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RISPOSTE AI QUESITI GARA LAVORI DI : Edificio di 8.302,20 mq di superficie utile fuori terra con circa 2.000 mq di parcheggio collocato nella parte sud-ovest del P.U.A. di via Granatieri di Sardegna parallelo a Viale del Sole. FAQ N.1 Si chiede un chiarimento in merito al requisito di cui al punto 3 del modulo di richiesta di partecipazione alla selezione in oggetto: viene, infatti richiesto di dichiarare un costo del personale pari o superiore allo 0,40% del volume d affari. Tale dato è corretto? O va interpretato diversamente? Inserito per mero errore di refusione. Il coefficiente del costo del personale è riferito solamente all'importo dei lavori e non come erroneamente riportato sul totale complessivo richiesto quale volume di affari. FAQ N. 2 Con la presente per chiedere se il cd/dvd copia degli elaborati progettuali può essere solamente consegnato sul posto oppure spedito tramite posta o corriere L'intera copia dei progetti potrà essere acquisita in loco previa richiesta da inviare all'ente appaltante. La copia sarà consegnata a Persona Titolata (Direttore Tecnico/Titolare o persona diversa munita di apposita delega oppure ad un dipendente dell'operatore economico che ne dimostri il titolo.

FAQ N. 3 Al punto 4. Dell Allegato A) Istanza bisogna dichiarare di aver preso visione degli elaborati progettuali e di avere effettuato un sopralluogo ricognitivo Si chiede conferma se: a) sia obbligatoria già in questa fase la presa visione del progetto b) se sia obbligatorio l acquisto del CD progettuali c) se occorre prenotare per effettuare il sopralluogo" Si risponde secondo lo stesso ordine di domanda : a) non è obbligatoria la presa visione del progetto; b) non è obbligatorio l'acquisto del progetto integrale; c) il sopralluogo, se ritenuto di interesse dell'operatore economico, va richiesto all'ente appaltante il quale in questa fase non rilascia alcun tipo di attestazione di presa visione dei luoghi, può essere effettuato liberamente dall'operatore economico dandone comunicazione mediante richiesta all'ente appaltante. FAQ N. 4 Si chiedono chiarimenti in merito al limite di subappaltabilità delle singole categorie di cui si compone l intervento in quanto sembrerebbe esserci un incongruenza tra quanto riportato nella tabella (OG1 subappaltabile al 30%, OS18-B subappaltabile al 30%, OS24 subappaltabile al 30%, OS28 subappaltabile al 30%, OS30 subappaltabile al 30%) e l indicazione il subappalto è concesso nella misura del 30% dell importo dei lavori della categoria prevalente. In particolar modo le categorie OS18-B e OS24 sono inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto e quindi, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, dovrebbero essere interamente subappaltabili. Inoltre si evidenzia che nella tabella è riportata 2 volte l indicazione categoria prevalente (OG1 e OS18-B).

A tal uopo si richiama il Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 articoli 2 e 3. nello specifico si riportano gli estratti degli articoli: (Estratto ART. 2) Le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono quelle indicate nelle lettere seguenti come descritte all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto: a) OG 11 Impianti tecnologici; b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico; c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori; e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali; f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza; g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili; h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato; i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio; m) OS 18-B Componenti per facciate continue; n) OS 21 Opere strutturali speciali; o) OS 25 Scavi archeologici; p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; q) OS 32 Strutture in legno. Art. 3. Requisiti di specializzazione 1. I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2 - fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all'articolo 84 del medesimo codice - sono i seguenti: a) nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti; b) nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria; c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di

condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta: 1) categoria OS 3: 40 per cento; 2) categoria OS 28: 70 per cento; (Quindi soltanto il 30% dell importo della singola lavorazione potrà essere sub Appaltato, fermo restando che l operatore economico debba possedere direttamente la qualificazione richiesta in funzione dell importo) 3) categoria OS 30: 70 per cento. (Quindi soltanto il 30% dell importo della singola lavorazione potrà essere sub Appaltato, fermo restando che l operatore economico debba possedere direttamente la qualificazione richiesta in funzione dell importo) 2. L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11 Inoltre si chiarisce: A. La Cat. OS 18-B correttamente indicata quale categoria prevalente in funzione della sua univocità nella esecuzione delle opere direttamente ascrivibili alla Cat. OG 1 Anch essa Prevalente. B. Si constata e si dà atto che la Cat OS 24 può essere sub Appaltata al 100% fermo restando il complesso cumulativo delle percentuali complessive di sub appaltabili sopra richiamate, che nell insieme non possono eccedere il 30% complessivo dell importo delle opere a base di gara. FAQ N. 5 Nel modello di domanda di manifestazione di interesse viene richiesto un ulteriore requisito (non specificato nel bando di gara) e più precisamente: Di avere un Volume di affari negli ultimi cinque anni per lavori attinenti alle categorie prevalenti pari a 2.5 volte l importo delle singole lavorazioni, ed il relativo costo del personale equiparato allo 0.40 o superiore, sul volume di affari dichiarato. A tal proposito si evidenzia che il D.lgs. n. 50/2016, cui il bando di gara fa espresso riferimento, prevede che in caso di appalti di importo superiore ai 20 milioni di euro la stazione appaltante possa richiedere una cifra d'affari in lavori pari a 2 due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando. Si richiede pertanto se l indicazione di un Volume di affari negli ultimi cinque anni per lavori attinenti alle categorie prevalenti pari a 2.5 volte [ ] debba considerarsi un refuso e che

l importo corretto da dimostrare sia la cifra d affari in lavori globale dell impresa, indipendentemente dalla tipologia di lavori cui fa riferimento, nei migliori 5 anni degli ultimi 10. Si richiede, infine, di specificare in caso di raggruppamento di imprese di tipo verticale le modalità con cui tale requisito deve essere soddisfatto. AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L ESPLETAMENTO DI PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (sensi dell articolo 62 dell art. 70 commi 2 e 3 del D.Lgs. 18/04/2016 N. 50 e ss.mm.ii.) A. Senza pubblicazione del Bando, quindi non va inserito quello sopra esposto. B. Correttamente inserito nel Modello di Istanza predisposto ed allegato, che l operatore economico dovrà utilizzare al fine di manifestare interesse ad essere invitato, secondo i criteri esposti nell avviso di pubblicazione, alla procedura d equo. Inoltre si chiarisce: 1. NON debba considerarsi un refuso: a. che l importo corretto da dimostrare sia la cifra d affari in lavori globale dell impresa, indipendentemente dalla tipologia di lavori cui fa riferimento, nei migliori 5 anni degli ultimi 10. b. Il criterio di cui al Punto a. può essere sodisfatto anche con una sola categoria di quelle indicate PREVALENTI (OG 1) o mediante la sommatoria delle Attività svolte dall impresa, direttamente riconducibili a lavorazioni analoghe. 2. Raggruppamento verticale: a. Il RTI, cumulando i requisiti delle singole imprese riunite, partecipa alla gara presentando un unica offerta congiunta, con il conseguente obbligo, in caso di aggiudicazione, di eseguire congiuntamente le prestazioni oggetto dell appalto. Il RTI si costituisce mediante il conferimento, da parte delle imprese c.d. mandanti, di un mandato collettivo speciale con rappresentanza in capo all impresa c.d. mandataria (o capogruppo), in virtù del quale quest ultima diviene l interlocutrice principale nei confronti della stazione appaltante. b. La mandataria realizza i lavori delle categorie prevalenti, quindi dimostra di possederne le caratteristiche atte a soddisfare quanto richiesto anche in termini di volume di affari e costo del personale, (relativamente alle sole categorie prevalenti), mentre le mandanti realizzano i lavori delle categorie scorporabili a loro direttamente ascrivibili anche in termini di soddisfacimento dei requisiti richiesti. c. Il cumulo delle caratteristiche di ogni singola impresa concorrerà a soddisfare quanto richiesto in termini di qualificazione, dall ente appaltante.

