Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Documenti analoghi
DIRETTIVA 2009/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2001 pag

DIRETTIVA 2009/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 2009/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

REGOLAMENTO (UE) N. 1003/2010 DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2009/78/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 2009/59/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote

Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici.

DIRETTIVA 2006/27/CE DELLA COMMISSIONE

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 22 giugno 2009 (OR. en) 2006/0175 (COD) PE-CONS 3629/08 CODIF 57 ENT 84 CODEC 523

DIRETTIVA 2006/26/CE DELLA COMMISSIONE

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 13 luglio 2009 (OR. en) 2007/0117 (COD) LEX 971 PE-CONS 3684/1/08 REV 1 CODIF 131 ENT 227 CODEC 1157

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, Articolo 1

REGOLAMENTO (UE) N. 1005/2010 DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2005/13/CE DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 1999/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 febbraio 1999 relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA../ /UE DELLA COMMISSIONE. del XXX

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO. del 6 febbraio 1970

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 2010 (G.U. n. 92 del )

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

DIRETTIVA DELEGATA../ /UE DELLA COMMISSIONE. del

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 5 giugno 1992, n. L 154. Entrata in vigore il 22 maggio 1992.

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

Archivio inpratica CATADIOTTRI DEI VEICOLI Biagetti ing. Emanuele - funzionario tecnico DTT

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE. del 18 aprile 1979

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 197 E/1. (Comunicazioni) CONSIGLIO POSIZIONE COMUNE (CE) N. 45/2002

DIRETTIVA 2012/36/UE DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 1999/7/CE DELLA COMMISSIONE

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 maggio 2014 (OR. en) 2011/0228 (COD) LEX 1540 PE-CONS 25/1/14 REV 1 AGRILEG 21 VETER 8 CODEC 278

Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 18 dicembre 2006

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D039870/02.

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287

DIRETTIVA 2014/46/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 8 della presente direttiva.

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

DECISIONI COMMISSIONE

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO


CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 19 giugno 2013 (24.06) (OR. en) 11236/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0159 (NLE)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea DIRETTIVE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

Direttiva 75/117/CEE del Consiglio,

REGOLAMENTO (UE) N. 1009/2010 DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

LE DIRETTIVE COMUNITARIE DI CARATTERE COSTRUTTIVO IN RELAZIONE AL RISCHIO DI RIBALTAMENTO: NORMATIVA ESISTENTE E SVILUPPI PREVEDIBILI

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 47, paragrafo 2,

DIRETTIVA 2004/76/CE DEL CONSIGLIO del

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

(70/387/CEE) del 27 luglio 1970

file:///c:/documents%20and%20settings/tatiana.cima/desktop/2003_...

Bollettino Giuridico Ambientale n luglio 2002, 2002/51/CE

del 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)

Emendamento 4 Anneleen Van Bossuyt a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

DECISIONI. (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/445/UE) (4) È quindi opportuno modificare i modelli di certificati

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 16 aprile 2009 (OR. en) 8238/09 Fascicolo interistituzionale: 2008/0143 (CNS) LIMITE FISC 39

Oggetto e campo d applicazione

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

DIRETTIVA 2004/51/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato. 6 settembre /0018(COD) PE1

DIRETTIVA 2013/15/UE DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA../ /UE DELLA COMMISSIONE. del XXX

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

DIRETTIVA 2010/52/UE DELLA COMMISSIONE

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 11 dicembre 2013 (OR. en) 16665/13 POSEIDOM 21 REGIO 277 ENV 1102 AGRI 771 SOC 974 SAN 473

Posto di guida, sportelli e finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote ***I

riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano (2) ( 3).

