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Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 23/12/2015-0029481 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO k Consiglio Regionale del I ',xew N del 23/12/2015 Prot.: 0029481 Titolario 2.8 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Sede oggetto: Progetto di legge statale n. 12 Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale -ai sensi dell ad. 121 della Costituzione - di iniziativa dei consiglieri Alberto Villanova, Gianpaolo Enrico Bottacin, Roberto Ciambetti, Nicola Ignazio Finco, Gianluca Forcolin, Alessandro Montagnoli, Gianpiero Possamai, Silvia Rizzotto e Stefano Valdegamberi relativa a: "MODIFICHE ALLE LEGGI 22 MAGGIO 1975, N. 152 RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL ORDINE PUBBLICO, E 5 FEBBRAIO 1992, 91 "NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA" E DEL CODICE PENALE". Si comunica che con nota pervenuta il 14 dicembre 2015, i Consiglieri Fabiano Barbisan, Gerolimetto e Sandonà hanno sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto. Cordiali saluti. IL PI ÈSIDENTE ATTI VITA E SERVIZIO RTI ISTITUZIONALI IL APO nott. o e o Valente (Roberti C arn2etti) GVisd pdrpcifs 012 nuova sottoscrizione SERVIZIO ATTIVITÀ Unità E RAPPORTI atti istituzionalt ISTITUZIONALI San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini 30124 Venezia +39 041 2701416 tel +39 041 2701271 fax uai@consiglioveneto.it WWW. cons igli ov eneto.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 12 PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell articolo 121 della Costituzione d iniziativa dei Consiglieri Villanova, Bottacin, Ciambetti, Finco, Rizzotto, Valdegamberi, Forcolin, Montagnoli, Possamai, Barbisan, Gerolimetto e Sandonà MODIFICHE ALLE LEGGI 22 MAGGIO 1975, N. 152 RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO, E 5 FEBBRAIO 1992, N. 91 "NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA" E DEL CODICE PENALE Presentato alla Presidenza del Consiglio il 9 dicembre 2015. * Con nota del 14 dicembre 2015, prot. 28483 i consiglieri Barbisan, Gerolimetto e Sandonà hanno sottoscritto la proposta di legge.

MODIFICHE ALLE LEGGI 22 MAGGIO 1975, N. 152 RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO, E 5 FEBBRAIO 1992, N. 91 "NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA" E DEL CODICE PENALE Relazione: Anche alla luce dei recenti accadimenti che hanno sconvolto l Europa, è esigenza primaria di ogni paese garantire e tutelare la sicurezza dei propri cittadini. É quindi possibile e legittimo limitare l espressione della libertà individuale quando questa si pone in diretta contraddizione con gli interessi della collettività. Appare oggi necessario intervenire a tutela dell ordine pubblico con misure atte a evitare occultamenti o travisamenti dell identità al fine di impedire atti di terrorismo internazionale che, ovviamente, ricomprendono quelli di matrice islamica, ma non solo. Altualmente il divieto penalmente sanzionato dall articolo 5 della legge 152/1975, riguarda principalmente l uso di "caschi protettivi" o (in via residuale) di qualsiasi altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, limitando l ambito di applicazione della norma stessa, secondo la Suprema Corte di Cassazione, "alla sola ipotesi in cui l individuo compaia in luogo pubblico o aperto al pubblico, in condizioni idonee a dissimulare o nascondere la propria persona nei suoi caratteri esteriori percepibili, sia occultando i dati somatici del viso con caschi e altri mezzi idonei sia usando tali mezzi per travisare o alterare caratteristiche fisiche". È dunque opportuno puntualizzare il concetto dell utilizzo residuale "di qualunque altro mezzo idoneo" a travisare o a mascherare la persona umana, in modo da impedire o rendere difficoltoso il suo riconoscimento, ricomprendendovi particolari indumenti indossati da alcune donne di religione islamica che, per le loro caratteristiche, coprono interamente il corpo rendendo, di fatto, impossibile il riconoscimento delle persone che li indossano (vedi il burqa e il niqab). Ulteriore finalità della presente proposta di legge statale e non meno importante è quella di impedire che I uso di indumenti quali il burqa e il niqab sia imposto alle donne che vivono nel nostro Paese, poiché tale uso non appartiene alla cultura della maggioranza delle donne islamiche che vivono in Italia, ma costituisce un diktat dei predicatori della sharia, la legge islamica, che impongono l uso di tali indumenti. Del resto altri Paesi come il Belgio e la Francia già prevedono norme in materia; in particolare la legge francese essenzialmente segue la linea del rispetto della dignità umana e dispone il divieto di indossare in pubblico qualsiasi indumento che celi il volto di una persona, prevedendo alcune deroghe quali casco per i motociclisti, i motivi di salute o professionali, manifestazioni sportive o feste popolari. Anche la Corte europea dei diritti umani con sentenza del 1 0 luglio 2014 ha sancito che il divieto della velazione integrale previsto nella legislazione fi-ancese non viola né il diritto alla libertà di religione né quello al rispetto della vita privata. Tra l altro il Comitato per l Islam riunitosi ancora nel 2010 aveva affermato, per ragioni di pubblica sicurezza, il divieto dell uso in luogo pubblici 1

