CASINO' DI VENEZIA GIOCO SPA

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STATUTO CASINO' DI VENEZIA GIOCO SPA DATI ANAGRAFICI Indirizzo Sede legale: VENEZIA VE SESTIERE CANNAREGIO 2040 Numero REA: VE - 368439 Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Impresa in fase di aggiornamento Indice Parte 1 - Protocollo del 27-01-2017 - Statuto completo... 2

Parte 1 - Protocollo del 27-01-2017 - Statuto completo Imposta di bollo assolta con registrazione in via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I. Allegato "B" al Num. 137051 di repertorio 41674 d'ordine CASINÒ DI VENEZIA GIOCO S.P.A. STATUTO Art.1 Denominazione, sede, durata E costituita una società per azioni denominata: CASINÒ DI VENEZIA GIOCO S.P.A. ed in forma abbreviata CdiVG S.P.A. con sede in Venezia. L organo amministrativo ha facoltà di istituire uffici, stabilimenti e rappresentanze e di sopprimerli. La durata della società è stabilita sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell Assemblea. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. Art. 2 Oggetto La società ha per oggetto sociale la gestione dell esercizio della Casa da Gioco di Venezia. La società potrà realizzare e promuovere la realizzazione di iniziative culturali, turistiche, promozionali, ricreative e ricettive direttamente o indirettamente connesse all esercizio della Casa da Gioco. La società potrà inoltre compiere ogni altra attività necessaria od utile per il conseguimento dell oggetto sociale, di natura mobiliare o immobiliare, commerciale o finanziaria, compresa la gestione di immobili, la concessione di fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche in favore di terzi, nonché l assunzione, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. La Società potrà inoltre porre in essere qualsiasi attività affine o connessa, anche assumendo interessenze e partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere. Potrà in particolare a tal fine e comunque non in via prevalente né nei confronti del pubblico: a) effettuare la compravendita e la gestione di titoli per conto proprio; b) rilasciare avalli, fideiussioni e garanzie reali anche a favore di terzi; c) concedere finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi alla società controllante o ad eventuali società controllanti di questa, a società direttamente o indirettamente controllate o collegate ovvero a società - 1-2 di 7

controllate dalla stessa controllante. La società è tenuta a realizzare oltre l 80% del fatturato nello svolgimento del servizio di gestione della Casa da Gioco affidato dal Socio Comune di Venezia. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell attività principale della società. Art. 3 - Capitale sociale Il capitale sociale è determinato in Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) ed è diviso in n. 1.000.000 (unmilione) di azioni da Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna. Il capitale sociale può essere aumentato sia in denaro sia mediante conferimento di beni in natura, di aziende, di rami aziendali, di crediti. I soci potranno effettuare finanziamenti o versamenti, anche in conto capitale, a favore della società. I finanziamenti, salvo diversa delibera dell'assemblea ordinaria, devono intendersi infruttiferi di interesse anche ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati esclusivamente dai soci che, con riguardo alla data di iscrizione a libro soci, alla percentuale di partecipazione al capitale ed ogni altro aspetto oggi o nel futuro rilevante, posseggano i requisiti richiesti dalla legge o dai regolamenti tempo per tempo in vigore. Art. 4 Azioni ed obbligazioni La società è a totale partecipazione pubblica indiretta. Le azioni non possono essere cedute a soggetti privati in vigenza della convenzione per la gestione della Casa da Gioco del Comune di Venezia, stipulata in data 26 giugno 2012, tra il Comune di Venezia e la Casinò di Venezia S.p.A (n.16538 di repertorio comunale). Le azioni sono nominative ed indivisibili e danno diritto a un voto ciascuna. La società potrà emettere obbligazioni (anche convertibili in azioni) con delibera dell Assemblea straordinaria. Art. 5 Assemblee Le deliberazioni dell Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. L assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L assemblea è convocata dall organo amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell avviso di convocazione, nel territorio dello Stato italiano. Si applicano gli artt. da 2363 a 2379 ter C.C.; ma per la modificazione dello statuto occorre, anche nella seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. L assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, con ri- - 2-3 di 7

guardo sia alla prima sia alla seconda convocazione, potrà essere convocata con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. E' ammessa la possibilità che le assemblee si tengano per audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo dove è stata convocata. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all oggetto della società, il Consiglio di Amministrazione potrà rinviare con propria delibera il termine previsto dall art. 2364 del C.C. per la presentazione del bilancio dell'assemblea per l approvazione fino a centottanta giorni dalla chiusura dell esercizio sociale. Art. 6 Organo amministrativo La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, nei soli casi consentiti dalla legge al momento al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri. Nel caso in cui sia istituito un Consiglio di Amministrazione: a. la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri disposti dalla legge 120/2011, e comunque dalle norme in materia di società pubbliche vigenti al momento della nomina; a. al Presidente possono essere attribuite deleghe di gestione, nei limiti consentiti dalle normative protempore vigenti e previa specifica attribuzione da parte dell Assemblea. L Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministratore sono nominati dall Assemblea e durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell assemblea che approva il bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica, fatta salva la possibilità per l Assemblea di prevedere una scadenza anteriore a tale data. L organo amministrativo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può deliberare su qualsiasi atto che rientri nello scopo sociale e in particolare: 1. l acquisto, la permuta, la vendita ed il conferimento di beni mobili; 1. la costituzione, la riduzione, la cancellazione, la postergazione di ipoteche e l esecuzione di qualunque formalità presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari e gli Uffici Tavolari, con esonero di responsabilità da parte dei preposti funzionari; 2. operazioni di qualsiasi natura presso gli Uffici del - 3-4 di 7

