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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2488 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PETRIS, STEFANO, PETRAGLIA, MOLINARI, VALENTINI, SCAVONE, COMPAGNONE, DE PIN, MASTRANGELI, BISINELLA, BIGNAMI e CASALETTO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 2016 Disposizioni urgenti per la salvaguardia delle colture di agrumi TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 2488 ONOREVOLI SENATORI. La coltura degli agrumi riveste grande importanza, non solo produttiva, nel nostro Paese. Circa 130.000 ettari dedicati, con una presenza particolarmente significativa nelle regioni Sicilia e Calabria, e una struttura produttiva molto frammentata, con larga prevalenza di piccole aziende a conduzione familiare, con una presenza che supera il 30 per cento di unità produttive di superficie inferiore ad 1 ettaro, e un valore della produzione stimato al 2010 attorno a 1,4 miliardi di euro. Oltre alla rilevanza ambientale degli impianti arborei, anche ai fini delle caratteristiche tradizionali del paesaggio agrario delle aree interessate, occorre evidenziare l importanza della coltura per la prevenzione del dissesto idrogeologico, in particolare nelle isole e nelle aree costiere, e la consistenza dell intera filiera della trasformazione del prodotto, con una ripartizione del valore aggiunto che tende a penalizzare i produttori agricoli a vantaggio della lavorazione industriale e della distribuzione. I dati di mercato, diffusi anche recentemente dall Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare (ISMEA), indicano la permanenza di una grave crisi di redditività del settore che mette a rischio la stessa sopravvivenza delle aziende, con un calo dei prezzi all origine che appare ormai irreversibile. Ai coltivatori le arance vengono pagate meno di venti anni fa, con punte al ribasso dei prezzi, registrate nel corso della campagna 2015-2016, fino a sette centesimi al chilo, e la tendenza, purtroppo ormai diffusa, a non raccogliere i frutti, in quanto gli agricoltori non sono più in grado di fare fronte neanche ai costi di produzione. Il forte incremento delle importazioni, in particolare dal Nord Africa, e i ritardi strutturali del comparto in termini di organizzazione dei produttori, di infrastrutture per il trasporto e di marketing, aggravano una situazione che rischia di esplodere, in particolare in Sicilia, dove le proteste spontanee e le dichiarazioni di crisi si susseguono ormai senza soluzione di continuità. Il presente disegno di legge intende invertire la tendenza al disinteresse degli organi di governo per le difficoltà del comparto agrumicolo e avviare politiche di settore idonee a incidere sugli aspetti strutturali della crisi. Nell articolo 1 si individuano le finalità dell intervento legislativo, rivolto ad attivare le sinergie fra lo Stato e le regioni per tutelare e valorizzare una filiera di assoluto rilievo ambientale e produttivo. L articolo 2 è dedicato a delineare gli indirizzi per un piano di settore per l agrumicoltura, dotato di idonei finanziamenti per il prossimo triennio, da elaborare a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed approvato con l accordo delle regioni. Diffondere le buone pratiche colturali e l innovazione tecnologica, anche nel campo dell irrigazione, rafforzare le politiche di filiera e l integrazione con il comparto della trasformazione, incrementare e incentivare l organizzazione dei produttori, migliorare le procedure di tracciabilità del prodotto e i relativi controlli, implementare politiche per la qualità certificata del prodotto, anche con l istituzione di specifici marchi territoriali, sono questi alcuni dei criteri direttivi che si individuano per il piano che dovrà essere approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 2488 L articolo 3 è invece rivolto a sostenere l anello più debole della catena, i produttori agricoli, prevedendo un regime di sostegno per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, con priorità nella concessione dei benefici per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Il contributo è previsto nell ambito del regime cosiddetto de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, al fine di mantenerlo nell ambito dei criteri previsti dall Unione europea per la compatibilità degli aiuti di stato. Un incremento dei consumi, a partire dalle giovani generazioni, è senz altro uno degli obiettivi di primario interesse, anche in considerazione della valenza organolettica degli agrumi. L articolo 4 prevede in questo senso la promozione di uno specifico intervento rivolto a implementare l installazione di distributori automatici di agrumi e loro derivati nelle scuole, nell ambito del programma comunitario «Frutta nelle scuole», riconducibile al regolamento (CE) n. 13/ 2009, del Consiglio, del 18 dicembre 2008. Infine le disposizioni rivolte alla copertura finanziaria, contenute nell articolo 5. Agli oneri per l attuazione degli interventi attuativi del piano di settore, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Agli oneri per il contributo rivolto alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici di cui all articolo 3, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 2488 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Finalità) 1. Lo Stato e le regioni, nell ambito delle rispettive competenze, concorrono alla salvaguardia delle colture di agrumi, al fine di tutelare i paesaggi agrari tradizionali, di valorizzare le funzioni di difesa del suolo, di prevenire il rischio idrogeologico, di tutela ambientale e di conservazione della biodiversità agraria, anche al fine di contrastare l abbandono e il declino economico di aree con impianti arborei di notevole rilievo e con radicate vocazioni produttive nella filiera della coltivazione e lavorazione degli agrumi. Art. 2. (Piano di settore per l agrumicoltura) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva, con proprio decreto, previo accordo raggiunto, ai sensi dell articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il piano di settore per l agrumicoltura, in attuazione dei seguenti indirizzi: a) diffondere le buone pratiche colturali e l innovazione tecnologica, anche nel campo dell irrigazione; b) rafforzare le politiche di filiera e l integrazione con il comparto della trasformazione;

