LE PRINCIPALI NOVITA IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE
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- Cornelia Nigro
- 4 anni fa
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1 In assenza di ulteriori novità, l entrerà in vigore l art. 10 del DLgs n. 23, che aveva, a suo tempo, disposto la riforma della tassazione degli atti di trasferimento immobiliare, dal punto di vista delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. In particolare, l art. 10 del DLgs. 23/2011 ha disposto che, dall , gli atti di trasferimento immobiliare non saranno più soggetti alle molteplici aliquote dell imposta di registro di cui all art. 1 della Tariffa, Parte I,, bensì solo alle due aliquote seguenti: 2%, in prima casa; 9%, in tutti gli altri casi. Saranno da considerarsi abrogate, inoltre, tutte le aliquote agevolate o le esenzioni previste finora per l imposta di registro, anche da leggi speciali. Su tale situazione è intervenuto, inoltre, il DL n. 104 (conv. L n. 128), che ha: disposto l applicazione, agli atti di trasferimento immobiliare che sconteranno le imposte di registro nella misura del 2% o 9%, in base alle norme sopra citate, delle imposte ipotecaria e catastale fisse di 50,00 ciascuna; aumentato a 200,00, dall , l importo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ove finora dovute nella misura di 168,00. Le novità sopra illustrate, ove non ulteriormente modificate, possono impattare sul regime impositivo indiretto applicabile agli atti posti in essere dalle ONLUS e dagli enti non commerciali, in quanto: ove si tratti di atti comportanti il trasferimento di immobili, la riforma ha modificato le aliquote dell imposta di registro e la misura delle imposte ipotecaria e catastale applicabili agli atti immobiliari, nonché eliminato tutte le agevolazioni finora applicabili, comprese quelle a favore delle ONLUS e degli Enti non commerciali; dall , sono elevati a 200,00 gli importi delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale, ove finora dovute nella misura di 168,00. L Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 18, ha affermato che gli atti costitutivi e le modifiche statutarie di ONLUS, cooperative sociali, consorzi di cooperative sociali e ONG, a norma dell art. 11-bis della Tariffa, parte I,, scontano l imposta di registro in misura fissa sia ove comportino un conferimento immobiliare che in caso contrario. Nel primo caso (conferimento immobiliare) sarebbero, però, dovute le imposte ipotecaria e catastale. La seguente tabella illustra i chiarimenti forniti dalla circ. 18/2013 in materia e confronta la disciplina applicabile fino al con quella applicabile dall I
2 CHIARIMENTO FORNITO DALLA CIRC. 18/2013 Atto costitutivo e modifiche statutarie di ONLUS, cooperative sociali, consorzi di cooperative sociali, ONG A norma dell art. 11-bis della Tariffa, Parte I,, sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa gli atti costitutivi e le modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L imposta fissa trova applicazione, pertanto, sia per gli atti costitutivi, sia per le modifiche statutarie delle ONLUS (di cui al DLgs n. 460). Sono ONLUS le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente lo svolgimento di attività in uno dei settori indicati dall'art. 10 co. 1, lett. a) del DLgs. 460/97 e siano iscritte nell'anagrafe delle ONLUS istituita presso l'agenzia delle Entrate. Inoltre, configurano ONLUS di diritto: le organizzazioni di volontariato di cui alla L n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano; le Organizzazioni Non Governative (c.d. ONG) riconosciute idonee ai sensi della L n. 49; le cooperative sociali di cui alla L n. 381; i consorzi delle cooperative sociali di cui all'art. 8 della L. 381/91, la cui base sociale sia formata per il 100% da cooperative sociali. Ai sensi dell art. 10 co. 9 del DLgs. 460/97, gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3 co. 6 della L n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lett. a) del citato art. 10 co. 1. Atto costitutivo e modifiche statutarie di ex IPAB A norma dell art. 11-ter della Tariffa, Parte I,, sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa gli atti costitutivi e le modifiche statutarie concernenti le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private. Atto costitutivo di organizzazione di volontariato Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all art. 3 della L. 266/91, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall imposta di bollo e dall imposta di registro. Con la circ. Agenzia delle Entrate n. 38, è stato precisato che, ai sensi dell art. 8 co. 1 della L. 266/91, sono esenti da imposta di registro e di bollo anche gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato disciplinate dalla medesima legge costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività. L applicazione dell esenzione dall imposta di registro è subordinata alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite esclusivamente per fini di solidarietà e siano iscritte nei registri del volontariato tenuti dalle regioni e dalle province autonome. In presenza di tali condizioni, la registrazione degli atti costitutivi delle associazioni di volontariato dovrà essere eseguita senza pagamento di imposta. Trattamento impositivo fino al Atto costitutivo senza conferimento immobiliare Imposta ipotecaria: non dovuta Imposta catastale: non dovuta Atto costitutivo con conferimento immobiliare Imposta ipotecaria: 2% Imposta catastale: 1% Imposta di bollo: 156,00 Imposta di registro: esente Trattamento impositivo dall Atto costitutivo senza conferimento immobiliare Imposta ipotecaria: non dovuta Imposta catastale: non dovuta Atto costitutivo con conferimento immobiliare Imposta ipotecaria: 2% Imposta catastale: 1% Imposta di bollo: 156,00 Nessuna modifica II
