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Pag.1 CAMBI DI DESTINAZIONE D USO SEZIONE II EDILIZIA TABELLA A di cui al Dlgs 222/2016 n 39 ATTIVITA REGIME AMM. + REG.MI AMM RIF NORM. Mutamento di destinazione d uso avente rilevanza urbanistica (la DU è quella prevalente in termini di SUL c2 art 23-ter TU) Salva diversa previsione da parte delle L R, costituisce mutamento rilevante della D U ogni forma di utilizzo dell immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché accompagnata dall esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l assegnazione dell immobile o dell unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: - Residenziale - Turistico ricettiva - Produttiva direzionale - Commerciale - rurale Permesso di costruire in silenzio assenso con l art 20 del DPR 380/01 e ss mm e ii Nel caso in cui l autorizzazione si riferisca a interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione occorre acquisirli ( OSP VVF opere di genio.) L istanza è presentata allo SUE del Comune che provvede alla convocazione della CdS per l acquisizione dei titoli aggiuntivi DPR 380/01 e ss mm e ii : art 23-ter c 1 e art 10 c 2 Circolare esplicativa Dip.to PAU 131351 del 4.8.2015 dopo la conversione del decreto Sblocca Italia

Pag.2 Circolare 131351/2015 del Dip.to PAU L art 23 ter comma 1 del DPR 380/01 e ss mm e ii ha introdotto ( art 17 c 1 lettera n) L 164/2014)e suoi rapporti con la DCC 18/08 (NTA del PRG vigente) Residenziale Abitative: abitazioni singole - (CU/b); abitazioni collettive (studentati, convitti, conventi, collegi, residenze sanitarie per anziani) - (Cu/b); Turistico ricettiva strutture ricettive alberghiere - (fino a 60 posti letto: CU/b; oltre 60 posti letto e motel: CU/m); strutture ricettive extra-alberghiere - (fino a 60 posti letto e ostelli: CU/b; oltre 60 posti letto: CU/m); strutture ricettive all aria aperta - (CU/m); Produttiva Direzionale Servizi: pubblici esercizi (bar, ristoranti, pub, locali notturni in genere), servizi alle persone (amministrativi, SOCIALI, ASSISTENZIALI, SANITARI, istruzione, culturali, fitness) - (CU/m); DIREZIONALE PRIVATO (uffici e studi professionali, servizi alle imprese) - (CU/b); sportelli tributari, bancari e finanziari (CU/m); artigianato di servizio e studi d artista - (CU/b); sedi della pubblica amministrazione e delle pubbliche istituzioni nazionali, estere e sopranazionali (CU/m); sedi e attrezzature universitarie - (CU/m); attrezzature culturali (esclusi i teatri) e religiose (CU/m); attrezzature collettive (per lo sport, lo spettacolo, la cultura, ricreative, congressuali) - (con SUL fino a 500 mq: CU/m; con SUL oltre 500 mq e per le discoteche: CU/a); Produttive: artigianato produttivo, industria, commercio all ingrosso, depositi e magazzini - (CU/m); Commerciale commerciali: piccole strutture di vendita (superficie di vendita fino a 250 mq) - (CU/b); medie strutture di vendita (superficie di vendita fino a 2.500 mq) - (CU/m); grandi strutture di vendita (superficie di vendita oltre 2.500 mq) - (CU/a); le strutture di vendita si intendono al dettaglio e comprensive di depositi pertinenziali, anche localizzati in locali autonomi non contigui; c) Servizi: pubblici esercizi (bar, ristoranti, pub, locali notturni in genere), e) Produttive: commercio all ingrosso, depositi e magazzini - (CU/m); Rurale Agricole: abitazioni agricole, attrezzature per la produzione agricola e la zootecnia, impianti produttivi agro-alimentari (CU/b); Per le destinazioni d uso non comprese o non direttamente riconducibili alla classificazione del comma 1, si procede per analogia funzionale e di carico urbanistico.