FAQ N. 6 con la presente si chiede: 1) di rettificare quanto presente a pag. 2 del bando di gara in oggetto, in merito alla categoria OS28 in quanto la suddetta categoria non rientra tra quelle categorie presenti nell elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico, DM 10 Novembre 2016 n. 248. Per tale motivo, si chiede di confermare che la cat. OS28 rientra tra le scorporabili con obbligo di qualificazione, ma in assenza di qualificazione da parte dell impresa partecipante può essere subappaltata obbligatoriamente anche per intero (essendo l importo inferiore al 30% dell intero appalto) ad impresa in possesso di idonea qualificazione. 2) La cat. OS28 può essere ricoperta dalla categoria OG11? A tal uopo si richiama il Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 articoli 2 e 3. Art. 3. Requisiti di specializzazione 1. I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2 - fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all'articolo 84 del medesimo codice - sono i seguenti: a) nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti; b) nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria; c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta: 1) categoria OS 3: 40 per cento; 2) categoria OS 28: 70 per cento; (Quindi soltanto il 30% dell importo della singola lavorazione potrà essere sub Appaltato, fermo restando che l operatore economico debba possedere direttamente la qualificazione richiesta in funzione dell importo) 3) categoria OS 30: 70 per cento. (Quindi soltanto il 30% dell importo della singola lavorazione potrà essere sub Appaltato, fermo restando che l operatore economico debba possedere direttamente la qualificazione richiesta in funzione dell importo)

2. L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11 Inoltre si chiarisce: A. Si constata e si dà atto che la sola Cat OS 24 può essere sub Appaltata al 100% fermo restando il complesso cumulativo delle percentuali complessive di sub appaltabili sopra richiamate, che nell insieme non possono eccedere il 30% complessivo dell importo delle opere a base di gara. B. Si constata e si da atto che per un errore di refusione le Cat. OS 18-b; OS 28; OS 30, sono state erroneamente indicate a qualificazione non obbligatoria. L ufficio del R.U.P. ha preso atto, è sta avviando la procedura di rettifica dell avviso di Manifestazione di Interesse d equo che sarà disponibile sul sito internet dell Ente: www.venitaly.eu FAQ N. 7 con la presente si chiede: 1) È possibile partecipare alla presente procedura in RTI con i seguenti requisiti: IMPRESA A MANDATARIA OG1 VII OS24 II OS28 III OS30 III IMPRESA B OS18 B III BIS IMPRESA C OG1 VI OS30 VII Dalla configurazione dell RTI sopra menzionata si evidenzia una carenza relativa la Cat. OS 28 posseduta in Classifica III e richiesta in Classifica V. In considerazione della Rettifica che effettueremo all avviso Manifestazione di Interesse d equo, ritenendo la Cat. OS 28 come qualificazione Obbligatoria, il RTI sopra esposto non soddisfa il requisito necessario.

FAQ N. 8 In questa fase posso partecipare possedendo solo la categoria OG1 classifica VIII e tutti gli altri requisiti previsiti e nel caso di sorteggio costituire un ATI con delle società che possiedono le altre categorie di attestazione SOA richieste? Ci duole doverla informare che non soddisfando le categorie richieste dall'avviso, non si potrà dar luogo alla valutazione della manifestazione di interesse. E' consentita la partecipazione COSTITUENDA RTI, rinviando la costituzione in un secondo momento. La eventuale RTI dovrà soddisfare le categorie e classifiche richieste dall'avviso dequo. FAQ N. 9 In riferimento alla FAQ 3, nella quale viene indicato che la presa visione del progetto non è obbligatoria, si chiede se è possibile modificare l'allegato "A" istanza al punto 4, eliminando la dicitura di aver preso visione degli elaborati progettuali? In questa fase oltre all'istanza bisogna allegare ulteriore documentazione ( tipo SOA -ISO-DGUE-art 80 ecc)? La presa visione degli atti non è obbligatoria relativamente il prelievo degli stessi, come riportato nell'avviso. Gli elaborati economici ne possono prendere visione liberamente e gratuitamente previo appuntamento. Relativamente la presa visione dei luoghi, non è obbligatoria nella misura in cui l'ente in questa fase non rilascia alcun tipo di attestazione o presa visione da allegare alla manifestazione di interesse. Nel modulo allegato all'avviso non vanno collazionati altri documenti se non quelli espressamente riportati sia nell'avviso che nel modulo stesso.