Autentica di Sottoscrizione



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COMUNE di GRAFFIGNANO Provincia di Viterbo Servizi Demografici Autentica di Sottoscrizione Che cosa è L'autenticazione di sottoscrizione consiste nell'attestazione, resa da un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione in calce al documento è stata apposta dall'interessato in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. L'autenticazione è redatta a seguito di sottoscrizione e l'autenticatore attesta che è stata apposta in sua presenza a seguito di accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, data e luogo, nome proprio e qualifica rivestita, apponendo infine la propria firma ed il timbro dell'ufficio. Il pubblico funzionario incaricato dal sindaco può autenticare solo le sottoscrizioni di dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà, ovvero quelle riguardanti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell interessato. Chi può autenticare Sono abilitati all autenticazione i seguenti soggetti: - Notai, Cancellieri, Segretario comunale, Funzionari comunali incaricati dal Sindaco. Quando si può autenticare una sottoscrizione - casi generali Il funzionario comunale incaricato non ha una generale competenza autenticatoria, ma può farlo solo per le firme apposte in calce ai seguenti atti: istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (es. deleghe alla riscossione di pensioni, contributi, ecc..) istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a privati (es. banche, assicurazioni) atti di vendita dei veicoli Si ricorda che non possono essere autenticate sottoscrizioni apposte in calce a documenti redatti in lingua DIVERSA da quella ITALIANA. Ai sensi dell'art. 1, L. n. 482/1999, la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano, pertanto, l'eventuale documento presentato in lingua, straniera dovrà essere accompagnato da idonea traduzione. Quando NON SI PUO' autenticare una firma e occorre rivolgersi obbligatoriamente ad un NOTAIO Non è possibile autenticare la firma apposta in calce ai i seguenti atti/documenti: dichiarazioni aventi contenuto di impegno e/o di volontà; accettazioni o rinunce di incarico; procure (ossia atti - anche se diversamente denominati - con i quali l'interessato conferisce ad altri soggetti il potere di agire in nome e per proprio conto); deleghe, (ad esclusione di quelle alla riscossione di benefici economici pubblici); dichiarazioni per il futuro; scritture private disciplinanti meri rapporti tra soggetti privati; qualunque dichiarazione a contenuto negoziale, disciplinata dal codice civile; fogli in bianco. Casi speciali di autentica della sottoscrizione Si riportano di seguito i casi di autentica della firma previsti da norme speciali: quietanze liberatorie (ai sensi dell'art. 8 comma 3-bis L. n. 482/1990 e ss.mm.ii.); atti previsti dall'art. 14 della L. n. 53/1990 e ss.mm.ii. (procedimento elettorale - autentica sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali); manifestazione del consenso per iscritto, da parte degli aspiranti all'adozione, all'incontro con il minore da adottare (art. 31 comma 3, lett. e. L. n. 184/1983); sottoscrizione di atti per i quali il codice di procedura civile prevede tale formalità (art. 39 disp. att.cod. proc. pen.);

