Con la sentenza in esame il Giudice di Pace ha ritenuto che l'inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione commessa, non è di per sè sufficiente a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima. Sulla base di tale principio ha sostenuto, conseguentemente, che nessuno specifico rilievo può assumere sul piano della responsabilità civile il fatto che l'auto danneggiata, al momento del sinistro, era in zona in cui non era consentita la sosta costituendo tale circostanza un'occasione dell'evento e non una condotta causalmente riconducibile all'evento (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza 20.02.2013). REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 / 11
Il Giudice di Pace di Ottaviano, Dr. Michele Marchese, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3331/2009 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2009, riservata in decisione all'udienza del 20.02.2013, avente ad oggetto risarcimento danni da fatto illecito, TRA VVV III, nata a < > il < >, (C.F. < >), elettivamente domiciliata in Terzigno (NA) alla PPP Sss n. 9 presso lo studio legale dell'avv. Ddd PPP che la rappresenta e difende, giusto mandato rilasciato a margine dell'atto di citazione ATTRICE 2 / 11
E AAA Mmm, nata a < > (NA) il < >, (C.F. < >), elettivamente domiciliata in Terzigno (NA) alla via Aaa n. 20 presso lo studio legale dell'avv. Fff AAA, che la rappresenta e difende, giusto mandato conferito a margine della comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA CON DOMANDA AUTONOMA Assicuratrice Milanese S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in < > (NA) alla Ppp Ccc n. 70 presso lo studio legale dell'avv. Sss Iii che, in uno agli Avv. Fff PPP e Aaa SSS, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentano e difendono, giusto mandato rilasciato a margine della comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA INA Assitalia S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Ggg TTT, giusto mandato rilasciato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Noia alla via Mmm Ggg n.40 presso lo studio PPP CONVENUTA TTT Ccc, residente in Terzigno (NA) alla via Vvv Ccc n. 1 CONVENUTO CONTUMACE 3 / 11
CONCLUSIONI da verbale di causa del 20.02.2013. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice chiamava in giudizio i suddetti convenuti al fine di vederli condannare, in solido tra loro ovvero chi di esso ritenuto responsabile, al risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura Ford Fiesta, targata XXXXX, nell'allegato incidente stradale avvenuto in data 17.03.2009, in Terzigno (NA) alla via Vecchia Campitelli. Si costituiva AAA Mmm, proprietaria del ciclomotore, targato YYYYYY, che nel contestare ogni responsabilità come da relativa comparsa, avanzava domanda autonoma nei confronti di TTT Ccc, proprietario del quadriciclo Ligier, targato ZZZZZZ e della società, Assicuratrice Milanese Si costituivano, altresì, le compagnie assicurative, INA Assitalia e Assicuratrice Milanese, che contestavano la fondatezza della domanda come da rispettive comparse. 4 / 11
Preliminarmente, si osserva che le domande sono proponibili, avendo gli istanti, giusta la documentazione prodotta, ottemperato al disposto dell'art 145 del cod. delle assic, D.l.g.s 209/2005 effettuando, nel rispetto dei previsti termini, rituali richieste preventive risarcitorie. Va disattesa l'eccezione di nullità della citazione, atteso che la stessa contiene i requisiti essenziali previsti dall'art 318 c.p.c. per la identificazione del bene giuridico al cui conseguimento tende l'azione proposta. Il rapporto giuridico non è contestato e attesa la documentazione prodotta non vinta da alcun mezzo di prova contrario, risulta validamente instaurato tra il titolare attivo ed i titolari passivi del rapporto sostanziale dedotto in lite. La ricostruzione dell'incidente risulta provata dalle dichiarazioni rese dai testi, VVV Aaa e CCC Sss, rispettivamente indotti dall'attrice e dalla convenuta, della cui attendibilità - sebbene parenti delle parti istanti - non può dubitarsi in mancanza di elementi probatori di segno contrario, attesa la sostanziale convergenza, la linearità e l'assenza di contraddizioni. Dall'espletata istruttoria emergeva che il conducente del quadriciclo nell'effettuare un'improvvisa manovra di svolta a sinistra per immettersi su una stradina sterrata, impattava con il ciclomotore, in fase di sorpasso e affiancato al motociclo nella medesima direzione di marcia, il 5 / 11
