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Pubblicato il: 07/10/2008

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Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in caso di divergenza, deve ritenersi che quanto emerge dalla carta di circolazione prevalga sulla verbalizzazione redatta dal pubblico ufficiale al quale l'interrogato ha dichiarato di essere proprietario del veicolo. Infatti, l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza ed alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti. Pertanto, nella fattispecie in esame, ha ritenuto la Corte, il verbale della P.S. fa prova fino a querela di falso sulla circostanza che l'interrogato ha dichiarato agli agenti di essere proprietario del veicolo, non certo sul contenuto della relativa dichiarazione, ossia sul fatto che egli sia l'effettivo proprietario. Quanto all'iscrizione al P.R.A. la Corte ha ribadito che "essa ha valore di prova presuntiva in ordine all'individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale nella qualità di proprietario del veicolo" (Cassazione civile, sez. III, sentenza del 04/10/2013 n. 22757). LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 / 13

SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto - Presidente - Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere - Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere - 2 / 13

Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 28581/2007 proposto da: C.C. <...>, CA.SA. <...>, elettivamente domiciliati in ROMA, <...>, presso lo studio dell'avvocato <...>, che li rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrenti - contro 3 / 13

INA ASSITALIA S.P.A. <...> per incorporazione di INA VITA S.P.A. e ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA S.P.A. nella FATA ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante p.t. Avv. M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, <...>, presso lo studio dell'avvocato <...>, rappresentata e difesa dall'avvocato <...> giusta delega in atti; - controricorrente - e contro c.f., FIRS ITALIANA S.P.A. IN L.C.A., HHH S.P.A., ASSITALIA SPA, FONDIARIA SAI S.P.A., ca.al.; - intimati - avverso la sentenza n. 2115/2007 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/06/2007, R.G.N. 4545/2002; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO; 4 / 13

udito l'avvocato <...> per delega; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO C.C., in qualità di trasportato sulla Bmw di ce.a., convenne dinanzi al Tribunale di Napoli c.f., l'azienda Consorziale Acqua e Gas di Forlì e la società Assitalia nonchè lo stesso ce.al. e la società Firs per ottenere il risarcimento di tutti i danni che asseriva di aver subito a seguito di un incidente stradale avvenuto in <...>. In tale incidente erano rimasti coinvolti la suddetta Bmw e l'autocarro condotto dal c. di proprietà dell'azienda Consorziale Acqua e Gas di Forlì assicurata con la Assitalia. 5 / 13

Intervenne in causa Ca.Sa. chiedendo a sua volta il risarcimento dei danni da lui stesso subiti. Si costituì ce.al. che in via riconvenzionale chiese la dichiarazione di colpa esclusiva del c. e la condanna dello stesso, dell'azienda e della Assitalia al risarcimento dei danni alla sua auto ed alla sua persona. Si costituirono le società Firs, assicuratrice di ce. a., e Assitalia, assicuratrice della Azienda, resistendo alle domande proposte nei loro confronti. Il processo, interrotto per la liquidazione coatta della Firs, fu riassunto dall'attore ed interventore contro la stessa liquidazione coatta e la Sai quale impresa designata dal F.G.V.S.. Il Tribunale, affermata la responsabilità esclusiva di ce. a., lo condannò in solido con la Firs in liquidazione e la Sai nella qualità, al ristoro dei danni e delle spese di lite in favore di C.C. e dell'interventore Salvatore Ca.. 6 / 13

Propose appello la Firs in liquidazione deducendo che il Tribunale: 1) aveva incoerentemente affermato il difetto di legittimazione passiva di ce.al. come proprietario della Bmw e poi accolto la domanda di risarcimento; 2) era incorso in violazione del L. n. 990 del 1969, art. 23, in quanto, affermata la carenza di legittimazione di ce.al., non ne aveva tratto le debite conseguenza ai sensi dell'art. 23 cit. La Corte d'appello, pronunciando sull'appello della Firs in liquidazione e sull'appello incidentale di C.C. e Ca.Sa., in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la nullità dell'impugnata sentenza per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario. Propongono ricorso per cassazione C.C. e C. S. con un unico motivo articolato in più censure. Resiste con controricorso Ina Assitalia. 7 / 13