firma del votante sulla busta contenente la scheda di votazione per l'elezione degli organi di ordini professionali, (D.P.R. N. 169/2005, art. 3 comma 7); firma degli atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati, (es. veicoli) ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 223/2006, conv. in L.n. 248/2006 e ss.mm.ii. Occorre munirsi una marca da bollo di euro 16,00 da apporre sull atto al momento dell autentica della firma. Successivamente all'autentica della firma occorre registrare il passaggio presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) entro 60 giorni dalla data di autentica; sottoscrizione apposta in calce alla manifestazione di volontà alla cremazione effettuata da congiunti del defunto, in assenza di disposizione testamentaria (art. 79D.P.R. n. 285/1990). Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori o esercenti pubblici servizi - di norma - NON possono pretendere l'autenticazione della firma apposta in calce ad istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentare presso di loro. In questo caso infatti l'autenticità della firma è comprovata esclusivamente in uno dei seguenti modi: - apposizione della firma davanti al dipendente addetto alla ricezione dell'istanza/dichiarazione; - allegando all'atto una fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, (in questo caso tutta la documentazione può essere inviata anche via fax, e-mail, posta elettronica certificata). Fanno eccezione alla regola sopra enunciata: Deleghe a riscuotere benefici economici (non sono tali gli atti di procura) Per queste è necessaria l'autentica di firma anche se sono da produrre a Pubbliche Amministrazioni e a gestori o esercenti pubblici servizi. L'autentica può essere effettuata anche da Notai, Cancellieri e funzionari competenti a ricevere la documentazione (se dipendenti da Pubbliche Amministrazioni e gestori o esercenti pubblici servizi). Dichiarazioni di accettazione di candidature elettorali, presentazione di liste elettorali, proposte di leggi e referendum nazionali, regionali e locali. L autenticazione delle firme è riconosciuta dalla legge a notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di Appello e dei Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica presidenti delle Province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei Consigli Comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente al Sindaco e al Presidente della Provincia. Quali documenti è necessario presentare Documento di identità in corso di validità del richiedente; chi si presenta privo di documento di identità deve essere accompagnato da due persone maggiorenni, munite di valido documento di riconoscimento, che si rendano garanti della sua identità. Marca da bollo da 16,00, se necessaria in base alla tipologia del documento (come da normativa). Cosa fare se: il dichiarante si trova in stato di INCAPACITA' ASSOLUTA DI AGIRE: (vi rientrano: minori d'età, interdizione giudiziale per infermità mentale; interdizione legale conseguenti a condanna per specifici fattispecie di reato). Le dichiarazioni e relative sottoscrizioni competono rispettivamente all'esercente la potestà genitoriale o al tutore il dichiarante si trova in stato di INCAPACITA' RELATIVA DI AGIRE: (vi rientrano: minore emancipato per matrimonio; inabilitazione giudiziale per infermità mentale). Le dichiarazioni e relative sottoscrizioni competono al curatore. il dichiarante, pur capace di intendere e volere, NON SA, (in quanto analfabeta), o NON PUO', (causa impedimento fisico permanente), FIRMARE: la firma è sostituita dalla dizione "impossibilitato alla firma per impedimento fisico" art. 4 comma 1 il dichiarante, pur capace di intendere e volere, si trova in situazione di impedimento TEMPORANEO a firmare per ragioni di salute, (es. a seguito di incidente stradale):, ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.P.R. n. 445/2000, la relativa dichiarazione (e sottoscrizione) è rilasciata dal coniuge o altro soggetto indicato nella norma citata, che attesta l'esistenza dell'impedimento il dichiarante è NON VEDENTE: in base alla L. n. 18/1975, il non vedente è persona capace di agire, per cui può sottoscrivere in autonomia qualsiasi atto salvo che lo stesso identifichi una persona come suo assistente, nel qual caso anche questo firma l'atto come testimone. Nel caso in cui sia impossibilitato si applica l'art. 4 sopra citato.