cui conducente, per effetto della collisione, perdeva il controllo del veicolo che caduto al suolo finiva in fase di scivolamento contro il lato posteriore dell'autovettura, Ford Fiesta, parcheggiata sul margine sinistro della strada. Emergeva che la via Vecchia Campitelli, era una strada rettilinea a doppio senso di marcia priva di segnaletica sia orizzontale che verticale e priva di striscia continua; che la stradina sterrata in direzione della quale intendeva svoltare il quadriciclo era priva di segnalazione; che l'impatto con il ciclomotore avveniva tra il lato anteriore sinistro del quadriciclo e il lato destro del ciclomotore. Tali emergenze probatorie, in alcun modo superate da mezzi di prova contrari, trovavano conferma nelle risultanze della consulenza tecnica effettuata dal C.T.U, Ing. Eee AAA, docente di Costruzione di Autoveicoli presso l'università degli Studi di Napoli, Federico II. Il consulente dell'ufficio, all'esito dei propri accertamenti, dall'ispezione dei veicoli nonché dei luoghi del sinistro, dai rilievi effettuati, dalla documentazione fotografica, riconosceva la compatibilità tra i danni riscontrati e la dinamica risultante dall'espletata istruttoria. Le valutazioni del C.T.U. vanno accolte in quanto l'elaborato risulta esauriente nell'indagine e nella motivazione non contrastata da divergenti consulenze o fondati rilievi critici. 6 / 11
Risulta provata l'esclusiva responsabilità del conducente del quadriciclo, che a causa di una colposa condotta di guida; in violazione delle prescrizioni imposte dagli art 140 e 154 del c.d.s., nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra cagionava l'incidente stradale, costituito dal duplice impatto tra il ciclomotore Piaggio e il quadriciclo, Ligier e, successivamente, tra il ciclomotore, Piaggio, e l'autovettura Ford Fiesta. Non emerge responsabilità concorsuale dei conducenti dei veicoli, Piaggio e Ford Fiesta, dovendosi, pertanto, ritenere superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 comma II c.c. Quanto al primo veicolo, la velocità a dire del CTU poteva essere contenuta entro i consentiti limiti di 50 Km/h; peraltro, l'impatto con il quadriciclo, all'altezza del parafango faro anziché all'altezza della fiancata, induce a ritenere che, effettivamente, la manovra di svolta del quadriciclo iniziava allorquando il ciclomotore era allo stesso affiancato e non quando il quadriciclo aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra. Quanto al secondo, appare provato che l'autovettura, Ford Fiesta, fosse in divieto di sosta come rilevato dal CTU. Tuttavia, tale circostanza, sebbene censurabile e punibile con la prevista sanzione 7 / 11
amministrativa, non costituisce elemento di per sé sufficiente ad integrare prova della connessione causale con l'evento. Nella fattispecie, l'autovettura in divieto di sosta costituisce un'occasione dell'evento e non una condotta causalmente riconducibile all'evento. L'impatto del ciclomotore contro la parte posteriore dell'autovettura è avvenuto quando il ciclomotore, a seguito della caduta al suolo, per effetto dello scivolamento, privo del controllo del conducente, finiva per impattare contro l'autovettura in sosta vietata. In altre parole, l'infrazione della sosta in zona vietata appare inconferente rispetto alla modalità della collisione che, considerata la dinamica, poteva avvenire in qualsiasi luogo contro qualsiasi ostacolo, al di là della circostanza se fosse o meno consentita la sosta dei veicoli. In ordine al danni dei veicoli, il CTU li quantifica nell'importo complessivo, rispettivamente pari ad euro 3360,00 per l'autovettura Ford Fiesta e pari ad euro 1800,00, per il ciclomotore, Piaggio Liberty; stime che vanno riconosciute corrette se valutate all'attualità. 8 / 11
Gli interessi risarcitoci si ritengono assorbiti nella liquidazione dei danni effettuata in base ai valori monetari al momento della decisione. Sulle suddette somme, valutate all'attualità, vanno aggiunti solo gli interessi legali maturati dopo la pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo, verificandosi la liquidazione del danno e divenendo l'obbligo di pagamento obbligazione di valuta. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione della somma liquidata, sulla base delle tabelle professionali forensi approvate con il D.M. 140/2012 P.Q.M. Il Giudice di Pace di Ottaviano Dr. Michele Marchese definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede: 9 / 11
1) in parziale accoglimento delle domande, dichiara l'esclusiva responsabilità di TTT Ccc, quale proprietario del veicolo, tg.zzzzzz, nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, e, per l'effetto, lo condanna, in solido, con la, Assicuratrice Milanese S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t, al risarcimento in favore di Vvv III della somma di giuro 3360,00, all'attualità e in favore di AAA Mmm, della somma di euro 1800,00 all'attualità, oltre gli interessi legali maturati dopo la pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo; 2) condanna, altresì, TTT Ccc e la Assicuratrice Milanese S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di VVV Iii e di AAA Mmm, che liquida per la prima, in complessivi curo 1450,00 di cui curo 1300,00 per compensi professionali ed curo 150,00 per esborsi, oltre CPA ed IVA, per la seconda, in complessivi euro 1300,00, comprensivi di esborsi e compensi professionali, oltre CPA ed IVA, il tutto con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari, oltre alle spese della CTU liquidata con separato provvedimento. Così deciso. Ottaviano 20.02.2013 Il Giudice di Pace 10 / 11
Dott. Michele Marchese 11 / 11