di indumenti che coprono il volto e che rendono la persona irriconoscibile, quali appunto il burqa e il niqab. Infine il Comitato aveva chiarito che l uso di tali specifici indumenti non è affatto un obbligo religioso previsto dal Corano. L articolo 1 della presente proposta di legge mira quindi a fare chiarezza sulle disposizioni vigenti, tenuto conto dell accresciuta necessità di garantire per ragioni di ordine pubblico, la riconoscibilità delle persone, inserendo esplicitamente tra le categorie dei mezzi vietati anche gli abiti indossati a scopo etnico, culturale o religioso qualora rendano non identificabile la persona che utilizza. Sono inoltre contemplate alcune eccezioni costituenti giustificato motivo, nelle quali è possibile indossare indumenti o altri mezzi che mascherano o nascondono il viso dei soggetti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs 81/2008), le ipotesi previste dal codice della strada (d.lgs 285/1992), le manifestazioni di carattere sportivo e festivo (come il carnevale) autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza e i soggetti che per particolari patologie necessitano un occultamento del proprio volto, a patto che tale prevenzione sia esplicitamente certificata. La disposizione normativa di chiusura prevede, infine una pena pecuniaria, compresa tra un minimo e un massimo per la violazione delle disposizioni introdotte e l arresto in flagranza di reato. L articolo 2, che introduce l articolo 612-ter del codice penale, prevede una condanna per chi costringe altri soggetti a indossare determinati indumenti, raddoppiando le pene nel caso in cui la vittima sia un minore o una persona con disabilità. Conl articolo 3 si dispone che la condanna di cui all articolo 612-ter del c.p. diventi motivo di preclusione all ottenimento della cittadinanza italiana. 2

MODIFICHE ALLE LEGGI 22 MAGGIO 1975, N. 152 RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO, E 5 FEBBRAIO 1992, N. 91 "NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA" E DEL CODICE PENALE Art. 1 - Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152 "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico" e successive modificazioni. 1. L articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è così sostituito: "Art. 5. - 1. Per motivi di pubblica sicurezza è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, I uso di caschi protettivi o di qualsiasi altro mezzo atto a rendere impossibile o diffìcoltoso il riconoscimento della persona, inclusi abiti o indumenti di qualsiasi origine etnica o culturale, quali il burqa e il niqab, che celano, travisano o nascondono il volto impedendo, di fatto, 1 identificabilità della persona, senza giustificato motivo. 2. Fatto salvo il divieto di cui al comma 1, costituiscono giustificato motivo: a) le ipotesi disciplinate dal D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; b) le ipotesi previste dal codice della strada, di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n. 285; c) le manifestazioni di carattere sportivo o festive autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza; d) le condizioni patologiche esplicilamente certificate. 3. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il contravventore alle disposizioni contenute dal presente articolo è punito con una ammenda da 2.000 a 3.000 euro. 4. Per la contravvenzione alle disposizioni del presente articolo è previsto l arresto in llagranza.". Art. 2 - Modifica del codice penale. 1. Dopo l articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente: "Art. 612-ter - (Costrizione all occultamento del volto). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da 10.000 a 30.000 euro, chiunque costringa taluno all occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità o in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare nella persona un fondato timore per 1 incolumità propria o di un prossimo congiunto. La pena è aumentata fìno alla metà se il fatto è commesso a danno di minore o di persona con disabilità di cui all articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. ". Art. 3 - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza". 1. Dopo l articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto seguente: "Art. 24 bis 3