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 2488 c) incrementare e incentivare l organizzazione dei produttori; d) migliorare le procedure di tracciabilità del prodotto e i relativi controlli; e) implementare politiche per la qualità certificata del prodotto, anche con l istituzione di specifici marchi territoriali; f) salvaguardare gli agrumeti localizzati in zone di particolare rischio idrogeologico; g) promuovere i consumi del prodotto fresco e trasformato, in particolare nelle istituzioni scolastiche; h) valorizzare i sottoprodotti degli agrumi, anche nella filiera agroenergetica; i) combattere efficacemente le fitopatologie, potenziando la ricerca e gli interventi di contrasto; l) promuovere la formazione di figure professionali adeguate per supportare l aggiornamento degli imprenditori agricoli del settore. 2. Agli interventi di attuazione del piano di settore di cui al comma 1 è riservata una specifica dotazione finanziaria, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nell ambito del bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che provvede alla ripartizione annuale delle risorse, con apposito decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 3. (Contributo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici) 1. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 è concesso un contributo a copertura parziale degli investimenti rivolti al recupero ed alla manutenzione degli agrumeti caratteristici, localizzati in aree di interesse paesaggistico o interessate da colture tradizionali di parti-

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 2488 colare rilievo, individuati dalle regioni entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il contributo di cui al presente articolo è concesso prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nella misura massima annuale consentita dal regolamento (CE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, sulla base dei criteri stabiliti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle regioni competenti. Art. 4. (Promozione del consumo di agrumi in ambito scolastico) 1. A decorrere dall anno scolastico 2017-2018, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, nell ambito del programma «Frutta nelle scuole» promosso in attuazione del regolamento (CE) n. 13/2009, del Consiglio, del 18 dicembre 2008, promuove uno specifico intervento rivolto all installazione nelle scuole di ogni ordine e grado di distributori automatici di agrumi e loro derivati. 2. All attuazione delle disposizioni di cui al comma l si provvede nell ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 5. (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri di cui all articolo 2, comma 2, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 2488 per interventi strutturali di politica economica, di cui all articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Agli oneri derivanti dall attuazione dell articolo 3, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per gli anni 2017, 2018 e 2019 allo scopo utilizzando l accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con le regioni interessate, si provvede alla ripartizione annuale delle risorse di cui al presente comma.

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