Pag.3 L esercizio di imprese: l art. 4 d.p.r. 633/72 L art. 4 d.p.r. 633/72 prevede che per esercizio di imprese si intende: L esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi. Sin qui ripropone, con terminologia pressoché identica, la nozione di imprenditore commerciale accolta dal legislatore tributario ai fini delle imposte sui redditi; la differenza fondamentale, però, è data dalla ricomprensione in ogni caso, nella nozione di esercizio di impresa rilevante ai fini IVA, dell esercizio di impresa agricola. Con riferimento all imposta sul valore aggiunto è stata accolta una nozione ampia di imprenditore commerciale, fondata su due capisaldi: a. l esercizio delle attività oggettivamente considerate commerciali o agricole, a prescindere dalla circostanza che esse siano organizzate in forma d impresa meno; b. l esercizio di attività che non presentano, di per sé, i caratteri tipologici dell attività commerciale e in relazione alle quali, pertanto, diventa indispensabile la valutazione in ordine alla sussistenza del requisito dell organizzazione in forma d impresa, da apprezzarsi non avendo riguardo alla rilevanza quantitativa dell apparato strumentale di beni e persone impiegato nello svolgimento dell attività, quanto piuttosto al modo di essere dell attività stessa, OSSIA IN SENSO QUALITATIVO. Affinché vi sia esercizio di impresa occorre che l attività venga svolta per professione abituale ancorché non esclusiva. Al proposito ci si è chiesti, anche alla luce dei traguardi raggiunti dalla dottrina commercialistica, se la locuzione PROFESSIONE ABITUALE evocasse un unico concetto, risultando l abitualità il modo di essere della professionalità. Sembra preferibile la tesi secondo cui nella locuzione in esame l abitualità sia un semplice, e forse inutile, rafforzativo della professionalità.

Pag.4 L art. 4 d.p.r. 633/72 detta altre specifiche previsioni, le quali concorrono a definire la nozione IVA di esercizio di imprese. Testo: in vigore dal 05/02/2000 modificato da: L del 17/01/2000 n. 7 art. 3 Note: Contiene anche modifiche apportate da DLG n. 460/97, art. 6. Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché' non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché' l'esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese: 1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle società di fatto; 2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti. Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un unica organizzazione locale o nazionale, nonché' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Pag.5 Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché' esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali: 1) le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d'italia e dall'ufficio italiano dei cambi; 2) la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; 3) la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; 4) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali; 5) le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 6) le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.

Pag.6 Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma: a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni; b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287. le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché' tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma. Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

Pag.7 c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché' alle associazioni politiche, sindacali e di categoria. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. SONO TRASMESSE LE DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DA PARTE DELL AGENZIA PER LE IMPRESE DI CUI ALL ART. 38, COMMA 3, LETTERA C), DEL D.L. 25/06/2008, N. 112. C) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che COSTITUISCE TITOLO AUTORIZZATORIO per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico.

Pag.8 Le destinazioni d uso su indicate, e i conseguenti cambi di destinazione d uso, sono consentiti secondo i limiti e le condizioni stabiliti dalle norme delle diverse componenti del PRG, come individuate dai Titoli II, III e IV, nonché dagli strumenti di intervento indiretto, sempre compatibilmente con le previsioni di PRG; Sono ovunque consentite, nell intero Sistema insediativo, le destinazioni d uso servizi alle persone e studi d artista ; Sono comunque vietate, nei Tessuti residenziali del Sistema insediativo, le attività produttive insalubri o moleste, di cui agli articoli 216 e 217 del Testo unico delle leggi sanitarie, se non nei casi e alle condizioni espressamente previste dal Regolamento igienico-sanitario; Le abitazioni collettive, se con finalità assistenziali e in convenzione con gli Enti competenti, possono essere realizzate in eccedenza al limite massimo di funzioni abitative stabilito dalle norme di componente, e poste a carico della quota di funzioni non abitative; Per la realizzazione di insediamenti commerciali, turistico-ricettivi, produttivi, direzionali, di rilevante dimensione, il Comune può adottare lineeguida per la pianificazione, valutazione e progettazione degli interventi, in applicazione della legislazione o regolamentazione regionale di settore.

