzioni o limitazioni della produzione, da mancata o non corretta esecuzione di rapporti contrattuali intercorrenti tra il Compratore e terzi, e, in genere, da mancati guadagni. 8b.- Nel caso in cui il Venditore avesse la necessità o l opportunità di avviare una campagna per il ritiro di Beni, in ragione della possibile presenza di vizi seriali nei Beni medesimi, le modalità del ritiro dovranno essere concordate tra le parti per iscritto. 9.- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 9a.- Il Venditore potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell articolo 1456 c.c., quando: (i) il Compratore si renda inadempiente all obbligo di pagamento del prezzo od all obbligo di prestare le garanzie promesse; (ii) il Compratore violi, in modo non lieve, l obbligo di riservatezza e, comunque, l obbligo di correttezza e buona fede nell esecuzione del contratto; (iii) il Compratore sia inadempiente all obbligo di ritiro dei Beni o, comunque, trasgredisca, in modo non lieve, al suo obbligo di collaborazione nell adempimento del Venditore. 9b.- Il Compratore potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell articolo 1456 c.c., quando: (i) il Venditore sia inadempiente al suo obbligo di consegna dei Beni; (ii) il Venditore si renda inadempiente, in modo non lieve, al

suo obbligo di garanzia. 10. - RISERVATEZZA 10a.- Le Parti si obbligano a considerare informazione riservata ogni notizia, acquisita nell ambito del rapporto contrattuale o pre-contrattuale, concernente le trattative, il contenuto degli accordi, le caratteristiche dei Beni, l organizzazione produttiva e commerciale delle parti, il patrimonio professionale, tecnico ed industriale delle parti medesime nonché ogni altra informazione che possa, per ragioni oggettive o soggettive, essere considerata riservata o confidenziale. Per l effetto, le parti si obbligano a non comunicare o diffondere alcuna informazione riservata, senza il consenso espresso e scritto dell interessato, ad adottare tutte le misure per evitare che tale comunicazione o diffusione avvenga e a trattare le informazioni medesime, in ogni forma, per finalità diverse dalla conclusione ed esecuzione dello specifico rapporto contrattuale e per tempi eccedenti le citate finalità. 10b.- Saranno consentite alle parti: (a) la comunicazione delle informazioni e dei documenti contrattuali a dipendenti, amministratori e consulenti delle parti medesime ed alle altre persone (fisiche o giuridiche) che eventualmente parteciperanno all esecuzione del rapporto contrattuale; (b) le comunicazioni o gli altri atti che siano adempimento di obblighi di fonte eteronoma o derivanti dal Contratto. 10c.- Nel caso in cui il rapporto tra le parti dovesse interrompersi, per qualsivoglia ragione, il Compratore si impegna, su semplice richiesta del Venditore, a restituire a questi ogni materiale o bene che sia di competenza del Venditore medesimo. 11.- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 11a.- Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate delle circostanze indicate nell articolo 13 del Codice in materia di trattamento dei dati personali e di essere a conoscenza dei diritti loro spettanti ai sensi del titolo II del citato Codice. 11b.- In conseguenza, le parti prestano il loro espresso consenso al trattamento dei loro dati personali per le finalità proprie della negoziazione, costituzione ed

esecuzione del Contratto e del relativo rapporto e per l assolvimento di ogni altro incombente, di natura legale o contrattuale, comunque collegato al Contratto medesimo. 11c.- Ciascuna parte assume l impegno di osservare scrupolosamente le disposizione dettate dal Codice in materia di trattamento dei dati personali e di esigerne il rispetto da ogni loro ausiliario. 12.- PROCEDURA DI CONCILIAZIONE, GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO CONVENZIONALE 12a.- Qualsiasi controversia concernente la conclusione, l'interpretazione, l'esecuzione o lo scioglimento del Contratto, sarà oggetto di un tentativo di conciliazione da tenersi presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia. 12b.- Solo ove il tentativo di conciliazione avesse esito negativo, la controversia, sarà deferita alla cognizione e decisione della Giurisdizione Italiana, la quale deciderà facendo applicazione della legge italiana. Foro competente sarà il Foro di Reggio Emilia., il. Firma del Venditore Firma del Compratore Per espressa approvazione, ai sensi dell articolo 1341 c.c., delle seguenti clausole: 3.- Ordine e modifiche tecniche; 4.- Tempi e luogo di consegna; 5.- Prezzi e pagamenti; 6.- Garanzia; 7.- Reclami; 8. Limitazione della responsabilità; 9.- Clausola risolutiva espressa; 10. - Riservatezza; 11.- Trattamento dei dati personali;

12.- Procedura di conciliazione, giurisdizione italiana e foro convenzionale. Firma del Compratore.