Il risarcimento dei danni è dovuto anche se l'auto danneggiata è in sosta vietata (M. Marchese)

Documenti analoghi
FGVS. Il danneggiato ha l'onere di fare tutto il possibile per individuare il responsabile del sinistro (M.Mar

Insidia stradale. Danno evitabile con la normale diligenza: colpa concorrente del danneggiato (M. Marches

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

FGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito)

Telefonia. Tentativo conciliazione presso Camera di Commercio: improcedibilità della domanda (A. Ventim

Contestazione violazione CdS fatta al minore: illegittimità (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 28 Giugno :27

GdP Nola. Insidia stradale. Lesioni. Incompetenza per materia del GdP: la persona non è un bene mobile.

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA. Insidia stradale. Uso improprio della cosa: nessun risarcimento (M. Cuomo)

La controparte nega l'evento: è necessario rispettare i termini di cui all'art.145 CdA? (M.Cuomo)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA EX UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Efficacia riflessa della sentenza passata in giudicato (M.

Il giudice di pace di Ottaviano dott. Filomena Bravaccio ha emesso la seguente

nella persona della dott.ssa. Assunta Ventimiglia ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE. Sentenza 9 dicembre 2010, n Svolgimento del processo

Art.148 CdA. Mancato invio mod.cai: improponibilità della domanda (M.Cuomo)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COMUNE DI AFRAGOLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI AREA: SETTORE RISORSE UMANE

Interruzione della prescrizione: atto giudiziale e atto stragiudiziale (A. Fuscellaro)

Atto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo).

Atto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco)

Infortunio scolastico: legittimazione passiva dell'amministrazione ministeriale (A. Fuscellaro)

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Eccezione di litispendenza e improponibilità della domanda ex artt 145 e 148 CdA : infondatezza (A.Espos

(Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del 08 novembre 2013).

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO

Scoppio pneumatico. Risarcimento danni - Indennizzo diretto: applicabilità (F. Bravaccio)

Cass. 3146/2017. Quando l'indennizzo diretto è applicabile anche in caso di collisione tra più di due veico

Rimborso buoni fruttiferi a persona non identificata: responsabilità dell'ufficio postale (A. Ventimiglia).

Cass /2015. Certificato di proprietà e carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà.

Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 09 ottobre 2015, n ).

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

Il giudice di pace di Ottaviano dott.ssa Filomena Bravaccio ha emesso la seguente

il Giudice di Pace di Nocera Inferiore Avv. Celestino Marcia ha pronunciato la seguente

Omessa notifica della cartella esattoriale: forma della opposizione (A. Ventimiglia)

Art. 148 CdA - Mancato invio del certificato di guarigione con o senza postumi: improponibilità della doma

Giudice di Pace di Ceccano. Sentenza aprile 2012, n. 400 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI CECCANO

Art. 141 CdA. Trasportato: legittimata passiva è la sola compagnia di assicurazione del vettore (A. Ventim

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Domanda di risarcimento danni proposta dai genitori di figlio maggiorenne: improcedibilità (A.Esposito)

-

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Storno di assegno bancario ed addebito della somma dopo un anno dall'incasso: illegittimità (A. Ventimig

OGGETTO: pagamento somma.

Il Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato la seguente

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cass. 6907/2012. Danno da fermo tecnico: risarcibilità. Spese giudiziali. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 17 Maggio :18

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

Art. 148 CdA: mancata sottoposizione a visita medica: improponibilità della domanda (M.Cuomo)

Ripartizione oneri condominiali tra proprietario ed usufruttuario (A.Ventimiglia)

Cass. n /2010: Omessa trascrizione della vendita del veicolo al PRA: responsabilità dell'intestatario

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

Rinuncia al mandato: effetti (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 10 Maggio :00

SENTENZA. XX - Attore appellante - rappresentato e difeso dagli Avv.ti S. Pennisi e T. Virgili del Foro di Modena

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A. Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria GIUDICE DI PACE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA

Condominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta

Scritto da Assunta Ventimiglia Sabato 10 Gennaio :00

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene

COMUNE DI AFRAGOLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI AREA: SETTORE RISORSE UMANE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

Autovelox e Tutor: quale tolleranza applicare? (A. Napoletano) Scritto da Antonio Napoletano Lunedì 23 Marzo :17

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Taranto II sezione giudice dott. Claudio Casarano - ha pronunciato la SENTENZA

N. R.G. 7606/2016. ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7606/2016 promossa da:

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a

Omnibus Italia Servizi Assicurativi Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA n.7777 / OMISSIS -

Cass. civ. Sez. III, , n Risarcimento del fermo Tecnico e Rimborso IVA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cass. SS.UU /2009: Termini processuali. Appello. sentenza pubblicata nel periodo feriale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOLA I SEZIONE CIVILE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

Sentenza segnalata dall'avv.domenico Giordano REPUBBLICA ITALIANA. Premio assicurativo pagato in ritardo: garanzia integrale (F.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

lesioni tali da ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale S. Maria della Misericordia in Perugia, dalle quali risultavano postumi da