Ordinanza. del 16 novembre 2016

Titolo e data di pubblicazione dell atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di pubblicazione

Direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per

1 GU n. C 24 del , pag GU n. C 240 del , pag GU n. C 159 del , pag. 32.

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

UNIONE EUROPEA 2007/0270 (COD) PE-CONS 3688/08

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

DIRETTIVA 2009/134/CE DELLA COMMISSIONE

ESTRATTI DIRETTIVE EUROPEE CONCERNENTI LA PATENTE DI GUIDA. Direttiva del Consiglio 19 luglio 1991 concernente la patente di guida (91/439/CEE)

Direttiva 76/207/CEE del Consiglio

DIRETTIVA 2004/78/CE DELLA COMMISSIONE. del 29 aprile 2004

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 319/9

NORMATIVA. il Parlamento europeo e il Consiglio dell Unione Europea,

Gazzetta ufficiale n. L 040 del 17/02/1996 PAG

Transcript:

1993L0094 IT 26.05.1999 001.002 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DIRETTIVA 93/94/CEE DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1993 relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (GU L 311 del 14.12.1993, pag. 83) Modificata da: Gazzetta ufficiale n. pag. data M1 Direttiva 1999/26/CE della Commissione del 20 aprile 1999 L 118 32 6.5.1999 Rettificato da: C1 Rettifica, GU L 291 del 21.10.2006, pag. 44 (1999/26/CE)

1993L0094 IT 26.05.1999 001.002 2 DIRETTIVA 93/94/CEE DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1993 relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote ( 1 ), vista la proposta della Commissione ( 2 ), in cooperazione con il Parlamento europeo ( 3 ), visto il parere del Comitato economico e sociale ( 4 ), considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che occorre adottare la misure necessarie al suo funzionamento; considerando che in ciascuno Stato membro l'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote deve rispondere a talune caratteristiche tecniche stabilite da prescrizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all'altro; che, per la loro disparità, dette prescrizioni ostacolano gli scambi all'interno della Comunità; considerando che detti ostacoli al funzionamento del mercato interno possono essere eliminati se le stesse prescrizioni sono adottate da tutti gli Stati membri in luogo delle rispettive regolamentazioni nazionali; considerando che l'introduzione di prescrizioni armonizzate relative all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote è necessaria al fine di consentire l'applicazione, per ciascun tipo dei suddetti veicoli, della procedura di approvazione e di omologazione di cui alla direttiva 92/61/CEE; considerando che l'obiettivo della presente direttiva non è quello di armonizzare le dimensioni delle targhe di immatricolazione utilizzate nei vari Stati membri; che spetta dunque agli Stati membri provvedere a che le targhe di immatricolazione sporgenti non costituiscano un pericolo per gli utenti, senza che ciò richieda tuttavia una qualunque modifica per quanto riguarda la costruzione dei veicoli; considerando che, date la portata e le conseguenze dell'azione proposta nel settore in questione, le misure comunitarie oggetto della presente direttiva sono necessarie, anzi indispensabili, per conseguire gli obiettivi prestabiliti, vale a dire l'omologazione comunitaria per tipo di veicolo; che detti obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: ( 1 ) GU n. L 225 del 10.8.1992, pag. 72. ( 2 ) GU n. C 293 del 9.11.1992, pag. 38. ( 3 ) GU n. C 337 del 21.12.1992, pag. 104 e decisione del 27 ottobre 1993 (non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale). ( 4 ) GU n. C 73 del 15.3.1993, pag. 22.

1993L0094 IT 26.05.1999 001.002 3 Articolo 1 La presente direttiva e il suo allegato si applicano all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione di tutti i tipi di veicoli definiti all'articolo 1 della direttiva 92/61/CEE. Articolo 2 La procedura per la concessione dell'omologazione relativamente all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote, nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite dalla direttiva 92/61/CEE, rispettivamente nei capitoli II e III. Articolo 3 Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE ( 1 ). Articolo 4 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 o maggio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. A decorrere dalla data di cui al primo comma, gli Stati membri non possono vietare, per quanto riguarda l'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione, la prima messa in circolazione dei veicoli conformi alla presente direttiva. Essi applicano le disposizioni di cui al primo comma a decorrere dal 1 o novembre 1995. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. ( 1 ) GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE (GU n. L 225 del 10.8.1992, pag. 1).

