IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

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Transcript:

D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 (1). Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 (1/circ). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 giugno 2003, n. 138. (1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione: - C.N.I.P.A.., Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione: Circ. 18 settembre 2003, n. CNIPA/CR/42. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86; Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A); Vista la direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa, ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della citata direttiva 1999/93/CE, ed in particolare l'articolo 13; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002; Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998, del Parlamento europeo e del Consiglio, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 30 settembre e del 14 ottobre 2002; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni e per la funzione pubblica; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 1. (2). (2) Il presente comma, corretto con Comunicato 3 luglio 2003 (Gazz. Uff. 3 luglio 2003, n. 152), sostituisce l'art. 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. Sostituisce, inoltre, l'art. 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del presente Art. 2 Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 1. Al comma 2 dell'articolo 8 del testo unico le parole: «sentiti l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione», sono sostituite dalle seguenti: «, o, per sua delega del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Ministro per la funzione pubblica». Art. 3 Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 1. (3).

(3) Sostituisce il comma 4 dell'art. 9, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. Sostituisce, inoltre, il comma 4 dell'art. 9, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del presente Art. 4 Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 1. Al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico le parole: «mediante l'uso della firma digitale» sono sostituite dalle seguenti: «mediante l'uso della firma elettronica qualificata». Art. 5 Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 1. (4). (4) Sostituisce l'art. 12, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. Sostituisce, inoltre, l'art. 12, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del presente Art. 6 Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 1. Al comma 2 dell'articolo 20 del testo unico le parole: «la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente testo unico.», sono sostituite dalle seguenti: «, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata.».

Art. 7 Modifiche alla rubrica della sezione V del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 1. (5). (5) Sostituisce la rubrica della sezione V del capo II, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. Sostituisce, inoltre, la rubrica della sezione V del capo II, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del presente Art. 8 Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 1. Al comma 1 dell'articolo 22 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) (6); b) la lettera f) è abrogata; c) la lettera i) è abrogata; d) (7); e) la lettera o) è abrogata. (6) Sostituisce le lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 22, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. Sostituisce, inoltre, le lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 22, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del presente (7) Sostituisce le lettere l), m) ed n) del comma 1 dell'art. 22, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. Sostituisce, inoltre, le lettere l), m) ed n) del comma 1 dell'art. 22, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del presente

Art. 9 Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 1. (8). (8) Sostituisce l'art. 23, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. Sostituisce, inoltre, l'art. 23, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del presente Art. 10 Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 1. (9). (9) Sostituisce l'art. 26, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. Sostituisce, inoltre, l'art. 26, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del presente Art. 11 Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 1. (10). (10) Sostituisce l'art. 27, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. Sostituisce, inoltre, l'art. 27, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del presente

Art. 12 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 1. (11). (11) Aggiunge l'art. 27-bis al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. Aggiunge, inoltre, l'art. 27-bis al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del presente Art. 13 Modifiche all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 1. (12). (12) Sostituisce l'art. 28, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. Sostituisce, inoltre, l'art. 28, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del presente Art. 14 Modifiche all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 1. (13). (13) Sostituisce l'art. 29, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. Sostituisce, inoltre, l'art. 29, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del presente

Art. 15 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 1. (14). (14) Aggiunge gli articoli da 29-bis a 29-octies al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. Aggiunge, inoltre, gli articoli da 29-bis a 29-octies al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del presente Art. 16 Disposizioni transitorie. 1. I certificati emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto dai soggetti che risultano iscritti nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (15) sono considerati certificati qualificati. 2. Fino alla completa operatività dell'elenco di cui all'articolo 28, comma 6, del testo unico coloro che intendono accreditarsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, effettuano gli adempimenti previsti dagli articoli 27 e 28 del medesimo testo unico presso l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (16). (15) La denominazione «Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione» è da intendersi sostituita da quella di «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» ai sensi di quanto disposto dall'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. (16) La denominazione «Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione» è da intendersi sostituita da quella di «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» ai sensi di quanto disposto dall'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Art. 17 Disposizioni finali. 1. Le modifiche di cui al presente regolamento apportate al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).