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

di credito e di conto corrente ordinario n (già cassa di Risparmio di Puglia c/c n. 191/55, poi Caripuglia S.p.a. c/c 191/55 ridenominat

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. del / / 2014

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI

Cass. 5008/2017. Indennizzo diretto.premio pagato in ritardo: la compagnia è tenuta al risarcimento del da

ORDINANZA. GUIDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI. TRASONE 22, presso lo studio dell'avvocato ANNAMARIA

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni

Transcript:

Con la sentenza in esame il Giudice di Pace ha ritenuto che l'inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione commessa, non è di per sè sufficiente a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima. Sulla base di tale principio ha sostenuto, conseguentemente, che nessuno specifico rilievo può assumere sul piano della responsabilità civile il fatto che l'auto danneggiata, al momento del sinistro, era in zona in cui non era consentita la sosta costituendo tale circostanza un'occasione dell'evento e non una condotta causalmente riconducibile all'evento (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza 20.02.2013). REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 / 11

Il Giudice di Pace di Ottaviano, Dr. Michele Marchese, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3331/2009 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2009, riservata in decisione all'udienza del 20.02.2013, avente ad oggetto risarcimento danni da fatto illecito, TRA VVV III, nata a < > il < >, (C.F. < >), elettivamente domiciliata in Terzigno (NA) alla PPP Sss n. 9 presso lo studio legale dell'avv. Ddd PPP che la rappresenta e difende, giusto mandato rilasciato a margine dell'atto di citazione ATTRICE 2 / 11

E AAA Mmm, nata a < > (NA) il < >, (C.F. < >), elettivamente domiciliata in Terzigno (NA) alla via Aaa n. 20 presso lo studio legale dell'avv. Fff AAA, che la rappresenta e difende, giusto mandato conferito a margine della comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA CON DOMANDA AUTONOMA Assicuratrice Milanese S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in < > (NA) alla Ppp Ccc n. 70 presso lo studio legale dell'avv. Sss Iii che, in uno agli Avv. Fff PPP e Aaa SSS, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentano e difendono, giusto mandato rilasciato a margine della comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA INA Assitalia S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Ggg TTT, giusto mandato rilasciato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Noia alla via Mmm Ggg n.40 presso lo studio PPP CONVENUTA TTT Ccc, residente in Terzigno (NA) alla via Vvv Ccc n. 1 CONVENUTO CONTUMACE 3 / 11

CONCLUSIONI da verbale di causa del 20.02.2013. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice chiamava in giudizio i suddetti convenuti al fine di vederli condannare, in solido tra loro ovvero chi di esso ritenuto responsabile, al risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura Ford Fiesta, targata XXXXX, nell'allegato incidente stradale avvenuto in data 17.03.2009, in Terzigno (NA) alla via Vecchia Campitelli. Si costituiva AAA Mmm, proprietaria del ciclomotore, targato YYYYYY, che nel contestare ogni responsabilità come da relativa comparsa, avanzava domanda autonoma nei confronti di TTT Ccc, proprietario del quadriciclo Ligier, targato ZZZZZZ e della società, Assicuratrice Milanese Si costituivano, altresì, le compagnie assicurative, INA Assitalia e Assicuratrice Milanese, che contestavano la fondatezza della domanda come da rispettive comparse. 4 / 11

Preliminarmente, si osserva che le domande sono proponibili, avendo gli istanti, giusta la documentazione prodotta, ottemperato al disposto dell'art 145 del cod. delle assic, D.l.g.s 209/2005 effettuando, nel rispetto dei previsti termini, rituali richieste preventive risarcitorie. Va disattesa l'eccezione di nullità della citazione, atteso che la stessa contiene i requisiti essenziali previsti dall'art 318 c.p.c. per la identificazione del bene giuridico al cui conseguimento tende l'azione proposta. Il rapporto giuridico non è contestato e attesa la documentazione prodotta non vinta da alcun mezzo di prova contrario, risulta validamente instaurato tra il titolare attivo ed i titolari passivi del rapporto sostanziale dedotto in lite. La ricostruzione dell'incidente risulta provata dalle dichiarazioni rese dai testi, VVV Aaa e CCC Sss, rispettivamente indotti dall'attrice e dalla convenuta, della cui attendibilità - sebbene parenti delle parti istanti - non può dubitarsi in mancanza di elementi probatori di segno contrario, attesa la sostanziale convergenza, la linearità e l'assenza di contraddizioni. Dall'espletata istruttoria emergeva che il conducente del quadriciclo nell'effettuare un'improvvisa manovra di svolta a sinistra per immettersi su una stradina sterrata, impattava con il ciclomotore, in fase di sorpasso e affiancato al motociclo nella medesima direzione di marcia, il 5 / 11