Costi e modalità di pagamento 16,00 per imposta di bollo e 1,52, (di cui 0,52 a titolo di diritti di segreteria e 1,00 a titolo di rimborso spese), salvo i casi di esenzione previsti per legge. In quest'ultimo caso se l'esenzione è totale, (es. materia elettorale): nessun costo, se l'esenzione è limitata all'imposta di bollo: 1,26, di cui 0,26 a titolo di diritti di segreteria e 1,00 a titolo di rimborso spese. SI RICORDA CHE: all'atto della richiesta è compito del cittadino indicare l'uso a cui è destinato il documento e l'indicazione dell'eventuale norma che esenta dal pagamento dell'imposta di bollo. Il pagamento del rimborso spese è effettuato in contanti all'atto dell'emissione del documento. Per l'imposta di bollo è necessario che il richiedente si presenti allo sportello munito di apposita marca. Responsabilità e Sanzioni L'utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente. L'articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 stabilisce che sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta e delle eventuali sopratasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato e negoziato atti e documenti non in regola con l'imposta o che degli stessi facciano uso. Normativa di riferimento: D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.; D.P.R. n. 642/1972, "disciplina dell'imposta sul bollo"

COMUNE di GRAFFIGNANO Provincia di Viterbo Servizi Demografici Autentica di Sottoscrizione Che cosa è L'autenticazione di sottoscrizione consiste nell'attestazione, resa da un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione in calce al documento è stata apposta dall'interessato in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. L'autenticazione è redatta a seguito di sottoscrizione e l'autenticatore attesta che è stata apposta in sua presenza a seguito di accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, data e luogo, nome proprio e qualifica rivestita, apponendo infine la propria firma ed il timbro dell'ufficio. Il pubblico funzionario incaricato dal sindaco può autenticare solo le sottoscrizioni di dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà, ovvero quelle riguardanti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell interessato. Chi può autenticare Sono abilitati all autenticazione i seguenti soggetti: - Notai, Cancellieri, Segretario comunale, Funzionari comunali incaricati dal Sindaco. Quando si può autenticare una sottoscrizione - casi generali Il funzionario comunale incaricato non ha una generale competenza autenticatoria, ma può farlo solo per le firme apposte in calce ai seguenti atti: istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (es. deleghe alla riscossione di pensioni, contributi, ecc..) istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a privati (es. banche, assicurazioni) atti di vendita dei veicoli Si ricorda che non possono essere autenticate sottoscrizioni apposte in calce a documenti redatti in lingua DIVERSA da quella ITALIANA. Ai sensi dell'art. 1, L. n. 482/1999, la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano, pertanto, l'eventuale documento presentato in lingua, straniera dovrà essere accompagnato da idonea traduzione. Quando NON SI PUO' autenticare una firma e occorre rivolgersi obbligatoriamente ad un NOTAIO Non è possibile autenticare la firma apposta in calce ai i seguenti atti/documenti: dichiarazioni aventi contenuto di impegno e/o di volontà; accettazioni o rinunce di incarico; procure (ossia atti - anche se diversamente denominati - con i quali l'interessato conferisce ad altri soggetti il potere di agire in nome e per proprio conto); deleghe, (ad esclusione di quelle alla riscossione di benefici economici pubblici); dichiarazioni per il futuro; scritture private disciplinanti meri rapporti tra soggetti privati; qualunque dichiarazione a contenuto negoziale, disciplinata dal codice civile; fogli in bianco. Casi speciali di autentica della sottoscrizione Si riportano di seguito i casi di autentica della firma previsti da norme speciali: quietanze liberatorie (ai sensi dell'art. 8 comma 3-bis L. n. 482/1990 e ss.mm.ii.); atti previsti dall'art. 14 della L. n. 53/1990 e ss.mm.ii. (procedimento elettorale - autentica sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali); manifestazione del consenso per iscritto, da parte degli aspiranti all'adozione, all'incontro con il minore da adottare (art. 31 comma 3, lett. e. L. n. 184/1983); sottoscrizione di atti per i quali il codice di procedura civile prevede tale formalità (art. 39 disp. att.cod. proc. pen.);