Debito Pubblico, della Cassa Deposito e Prestiti, delle Tesorerie, delle Dogane, degli Istituti di Credito e di Emissione e in generale presso qualsiasi altro ufficio pubblico o privato; 3. provvedere all assunzione e al licenziamento del personale dirigente; 4. stipulare accordi sindacali; 5. promuovere azioni giudiziarie in qualsiasi sede e grado, revocarle; 6. transigere, fare compromessi, nominare e revocare arbitri. Tuttavia il compimento dei seguenti atti deve essere autorizzato dall Assemblea; A) acquisizione e vendita di partecipazioni in società e/o altri Enti costituiti o costituendi; A) acquisizione, vendita e costituzione di diritti reali su beni immobili per un valore superiore ad Euro 516.456,00 (cinquecentosedicimila quattrocento cinquantasei virgola zero zero). Il Consiglio di Amministrazione nomina, al suo interno, il Presidente, al quale spetta la rappresentanza della società verso i terzi e in giudizio. Lo stesso Consiglio di Amministrazione può nominare un solo Consigliere delegato ai sensi di legge precisandone i poteri, eccetto comunque quelli che la legge o lo statuto riservano esclusivamente al Consiglio di Amministrazione; inoltre può affidare a Dirigenti specifici incarichi precisandone la materia. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dall Amministratore Delegato, se nominato, o, in caso contrario, dal Consigliere più anziano di età. Al Presidente, all Amministratore Delegato cui sono affidati particolari incarichi ed attribuzioni, sarà corrisposta una remunerazione, in ragione della gravosità e dell importanza degli incarichi conferiti, determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale ai sensi dell art. 2389, ult. Comma, del C.C. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale e ne stabilisce il trattamento economico. Il Presidente e l Amministratore Delegato ed il Direttore Generale (se nominato) hanno la rappresentanza sociale per gli atti connessi alla loro funzione. Nel caso di cessazione contemporanea dalla carica di due Consiglieri, l intero Consiglio decade. In tal caso, l Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d urgenza dagli amministratori rimasti in carica che nel frattempo cureranno l amministrazione ordinaria e potranno inoltre compiere gli eventuali atti indifferibili. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, - 4-5 di 7

presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante raccomandata anche a mano, fax o telegramma che deve essere inviato almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta dal Consigliere Delegato o da due Consiglieri o dal Presidente del Collegio Sindacale. In caso di urgenza, l avviso di convocazione potrà essere inviato almeno tre (3) giorni prima della data stabilita per la riunione. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta, oltre che il rimborso delle spese, un compenso annuale che sarà stabilito dall Assemblea. In ogni caso agli Amministratori non potranno essere corrisposti gettoni di presenza, né premi, né trattamenti di fine mandato, deliberati dopo lo svolgimento dell attività. Si applicano, per il resto, gli artt. da 2380 bis a 2396 del C.C Art. 7 Direttore Generale Alla gestione operativa degli uffici, servizi e attività della Società provvede il Direttore Generale, se nominato, secondo gli indirizzi dell organo amministrativo. Il Direttore Generale può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed esprime parere sui punti all ordine del giorno; provvede all assunzione e al licenziamento del personale non dirigente, secondo gli indirizzi dell organo amministrativo. Art. 8 Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da due sindaci effettivi e da due supplenti nominati dall Assemblea. La nomina, i requisiti professionali e le funzioni sono determinati dalla legge. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il loro compenso è stabilito dall Assemblea. Art. 9 - Controllo Contabile. Il controllo contabile deve essere affidato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell apposito registro. La nomina, i requisiti professionali e le funzioni sono determinati dalla disciplina di legge in materia. Art. 10 - Esercizio Sociale, Bilancio. Destinazione degli utili. - 5-6 di 7

Gli esercizi sociali si chiudono alla fine di ciascun anno solare; in via di eccezione, per l eventuale sua brevità, il primo esercizio potrà essere accorpato al secondo. Alla fine di ogni esercizio viene compilato il bilancio a norma di legge. Gli utili dell esercizio, una volta accantonate le riserve previste dalla legge, saranno distribuiti ai soci, salva diversa deliberazione dell Assemblea. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società. Art. 11 Scioglimento e messa in liquidazione Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori determinandone i poteri. Art. 12 Clausola finale e rinvio E posto espresso divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di società per azioni. Firmato MAURIZIO SALVALAIO - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S. Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. - 6-7 di 7