3 Alla disciplina sopra illustrata fa eccezione la norma, recata dall art. 90 co. 5 della L. 289/2002, che prevede l applicazione dell imposta di registro in misura fissa agli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell attività sportiva. L assoggettamento all imposta di registro in misura fissa degli atti costitutivi e di trasformazione è subordinato alla condizione che i suddetti atti siano: posti in essere dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, dalle Federazioni sportive nonché dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; direttamente connessi allo svolgimento dell attività sportiva. L Agenzia delle Entrate, nella circ. 18/2013, conferma tale impostazione. I chiarimenti forniti in tale documento sono riassunti nella seguente tabella, unitamente all esame delle novità introdotte dall Atto costitutivo di associazione sportiva dilettantistica A norma dell art. 90 co. 5 della L n. 289, sono soggetti ad imposta di registro fissa, a condizione che si tratti di atti direttamente connessi allo svolgimento dell attività sportiva, gli atti costitutivi e di trasformazione di: società sportive dilettantistiche; associazioni sportive dilettantistiche; federazioni sportive riconosciute dal CONI; enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Società sportive dilettantistiche e associazioni sportive dilettantistiche Imposta di bollo: 16,00 per ogni 100 righe per l atto cartaceo; 156,00 per l atto telematico Società sportive dilettantistiche e associazioni sportive dilettantistiche Imposta di bollo: 16,00 per ogni 100 righe per l atto cartaceo; 156,00 per l atto telematico III
4 Per quanto concerne le aliquote dell imposta di registro da applicare nel caso in cui l atto di costituzione comporti un trasferimento immobiliare, si deve fare riferimento all art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, che individua le aliquote schematizzate nella tabella sottostante, le quali, tuttavia, risultano applicabili solo agli atti posti in essere fino al NORMA TIPO DI ATTO (posto in essere fino al ) Art. 1 periodo 2 Tariffa, Parte I, Art. 1 periodo 4 Tariffa, Parte I, Art. 1 periodo 5 Tariffa, Parte I, Art. 1 periodo 6 Tariffa, Parte I, Art. 1 periodo 7 Tariffa, Parte I, Art. 1 periodo 8 Tariffa, Parte I, Art. 1 periodo 9 Tariffa, Parte I, Art. 1 periodo 10 Tariffa, Parte I, Art. 1 periodo 11 Tariffa, Parte I, Art. 1 periodo 11 Tariffa, Parte I, Atti traslativi della proprietà di fabbricati e relative pertinenze in assenza di agevolazioni Atti di trasferimento della proprietà di immobili di interesse storico, artistico e archeologico ai sensi del DLgs. 42/2004, purché l acquirente non venga meno agli obblighi di conservazione e protezione (alle condizioni di cui alla nota II della Tariffa) IMPOSTA DI REGISTRO Atti di trasferimento di immobili abitativi prima casa 3% Trasferimenti aventi ad oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi esenti dall IVA ex art. 10 co. 1 n. 8- bis del DPR 633/72, effettuati a favore di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell attività la rivendita di beni immobili, a condizione che nell atto l acquirente dichiari di volerli ritrasferire entro 3 anni Trasferimenti immobiliari a favore: dello Stato; di enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni o altri enti pubblici territoriali); di consorzi costituiti esclusivamente fra enti pubblici territoriali di comunità montane Atti di trasferimento di immobili situati all estero Atti di trasferimento immobiliari a favore di ONLUS (alle condizioni indicate dalla nota II-quater) Atti di trasferimento immobiliare a favore delle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in ONLUS (in presenza delle condizioni di cui alla nota II- quinquies) Immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati Immobili siti in piani di recupero 7% 3% 1% 168,00 168,00 168,00 168,00 1% 168,00 Come anticipato, dall , l art. 1 della Tariffa, parte I,, verrà sostituito da una nuova norma che prevedrà, in luogo delle attuali 11 diverse fattispecie, due sole aliquote dell imposta di registro applicabili a tutti gli atti di trasferimento immobiliare: l aliquota del 2 %, applicabile ai trasferimenti per i quali trova applicazione prima casa ; l aliquota del 9%, applicabile in tutti gli altri casi. Pertanto, con l entrata in vigore delle nuove norme, il quadro impositivo applicabile ai trasferimenti immobiliari dal punto di vista dell imposta di registro risulterà decisamente semplificato. Infatti, in linea di principio, gli atti di trasferimento immobiliare saranno soggetti all imposta di registro del 9 %, con una sola eccezione, costituita dagli atti ai quali risulterà applicabile prima casa. IV
5 NORMA Art. 1, periodo 1, Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 Art. 1, periodo 2 Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 TIPO DI TRASFERIMENTO (posto in essere dall ) Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi IMPOSTA DI REGISTRO Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, ove ricorrano le prima casa 1 2% 9% 1 Come individuate dalla Nota II-bis all art. 1 della Tariffa, parte I,. V
6 Fabbricati abitativi Fabbricati strumentali Terreno edificabile Terreno non edificabile e non agricolo Terreno agricolo Qualsiasi terreno CARATTERISTICHE DELLA CESSIONE avente ad oggetto alloggi sociali operata dal entro 5 anni Cedente dei lavori impresa di costruzione oltre 5 anni dei lavori Cedente diverso dall impresa di costruzione Cedente privo di soggettività IVA entro 5 anni Cedente impresa di dei lavori costruzione oltre 5 anni dei lavori Cedente diverso dall impresa di costruzione Cedente privo di soggettività IVA Cedente con soggettività IVA Cedente privo di soggettività IVA IVA REGISTRO IPOTECARIA E CATASTALE 200, ,00 200,00 per opzione 50, ,00 prima casa ) per 200, ,00 200,00 obbligo per 200, ,00 200,00 opzione 50, ,00 prima casa ) Esente 50, ,00 prima casa Fuori campo 50, ,00 prima casa ) per obbligo 200,00 3% + 1% per opzione 200,00 200,00 3% + 1% per opzione 200,00 200,00 3% + 1% 50, ,00 200,00 200, ,00 50, ,00 50, ,00 50, ,00 VI
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