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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Transcript:

Cerca di attraversare la pensilina transitando dal lato non destinato al passaggio di pedoni ed inciampa. Con la sentenza in commento il Giudice di Pace ha ritenuto che l'uso improprio della cosa esclude il risarcimento dei danni. Invero, ha affermato il giudicante, pur volendo ritenere provato un obbligo in capo alla amministrazione, va detto che, in tema di responsabilità ex art. 2051 e art. 2043 c.c. della p.a., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato - sussistente anche quando abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche - esclude la responsabilità della P.A, qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso (Giudice di Pace di Nola - ex Ottaviano - sentenza del 17/03/2015). UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA 1 / 15

EX UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2 / 15

Il Giudice di Pace dott.ssa MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2694/13 3 / 15

assegnata a sentenza il 02/3/15 promossa da VVV PPP, nata il < > a < > e residente alla Via < > n. 278 in < > (NA), < >, rappresentata e difesa dall Avv. < >, CF: < >, presso il cui studio alla Via < > n. 15 in < > elettivamente domicilia, (fax: 081< >, < >@< >, avv. < >@pec. < >), giusta mandato a margine dell originale della citazione ; - parte attrice- 4 / 15

C O N T R O COMUNE DI TERZIGNO, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la casa comunale alla Via Gionti n. 16 in Terzigno NA, C.F. e P.Iva: 84003450636 - parte convenuta contumace - OGGETTO: Risarcimento danni 5 / 15

CONCLUSIONI: Come da verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 6 / 15

Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09. La domanda proposta da VVV PPP con l atto introduttivo del giudizio, ritualmente notificato volta ad ottenere la declaratoria di responsabilità del COMUNE DI TERZIGNO nella determinazione dell evento verificatosi in data 6/2/12 alle ore 12,15 circa, alla Via A. VOLTA, e quindi, volta ad ottenere la condanna della parte convenuta, al risarcimento dei danni subiti dalla propria persona a causa della presenza di una traversa in metallo posta a sostegno della pensilina per l'attesa dell'autobus, non visibile; non prevedibile e non evitabile, nella misura di euro 4.999,89 non può essere accolta. Preliminarmente, va detto che la titolarità ad agire e a resistere in giudizio in capo alle parti, attrice e convenuta, è stata idoneamente provata. 7 / 15

Ciò posto, per quel che concerne il merito, deve darsi atto del fatto che, i testi escussi, CCC AAA e MMM EEE, cugine della parte attrice, hanno confermato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, il pedone, passando sotto la pensilina destinata ai pedoni che attendevano l'autobus, posta in Terzigno, sul marciapiede in Via Volta, per la presenza della staffa di sostegno della pensilina, dopo averla urtata, cadeva con il viso al suolo. I testi hanno riferito che tale marciapiede. traversa non era visibile per la presenza di fogliame sparso sul 8 / 15

Sulla scorta di tali dichiarazioni, l'istante ritenuta sussistente una insidia ovvero un trabocchetto, invocando le disposizioni dell'art. 2043 c.c., ha richiesto il risarcimento del danno patito. Ebbene, osserva questo giudice che, diversamente da quanto affermato dall'attrice, sulla scorta dei rilievi fotografici presenti in atti, deve escludersi la sussistenza degli elementi caratterizzanti l'art. 2043 c.c. in quanto la presenza della staffa, ovvero della traversa che avrebbe dovuto sostenere il vetro di protezione della pensilina, non solo non poteva ritenersi completamente invisibile, pur in presenza di fogliame ma, sicuramente, per la dinamica dell'evento, doveva ritenersi prevedibile ed evitabile, in quanto la parte attrice è caduta mentre cercava di attraversare la pensilina passando da un lato chiaramente non destinato al passaggio di pedoni e ciò ha fatto pur potendo passare dinanzi alla medesima struttura (come era normale), senza incorrere nel rischio di inciampare, così come poi è accaduto. In materia di responsabilità civile, infatti, il generale precetto del "neminem laedere", previsto e sanzionato dall'art. 2043 c.c., opera pienamente tutte le volte in cui i terzi siano ragionevolmente indotti, sulla base di specifici rapporti pregressi, a fare affidamento su di una 9 / 15

determinata situazione giuridica cosicché l'obbligo giuridico di impedire l'evento può nascere oltre che da una norma di legge o da una clausola contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui ( fattispecie configurabile quando il soggetto obbligato, pur consapevole del pericolo cui è esposta la situazione giuridica soggettiva vantata dal terzo, si astenga dall'intervenire per impedire che la situazione di pericolo si traduca in una concreta lesione). Con riferimento al caso che ci occupa, il pedone non poteva ritenersi ragionevolmente indotto a fare affidamento su una situazione che non prevedesse la presenza della staffa di sostegno della pensilina, proprio per la funzione cui tale staffa era destinata, anche perchè, come detto, il transito attraverso quella parte di marciapiede non era previsto nè normalmente praticabile. Del resto deve pure escludersi, diversamente da quanto sostenuto dai testimoni, che la staffa non fosse visibile perchè quand'anche ci fossero state foglie (ma esse non risultano riprodotte), le stesse, data l'altezza della staffa dal suolo, non avrebbero potuto nasconderla pienamente alla vista del pedone data anche l'ora in cui l'evento si è verificato. 10 / 15

Quindi, sebbene l'ente, successivamente, così come attestato dai rilievi fotografici allegati alla produzione di parte attrice, abbia, successivamente, posto una transenna volta ad ostruire il lato della pensilina utilizzata dalla VVV, non può attribuirsi allo stesso Ente una benchè minima responsabilità per l'accaduto in ragione dell'uso improprio che di tale pensilina ovvero di tale tratto di marciapiede sul quale la pensilina insisteva, è stato fatto dal pedone. In ogni caso, pur volendo ritenere provato un obbligo in capo alla amministrazione, va detto che, in tema di responsabilità ex art. 2051 e art. 2043 c.c. della p.a., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato - sussistente anche quando abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche - esclude la responsabilità della P.A, qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso. 11 / 15

E nel caso in esame, il comportamento del pedone, ex art. 1227 c.c. è comunque idoneo ad escludere ovvero ad interrompere il nesso causale tra la causa ( presenza della barriera in ferro) ed il danno ( lesioni), per la qual cosa, nulla potrebbe essere riconosciuto alla istante. La domanda per tale motivo non può essere accolta. Stante la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta, nulla per le spese. 12 / 15

P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da VVV PPP contro il Comune di TERZIGNO così provvede: - Rigetta la domanda; 13 / 15

- Nulla sulle spese ; - Così deciso in Nola il 17/03/15 IL GIUDICE DI PACE 14 / 15

DOTT.SSA MARIA CUOMO 15 / 15