cui conducente, per effetto della collisione, perdeva il controllo del veicolo che caduto al suolo finiva in fase di scivolamento contro il lato posteriore dell'autovettura, Ford Fiesta, parcheggiata sul margine sinistro della strada. Emergeva che la via Vecchia Campitelli, era una strada rettilinea a doppio senso di marcia priva di segnaletica sia orizzontale che verticale e priva di striscia continua; che la stradina sterrata in direzione della quale intendeva svoltare il quadriciclo era priva di segnalazione; che l'impatto con il ciclomotore avveniva tra il lato anteriore sinistro del quadriciclo e il lato destro del ciclomotore. Tali emergenze probatorie, in alcun modo superate da mezzi di prova contrari, trovavano conferma nelle risultanze della consulenza tecnica effettuata dal C.T.U, Ing. Eee AAA, docente di Costruzione di Autoveicoli presso l'università degli Studi di Napoli, Federico II. Il consulente dell'ufficio, all'esito dei propri accertamenti, dall'ispezione dei veicoli nonché dei luoghi del sinistro, dai rilievi effettuati, dalla documentazione fotografica, riconosceva la compatibilità tra i danni riscontrati e la dinamica risultante dall'espletata istruttoria. Le valutazioni del C.T.U. vanno accolte in quanto l'elaborato risulta esauriente nell'indagine e nella motivazione non contrastata da divergenti consulenze o fondati rilievi critici. 6 / 11

Risulta provata l'esclusiva responsabilità del conducente del quadriciclo, che a causa di una colposa condotta di guida; in violazione delle prescrizioni imposte dagli art 140 e 154 del c.d.s., nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra cagionava l'incidente stradale, costituito dal duplice impatto tra il ciclomotore Piaggio e il quadriciclo, Ligier e, successivamente, tra il ciclomotore, Piaggio, e l'autovettura Ford Fiesta. Non emerge responsabilità concorsuale dei conducenti dei veicoli, Piaggio e Ford Fiesta, dovendosi, pertanto, ritenere superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 comma II c.c. Quanto al primo veicolo, la velocità a dire del CTU poteva essere contenuta entro i consentiti limiti di 50 Km/h; peraltro, l'impatto con il quadriciclo, all'altezza del parafango faro anziché all'altezza della fiancata, induce a ritenere che, effettivamente, la manovra di svolta del quadriciclo iniziava allorquando il ciclomotore era allo stesso affiancato e non quando il quadriciclo aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra. Quanto al secondo, appare provato che l'autovettura, Ford Fiesta, fosse in divieto di sosta come rilevato dal CTU. Tuttavia, tale circostanza, sebbene censurabile e punibile con la prevista sanzione 7 / 11

amministrativa, non costituisce elemento di per sé sufficiente ad integrare prova della connessione causale con l'evento. Nella fattispecie, l'autovettura in divieto di sosta costituisce un'occasione dell'evento e non una condotta causalmente riconducibile all'evento. L'impatto del ciclomotore contro la parte posteriore dell'autovettura è avvenuto quando il ciclomotore, a seguito della caduta al suolo, per effetto dello scivolamento, privo del controllo del conducente, finiva per impattare contro l'autovettura in sosta vietata. In altre parole, l'infrazione della sosta in zona vietata appare inconferente rispetto alla modalità della collisione che, considerata la dinamica, poteva avvenire in qualsiasi luogo contro qualsiasi ostacolo, al di là della circostanza se fosse o meno consentita la sosta dei veicoli. In ordine al danni dei veicoli, il CTU li quantifica nell'importo complessivo, rispettivamente pari ad euro 3360,00 per l'autovettura Ford Fiesta e pari ad euro 1800,00, per il ciclomotore, Piaggio Liberty; stime che vanno riconosciute corrette se valutate all'attualità. 8 / 11

Gli interessi risarcitoci si ritengono assorbiti nella liquidazione dei danni effettuata in base ai valori monetari al momento della decisione. Sulle suddette somme, valutate all'attualità, vanno aggiunti solo gli interessi legali maturati dopo la pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo, verificandosi la liquidazione del danno e divenendo l'obbligo di pagamento obbligazione di valuta. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione della somma liquidata, sulla base delle tabelle professionali forensi approvate con il D.M. 140/2012 P.Q.M. Il Giudice di Pace di Ottaviano Dr. Michele Marchese definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede: 9 / 11

1) in parziale accoglimento delle domande, dichiara l'esclusiva responsabilità di TTT Ccc, quale proprietario del veicolo, tg.zzzzzz, nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, e, per l'effetto, lo condanna, in solido, con la, Assicuratrice Milanese S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t, al risarcimento in favore di Vvv III della somma di giuro 3360,00, all'attualità e in favore di AAA Mmm, della somma di euro 1800,00 all'attualità, oltre gli interessi legali maturati dopo la pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo; 2) condanna, altresì, TTT Ccc e la Assicuratrice Milanese S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di VVV Iii e di AAA Mmm, che liquida per la prima, in complessivi curo 1450,00 di cui curo 1300,00 per compensi professionali ed curo 150,00 per esborsi, oltre CPA ed IVA, per la seconda, in complessivi euro 1300,00, comprensivi di esborsi e compensi professionali, oltre CPA ed IVA, il tutto con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari, oltre alle spese della CTU liquidata con separato provvedimento. Così deciso. Ottaviano 20.02.2013 Il Giudice di Pace 10 / 11

Dott. Michele Marchese 11 / 11