Gli altri intimati non svolgono attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si denuncia "Violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 1140, 1153, 1218, 1325, 1470, 1681, 2043, 2683, 2697, 2699, 2700, 2727, 2729, 2730, 2733, 2734, 2735 c.c., 100, 102, 112, 115, 116, 166, 167, 180, 184, 232 e 359 c.p.c., artt. 58 e 59 C.d.S., abrogato (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e succ. mod.) e L. n. 990 del 1969, art. 23; erroneo esame di tutti gli elementi presenti nel processo; omessa pronuncia; nullità della sentenza e del procedimento; omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)". Secondo il ricorrente la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria, in parte omessa ed in parte inidonea a giustificare la decisione per le seguenti ragioni: 1) Perchè la carta di circolazione di un veicolo non ha natura di atto pubblico mentre la verifica dei verbalizzanti della P.S. di Forlì sulla qualità di proprietario del veicolo in capo ad ce.al. è rilevante ai fini della legittimazione passiva di quest'ultimo; e comunque nell'ipotesi di contrasto 8 / 13

tra quanto risulta dal rapporto della P.S. di Forlì e quanto risulta dalla carta di circolazione del veicolo, in ordine alla proprietà dell'auto al momento dell'evento, prevale l'accertamento dei verbalizzanti fino a querela di falso. 2) Perchè il giudice d'appello non poteva ritenere che il libretto di circolazione di un veicolo ha natura di atto pubblico in mancanza di relativa istanza delle parti, pena la violazione sia del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sia del divieto di reformatio in peius della decisione. 3) Perchè il giudice d'appello non ha preso in considerazione la confessione giudiziale di ce.al.. Detta confessione fa infatti piena prova contro colui che l'ha resa e contro le parti del giudizio che non l'hanno impugnata o contestata ex art. 2734 c.c.. 4) Perchè in caso di trasporto a titolo gratuito il litisconsorte necessario L. n. 990 del 1969, ex art. 23, doveva ritenersi esclusivamente il vettore-conducente e non anche il proprietario del veicolo ospitante. 5) Perchè l'iscrizione al P.r.a. non è un requisito essenziale per provare la proprietà del veicolo ma una mera presunzione semplice di titolarità del diritto. Pertanto un corretto esame di tutti gli elementi probatori avrebbe dovuto portare ad affermare la legittimazione passiva di ce.al.. 9 / 13

6) Perchè la disponibilità del veicolo da parte di quest'ultimo al momento del sinistro avrebbe dovuto portare il giudice di merito ad affermare la legittimazione passiva dello stesso ce.. Il motivo è infondato. Deve anzitutto rilevarsi che in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., a norma della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trovando detta deroga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto ed in particolare dall'azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata. Ne consegue che ove l'azione giudiziaria sia stata in siffatta ipotesi proposta soltanto contro alcuni dei legittimati passivi il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri, affinchè la sentenza possa essere utiliter data (Cass., 13 aprile 2007, n. 8825). L'eventuale omessa chiamata deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado ed anche in sede di legittimità (Cass., 28 febbraio 2012, n. 3024). 10 / 13

A tali principi si è adeguata l'impugnata sentenza la quale ha tuttavia escluso, sulla base del libretto di circolazione, che proprietario del veicolo fosse ce.al. in quanto da tale libretto risultava essere proprietaria C.O.. Nè può sostenersi che su quanto emerge dalla carta di circolazione debba prevalere la verbalizzazione della P.S. dalla quale risultava che ce.al. aveva dichiarato di essere proprietario. L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è infatti limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti (Cass., 9 maggio 2013, n. 11012). Nella specie i verbali della P.S. fanno perciò prova fino a querela di falso sulla circostanza che ce.al. abbia dichiarato agli agenti di essere proprietario, non certo sul contenuto della relativa dichiarazione, ossia sul fatto che egli fosse l'effettivo proprietario. Nè si rileva una violazione dell'art. 2734 c.c., in quanto la dichiarazione di ce.al. non può essere considerata una confessione, non contenendo la stessa l'enunciazione di fatti a lui sfavorevoli. 11 / 13

Quanto all'iscrizione al P.R.A., è giurisprudenza di questa Corte che essa ha comunque valore di prova presuntiva in ordine all'individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale nella qualità di proprietario del veicolo (Cass., 20 aprile 2010, n. 9314). I ricorrenti, sui quali gravava il relativo onere, non hanno invece provato che il proprietario dell'autovettura era ce.al., nè a che titolo ne avesse la disponibilità. Quest'ultima non è comunque sufficiente ad individuare il soggetto legittimato a stare in giudizio mentre parte ricorrente non ha indicato quale sarebbe il diverso titolo che giustificherebbe la legittimazione passiva del ce.. In tali considerazioni rimangono pertanto assorbite le altre, peraltro palesemente infondate, questioni sollevate con il ricorso tendenti a sostenere il difetto di poteri ufficiosi del giudice in relazione alla statuizione adottata. In conclusione deve ritenersi che l'impugnata sentenza ha correttamente rimesso la causa in primo grado in quanto gli attori non hanno dimostrato che ce.al. era l'effettivo proprietario del veicolo. Per tale ragione il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo. 12 / 13

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in favore di Ina Assitalia s.p.a. in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2013. Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2013 13 / 13