1993L0094 IT 26.05.1999 001.002 4 ALLEGATO 1. DIMENSIONI Le dimensioni dell'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote ( 1 ) sono le seguenti: 1.1. Ciclomotori e quadricicli leggeri senza carrozzeria. 1.1.1. Larghezza: 100 mm; 1.1.2. Altezza: 175 mm; oppure 1.1.3. Larghezza: 145 mm; 1.1.4. Altezza: 125 mm. 1.2. Motocicli e tricicli con potenza massima non superiore a 15 kw e quadricicli diversi dai quadricicli leggeri senza carrozzeria. 1.2.1. Larghezza: 280 mm; 1.2.2. Altezza: 210 mm. 1.3. Tricicli con potenza massima superiore a 15 kw, quadricicli leggeri muniti di carrozzeria e quadricicli diversi dai quadricicli leggeri muniti di carrozzeria. 1.3.1. Si applicano le norme prescritte per le autovetture (direttiva 70/222/CEE). 2. NORME GENERALI CONCERNENTI LA POSIZIONE 2.1. L'alloggiamento della targa posteriore di immatricolazione deve trovarsi sulla parte posteriore del veicolo in modo che: 2.1.1. la targa possa trovarsi tra i piano longitudinali che passano per le estremità esterne del veicolo. 3. INCLINAZIONE 3.1. La targa posteriore d'immatricolazione: 3.1.1. deve essere perpendicolare al pianolongitudinale mediano del veicolo; 3.1.2. a veicolo scarico, può essere inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso l'alto; 3.1.3. a veicolo scarico, può essere inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 15, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso. 4. ALTEZZA MASSIMA 4.1. Nessun punto dell'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione deve trovarsi a un'altezza dal suolo superiore a 1,50 m, a veicolo scarico. ( 1 ) Per i ciclomotori si tratta della targa di immatricolazione e/o dell'eventuale targa di identificazione.

1993L0094 IT 26.05.1999 001.002 5 C1 5. ALTEZZA MINIMA 5.1. Nessun punto dell'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione deve trovarsi ad un'altezza dal suolo inferiore a 0,20 m oppure al raggio della ruota, se quest'ultimo è inferiore a 0,20 m, a veicolo scarico. 6. VISIBILITÀ GEOMETRICA 6.1. La visibilità dell'alloggiamento per il montaggio della targa di immatricolazione deve essere garantita all'interno di uno spazio delimitato da due diedri: il primo con spigolo orizzontale e definito da due piani che passano per i bordi orizzontali superiori ed inferiori dell'alloggiamento per il montaggio della targa ed i cui angoli rispetto all'orizzontale sono indicati nella figura 1; l'altro con spigolo praticamente verticale e definito da due piani che passano per i bordi laterali della targa ed i cui angoli, rispetto al piano longitudinale mediano, sono indicati nella figura 2. Figura 1 Angolo di visibilità geometrica (diedro con spigolo orizzontale) Figura 2 Angolo di visibilità geometrica (diedro con spigolo praticamente verticale)

1993L0094 IT 26.05.1999 001.002 6 Appendice 1 Scheda informativa concernente l'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione posteriore di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote (da allegare alla domanda di omologazione nel caso in cui sia presentata separatamente dalla domanda di omologazione del veicolo) Numero progressivo (attribuito dal richiedente): La domanda di omologazione per quanto concerne l'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione posteriore di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote deve riportare le informazioni che figurano ai punti seguenti dell'allegato II della direttiva 92/61/CEE, parte A: 0.1, 0.2, 0.4 a 0.6, 2.2, 2.2.1, 9.6, 9.6.1.

1993L0094 IT 26.05.1999 001.002 7 Appendice 2