I. Preclude l acquisizione della cittadinanza, la condanna in via definitiva per il reato di cui all articolo 612-ter del codice penale.". 4

INDICE Art. 1 - Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152 "Disposizioni a tutela dell ordine pubblico" e successive modificazioni. 3 Art. 2 - Modifica del codice penale. 3 Art. 3 - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza" 3

PDLS n. 12 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all articolo 1 Legge 22 maggio 1975, n. 152 (1). DISPOSIZIONI A TUTELA DELL ORDINE PUBBLICO. Art. 5 (2) E vietato l uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. E in ogni caso vietato l uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. Il contravventore è punito con l arresto da uno a due anni e con l ammenda da 1.000 a 2.000 euro. (3) Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l arresto in flagranza. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff 24 maggio 1975, n. 136 (2) Articolo sostituito dall art. 2, L. 8 agosto 1977, n. 533. (3) Comma sostituito dall art. 10, comma 4-bis, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155. Nota all'articolo 2 CODICE PENALE Art. 612-bis - Atti persecutori (1) (2)(3). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita (4). La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (5). 1

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d ufficio (6). (1) Articolo aggiunto dall art. 7, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38. Vedi, anche, gli articoli 8, 11 e 12 dello stesso decreto. (2) Per l aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94. (3) La Corte costituzionale, con sentenza 11-11 giugno 2014, n. 172 (Gazz. Uff. 18 giugno 2014, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all art. 25, secondo comma, Cost. (4) Comma così modificato dal comma 1 dell art. 1-bis, D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 94. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.». (5) Comma così sostituito dall art. 1, comma 3, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119. Il testo del presente comma prima della conversione in legge del suddetto decreto-legge n. 93/2013 era il seguente: «La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.». Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato decreto-legge n. 93/2013 era il seguente: «La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.». (6) Comma così modificato dall art. 1, comma 3, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119. Il testo del presente comma prima della conversione in legge del suddetto decreto-legge n. 93/2013 era il seguente: «Il delitto è punito a querela della 2

persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d ufficio.». Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato decreto-legge n. 93/2013 era il seguente: «Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d ufficio.». Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (1) (2). LEGGE-QUADRO PER L ASSISTENZA, L INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE (3) Art. 2 - (Principi generali) 1. La presente legge detta i principi dell ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. (2) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la L. 8 novembre 2000, n. 328. (3) Vedi, anche, l art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144. Nota all'articolo 3 Legge 5 febbraio 1992, n. 91(1). NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA. (2) Art. 24 (3) [1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dall acquisto, riacquisto o opzione, o dal raggiungimento della maggiore età, se successivo, comunicazione mediante dichiarazione all ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero, se residente all estero, all autorità consolare competente. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima disciplina delle dichiarazioni di cui all articolo 23. 3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. Competente all applicazione della sanzione amministrativa è il prefetto. ] 3

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1992, n. 38. (2) Il regolamento di esecuzione della presente legge è stato emanato con D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572. Vedi, anche, il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362. (3) Articolo abrogato dall art. 110, comma 57, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, a decorrere dal 30 marzo 2001, ai sensi di quanto disposto dall art. 109, comma 1, del predetto D.P.R. 396/2000. 4