Pag.9 L introduzione di nuovi usi e funzioni all interno dell unità immobiliare non comporta cambio di destinazione d uso, ai sensi delle presenti norme, se i nuovi usi non eccedono, nel complesso e con successive modificazioni, - sia il 25% della SUL dell unità immobiliare - sia i 250 mq di SUL, - se non appartengono ad una più alta categoria di carico urbanistico, - se non sottraggono destinazioni originarie a parcheggio, - se non comportano frazionamento catastale. Sono fatte salve le destinazioni d uso legittimamente in atto alla data di adozione del presente PRG (19/20.3.2003). La destinazione d uso legittimamente in atto è quella risultante: - dal titolo abilitativo della costruzione, in assenza del quale la destinazione d uso è accertata con l ausilio: o della classificazione catastale o e delle autorizzazioni amministrative all esercizio delle attività insediate.

Pag.10 Titoli necessari ai sensi della DCC 18/2008 ( NTA del PRG vigente art 6 comma 6) In assenza di normativa regionale sulle destinazioni d uso e sui titoli abilitativi necessari per la modifica delle stesse, da formulare ai sensi dell art. 10, comma 2, del DPR n. 380/2001, si stabilisce che il cambiamento di destinazione d uso: se è con opere, è soggetto a DIA o a Permesso di costruire, a seconda delle categorie di intervento, individuate ai sensi dell art. 9, che tali opere configurano; se è senza opere, è soggetto comunque a DIA; se comporta il passaggio a una più elevata categoria di carico urbanistico (Carico urbanistico (CU): esprime l impegno indotto sui parcheggi dalle diverse destinazioni d uso, distinto e classificato in: basso (CU/b), medio (CU/m), alto (CU/a)) è soggetto comunque a Permesso di costruire. Il cambiamento di destinazione d uso, una volta acquisito il titolo abilitativo, deve essere obbligatoriamente comunicato all Ufficio del catasto. Titoli necessari ai sensi della Circolare Dip.to PAU 131351/2015 alla luce dell applicazione dello Sblocca Italia) CdU di immobili adibiti a esercizio dii impresa non connesso a RE pesante CILA ex art 6 c 4 DPR 380/01 e ss mm e ii Limitazioni : non deve riguardare parti strutturali CdU di immobili all interno stessa categoria non connesso a RE pesante SCIA ex art 22 DPR 380/01 e ss mm e ii CdU tra categorie generali differenti o all interno stessa categoria con RE pesante PdC ( art 20 DPR 380/01 e ss mm e ii) DIA ex art 22 c 3 DPR 380/01 e ss mm e ii

Pag.11 Titoli necessari ai sensi alla luce del DLgs 222/2016 Cdu è sempre inteso come R E ai sensi dell art 3 c 1 lettera c) escluso l art 10 c 1 lettera c) ovvero ove la RE porta a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (Unità edilizia: rappresenta l entità costruita, composta da una o più unità immobiliari, organizzata secondo un tipo edilizio e configurantesi dal punto di vista spaziale, statico e funzionale come costruzione autonoma, a meno degli spazi di pertinenza condominiale) fuori dalla zona omogenea A ( art 107 della DCC 18/08), pertanto : CdU di immobili adibiti a esercizio di impresa non connesso a RE pesante CdU di immobili all interno stessa categoria non connesso a RE pesante CdU avente rilevanza urbanistica (tra categorie differenti e zona omogenea A) SCIA ( 1) ex art 22 DPR 380/01 e ss mm e ii PdC ex art 20 del DPR 380/01 e ss mm e ii SCIA ex art 23 c 1 lettera a) ( tipo 2) del T.U. e ss mm e ii IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D USO È SEMPRE ONEROSO E NON OCCORRE DIMENTICARE AI SENSI DELL ART 20 DELLE NTA DEL PRG VIGENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI URBANIZZAZIONE. Come specificato al comma 2 di detto articolo che recita..nonché i cambi di destinazione d uso,. Da determinarsi ai sensi del comma 3 ed è pari al 66,6 % ( 2/3) del valore immobiliare conseguibile per effetto del cambio di destinazione d uso, con le modalità operative di la DAC 128 del 11.12.2014 ( allegato A)., con la quale viene stabilito che il metodo analitico del valore della trasformazione È IL METODO per la stima dell incremento del valore immobiliare conseguibile, necessario ai fini del contributo straordinario di urbanizzazione. Tale contributo ha visto la sua legittimazione con la decisione del Consiglio di Stato n 4545 del 13.7.2010 in ragione della natura negoziale e consensuale di detto prelievo