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Sicurezza delle Città - Umane Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali / 20 luglio 2010 / lesto coordinato con osservazioni e proposte nella seduta del 15 luglio 2010 (Reg. Gen. n.15 ex Reg. Gen. n.242 e 286 VIII Legislatura) degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali Disposizioni in materia d ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente e

Sicurezza delle Città - Umane - Autonomie Locali e Piccoli Comuni Affari Generali MGG,/GT Il J i / /ì d) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, che esercitano le rpo m) il Difensore Civico Campania. della Magistratura; abitanti; degli enti d ambito di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n.14 e delle relative delle aziende sanitarie locali e delle aziende Ospedaliere operanti nel territorio regionale; 1) il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario società di gestione; dipendente dalla Regione, nonché il Presidente ed i consiglieri di amministrazione organizzazione o coordinamento del personale in istituto, consorzio o azienda K) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza, generale o equiparate e superiori ed i capi di gabinetto dei ministri; esercitano le loro [unzioni nel tnr1torio del la Regione; esercitano poteri di controllo istituzionale sull amministrazione regionale; j) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali, che i) gli ecclesiastici, i ministri di culto e coloro punii ne fanno le veci, che h) i dirigenti i dipendenti, a ual unque titolo prestino servizio; i direttori generali dei comuni compresi nella Regione, con più di cinquemila krb n o > b Regione; f) i dirigenti di pubblica sicurezza, che esercitano le p priu funzioni nel nel territorio ; in ambito regionale ed i dipendenti civili dello Stato, che svolgano le funzioni di direttore c) i prefetti e vice prefetti della Repubblica, che esercitano te proprie funzioni e) gli ufficiali superiori delle forze armate, che esercitano la i pinì funzione pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell Interno; funzioni in n bi t rei nn1u; b) i capi ed i vice capi della Polizia, nonché gli ispettori generali g) i direttori generali delle amministrazioni provinciali comprese nella Regione; a) i Giudici della Corte Costituzionale ed i membri del Consiglio Superiore i. Non sono eleggibili a Presidente della Giunta ed a Consigliere regionale: Cause d ineleggibilità Articolo i

funzioni esercitate, la carica o l ufficio ricoperto, sono cessati per dimissioni, trasferimento, revoca dejl incarw) o collocarnento in aspettativa non retribuita, almeno Sicurezza delle Città - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - - Umane Affari 2. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma 1, non hanno effetto se le Generali III cui al comma 2, entro sei giorni dalla richiesta. Ove non provvedano, la domanda di del periodo di prova. servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento, per il compimento la durata del mandato e senza assegni. 11 periodo di aspettativa è considerato come effetto dal settimo giorno successivo alla presentazione. L aspettativa è concessa, per tutta con l effettiva astensione da ogni atto inerente l ufficio rivestito. aspettativa non ha effetto, se non è accompagnata dalla cessazione delle funzioni, 3. La comunicazione delle dimissioni o la domanda di dimissioni o 4. La Regione, gli enti e le aziende dipendenti adottano i provvedimenti di dirigenti ed i dipendenti devono collocarsi in aspettativa non retribuita, non dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione dalle funzioni, ha sessanta giorni antecedenti il giorno tahit per la presentazione delle candidature. I oltre il giorno sthii per la presentazione delle candidature.

Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Sicurezza delle Città - Umane - Affari Generali ic7c - verso l ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito; dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile era amministratore o impiegato, ovvero di istituto o azienda da essa Giunta regionale, nonché di Consigliere regionale, colui che, per fatti compiuti allorché c) l amministratore o il dipendente, aventi poteri di rappresentanza o di 4. Non può, altresì, ricoprire la carica di Presidente o di componente della 3. Non possono far parte della Giunta regionale il coniuge, gli ascendenti, i altra regione; Consiglio o altra Giunta regionale, di Presidente e di Assessore di Giunta provinciale di la carica di Consigliere regionale sono incompatibili con quella di componente di altro sovvenzionate dalla Regione in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano superiore a cinquemila abitanti, nonché i presidenti e gli assessori di Giunta provinciale. e) i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese summenzionate; dovute in torza di una legge dello Stato o ; il consulente legale, amministrativo d) i titolari, gli amministratori ed i dirigenti di imprese e società private, che riceva dalla Regione, in via continuativa, una sovvenzione; coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte, o b) il membro del Consiglio Nazionale dell Economia e del Lavoro; a) il deputato, il senatore, il membro del Parlamento europeo; Giunta regionale, nonché di Consigliere regionale: discendenti, i parenti entro il IV grado e gli affini del Presidente e dei componenti della Giunta regionale. 1. Non possono ricoprire la carica di Presidente o di componente della 2. La carica di Presidente e di componente della Giunta regionale, nonché Cause di incompatibilità Articolo 2

i. Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Umane - MGG/CW V Provincia e della Circoscrizione, in ragione del loro mandato. funzioni conferiti, in base a disposizioni di legge, ad amministratori del Comune, della Articolo 3 Esclusione dalle cause d ineleggibilita e incompatibilità 1. Non costituiscono causa d ineleggibilità o d incompatibilità gli incarichi e le

Sicurezza delle Città - Autonomie Locali e Piccoli Comuni Affari Generali - Umane tg/gb VI commi 2 e seguenti dell articolo i, comportano la decadenza lalla carica elettiva. successivo articolo 5. Consigliere regionale, se non sono tempestivamente rimosse nei modi e termini di cui al sopravvengono ad essa, comportano la decadenza dalla carica di Presidente e di 2. Le cause d incompatibilità, che esistono al momento della elezione o elezione e nun sono tempestivamente rimosse nei termini e con le modalità previste dai Presidente e dei membri del Consiglio regionale. Le stesse cause, se sopravvengono alla entro i termini fissati dalla presente legge comportano l invalidità dell elezione del i. Le cause d ineleggibilità, di cui all articolo 1, che non sono state rimosse Effetti delle cause d ineleggibilità ed incompatibilità Articolo 4

Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Umane - Articolo 5 Verifica delle cause d ineleggibilità ed incompatihilil 1. All inizio di ogni legislatura il Consiglio, con le modalità previste dal proprio Regolamento interno, convalida le elezioni dei consiglieri, per i quali ha accertato non sussistere cause d ineleggibilità. Qualora sussista una causa d ineleggibilità a carico di un consigliere regionale, il Consiglio, con le modalità previste dal proprio Regolamento interno, contesta al Consigliere regionale la causa predetta; il Consigliere ha dieci giorni di tempo, per formulare osservazioni; entro i dieci giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e i ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità, annulla l elezione. 2. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa d ineleggibilità sia sopravenuta alla presentazione delle candidature o sia sopravvenuta successivamente all elezione una causa d incompatibilità, il Consiglio, con le modalità previste dal proprio Regolamento interno, muove la relativa contestazione al Consigliere regionale. 11 Consigliere ha dieci giorni di tempo, per formulare osservazioni o per rimuovere le cause d ineleggibilità o d incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, il Consiglio delibera definitivamente ei ove ritenga sussistente la causa d ineleggibilità o d incompatibilità, invita il Consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. Qualora il Consigliere non vi provveda, entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto. La delibera deve essere depositata, il giorno successivo, alla segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto. 3. Le delibere, di cui al presente articolo, sono adottate d ufficio o su istanza di qualsiasi elettore. 4. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, resta fermo quanto previsto dall articolo 7, quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n.154. Resta fermo, altresì, quanto previsto dalle leggi dello Stato in ordine alla impugnativa, in sede giurisdizionale, delle deliberazioni adottate dal Consiglio, ai sensi del presente articolo. VII 1

Sicurezza delle Città - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - - Umane Affari Generali MG/(B Vin rimuove entro la data della nomina alla carica di assessore. quali cause ostative alla nomina; le cause predette non hanno effetto, se l interessato le facciano parte del Consiglio, intendendosi le cause d ineleggibilità, di cui Hti L 1, 1. La presente legge si applica anche ai membri della Giunta regionale che non lemhro delja Giunta regionale Articolo 6

Sicurezza delle Città - Autonomie Locali e Piccoli Comuni Affari Generali - Umane MC/hI3 t Ix alla sua pubblicazione Bollettino Ufficiale Campania. i. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo Dichiarazione d urgenza Articolo 7