firma del votante sulla busta contenente la scheda di votazione per l'elezione degli organi di ordini professionali, (D.P.R. N. 169/2005, art. 3 comma 7); firma degli atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati, (es. veicoli) ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 223/2006, conv. in L.n. 248/2006 e ss.mm.ii. Occorre munirsi una marca da bollo di euro 16,00 da apporre sull atto al momento dell autentica della firma. Successivamente all'autentica della firma occorre registrare il passaggio presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) entro 60 giorni dalla data di autentica; sottoscrizione apposta in calce alla manifestazione di volontà alla cremazione effettuata da congiunti del defunto, in assenza di disposizione testamentaria (art. 79D.P.R. n. 285/1990). Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori o esercenti pubblici servizi - di norma - NON possono pretendere l'autenticazione della firma apposta in calce ad istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentare presso di loro. In questo caso infatti l'autenticità della firma è comprovata esclusivamente in uno dei seguenti modi: - apposizione della firma davanti al dipendente addetto alla ricezione dell'istanza/dichiarazione; - allegando all'atto una fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, (in questo caso tutta la documentazione può essere inviata anche via fax, e-mail, posta elettronica certificata). Fanno eccezione alla regola sopra enunciata: Deleghe a riscuotere benefici economici (non sono tali gli atti di procura) Per queste è necessaria l'autentica di firma anche se sono da produrre a Pubbliche Amministrazioni e a gestori o esercenti pubblici servizi. L'autentica può essere effettuata anche da Notai, Cancellieri e funzionari competenti a ricevere la documentazione (se dipendenti da Pubbliche Amministrazioni e gestori o esercenti pubblici servizi). Dichiarazioni di accettazione di candidature elettorali, presentazione di liste elettorali, proposte di leggi e referendum nazionali, regionali e locali. L autenticazione delle firme è riconosciuta dalla legge a notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di Appello e dei Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica presidenti delle Province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei Consigli Comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente al Sindaco e al Presidente della Provincia. Quali documenti è necessario presentare Documento di identità in corso di validità del richiedente; chi si presenta privo di documento di identità deve essere accompagnato da due persone maggiorenni, munite di valido documento di riconoscimento, che si rendano garanti della sua identità. Marca da bollo da 16,00, se necessaria in base alla tipologia del documento (come da normativa). Cosa fare se: il dichiarante si trova in stato di INCAPACITA' ASSOLUTA DI AGIRE: (vi rientrano: minori d'età, interdizione giudiziale per infermità mentale; interdizione legale conseguenti a condanna per specifici fattispecie di reato). Le dichiarazioni e relative sottoscrizioni competono rispettivamente all'esercente la potestà genitoriale o al tutore il dichiarante si trova in stato di INCAPACITA' RELATIVA DI AGIRE: (vi rientrano: minore emancipato per matrimonio; inabilitazione giudiziale per infermità mentale). Le dichiarazioni e relative sottoscrizioni competono al curatore. il dichiarante, pur capace di intendere e volere, NON SA, (in quanto analfabeta), o NON PUO', (causa impedimento fisico permanente), FIRMARE: la firma è sostituita dalla dizione "impossibilitato alla firma per impedimento fisico" art. 4 comma 1 il dichiarante, pur capace di intendere e volere, si trova in situazione di impedimento TEMPORANEO a firmare per ragioni di salute, (es. a seguito di incidente stradale):, ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.P.R. n. 445/2000, la relativa dichiarazione (e sottoscrizione) è rilasciata dal coniuge o altro soggetto indicato nella norma citata, che attesta l'esistenza dell'impedimento il dichiarante è NON VEDENTE: in base alla L. n. 18/1975, il non vedente è persona capace di agire, per cui può sottoscrivere in autonomia qualsiasi atto salvo che lo stesso identifichi una persona come suo assistente, nel qual caso anche questo firma l'atto come testimone. Nel caso in cui sia impossibilitato si applica l'art. 4 sopra citato.

Costi e modalità di pagamento 16,00 per imposta di bollo e 1,52, (di cui 0,52 a titolo di diritti di segreteria e 1,00 a titolo di rimborso spese), salvo i casi di esenzione previsti per legge. In quest'ultimo caso se l'esenzione è totale, (es. materia elettorale): nessun costo, se l'esenzione è limitata all'imposta di bollo: 1,26, di cui 0,26 a titolo di diritti di segreteria e 1,00 a titolo di rimborso spese. SI RICORDA CHE: all'atto della richiesta è compito del cittadino indicare l'uso a cui è destinato il documento e l'indicazione dell'eventuale norma che esenta dal pagamento dell'imposta di bollo. Il pagamento del rimborso spese è effettuato in contanti all'atto dell'emissione del documento. Per l'imposta di bollo è necessario che il richiedente si presenti allo sportello munito di apposita marca. Responsabilità e Sanzioni L'utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente. L'articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 stabilisce che sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta e delle eventuali sopratasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato e negoziato atti e documenti non in regola con l'imposta o che degli stessi facciano uso. Normativa di riferimento: D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.; D.P.R. n. 642/1972, "disciplina dell'imposta sul bollo"